Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Progetto

(LEF) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 19 febbraio 20151; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: Minoranza (Stamm, Miesch, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander) Non entrare in materia I La legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: Maggioranza Art. 8b 3. Esclusione del diritto di consultazione

Su domanda dell'escusso, l'ufficio d'esecuzione non dà provvisoriamente notizia a terzi circa un'esecuzione in corso contro cui l'escusso ha fatto opposizione. È fatto salvo il capoverso 2.

1

È data notizia a terzi circa la suddetta esecuzione se al momento della domanda di estratto:

2

1 2 3

a.

dalla presentazione della domanda d'esecuzione e nei sei mesi precedenti almeno altri due creditori hanno aperto esecuzioni presso lo stesso ufficio d'esecuzione;

b.

negli ultimi dodici mesi è stata proseguita un'esecuzione contro il debitore presso lo stesso ufficio d'esecuzione; o

c.

negli ultimi dodici mesi un credito oggetto di esecuzione è stato saldato mediante pagamento all'ufficio d'esecuzione e il creditore non ha ritirato l'esecuzione.

FF 2015 2641 Sarà pubblicato nel FF successivamente.

RS 281.1

2015-0775

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Esecuzione e fallimento. LF

Minoranza (Nidegger, Miesch, Reimann Lukas, Schwander, Stamm) Art. 8b Stralciare Maggioranza Art. 73 B. Produzione dei mezzi di prova

1 Dopo l'apertura dell'esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l'ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.

L'invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giudice, in una lite successiva, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.

2

Minoranza (Nidegger, Miesch, Reimann Lukas, Schwander, Stamm) Art. 73 B. Produzione dei mezzi di prova

Dopo l'apertura dell'esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l'ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore. L'invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre.

1

Su istanza del debitore, non è data notizia a terzi circa l'esecuzione fintanto che il creditore non abbia ottemperato all'invito.

2

L'esecuzione è cancellata se dalla risposta del procedente risulta che questi non ha un interesse degno di protezione.

3

Art. 85a cpv. 1 A prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.

1

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Esecuzione e sul fallimento. LF

Art. 88 cpv. 2 Questo diritto si estingue decorsi sei mesi dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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