Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri Proroga e modifica del 2 dicembre 2015 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2004, del 26 ottobre 2006, del 23 novembre 2007, del 16 febbraio 2009, del 1° marzo 2010, del 31 ottobre 2011 e del 30 luglio 20141 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri è prorogata.

II I decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I sono inoltre modificati come segue: Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi alle spese di esecuzione (art. 7.2 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

1

FF 2004 2131, 2006 8151, 2007 7673, 2009 787, 2010 1547, 2011 7301, 2014 5281

2015-3271

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Contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri. DCF

Art. 6.1 cpv. 3 e 7

Durata del lavoro normale

Per realizzare la durata del lavoro annua occorrerà elaborare le relative condizioni quadro e i rispettivi regolamenti. Senza l'emanazione di un regolamento aziendale, accordi specifici, vige automaticamente durata di lavoro settimanale di 42 ore.

3

Il datore di lavoro è obbligato a tenere un controllo della durata del lavoro per ogni lavoratore.

7

Art. 6.7 cpv. 1 1

Vacanze

Il lavoratore/La lavoratrice ha diritto a vacanze pagate, segnatamente: ­

fino ai 20 anni compiuti ad annualmente

25 giorni

­

a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente

20 giorni

­

a partire dai 30 anni compiuti nell'anno civile successivo ad annualmente

21 giorni

­

a partire dai 35 anni compiuti nell'anno civile successivo ad annualmente

22 giorni

­

a partire dai 40 anni compiuti nell'anno civile successivo ad annualmente

23 giorni

­

a partire dai 45 anni compiuti nell'anno civile successivo ad annualmente

24 giorni

­

a partire dai 50 anni compiuti nell'anno civile successivo ad annualmente

25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell'anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Art. 7.2 cpv. 3, 7 e 8

Contributo alle spese di esecuzione

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 10.­ franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 5.­ franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 10.­ franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 5.­ franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno. Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

3

Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

7

In caso di violazione delle disposizioni normative del CCL, l'ammenda massima pronunciabile sarà di 20 000.­ franchi.

8

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Contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri. DCF

Appendice I

Salari minimi Cpv. 3 Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in possesso di un diploma da odontotecnico conseguito all'estero e non riconosciuto dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all'80 % di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

3

Appendice II

Regolamento Contributi alle spese di esecuzione/Commissione paritetica (CP) Art. 2 cpv. 2.1 2.1

Contributi e procedura d'incasso

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 10.­ franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 5.­ franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 10.­ franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 5.­ franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016 e ha effetto sino al 31 dicembre 2018.

2 dicembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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