Codice delle obbligazioni

Disegno

(Diritto del registro di commercio) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 20151, decreta: I 1. Il titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:

Titolo trentesimo: Del registro di commercio Art. 927 A. Definizione e scopo

Il registro di commercio è un insieme di banche dati gestite dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare fatti giuridicamente rilevanti su enti giuridici e garantisce la certezza del diritto nonché la protezione dei terzi.

1

2

Per enti giuridici s'intendono: 1.

le imprese individuali;

2.

le società in nome collettivo;

3.

le società in accomandita;

4.

le società anonime;

5.

le società in accomandita per azioni;

6.

le società a garanzia limitata;

7.

le società cooperative;

8.

le associazioni;

9.

le fondazioni;

10. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; 11. le società di investimento a capitale fisso; 12. le società di investimento a capitale variabile;

1 2

FF 2015 2849 RS 220

2014-1841

2893

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13. gli istituti di diritto pubblico; 14. le succursali.

Art. 928 La gestione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni.

Questi ultimi sono liberi di procedere a una tenuta intercantonale.

B. Organizzazione I. Autorità del registro di commercio

1

II. Collaborazione tra le autorità

1

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.

2

Art. 928a Le autorità del registro di commercio collaborano nell'adempimento dei loro compiti. Si trasmettono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti.

Salvo disposizione contraria della legge, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni comunicano agli uffici del registro di commercio i fatti da iscrivere, modificare o cancellare.

2

3

Le informazioni e le comunicazioni non sono soggette a emolumenti.

Art. 928b C. Banche dati centrali

L'autorità federale di alta vigilanza gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. Le banche dati centrali servono a collegare, distinguere e localizzare gli enti giuridici e le persone registrati.

1

La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell'autorità federale di alta vigilanza. Quest'ultima rende accessibile gratuitamente i dati pubblici riguardanti gli enti giuridici per la consultazione individuale in linea.

2

La registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio.

3

La Confederazione è responsabile della sicurezza dei sistemi d'informazione e della legittimità del trattamento dei dati.

4

Art. 928c D. Numero d'assicurato AVS e numero personale

2894

Le autorità del registro di commercio utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato AVS per l'identificazione delle persone fisiche.

2 Comunicano il numero d'assicurato AVS soltanto agli altri servizi e istituzioni a cui occorre per adempiere i loro compiti legali relativi al registro di commercio e che sono autorizzati ad usarlo in modo sistematico.

1

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Alle persone fisiche iscritte nella banca dati centrale delle persone viene inoltre attribuito un numero personale non significante.

3

Art. 929 E. Iscrizione, modifica e cancellazione I. Principi

Le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

1

L'iscrizione nel registro di commercio si basa su una notificazione. I fatti da iscrivere devono essere documentati.

2 3

Le iscrizioni possono fondarsi anche su una sentenza o una decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa oppure possono avvenire d'ufficio.

Art. 930

II. Numero d'identificazione delle imprese

Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese (IDI) ai sensi della legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d'identificazione delle imprese.

III. Obbligo d'iscrizione e iscrizione volontaria 1. Imprese individuali e succursali

1

Art. 931 Una persona fisica che gestisce un'impresa la quale, nell'ultimo esercizio, ha realizzato una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi, iscrive la sua impresa individuale nel registro di commercio del luogo di domicilio.

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano.

2

Le imprese individuali e le succursali che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.

3

Art. 932 2. Istituti di diritto pubblico

Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede.

1

Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.

2

3

RS 431.03

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Art. 933 IV. Modifica dei fatti

Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta.

Art. 934

V. Cancellazione 1 Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più d'ufficio attivi realizzabili, l'ufficio del registro di commercio lo cancella dal 1. Di ente giuridico senza registro di commercio.

attività commer2 A tal fine diffida l'ente giuridico a comunicare un interesse a manteciale e senza attivi.

nere l'iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, pubblica tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio la diffida degli altri interessati a comunicare un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l'ente giuridico.

Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione.

3

Art. 934a 2. In assenza di domicilio legale di imprese individuali o di succursali

Se un'impresa individuale non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio la cancella dal registro di commercio dopo averla infruttuosamente diffidata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

1

Se una succursale di un'impresa la cui sede principale si trova in Svizzera non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio la cancella dal registro di commercio dopo averne infruttuosamente diffidato la sede principale nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2

Art. 935 VI. Reiscrizione

Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di reiscrivere nel registro di commercio un ente giuridico cancellato.

1

2

2896

Sussiste un interesse degno di protezione in particolare se: 1.

al termine della liquidazione dell'ente giuridico cancellato non sono stati realizzati o distribuiti tutti gli attivi;

2.

l'ente giuridico cancellato è parte in un procedimento giudiziario;

3.

la reiscrizione dell'ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico; o

4.

la reiscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimentare dell'ente giuridico cancellato.

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Se l'ente giuridico presenta lacune nell'organizzazione prescritta, oltre a ordinarne la reiscrizione, il giudice adotta le misure necessarie.

3

Art. 936 F. Pubblicità ed effetti I. Pubblicità e pubblicazione in Internet

Il registro di commercio è pubblico. La pubblicità comprende le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi. Il numero di assicurato AVS non è pubblico.

1

Le iscrizioni, gli statuti e gli atti di fondazione sono resi gratuitamente accessibili in Internet. Gli altri documenti giustificativi e le notificazioni sono consultabili presso il competente ufficio del registro di commercio che può renderli accessibili in Internet su richiesta.

2

Le iscrizioni del registro di commercio accessibili in Internet devono poter essere oggetto di una ricerca per criteri.

3

Le modifiche nel registro di commercio devono essere tracciabili in ordine cronologico.

4

Art. 936a II. Pubblicazione 1 Le iscrizioni del registro di commercio sono pubblicate in forma nel Foglio ufficiale svizzero elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Prendono di commercio e effetto con la pubblicazione.

inizio degli effetti 2 Tutte le pubblicazioni previste dalla legge sono altresì effettuate in

forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 936b III. Effetti

Nessuno può eccepire la mancata conoscenza di un fatto iscritto nel registro di commercio.

1

Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l'iscrizione, non sia stata iscritta nel registro di commercio, essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza.

2

La buona fede di chi ha confidato in un fatto errato iscritto nel registro di commercio deve essere tutelata se a ciò non si oppongono interessi preponderanti.

3

Art. 937 G. Doveri I. Verifica

Le autorità del registro di commercio verificano se sono soddisfatte le condizioni legali dell'iscrizione nel registro di commercio, in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi violano disposizioni imperative e se il loro contenuto è conforme alle prescrizioni legali.

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Art. 938 II. Diffida e iscrizione d'ufficio

L'ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l'obbligo d'iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo.

1

Se gli interessati non danno seguito all'ingiunzione nel termine previsto, procede d'ufficio alle iscrizioni prescritte.

2

Art. 939 1 Se rileva lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla III. Lacune nell'organizzazio legge di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondane

zioni non sottoposte a sorveglianza, o succursali con sede principale all'estero, iscritte nel registro di commercio, l'ufficio del registro di commercio invita l'ente giuridico a porvi rimedio e gli impartisce un termine a tale scopo.

Se alla lacuna non è stato posto rimedio entro il termine previsto, il registro di commercio trasmette il caso al giudice. Quest'ultimo adotta le misure necessarie.

2

Nel caso di fondazioni ed enti giuridici sottoposti a vigilanza secondo la legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi, l'affare è trasmesso all'autorità di vigilanza.

3

Art. 940 H. Ammende

L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere il suo obbligo d'iscrizione e non vi ha dato seguito entro il termine fissato.

I. Emolumenti

1

Art. 941 Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della riscossione degli emolumenti, in particolare:

2

4

RS 951.31

2898

a.

la base di calcolo degli emolumenti;

b.

la rinuncia alla riscossione degli emolumenti;

c.

la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;

d.

la scadenza, la fatturazione e l'anticipo di emolumenti;

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e.

la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;

f.

la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.

Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.

3

Art. 942 J. Tutela giurisdizionale

1

Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili.

Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso.

2

I ricorsi contro le decisioni degli uffici del registro di commercio devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica delle decisioni.

3

Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all'ufficio del registro di commercio e le notificano all'autorità federale di alta vigilanza.

4

Art. 943 K. Ordinanza

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive del presente titolo.

1

2

Disciplina: 1.

la tenuta del registro di commercio e l'alta vigilanza;

2.

la notificazione, l'iscrizione, la modificazione, la cancellazione e la reiscrizione;

3.

il contenuto delle iscrizioni;

4.

i documenti giustificativi e la loro verifica;

5.

la pubblicità e l'effetto;

6.

l'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e della sua pubblicazione;

7.

la cooperazione e l'obbligo di informare le autorità;

8.

l'uso del numero d'assicurato AVS e del numero personale;

9.

le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone;

10. le modalità della trasmissione per via elettronica; 11. le procedure.

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2. Sostituzione di un termine Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 581a D. Lacune nell'organizzazione della società

In caso di lacune nell'organizzazione prescritta per la società in nome collettivo si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

Art. 629 cpv. 2 n. 4 2

In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che: 4.

non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni e previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 641 Abrogato Art. 652g cpv. 1 n. 4 Ricevuta la relazione sull'aumento del capitale e, se necessaria l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che:

1

4.

non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni e previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 731b cpv. 1, frase introduttiva Se la società è priva di uno degli organi prescritti o uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o se la società non ha più domicilio legale presso la sua sede, un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie. Il giudice può segnatamente: 1

Art. 777 cpv. 2 n. 5 In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

2

5.

2900

non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni e previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

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Art. 778a Abrogato Art. 785 cpv. 2 Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali, salvo che l'acquirente sia già socio.

2

Art. 828 cpv. 1 La società cooperativa è l'unione d'un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l'incremento o la salvaguardia, mediante un'azione comune, di interessi economici dei suoi membri o che persegue uno scopo di utilità pubblica.

1

Art. 834 cpv. 2, secondo periodo ... I promotori confermano che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni e previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

2

Art. 836 Abrogato II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 1 A. Regole generali

Gli articoli 1-4 del titolo finale del Codice civile si applicano alla modifica del ..., in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

Dalla sua entrata in vigore il nuovo diritto si applica agli enti giuridici esistenti.

2

2901

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Art. 2 B. Obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico

Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto e che esercitano principalmente un'attività economica lucrativa devono farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2902

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Allegato (Cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile5 Art. 69c cpv. 1 Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti o non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

1

Art. 83d cpv. 1, frase introduttiva Se l'organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti, se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o se la fondazione non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, l'autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare:

1

Art. 336­348 Abrogati

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Capo primo: Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto Art. 13e IVquater.

Indivisioni

5

Le indivisioni costituite prima dell'entrata in vigore della modifica del ... sottostanno al diritto anteriore.

RS 210

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2. Codice di procedura civile6 Art. 40, rubrica e cpv. 2 Diritto societario e registro di commercio Per la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato è imperativamente competente il giudice della precedente sede dell'ente giuridico cancellato.

2

Art. 250 lett. c, frase introduttiva e n. 14 La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: c.

6

diritto societario e registro di commercio: 14. la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO);

RS 272

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