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Messaggio concernente il decreto federale sulla viticoltura

del 25 novembre 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per accettazione un disegno di decreto federale sulla viticoltura.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 novembre 1991

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Cotti II cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio // decreto federale del 22 giugno 1979 (RU 1979 1369) concernente misure in favore della viticoltura è giunto a scadenza il 31 dicembre 1989.

Essendo unanimemente riconosciuta la necessità di proseguire l'applicazione dei provvedimenti ivi previsti, il Consiglio federale propose un disegno di decreto federale sulla viticoltura per il periodo compreso tra il 1 ° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1999, motivandolo nel relativo messaggio del 21 dicembre 1988.

Il Parlamento accolse favorevolmente il nuovo decreto senza grandi modifiche, sebbene fossero apparse talune critiche sostanziali, al momento del voto finale, in particolare riguardo alle importazioni. Nel 1989, un gruppo extrapartitico di parlamentari decise di lanciare un referendum contro il nuovo decreto. In seguito alla riuscita del referendum, nel dicembre dello stesso anno, il Parlamento fu indotto a prorogare il decreto del 1979 mediante un decreto urgente, valido fino all'entrata in vigore di un nuovo testo, ma al massimo fino al 31 dicembre 1992.

Il 1° aprile 1990, il decreto federale sulla viticoltura fu respinto dal popolo, cosicché l'Ufficio federale dell'agricoltura dovette elaborare un nuovo disegno e un rapporto esplicativo, che il Dipartimento federale dell'economia pubblica sottopose al parere dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni interessate nel febbraio del 1991. Preso atto dei risultati della procedura di consultazione, il Consiglio federale propone ora un nuovo decreto di durata limitata a 10 anni, nel quale si prevedono essenzialmente: 1. il mantenimento del catasto viticolo nella sua concezione attuale; 2. il rafforzamento dei provvedimenti volti ad incrementare la qualità; 3. la classificazione dei mosti e dei vini in tre categorie, corredate dalle esigenze che permettono di accedere alle diverse denominazioni; 4. l'introduzione di un limite prestabilito della produzione per la categoria 1; 5. la possibilità di adeguare il volume dei raccolti alle capacità d'assorbimento del mercato, abilitando i Cantoni e la Confederazione a limitare i quantitativi prodotti nelle diverse categorie; 6. la nomina, da parte del Consiglio federale, di Commissioni regionali incaricate di consigliare i Cantoni e il Consiglio federale in materia di limitazione dei quantitativi prodotti.

Il nuovo decreto mira a
salvaguardare la superficie viticola attuale e a promuovere una produzione di uve di qualità, in quantità adeguata alle capacità di assorbimento del mercato; in tal modo, esso dovrebbe contribuire a garantire un reddito equo ai viticoltori.

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Messaggio I II

Parte generale Introduzione

I decreti federali concernenti misure in favore della viticoltura del 1958 (RU 1959 149), del 1969 (RU 1970 52) e 1979 (RU 1979 1369) hanno completato efficacemente la legge sull'agricoltura.

Le misure prese in virtù di questi atti hanno permesso di migliorare la qualità dei vini indigeni e pertanto di adattare ottimalmente l'offerta alle esigenze del mercato. L'effetto di questi decreti è stato benefico e la redditività dei vigneti ha potuto essere globalmente assicurata.

II decreto federale del 22 giugno 1979 (RS 916.140.1) giunse a scadenza il 31 dicembre 1989. Non essendo contestata la necessità di proseguire nell'applicazione dei provvedimenti istituiti nello stesso, il Consiglio federale sottopose, mediante messaggio del 21 dicembre 1988 (FF 1989 I 221), un disegno di decreto federale sulla viticoltura per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1999.

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati trattarono il nuovo disegno nel corso delle sessioni di marzo e giugno 1989 (FF 1989 II 760) ed approvarono le proposte del Consiglio federale. Nondimeno, poco prima del voto finale del Consiglio nazionale ci furono critiche sostanziali, in particolare riguardo al problema delle importazioni. Nel voto finale, le Camere accolsero tuttavia il disegno di decreto sulla viticoltura con 70 voti contro 38 in Consiglio nazionale e rispettivamente 35 voti contro O nel Consiglio degli Stati.

Alla fine del mese di luglio 1989, un gruppo extrapartitico di parlamentari lanciò un referendum contro il nuovo decreto, pregiudicando, dopo la riuscita dello stesso, l'entrata in vigore del testo di legge, prevista per il 1° gennaio 1990. Il Consiglio federale fu dunque costretto a sottoporre alle Camere federali un decreto urgente, in modo da prorogare il decreto del 1979 fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto sulla viticoltura, ma al massimo fino al 31 dicembre 1992.

Chiamato alle urne il 1° aprile 1990, il popolo svizzero respinse il decreto federale sulla viticoltura del 23 giugno 1989 con 881 383 voti contro 771 420. Il Consiglio federale e il Dipartimento dell'economia pubblica furono in tal modo costretti a rivedere l'intero problema e presentare, al più presto, un nuovo disegno di decreto federale.

I punti contestati nel testo proposto nel 1989 erano sostanzialmente tre:
il problema delle importazioni - sebbene le stesse non fossero disciplinate in tale disegno - il problema della promozione e della qualità e l'adeguamento della produzione alle possibilità di smercio. Riteniamo pertanto che le altre disposizioni non siano contestate.

La nuova normativa riguardo alle importazioni è prevista nello Statuto del vino (ordinanza del Consiglio federale, RS 916.140), che contiene disposizioni al ri404

guardo. Il sistema adottato (contingenti tariffali) concede libertà d'importazione, mediante sopraddazio a partire da una determinata quantità. Questa soluzione permetterà di evitare l'attribuzione, contestata, di contingenti individuali, pur mantenendo un relativo controllo sui quantitativi importati. L'introduzione di questo sistema per i vini rossi in botti è prevista per il 1 ° gennaio 1992 e in seguito, a tappe, per gli altri prodotti vitivinicoli (vini rossi in bottiglia, vini bianchi in fusto, ecc.).

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Situazione economica e politica della viticoltura Reddito lordo epurato

II vigneto svizzero, che occupa generalmente terre poco ricche a forte pendenza e, salvo rare eccezioni, sfavorevoli ad altre colture, si estende su una superficie di circa 14 823 ettari. La viticoltura intensiva richiede cure assidue e in una situazione economica equilibrata, 2 a 4 ettari possono bastare per assicurare l'esistenza di un viticoltore e della sua famiglia. D'altro canto, la viticoltura garantisce un reddito completivo non insignificante per numerose aziende miste.

Complessivamente, la viticoltura procura mediamente il 6-7 per cento del reddito lordo epurato dell'agricoltura (media 1980/1989: 582,1 milioni di franchi); negli anni favorevoli, questo tasso può raggiungere il 9 per cento (1982, 1989) e un'analisi per Cantone indica cifre ancora più elevate. Nel Canton Vallese ad esempio, la viticoltura contribuisce nella misura del 60 per cento circa al reddito lordo epurato dell'agricoltura. Come si può osservare nell'allegato 1, questo tipo di coltura occupa un posto importante nella produzione vegetale e il suo reddito lordo medio supera quello della frutticoltura, dell'orticoltura e persino della produzione di cereali.

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Numero e superficie delle aziende viticole

II numero delle aziende agricole comprendenti vigneti è progredito nel modo seguente: Evoluzione del numero di aziende comprendenti vigneti e della loro superficie viticola

Tavola I

Anno

Aziende

Superficie totale

1905 1939 1955 1965" 1969" 1975"

69 247 45 865 38 101 25 117 23061 20 286

24800 10516 11 498 10332 10576 11563 405

Anno

1980" 1985" 1990"

... .

Aziende

Superficie totale

19753 19340 15 977

12303 13412 13245

11

Non compresi i giardinieri.

Fonte: Ufficio federale di statistica

La tavola I ci permette di constatare che la viticoltura non sfugge alla tendenza generale alla diminuzione del numero di aziende agricole e al conseguente aumento della superficie media vignata per azienda. Quest'ultima è tuttavia molto ridotta poiché su 15 977 aziende viticole censite nel 1990, 10941 (68%) avevano una superficie pari o inferiore a 5000 m2 1985: superficie viticola media per azienda nei diversi Cantoni

Tavola 2

Cantone (ari)

Superficie viticola per azienda

Zurigo Berna Basilea-Città Sciaffusa San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Friburgo Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Ticino Svizzera

70 120 47 72 61 115 53 103 95 163 43 146 450 36 69

Fonte: Ufficio federale di statistica

Come tutti i valori medi, anche quelli offerti dalla tavola 2 vanno interpretati con prudenza. La superficie media per azienda è in realtà inferiore alle cifre indicate, poiché le più piccole aziende (con superficie inferiore a 1000 m2) non sono censite. La tavola indica tuttavia che le maggiori superfici viticole medie per azienda sono situate nella Svizzera romanda, dove troviamo in prima linea il Canton Ginevra con 450 ari, seguito dal Canton Vaud (163 ari) e dal Canton Neuchâtel (146 ari). Le superfici viticole medie inferiori per proprietario si trovano invece in Ticino (36 ari) e in Vallese (43 ari). Queste divergenze mostrano la forte diversità delle strutture economiche e sociali che caratterizzano la viticoltura nei vari Cantoni. Mentre in talune regioni (Ginevra, Vaud e in misura 406

minore nella Svizzera tedesca) la viticoltura tende a divenire un'attività principale per il viticoltore, in altre (Vallese, Ticino) essa resta una coltura complementare rispetto ad altre attività (frutticoltura, orticoltura, ecc.) o ad altre professioni non agricole (operai, impiegati, indipendenti).

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Superficie viticola e tipo di vitigni

L'allegato 2 illustra l'evoluzione della superficie viticola a partire dal 1970; l'aumento che vi si constata tra il 1980 e il 1990 (122066 ari) è verosimilmente inferiore alla realtà. Senza una correzione statistica riguardante circa +40000 ari per il Vallese nel 1984 e -20000 ari circa per il Ticino nel 1989, dovute ad un aggiornamento delle superfici di tali Cantoni, l'aumento raggiungerebbe circa 142066 ari. Il censimento eseguito nel 1985 dall'Ufficio federale di statistica sull'utilizzazione del suolo fornisce cifre inferiori, poiché le aziende inferiori a 10 ari non vi sono comprese.

Iniziatosi nel corso degli anni '70, l'incremento della viticoltura in Svizzera tedesca si è confermato in seguito; l'aumento di superficie registrato tra il 1980 e il 1990 ( + 37 099 ari) riguarda principalmente il canton Zurigo ( + 13 558 ari).

Nella Svizzera italiana, l'aumento è stato di 37 000 ari circa, considerata la correzione sopra menzionata 1). Nella Svizzera romanda invece, tutti i Cantoni hanno esteso la loro superficie viticola; questo fenomeno riguarda principalmente il Canton Ginevra, seguito dai Cantoni Vaud e Vallese. Riguardo all'evoluzione del tipo di vitigni, si veda la tavola 3 qui appresso.

Tavola 3

Evoluzione dell'effettivo delle varietà europee

(in per cento) 1970

rosso

Svizzera tedesca Svizzera romanda Svizzera italiana Svizzera ...

....

82 25 97 38

1980

bianco

18 75 3 62

rosso 74

28 99 39

1990

bianco

26 72 1

61

rosso

70 38 97 47

bianco

30 62 3 53

Fonte: Dichiarazione obbligatoria della vendemmia Si può constatare che l'evoluzione delle piantagioni e delle ricostituzioni ha favorito i vitigni rossi nella Svizzera romanda e, inversamente, i vitigni bianchi nella Svizzera tedesca; le proporzioni tra i vari vitigni sono rimaste stabili in Ticino.

Riguardo alle autorizzazioni di impianto (particelle già classificate in zona viticola) e le nuove ammissioni in zona viticola, l'evoluzione prodottasi tra il 1981 e il 1990 è indicata nell'allegato 3. Si può notare che l'interesse per l'impianto di nuove vigne fu grande durante gli anni di penuria, ossia fino al raccolto del 1982; in seguito agli eccedenti che furono registrati in tale occasione, il numero '> Considerata la correzione statistica relativa al Vallese.

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delle domande diminuì fortemente. Tra il 1981 e il 1985, l'Ufficio federale dell'agricoltura o, in caso di ricorso, il Dipartimento federale dell'economia pubblica o il Consiglio federale, hanno autorizzato l'impianto di 1611 particelle, pari ad una superficie di 69 182 ari. Tra il 1986 e il 1990 (810 domande), le superfici annesse sono diminuite circa di metà, raggiungendo 28 866 ari. Parimenti, è diminuito il numero delle domande riguardanti superfici che non adempivano i requisiti per l'ammissione in zona viticola, e che conseguentemente sono state respinte, passando da 761 casi tra il 1981 e il 1985 (65 523 ari) a 298 casi tra il 1986 e il 1990 (17 109 ari). Si aggiunga che la maggior parte dei ricorsi provocati da queste decisioni di rifiuto sono stati respinti dalle istanze superiori.

È opportuno ricordare che per l'ammissione di particelle in zona viticola sono considerati soltanto criteri tecnici, quali la pendenza, l'altitudine, l'esposizione, ecc.. I fattori economici (situazione del mercato o del richiedente) non hanno influsso alcuno sulla decisione. La maggiore severità dimostrata dall'Ufficio federale dell'agricoltura a partire dal 1983 nella concessione di autorizzazioni, non è dunque dovuta a una politica deliberatamente restrittiva legata alla situazione del mercato, ma è piuttosto la conseguenza di richieste provenienti da zone sempre più marginali o da contadini desiderosi di risolvere altri problemi agricoli eccedentari tramite una diversificazione delle colture. È pure utile rilevare che un certo numero di particelle non ha potuto essere trasformato in vigneto per ragioni di natura ecologica (superfici prative o boschive, ecc.) o di protezione del paesaggio (siti protetti).

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Produzione

La produzione annua media registrata per il periodo 1981-1990 (135,6 milioni di litri) è aumentata del 36 per cento rispetto a quella del periodo precedente 1971-1980 (99,6 milioni di litri). La forte produttività della vigna e le importanti fluttuazioni nella produzione di questo settore agricolo (1981: 84 milioni di litri, 1982: 182 milioni di litri) non si spiegano soltanto con la selezione di vitigni più produttivi, il miglioramento costante delle tecniche di vinificazione 0 con l'aumento della superficie produttiva. Sono piuttosto le condizioni climatiche eccezionalmente favorevoli degli anni 1982-1990 che hanno provocato in larga misura i forti aumenti di produzione media e i problemi di eccedenze sul mercato vinicolo (allegato 4).

Senza la diminuzione dei prezzi alla produzione, causata dagli anni eccedentari, 1 redditi ottenuti avrebbero permesso, nella maggior parte delle regioni viticole, la copertura dei costi di produzione. Nel 1990, tali costi oscillavano tra 30 000 e 45 000 franchi all'ettaro nelle regioni più favorite (Svizzera tedesca, Ginevra, Neuchâtel, La Côte, Nord-Vodese) e tra 47 000 e 70 000 franchi all'ettaro nelle regioni con maggiori pendenze 1).

Per moderare la diminuzione dei prezzi causata dalle eccedenze del 1982 e del 1983, la Confederazione ha dovuto intervenire sul mercato, come vedremo nel capitolo «Misure economiche». A partire dal 1984, le organizzazioni del settore e i Cantoni raccomandano ai viticoltori di limitare la produzione per far fronte "' Indagine dell'ufficio federale per l'accertamento dei costi.

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all'eccessiva generosità della natura. In taluni Cantoni, furono persino emanate disposizioni per limitare la produzione a fini qualitativi.

Questa forma di autodisciplina dovrà essere mantenuta anche in futuro se s'intende adeguare la produzione indigena alle possibilità d'assorbimento del mercato. In anni normali, una produzione media di 1,1-1,2 kg/m 2 produce un raccolto di 130-140 milioni di litri circa, il che corrisponde ad un consumo medio di vini indigeni. Ciononostante, l'irregolarità della nostra produzione, funzione del clima, vuole che il raccolto in anni favorevoli sia leggermente superiore alla media, in modo da compensare il raccolto delle annate meno favorite.

Un paragone tra la produzione media al metro quadrato in Svizzera e quella di altri Paesi viticoli, quali la Francia, l'Italia o la Spagna, è possibile soltanto considerando che: - in Svizzera, produciamo innanzitutto vino con vitigni bianchi, la cui produttività è generalmente superiore a quella dei vitigni rossi; - il nostro vitigno prevalente è il Chasselas, caratterizzato da forti variazioni di produttività (tra 400 grammi e 3,6 kg/al m2); - in media, la produzione svizzera di vino copre soltanto il 40 per cento del fabbisogno, (95% per i bianchi e 20% per i rossi, vini industriali non compresi), mentre gli altri principali Paesi viticoli hanno una produzione eccedentaria; - i nostri costi di produzione - 4 volte superiori a quelli esteri, a seconda delle regioni - ci inducono a produrre una quantità di uve leggermente superiore per unità di superficie, per restare concorrenziali.

Ciò malgrado, il nostro obiettivo continua ad essere un migliore rapporto qualità/prezzo a favore del consumatore; è anche per questa ragione che abbiamo rinunciato a un paragone difficilmente interpretabile, limitandoci ad esporre nell'allegato 5 i redditi ottenuti nell'ultimo decennio per i vini bianchi.

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Importazione

Le importazioni medie di vino '' sono aumentate del 4 per cento tra il periodo 1971-80 (1 907 348 hi) e il periodo 1981-90 (1 945 679 hl). Siccome l'apertura dei contingenti addizionali o straordinari dipende dall'offerta di vini indigeni, le fluttuazioni annuali possono essere considerate importanti. Rispetto al decennio precedente, l'aumento delle importazioni tra il 1980 e il 1989 ha subito una flessione poiché non sono state attribuite nuove quote («Aufstockung»). Data l'esistenza del sistema di limitazione delle importazioni applicato ai vini rossi in bottiglia - nessun contingentamento rigoroso, ma prelievo di un dazio supplementare sui quantitativi superiori ad un contingente di 150000 hl - l'aumento sopra menzionato riguardava innanzitutto queste importazioni.

Va rilevato inoltre che, nell'ultimo decennio, le importazioni hanno raggiunto in media il 62 per cento dell'offerta totale, 79 per cento per i vini rossi e 22 per cento per i vini bianchi. Queste cifre vanno tuttavia interpretate con prudenza, poiché per i bianchi in particolare, l'importazione media è condizionata dagli anni di penuria e dalla presenza statistica dei vini destinati ad uso industriale (1986: circa 60% dei vini bianchi importati).

"Vini dolci, specialità, mistelle, spumanti, traffico viaggiatori e pendolari non compresi.

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In valori assoluti, la Svizzera detiene, dopo la Germania, il Regno Unito, la Francia e i Paesi Bassi, il quinto posto riguardo alle importazioni di vino nell'Europa occidentale. Ciononostante, paragonando queste importazioni con il rispettivo numero di abitanti di questi Paesi, osserviamo che la Svizzera, con 30 litri per abitante, si situa al secondo posto, dopo il Lussemburgo che importa 37 litri; alle nostre spalle, si trovano il Belgio con 19 litri, la Germania con 14 litri e il Regno Unito con 12 litri per abitante. I grandi Paesi produttori, quali la Francia, l'Italia e la Spagna importano soltanto 10, e rispettivamente 1,5 o 0,5 litri per abitante. È pure interessante rilevare che, da oltre 5 anni, i contingenti di vini rossi in barile aperti annualmente non sono più utilizzati integralmente.

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Consumo

II consumo totale - vini indigeni e stranieri (ivi compresi i vini industriali) ha seguito una curva ascendente dal 1978-79 fino al 1983-84; a partire da questa data, si può parlare di stabilizzazione. Tuttavia, dai 287 milioni di litri nel 1978/79 siamo passati ai 317,4 milioni di litri nel 1990/91, il che rappresenta un aumento del 10,6 per cento circa.

Parallelamente alle fluttuazioni della produzione, il consumo di vini indigeni ha subito forti variazioni; da 110 milioni di litri nel 1979/80, è caduto a 87 milioni nel 1982/83, per poi risalire e raggiungere progressivamente il livello record di 140,6 milioni di litri nel 1986/87, poi 138,9 milioni di litri nel 1990/91 (cfr. allegato 6). Quest' evoluzione - acquisita anche grazie alla svendita di taluni vini eccedentari - è particolarmente soddisfacente per i vini svizzeri, poiché negli ultimi anni il consumo totale tende al ristagno. La quota di vini indigeni nel consumo totale è dunque soddisfacente per la nostra viticoltura e certifica un 'evoluzione favorevole del rapporto qualità-prezzo dei nostri vini; tuttavia, in futuro, gli sforzi di marketing a favore dei nostri vini dovranno ulteriormente aumentare.

Il paragone aritmetico delle medie decennali della produzione (126,3 milioni di litri) e del consumo di vini indigeni (117,4 milioni di litri) induce a dedurre la presenza di un'eccedenza strutturale, ma un'analisi approfondita smentisce questa deduzione. Infatti, i calcoli del consumo medio di vini indigeni sono spesso falsati, poiché negli anni di penuria la produzione non è in grado di soddisfare la domanda. Analizzando l'evoluzione a partire dal 1983, anno in cui l'offerta fu nuovamente sufficiente, constatiamo che il consumo medio supera i 130 milioni di litri. Bisogna tuttavia aggiungere che, riguardo ai vini bianchi, abbiamo raggiunto la soglia dell'eccedenza strutturale. Se il consumo indigeno non riuscisse a conservare la sua parte di mercato e considerato il fatto che forti fluttuazioni del raccolto possono provocare eccedenze momentanee, bisognerebbe prevedere la possibilità di introdurre limitazioni.

Nei prossimi anni, bisognerà cercare di mantenere la quota del consumo di vini indigeni oltre la soglia del 40 per cento rispetto al consumo totale, il che dipenderà essenzialmente: - dalla qualità dei nostri vini, - dagli sforzi di marketing, - dalla competitivita dei vini importati.

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Misure qualitative

La promozione della qualità è una preoccupazione costante della nostra politica viti-vinicola. In vista di questo obiettivo, sono stati prodigati numerosi sforzi in diverse direzioni: - introduzione del catasto vinicolo al fine di mantenere i vigneti nelle zone più favorevoli; - obbligo d'estirpare le viti piantate fuori della zona viticola; - incremento dei controlli qualitativi della vendemmia; - introduzione di un elenco dei vitigni e dei portainnesti più adeguati.

A partire dal 1980, due ulteriori provvedimenti hanno completato gli strumenti sopraccitati: il pagamento obbligatorio della vendemmia in funzione della sua qualità (provvedimento già applicato da taluni Cantoni) e il declassamento in «vino bianco» o «vino rosso», senz'altra indicazione, per i vini prodotti con vendemmie che non hanno raggiunto un tenore naturale minimo in zucchero.

Le norme d'applicazione di questi due provvedimenti spettano ai Cantoni, d'intesa con le organizzazioni di categoria.

Va subito rilevato che la loro attuazione è stata ostacolata fino nel 1982 dagli anni di penuria. Infatti, la mancanza di vini indigeni sul mercato ha reso difficoltosa la fissazione di gradi minimi elevati, poiché avrebbe penalizzato una produzione già deficitaria. Per le stesse ragioni, le scale di pagamento basate sulla qualità sono state applicate con un certo lassismo. Tuttavia, a partire dal 1984, dopo i due raccolti eccezionali del 1982 e 1983, i Cantoni e le organizzazioni professionali hanno capito la necessità di applicare rigidamente i due provvedimenti (allegato 7). Dopo questa data, è praticamente impossibile che un viticoltore aumenti la propria produzione senza considerare la qualità e le scale di pagamento molto severe che penalizzano la produzione eccessiva per unità di superficie.

In futuro, è dunque importante mantenere o persino rafforzare queste misure qualitative, poiché contribuiscono ad adeguare in modo ottimale la produzione al mercato.

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Misure economiche

Sebbene il decreto federale del 1979 abbia contribuito a mantenere una viticoltura indigena sana, la situazione prodottasi dopo i raccolti del 1982 e 1983 ha reso necessaria l'introduzione di ulteriori misure in virtù dello Statuto del vino del 23 dicembre 1971 (RS 916.140).

Nel dicembre del 1983, il Consiglio federale adottò l'ordinanza concernente un contributo alle spese di immagazzinamento delle eccedenze di vino delle vendemmie 1982 e 1983 (RS 916.145.12). 95 milioni di litri di vino eccedentari furono in tal modo bloccati nelle cantine durante il 1984, e la Confederazione assunse le spese di immagazzinaggio e gli interessi. Il costo di questa operazione: 32 milioni di franchi circa. Il provvedimento era giustificato poiché cadeva dopo parecchi anni di debole raccolto; inoltre, si volevano evitare gli errori 411

commessi nel 1976 e 1977, allorquando determinati quantitativi di mosto, subito tolti dal mercato, crearono delle carenze in seguito.

Questa misura puntuale, prevista dalle disposizioni legali in vigore, ha moderato la diminuzione dei prezzi sul mercato già molto perturbato; tuttavia non è stata ripetuta nel 1985 poiché fu seguita da un nuovo raccolto eccedentario.

Nel 1984 e nel 1985 è stato devoluto un milione di franchi a favore di una campagna informativa sulla viticoltura e sui vini svizzeri; ne è risultata una ripresa del consumo di vini indigeni a scapito dei vini esteri.

Dopo il raccolto del 1984 e sulla base di ordinanze annuali del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 1984 e del 1985, sono stati introdotti ulteriori provvedimenti destinati ad alleggerire il mercato, incoraggiando le utilizzazioni non alcoliche del raccolto. Nel 1986, il Consiglio federale ha adottato un programma di risanamento della viticoltura per un periodo di 5 anni.

Accanto alle azioni non alcoliche, il programma quinquennale copriva l'impiego industriale di una parte delle eccedenze di vino vecchio, la promozione delle esportazioni tramite azioni di relazioni pubbliche e la partecipazione alle campagne di informazione sulla viticoltura svizzera promosse dalle organizzazioni regionali di propaganda. L'insieme di questi provvedimenti avrebbe dovuto permettere di eliminare dal mercato tradizionale circa 13 milioni di litri di mosto e di vino all'anno (9 a 10 milioni di litri in forme non alcoliche, 3,5 milioni di litri di vino industriale), ovvero 65 milioni di litri in 5 anni, il che corrisponde al quantitativo di vino bianco importato eccezionalmente durante gli anni 1978-1982. I restanti 25 milioni di litri dovrebbero essere assorbiti da una limitazione volontaria dei quantitativi prodotti fino al 1990. La combinazione di queste azioni avrebbe dovuto portare a un risanamento della situazione viti-vinicola al più tardi per il 1990.

Questo piano fu abrogato alla fine del 1989 essendo raggiunti gli obiettivi prefissati, ovvero l'eliminazione degli eccedenti calcolati il 30 giugno 1986. I nuovi eccedenti, prodotti dal raccolto del 1989, non potevano più essere considerati nell'ambito di questo piano. Il Consiglio federale rese inoltre noto di non prevedere per il futuro l'adozione di ulteriori provvedimenti
di risanamento di questo genere. .

Tra il 1984 e il 1989, 444 000 ettolitri di mosto furono così trasformati in succo d'uva o in prodotti analoghi, 4 308 987 kg di uve furono distribuite sul mercato per il consumo da tavola e 95'000 ettolitri di vino furono assorbiti dall'industria alimentare (aceto, salse, fondues preconfezionate ecc.). Il costo totale di queste operazioni raggiunse 166 milioni di franchi, ossia 27,7 milioni di franchi all'anno. Questi importi furono prelevati sul «Fondo vinicolo», alimentato dalle tasse riscosse sui vini e sui mosti d'importazione, nonché sui dazi supplementari sui vini rossi in bottiglia importati oltre i 150000 ettolitri esenti da tassa.

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Necessità di adottare un nuovo decreto

La legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (RS 910.1) prevedeva la creazione di un catasto viticolo che delimitasse le regioni idonee per la produzione vini412

cola (zona viticola) e prescriveva che soltanto le regioni comprese nel catasto viticolo potessero beneficiare dei provvedimenti federali a favore della viticoltura; essa tuttavia non vietava l'impianto di vigne fuori della zona viticola. Gli abusi constatati in seguito indussero il Consiglio federale, nei suoi messaggi dell'11 febbraio 1958 (FF 1958 I 133), 24 febbraio 1967 (FF 1967l 336), 12 febbraio 1969 (FF 19691 138) e 22 novembre 1978 (FF 1978 II 1573), a completare le legge sull'agricoltura con il divieto d'impianto di vigne fuori della zona viticola. Per garantire un migliore adeguamento della produzione ai bisogni del mercato, si pose inoltre l'accento sulla necessità di promuovere la qualità. Le prime prescrizioni in materia furono così introdotte nei decreti federali del 6 giugno 1958 e del 10 ottobre 1969.

Con il decreto federale del 22 giugno 1979 (Mantenimento del divieto di impianto di vigne fuori della zona viticola, pagamento obbligatorio della vendemmia in base alla qualità e declassamento in «vino bianco» o «vino rosso» senza altra indicazione, per i vini prodotti con vendemmie senza il tenore naturale minimo in zucchero stabilito dai Cantoni), l'economia viti-vinicola ha imboccato definitivamente la via della qualità. L'evoluzione positiva del consumo di vini indigeni deve incitarci a progredire di questa direzione, pur considerando l'evoluzione constatabile sul mercato internazionale.

I provvedimenti volti ad incentivare la qualità non hanno tuttavia permesso di realizzare l'adeguamento della produzione alle capacità d'assorbimento del mercato. Una serie quasi ininterotta di annate eccellenti a partire dal 1982 (tra le quali talune eccezionali, come il 1982, il 1983 e il 1989) ha creato una situazione particolarmente difficile per il mercato dei vini svizzeri, richiedendo l'intervento della Confederazione. In queste situazioni, anche i viticoltori e i produttori sono costretti a partecipare finanziariamente in modo non trascurabile.

Le misure adottate nel 1979 devono dunque essere riprese e completate; infatti, il periodo che ci siamo lasciati alle spalle ha dimostrato l'estrema sensibilità dell'economia viti-vinicola alle fluttuazioni del mercato e ai capricci della natura. Un seguito di ingenti raccolti può creare rapidamente una situazione precaria nella nostra viticoltura,
situazione rimediabile soltanto con provvedimenti molto onerosi; questo resta un dato di fatto valido anche per il futuro.

II nuovo decreto dovrà considerare questa situazione. L'evoluzione delle relazioni tra la Svizzera e il Mercato comune nel prossimo decennio non è previsibile; un avvicinamento è tuttavia ineluttabile. Per questo è auspicabile che anche la nostra legislazione tenda ad adeguarsi a quella del Mercato comune poiché una nostra adesione alla CE equivarrebbe all'adozione del sistema comunitario. Eventuali disposti transitori sarebbero ammessi soltanto in caso di necessità assoluta; pertanto, nella misura del possibile, la nostra legislazione viticola va armonizzata con quella del Mercato comune.

14

Situazione nel Mercato comune

Tra i regolamenti in vigore nella CE, due ci interessano particolarmente riguardo la definizione della qualità e la limitazione dei quantitativi: il regolamento CE 822/87 «riguardante l'organizzazione comune del mercato viti-vini413

colo» e il regolamento 823/87 «che istituisce proposte specifiche riguardo ai vini di qualità prodotti in zone determinate (v.q.p.r.d)».

141

Qualità

I due regolamenti precisano i criteri qualitativi o più esattamente i tenori alcolometrici volumici naturali minimi che permettono di elaborare il vino (vino da pasto) o di produrre vini di qualità in regioni determinate. La legislazione del Mercato comune suddivide l'Europa viticola in 6 zone viticole (A, B, C la, C Ib, C II, C III) e attribuisce a ciascuna di esse un tenore alcolometrico minimo.

Inoltre, il legislatore ha precisato i limiti consentiti per arricchire in zuccheri i prodotti delle diverse zone.

Due zone viticole sono paragonabili alle nostre: la zona B, comprendente i vigneti d'Alsazia, del Giura, della Savoia, dell'Alta Savoia e della Champagne, e la zona C la comprendente, tra le regioni più vicine alle nostre, il Beaujolais e la Borgogna.

Senza introdurre differenze tra i vitigni bianchi e rossi e senza considerare le diverse varietà, i tenori minimi naturali in zucchero richiesti e i limiti d'arricchimento in zuccheri stabiliti dalla CE sono i seguenti: tenori minimi

zona B . .

zona Cla .

arricchimento

vino da pasto

v.q.p.r.d.

vino da pasto

v.q.p.r.d

6% voi. = 50° Oe 1.5% vol.= 59° Oe

7.5% voi. = 59° Oe 8.5% vol.= 65.5° Oe

2.5% voi. "

2.5% voi. D

2% voi.

2% voi.

"In anni eccezionalmente sfavorevoli 3,5% voi.

1% voi. d'arricchimento = aggiunta 1,9 kg di zucchero per ettolitro di mosto.

Questa tabella permette di constatare che le esigenze della CE per la zona B sono sensibilmente inferiori a quelle da noi proposte nel decreto del 1989 e nel relativo messaggio (FF 1989 I 221) mentre quelle riguardanti la zona C la sono leggermente superiori.

Per quanto riguarda l'arricchimento in zucchero, i valori consenti sono compresi tra 3,8-4,75 kg/hl o persine 6,65 kg/hl, in anni particolarmente sfavorevoli.

142

Quantità

II Mercato comune non limita globalmente la produzione d'uva; prevede limitazioni soltanto nell'ambito dei v.q.p.r.d., dove la fissazione di un rendimento per unità di superficie è condizione sine qua non per la produzione di tali vini.

414

Anche in questi casi, tuttavia, non si menzionano valori limite; una disposizione chiede semplicemente agli Stati membri di considerare, prima di adottare un determinato valore per unità di superficie, i rendimenti ottenuti nel corso dei 10 anni precedenti al fine di stabilire un ordine di grandezza.

In pratica, soprattutto in Francia, si constata che le vecchie denominazioni d'origine controllate (AOC) hanno adottato una resa per unità di superficie molto ridotta, mentre le nuove AOC godono di limiti molto meno restrittivi.

Altrimenti detto, simili limitazioni di produzione non possono essere paragonate al sistema d'adeguamento della produzione alle possibilità di smercio che avevamo proposto nel decreto del 1989, poiché lo stesso, in caso di necessità, prevedeva una limitazione globale della produzione, per tutte le categorie, e stabiliva che gli eccedenti fossero utilizzati per prodotti non alcolici (succo d'uva, aceto, ecc.) senza aiuto dello Stato. Inversamente, la CE sussidia l'eliminazione degli eccedenti di vino da pasto mediante contributi per la distillazione e persegue una riduzione della superficie viticola tramite premi versati in caso d'estirpazione.

15

Risultati della procedura preliminare

In base ai pareri espressi sul decreto federale del 23 giugno 1989 e dei risultati della votazione popolare del 1° aprile 1990, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha elaborato un disegno di decreto e un rapporto esplicativo. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha posto in consultazione questi documenti il 15 aprile 1991 coinvolgendo i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni interessate.

151 II -

Disegno del DFEP

disegno elaborato dal DFEP conteneva innanzitutto proposte riguardanti: il catasto viticolo, i vitigni, i contributi alle ricostituzioni, la qualità e l'adeguamento dei raccolti al mercato.

151.1

Catasto viticolo

Sebbene il divieto di impianto di nuove vigne fuori della zona viticola sia in contrasto con il principio della libertà di commercio e d'industria, come pure con il diritto di proprietà, bisogna ammettere la sua necessità poiché intende adeguare l'offerta al mercato e mantenere i vigneti posti in terreni a forte pendenza. Tralasciare questo divieto significherebbe perdere automaticamente tutti i benefici acquisiti a partire dal 1958.

È per questo che proponiamo il mantenimento del catasto viticolo nella sua concezione attuale. Una modifica secondaria dovrebbe tuttavia autorizzare il 415

DFEP a concedere eccezioni al divieto d'impianto fuori della zona viticola qualora si trattasse di superfici necessarie per la produzione di innesti sani.

Per il resto, una nuova norma dovrebbe permettere di sottrarre alcune particelle al catasto viticolo: - se situate in zona edificabile e già edificate; - se situate in zona edificabile e non vignate da oltre 10 anni; - se degne di protezione secondo la legge federale del 1 "luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio; - se considerate foreste secondo la legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.

Dovrebbero pure sfuggire al divieto le particelle situate al di fuori del perimetro viticolo definito in caso di raggruppamento o di revisione dei piani del catasto viticolo; in tali casi, su proposta del Cantone interessato, la decisione dovrebbe competere all'Ufficio federale dell'agricoltura.

Il Consiglio federale dovrebbe infine ottenere la competenza di vietare temporaneamente l'impianto di nuove vigne, in caso di necessità. Infatti, qualora le Commissioni regionali fossero costrette a proporre un limite di produzione, sarebbe poco logico autorizzare parallelamente la creazione di nuove vigne.

L'inosservanza del divieto di impianto fuori della zona viticola implica un obbligo di estirpazione.

151.2

Vitigni

Con un potenziale di produzione medio di 1,2-1,4 milioni di ettolitri, di cui circa 57 per cento di vini bianchi e 43 per cento di vini rossi, la situazione attuale della viticoltura corrisponde alle capacità d'assorbimento del mercato.

Considerato il consumo attuale di vini indigeni (83 milioni di litri di vino bianco e 55 milioni di litri di vino rosso) e le esigenze della nostra politica commerciale esterna, che difficilmente ci consentono di ridurre i contingenti, sarà difficile scostarsi dall'equilibrio esistente tra vini bianchi e rossi per quanto riguarda i vitigni.

Tuttavia, sarebbe opportuno mantenere ai Cantoni la possibilità di allestire un catasto dei vitigni basato sull'elenco ufficiale dei vitigni pubblicato dalla Confederazione e lasciar loro la possibilità di intervenire in modo indicativo o imperativo nella scelta dei vitigni; tale sistema consentirebbe di intervenire mediante varietà scelte sulla qualità degli impianti.

Per il resto, si tratta di rivedere e stabilire la normativa riguardante l'elenco federale dei vitigni, la valutazione delle nuove varietà e la loro ammissione nell'elenco ufficiale, la produzione e l'importazione del materiale di moltiplicazione ed eventualmente il rilascio di certificati.

151.3

Contributi per la ricostituzione di vigneti

Questi contributi si giustificano tanto sul piano dell'economia aziendale, nella misura in cui riducono gli scarti tra i costi di ricostituzione di zone a forte pen416

denza (oltre 30%) e quelli dei vigneti a debole pendio, quanto dal punto di vista dell'orientamento della produzione tramite la scelta dei vitigni e delle tecniche di coltura. Essi contribuiscono inoltre a facilitare un certo controllo delle superfici viticole, cosicché sembra opportuno mantenerli.

Parimenti, sembra opportuno mantenere il versamento di contributi per la ricostituzione di vigneti in caso di danni straordinari dovuti al gelo, già introdotto nel decreto del 1989.

151.4

Qualità

Date le nostre particolari condizioni di produzione e la forte concorrenza dei vini esteri, il futuro della viticoltura indigena è indissociabile da una produzione di vendemmie e di vini di qualità. La promozione della qualità rimane dunque un obiettivo prioritario della nostra economia vinicola. Bisogna essere tuttavia coscienti che la qualità non è realizzabile soltanto mediante disposti legislativi; il decreto federale sulla viticoltura deve infatti limitarsi a creare le basi necessarie alle autorità cantonali e alle organizzazioni professionali per avviare la loro propria politica in questo senso. La diversità dei nostri vigneti esige inoltre una delega di queste competenze a favore dei Cantoni. Nondimeno, il Consiglio federale deve stabilire i valori minimi capaci di garantire al consumatore l'autenticità dei nostri vini. Per quanto riguarda l'aggiunta di zucchero ai mosti, si tratterà di introdurre le norme necessarie nell'ordinanza sulle derrate alimentari, attualmente in revisione (RS 817.02).

Considerando la varietà dei nostri vigneti riguardo al clima, la topografia e il tipo d'impianto, nonché la volontà di creare un sistema equilibrato, si è giunti a proporre una suddivisione del vigneto svizzero in 6 zone geoclimatiche. Questa soluzione dovrebbe permettere di considerare tanto i fattori naturali che politici quando si tratterà di stabilire le esigenze minime, senza danneggiare taluni vigneti che, pur essendo situati in regioni climaticamente marginali, poggiano su una lunga tradizione ed hanno una certa fama.

In base ai risultati qualitativi e quantitativi delle vendemmie degli ultimi 10 anni e considerate le caratteristiche geoclimatiche, l'azzonamento proposto è il seguente: A: «Pied du Jura», Giura Regione ad ovest di Losanna e Ginevra Regione di Losanna, Lavaux, Chablais e Basso Vallese (Distretti di St.

Maurice e di Monthey) Vallese (Distretti di St. Maurice e di Monthey eclusi) Ticino e Mesolcina Svizzera tedesca

28 Foglio federale. 75° anno. Voi. I

417

Riguardo alla fissazione di soglie di declassamento per le diverse categorie di mosti (categoria 1: mosti con denominazione d'origine, categoria 2: mosti con indicazione di provenienza e categoria 3: mosti senza denominazione né indicazione geografica), la Confederazione vorrebbe stabilire i requisiti minimi per ogni zona riguardo ai mosti di categoria 1. Ai Cantoni spetterebbe la determinazione delle gradazioni minime da rispettare nei loro rispettivi territori. Inversamente, per i mosti delle categorie 2 e 3, estesi a zone geografiche che valicano i limiti cantonali, il legislatore dovrebbe stabilire limiti applicabili in tutto il Paese.

In base ai diversi vitigni, considerate le gradazioni medie ottenute negli ultimi 10 anni e tenuto conto dei valori stabiliti nei regolamenti della CE, la graduazione proposta sarebbe la seguente: Zona

A B .

C D E F

.

. . .

bianco 1

2

60° Oe 62° Oe 64° Oe 70° Oe 66° Oe 63° Oe

58° 58° 58° 58° 58° 58°

3

Oe Oe Oe Oe Oe Oe

55° 55° 55° 55°

Oe Oe Oe Oe 55° Oe 55° Oe

rosso 1

65°

67° 69° 75° 71° 68°

2

Oe Oe Oe Oe Oe Oe

67° 6?° 6">° 6">° fi?° f,">°

3

Oe Oe Oe Oe Oe Oe

58° 58° 58° 58° 58° 58°

Oe Oe Oe Oe Oe Oe

I valori sono stati scelti in modo da soddisfare le esigenze qualitative senza pregiudicare quelle della viticoltura; l'adozione di esigenze minime più elevate sarebbe in contrasto con i fini del decreto. Aggraverebbe eccessivamente le condizioni di produzione e rischierebbe di annientare la viticoltura tradizionale di talune regioni.

151.5

Adeguamento della produzione alle possibilità di smercio

L'esperienza degli ultimi anni ha mostrato che la semplice promozione della qualità non è in grado di impedire la produzione di eccedenze. Infatti, al termine di stagioni con clima favorevole per la fioritura e la maturazione delle uve, si possono raccogliere quantitativi che superano fortemente i bisogni del mercato e che malgrado tutto raggiungono un livello qualitativo soddisfacente 0 eccellente. Basti pensare al 1989, quando, malgrado un raccolto superiore a 174 milioni di litri, si è registrato in media il tenore naturale in zucchero più elevato degli ultimi 10 anni.

1 risultati estremamente irregolari delle vendemmie mostrano al meglio la necessità di applicare una limitazione flessibile della produzione, che permetta un adeguamento al mercato, considerato il clima dell'anno, le regioni e i vitigni.

Una limitazione rigida, basata su quantitativi massimi prestabiliti nel decreto, certo permetterebbe di evitare la produzione di eccedenti, ma impedirebbe al contempo di modificare i quantitativi immagazzinati con vini prodotti in anni qualitativamente validi. A lungo termine, ne risulterebbe una diminuzione del consumo di vini indigeni.

1

419

Questo tipo di riflessioni ha indotto a scegliere un sistema di limitazione esteso a tutte le categorie, tenuto conto della diversità dei nostri vigneti e della volontà di coinvolgere la responsabilità dei Cantoni e delle organizzazioni professionali nella conduzione dell'economia vinicola. A tal fine, si dovranno creare commissioni regionali paritetiche comprendenti produttori e vinificatori, nonché rappresentanti dei consumatori. A queste commissioni competerebbe l'incarico di valutare, di anno in anno, la situazione e presentare ai Cantoni proposte di limitazione della produzione.

Dal canto loro, i Cantoni avrebbero il compito di applicare la limitazione del volume della vendemmia e di controllare la stessa, con l'ausilio delle commissioni regionali. In caso di disfunzione delle commissioni o dei cantoni e per interventi di natura economica, competerebbe al Consiglio federale decidere i limiti da rispettare; anche il campo d'attività delle commissioni regionali dovrebbe essere definito dal Consiglio federale.

Il finanziamento delle misure di controllo dovrebbe essere assunto nella misura dell'80 per cento dalla Confederazione e 20 per cento dai Cantoni.

152

Risultati della procedura di consultazione

II DFEP ha posto il disegno in consultazione, unitamente al rapporto esplicativo, inviandolo ai Cantoni, a 13 partiti politici e 76 organizzazioni interessate.

24 Cantoni e semi-cantoni, 7 partiti politici e 42 organizzazioni hanno espresso un parere.

Oltre ai problemi d'importazione, i pareri espressi riguardano essenzialmente i punti considerati nel rapporto, ovvero: - la necessità di rinnovare il decreto federale sulla viticoltura; - le nuove piantagioni e l'esclusione dalla zona viticola; - i vitigni; - gli aiuti finanziari; - la promozione della qualità e la denominazione; - l'adeguamento dei raccolti alle possibilità di smercio e - le importazioni di vini.

152.1

Necessità di rinnovare il decreto federale sulla viticoltura

Complessivamente, l'insieme dei Cantoni, dei partiti e degli organi consultati riconosce la necessità di adottare un nuovo decreto federale sulla viticoltura.

Tutti approvano gli obiettivi perseguiti dal disegno, ma i pareri divergono sulle vie da seguire. Taluni ritengono che l'intervento dello Stato debba essere limitato e che debbano essere in primo luogo le organizzazioni professionali a gestire il settore. Altri, auspicano una normativa più severa e chiedono l'adozione di regole e limiti precisi nel decreto federale.

Noi siamo pure del parere che lo Stato debba intervenire soltanto se ciò è indispensabile; la viticoltura segue i capricci della natura e non può essere imprigionata in un sistema troppo rigido. Considerata la probabile apertura delle fron420

tiere, sarebbe anche sbagliato svantaggiare la viticoltura indigena rispetto alla concorrenza estera imponendole misure e prescrizioni esagerate.

152.2

Nuove piantagioni ed esclusione dalla zona viticola

II catasto viticolo è generalmente ammesso nella sua forma attuale; meno unanimi sono invece i pareri riguardo il divieto temporaneo d'impianto di nuove vigne (Cantoni, partiti). Dal canto loro, le organizzazioni viticole e agricole sono favorevoli a una proroga qualora la produzione fosse limitata. Il disegno prevede pertanto un divieto d'impianto soltanto in caso di limitazione generale della produzione, su decreto del Consiglio federale.

152.3

Vitigni

La maggior parte degli organi consultati si pronuncia a favore delle disposizioni che concedono ampio spazio e responsabilità ai Cantoni. Si chiede da più parti che l'elenco dei vitigni sia rivisto più frequentemente e sia adeguato alle nuove condizioni. A più riprese, in particolare negli ambienti ecologisti, si è persino chiesto che l'elenco obbligatorio attuale divenga un semplice elenco con caratere di raccomandazione.

Abbiamo quindi accolto l'idea dell'elenco ufficiale non vincolante, certi che l'impegno dei Cantoni, la coscienza professionale dell'economia vinicola e della produzione operino al fine di evitare un abbassamento del livello qualitativo, anche in caso di libera scelta dei vitigni. Apparentemente, una simile soluzione dovrebbe consentire di adeguare in modo flessibile e semplificato la situazione alle nuove eisgenze del mercato.

L'elenco federale comprenderà soltanto i vitigni raccomandati dalla Confederazione; l'impianto di vitigni diversi sarà quindi per principio autorizzato. L'elenco ufficiale dovrà essere rivisto periodicamente e soltanto i vitigni di valore e idoenità provate sull'arco di parecchi anni vi saranno ammessi.

Per ragioni qualitative, deve sussistere anche la possibilità per i Cantoni di allestire un elenco limitativo dei vitigni. Una liberalizzazione totale nella scelta dei vitigni potrebbe ostacolare gli sforzi qualitativi finora prodigati. Sarà comunque competenza dei Cantoni stabilire quali vitigni autorizzare sul loro rispettivo territorio.

152.4

Aiuti finanziari

La maggioranza si è espressa contro la formula potestativa proposta in ambito di aiuti finanziari; la promozione di metodi colturali rispettosi dell'ambiente è invece unanimemente ammessa. In numerosi casi (consumatori e commercio) la soluzione proposta è approvata; tuttavia, parecchi interventi (partiti, ecologisti, organizzazioni del settore) ritengono che il sostegno sia insufficiente e che sarebbero opportune misure più sostanziali in favore di una viticoltura rispettosa dell'ambiente. Considerata la globalità dei pareri espressi, manteniamo le 421

nostre proposte. Eventuali provvedimenti di carattere generale a favore di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, che troverebbero un'applicazione anche riguardo alla viticoltura, dovrebbero essere disciplinati in altri testi -normativi e non nel presente decreto.

Visto l'aumento dei costi di produzione a partire dal 1979, un adeguamento o un'indicizzazione degli importi degli aiuti finanziari a favore delle ricostituzioni o all'indennizzo dei danni dovuti al gelo invernale è auspicata con insistenza.

Non mancano tuttavia anche le critiche nei confronti degli aiuti finanziari; ricordiamo che il Consiglio federale, nel suo messaggio del 21 dicembre 1988 concernente un disegno federale sulla viticoltura, proponeva di stralciare semplicemente i contributi a favore delle ricostituzioni. Ciononostante, il Parlamento non seguì il Consiglio federale e decise di reintrodurre tali aiuti nel decreto con l'aggiunta di contributi finanziari a favore di colture rispettose dell'ambiente o destinate all'indennizzo dei danni dovuti al gelo invernale.

Vista la situazione precaria delle finanze federali, il Consiglio federale propone nuovamente di non versare simili contributi per ricostituzione di vigneti, togliendo in pari tempo i contributi destinati ai danni causati dal gelo.

Unanimemente condiviso (produttori, vinificatori, commercio, Cantoni) è invece il versamento di mezzi finanziari a favore della promozione di prodotti con denominazione d'origine (vini di categoria 1), tanto all'interno quanto all'esterno del Paese. Tuttavia, per ragioni di natura politica ed economica, dobbiamo rinunciare a un simile articolo.

152.5

Promozione della qualità

La promozione della qualità è vista da tutti come un elemento essenziale del nuovo decreto. Tuttavia, sussistono talune divergenze riguardo ai mezzi da applicare.

152.51

Classificazione dei mosti

La classificazione dei mosti in tre categorie (vini con denominazione d'origine, vini con indicazione di provenienza e vini senza denominazione) è ammessa dalla maggioranza dei pareri espressi. Nondimeno, talune organizzazioni e Cantoni chiedono che sia possibile rinunciare alla categoria 2, proponendo un declassamento immediato in categoria 3 per i mosti che non raggiungono i valori minimi previsti per la categoria 1. Come già avvenne nel 1988, taluni rappresentanti della Svizzera tedesca, sostenuti da singole organizzazioni, esigono che l'«Ostschweizer Riesling & Sylvaner» sia riconosciuto come vino con denominazione d'origine e non sia classificato come si prevede in categoria 2.

Sebbene questa richiesta sia comprensibile, riteniamo che si debba salvaguardare il principio secondo il quale l'estensione di una denominazione d'origine non superi le frontiere cantonali, salvo eccezioni limitate. Nel 1989, il Parlamento condivideva questa opinione; sarebbe poco opportuno tornare su questa decisione essenzialmente per ragioni di equità: ciò equivarrebbe infatti ricono422

scere quali vini con denominazione d'origine i Chasselas di Romandia e i Gamay di Romandia, con gravi conseguenze sul nostro sistema qualitativo. D'altro lato, bisogna rilevare che, secondo la normativa attuale (ordinanza sulle derrate alimentari), l'«Ostschweizer Riesling & Sylvaner», come d'altronde lo Chasselas di Romandia, sono vini con indicazione di provenienza. La soluzione proposta non può dunque essere qualificata di declassamento; è anche per questa ragione che non intendiamo rinunciare alla categoria 2.

152.52 Esigenze minime e creazione di zone Un gran numero di risposte considera le esigenze minime riguardo alla categoria 1: la maggioranza (partiti politici, rappresentanti dei consumatori, comitato di referendum) vorrebbe elevare le esigenze minime. Gli altri (produttori, vinificatori) chiedono una diminuzione o il mantenimento dei valori minimi proposti. Quanto ai Cantoni, cinque parteggiano per la prima soluzione e cinque altri per la soluzione avversa. Taluni chiedono di istituire provvedimenti d'eccezione per gli anni climaticamente sfavorevoli. I vinificatori chiedono inoltre che al momento del controllo della vendemmia, la misurazione del tenore naturale in zucchero avvenga unicamente mediante refrattometro in tutta la Svizzera.

La ripartizione in 6 zone geoclimatiche è analizzata in numerose risposte: la maggioranza (commercianti, consumatori, partiti e comitato di referendum) è favorevole alla soluzione proposta, mentre la minoranza (organizzazioni viticole e agricole, vinificatori) la respinge. Tra i Cantoni, una debole maggioranza approva il sistema proposto, sebbene i due Cantoni viticoli più importanti, Vallese e Vaud, la rifiutino. Gli avversar! della creazione di zone definiscono questa soluzione un'ingerenza della Confederazione in affari cantonali. Propongono di adottare per tutta la Svizzera un unico valore di declassamento per categoria e per colore d'uva. Per il resto, competerebbe ai Cantoni e alle organizzazioni professionali stabilire, per il rispettivo territorio o per regione, i requisiti minimi corrispondenti. Le soglie minime proposte per la categoria 1 sono di 60° Oechslé per i mosti bianchi e 65° per i mosti rossi. La Commissione degli specialisti dell'economia vinicola svizzera condivide questo parere (vedi n.

153).

Come già abbiamo ricordato al n. 152.1, il Consiglio federale ritiene che l'intervento dello Stato debba essere ridotto al minimo indispensabile. L'apertura imminente delle frontiere per l'importazione di vini rossi in barile mediante l'introduzione di un sistema di tariffe, combinato con l'apertura graduale anche per gli altri vini, porrà i vini indigeni in una situazione di maggiore concorrenza. La vitivinicoltura svizzera potrà far fronte a questa situazione soltanto con prodotti di prima qualità; la produzione di vini di seconda o di terza categoria
non consentirà di coprire i costi di produzione. Per questa ragione, i Cantoni 'saranno chiamati a fissare requisiti minimi atti a promuovere una produzione di vini di grande qualità.

È opportuno ricordare in questa sede che la qualità dei mosti destinati alla preparazione dei vini non dipende soltanto dal tenore naturale in zucchero. Molti altri elementi quali gli acidi, i sali minerali, i tannini, ecc., presenti in composi423

zione complessa, contribuiscono a determinarne la qualità. Si aggiunga, che anche nella revisione del capitolo «Vino» dell'ordinanza sulle derrate alimentari, si prevede di limitare il miglioramento eccessivo dei vini mediante l'aggiunta di zucchero.

Premesse queste considerazioni, proponiamo di abbandonare il sistema delle zone a favore di una soluzione basata su un solo grado di declassamento per categorie di mosto e per colore, valido per l'intero territorio nazionale. Il suo adeguamento alle condizioni specifiche delle singole regioni sarebbe in tal modo lasciato ai Cantoni.

Proponiamo le seguenti soglie minime: categoria 1 categoria 2

bianchi

rossi

60° Oe 58° Oe

65° Oe 62° Oe

categoria 3 55° Oe 58° Oe 1 valori della categoria 1 sono leggermente superiori a quelli della zona B della CE (Alsazia, Champagne, Giura, Savoia e Alta Savoia). Un ulteriore aumento di queste soglie rischierebbe di compromettere gravemente, taluni anni, le regioni viticole climaticamente meno favorite. Per il canton Neuchâtel ad esempio, constatiamo che applicando una soglia di 62° Oechslé, circa 60-80 per cento dei raccolti avrebbero subito a due riprese un declassamento in categoria 2 o 3 negli ultimi 10 anni, e questo malgrado una resa media di 0,72 litri/ m2.

È dunque dimostrato che l'adozione di soglie più elevate avrebbe grandi conseguenze per la viticoltura di questa regione. A medio o lungo termine, una simile situazione condurrebbe all'abbandono o alla modifica del tipo di vitigni.

152.53 Denominazione dei vini La denominazione ha suscitato numerose osservazioni: numerose richieste auspicano definizioni più chiare combinate con esempi. Taluni chiedono che la definizione del diritto di utilizzare le denominazioni sia più esplicito. Altri infine ritengono che per stabilire le esigenze riguardanti le denominazioni d'origine controllate, debba essere chiesto il parere dei Cantoni.

Modificando il disegno, si è cercato di considerare questi suggerimenti; riguardo alla denominazione d'origine controllata, proponiamo che la Confederazione si limiti a stabilire il contesto, come avviene nella CE. Ai Cantoni competerebbe in seguito l'elaborazione della normativa necessaria al riguardo, d'intesa con il DFEP, cui dovrebbero chiedere l'approvazione. In tal modo, essi avrebbero l'autonomia desiderata e il consumatore la garanzia che tutte le denominazioni d'origine controllate siano basate sostanzialmente sugli stessi principi e dunque paragonabili. In pari tempo, anche l'immagine di marca dei nostri vini ne otterrebbe un beneficio.

424

152.6 Adeguamento della produzione alle possibilità di smercio 152.61 Limitazione della produzione L'introduzione di provvedimenti che permettano di evitare raccolti eccedentari è globalmente considerata opportuna; mentre il sistema flessibile proposto è visto come insufficiente. Più precisamente, i vinificatori; i commercianti e i consumatori auspicano la fissazione di un limite nel decreto; dieci interventi (tra loro il comitato di referendum) propongono persino di limitare la produzione di uve bianche a 1,4 kg/m 2 e quella di uve rosse a 1,2 kg/ m 2 . I rappresentanti dei produttori sono invece più favorevoli alla soluzione proposta: taluni si sono espressi con veemenza contro l'introduzione di un limite rigido e prestabilito nel decreto.

D'altro canto, taluni interventi (commercianti, consumatori, comitato di referendum) chiedono che le decisioni in materia di limitazione siano di competenza della Confederazione. In 6 casi soltanto (Cantoni), si auspica che questo compito sia affidato ai Cantoni. Inoltre, soprattutto i vinificatori chiedono che la quantità di uve prodotta sia limitata direttamente a livello di produttori e non, come proposto, al momento della messa in cantina.

Riguardo alla limitazione della produzione, molteplici interventi insistono affinchè simili provvedimenti non comportino un aumento delle importazioni.

I risultati della procedura di consultazione ci inducono a proporre un ulteriore passo in direzione della CE, introducendo un limite generale di produzione per i mosti di categoria 1 (denominazione d'origine e denominazione d'origine controllata). I Cantoni sarebbero in tal caso chiamati a stabilire un limite di produzione per il loro rispettivo territorio o per regione, d'intesa con le commissioni regionali, sulla base dei raccolti dei 10 anni precedenti. È dunque opportuno stabilire nel decreto le condizioni quadro sulle quali dovranno basarsi le disposizioni cantonali. Considerate le proposte espresse nel corso della procedura di consultazione, riteniamo che le soglie di 1,4 kg/m 2 per i vitigni bianchi e 1,2 kg/m 2 per i vitigni rossi possano essere adottate come limiti vincolanti per i Cantoni nelle loro rispettive normative.

In tal modo, sarà possibile conseguire gli obiettivi qualitativi prestabiliti; mediante la limitazione della resa per 'unità di superficie,
i produttori concentreranno infatti i loro sforzi sulla qualità poiché non potranno migliorare le loro entrate mediante un aumento della quantità prodotta. D'altro lato, una simile limitazione consente di evitare raccolti eccedentari, enormemente superiori alle capacità d'assorbimento del mercato e perniciosi per lo stesso. I valori proposti consentirannno di evitare eccedenze di vini di categoria 1.

II nostro disegno prevede che la produzione di vini delle categorie 2 e 3 resti libera dal profilo quantitativo. Questi prodotti sarebbero tuttavia esclusi da ogni forma di sovvenzione; se la situazione del mercato lo richiedesse, i Cantoni o persino il Consiglio federale dovrebbero tuttavia avere i mezzi di reagire e, se necessario, di decretare un limite generale della produzione (valido per tutte le categorie), previa consultazione delle commissioni regionali.

I vantaggi di una soluzione di questo genere risiedono nel fatto che i volumi di vino di categoria 1 sono sottoposti a controllo permanente e in pari tempo, 425

esistono forti analogie con la soluzione adottata dalla CE. A medio termine, qualora le semplici denominazioni d'origine saranno trasformate in denominazioni d'origine controllate, questa soluzione sarà totalmente compatibile con l'attuale sistema della CE.

152.62 Commissioni regionali Anche la creazione di commissioni regionali è unanimemente condivisa. I pareri divergono al momento di definire il ruolo che dovrebbero svolgervi i rappresentanti dei consumatori. La maggior parte si esprime a favore di una loro partecipazione; in taluni interventi si preconizza invece per loro un semplice statuto d'osservatori, altri invece propongono una totale esclusione. Su questo problema condividiamo il parere della maggioranza.

152.7

Importazione di vini

Sebbene il problema delle importazioni di vini esuli dalla materia del decreto federale, gran parte degli interventi chiede una soluzione rapida anche a questo riguardo, formulando proposte concrete. Molti chiedono una liberalizzazione delle importazioni di vini rossi a partire dal 1° gennaio 1992 e dei vini bianchi a partire dal 1995 al più tardi.

Le norme riguardanti l'importazione vanno definite nello Statuto del vino (ordinanza del Consiglio federale basata sulla legge sull'agricoltura). Come già indicato in introduzione (n. 11), il contingentamento tariffario dovrebbe permette un'importazione illimitata dal profilo quantitativo e l'abolizione dei contigenti individuali. Un sopraddazio, percepito a partire da una determinata quantità, consentirà di mantenere un certo controllo delle importazioni. L'introduztione del nuovo sistema è prevista per l'inizio del 1992 riguardo ai vini rossi in barile; il sistema sarà in seguito applicato gradualmente alle altre categorie (vini bianchi in barile, vini rossi in bottiglie, ecc.).

153

Parere della Commissione di specialisti dell'economia vinicola svizzera

La Commissione di specialisti dell'economia vinicola svizzera approva il rinnovamento del decreto federale e sostiene globalmente il disegno. In particolare, essa condivide tutti i provvedimenti che responsabilizzano i Cantoni e le organizzazioni professionali.

Riguardo ai limiti di produzione, la Commissione è favorevole alla soluzione presentata nel disegno in consultazione, secondo la quale la decisione compete ai Cantoni, d'intesa con le commissioni regionali. La Commissione di specialisti è invece contraria alla creazione di 6 zone geoclimatiche nel vigneto svizzero e propone una soluzione che preveda un solo grado di declassamento per categoria di mosto e per colore (vedi anche n. 152.52); essa è tuttavia consapevole che una simile soluzione implica da parte dei Cantoni un impegno totale a fa426

vore della qualità e la garanzia che in futuro non sarà più concesso di scendere al disotto delle esigenze minime attuali.

2

Parte speciale: Commento al disegno di decreto

Le disposizioni corrispondenti al decreto attualmente in vigore sono indicate tra parentesi.

Sezione 1: Scopo Articolo 1 (nuovo) Questo nuovo disposto enumera lo scopo e i principi perseguiti dal decreto federale sulla viticoltura.

Sezione 2: Divieto e autorizzazione d'impianto. Esclusione dalla zona viticola Articolo 2 Divieto e autorizzazione di impianto II capoverso uno (1) corrisponde a quello del decreto in vigore e mantiene valido il divieto di impianto di nuove vigne al di fuori della zona viticola. Il capoverso due (2) ricalca il capoverso attualmente in vigore e autorizza proprietari e affittuari che non hanno vigneti e mettere a vigna una superficie di 400 metri quadrati per il proprio fabbisogno. I Cantoni sono autorizzati a ridurre la superficie massima autorizzata nell'ambito di tale eccezione e prescrivere distanze minime rispetto ad altri fondi vignati, in modo da facilitare anche i controlli.

Il capoverso 3 (3 e 4) disciplina, come in passato, i problemi connessi con l'autorizzazione di impianto e la scelta dei vitigni. Il capoverso 4 (nuovo) concede all'Ufficio federale dell'agricoltura la possibilità di autorizzare temporaneamente i Cantoni a piantare fuori delle zone viticole viti destinate al prelievo di innesti sani. Le uve prodotte da queste particene potranno essere trasformate soltanto in prodotti non alcolici.

Articolo 3 Divieto temporaneo di impianto (nuovo) Questo articolo autorizza il Consiglio federale a vietare temporaneamente ogni forma d'impianto di nuove vigne. Con questa norma, il Consiglio federale potrà intervenire direttamente sulla superficie vignata qualora la produzione fosse limitata per tutte le categorie, secondo l'articolo 19 capoversi 2 o 3 del decreto.

Articolo 4 Esclusione dalla zona viticola (nuovo) II capoverso 1 prevede la possibilità di escludere talune superfici (particene o parti di esse) della zona viticola quando le stesse sono situate in zona di costruzione e sono edificate, quando sono situate in zona di costruzione e non sono vignate da oltre 10 anni, sono degne di protezione ai sensi della legge federale del 1. luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio o sono considerate foreste dalla relativa legislazione federale. Il capoverso 2 autorizza anche 427

l'esclusione di particelle in caso di ristrutturazione fondiaria o di revisione della zona viticola comunale. Secondo il capoverso 3 infine, l'Ufficio federale dell'agricoltura è autorizzato a decidere in queste materie soltanto su proposta del Cantone interessato.

Questo articolo consentirà di aggiornare il catasto viticolo - in taluni casi esso data della fine degli anni '50 - considerando la situazione del momento e le diverse esigenze ambientali o di pianificazione del territorio.

Sezione 3: Vitigni, produzione e importazione di materiale per la moltiplicazione, certificato Articolo 5 Assortimento federale dei vitigni (nuovo) Questa norma riprende parte delle disposizioni dell'articolo 8 dello Statuto del vino (ordinanza del 23 dicembre 1971 sulla viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoli, RS 916.140).

Il capoverso 1 assegna al Dipartimento il compito di stabilire un assortimento federale, dopo consultazione degli ambienti interessati. Tale assortimento ufficiale elenca i vitigni di cui si raccomanda l'impianto; contrariamente ai precedenti elenchi, l'assortimento non è più vincolante per i Cantoni.

I capoversi 2 a 5 stabiliscono i principi e le responsabilità per quanto riguarda l'introduzione di nuovi vitigni nell'assortimento federale.

Articolo 6 Elenco cantonale dei vitigni (nuovo) Questo articolo, come il precedente, riprende parte delle disposizioni dell'articolo 8 dello Statuto del vino e disciplina la creazione dell'elenco cantonale dei vitigni; esso autorizza inoltre i Cantoni ad adottare un catasto dei vitigni. Contrariamente al passato. I Cantoni potranno introdurre nell'elenco dei vitigni anche varietà non menzionate nell'assortimento federale. In tal modo, si da loro la possibilità di sperimentare nuovi vitigni e, se necessario, di introdurli nell'elenco.

Articolo 7 Produzione e importazione di materiale per la moltiplicazione (nuovo) Questa norma crea la base legale che permette al Consiglio federale di disciplinare la produzione e l'importazione di materiale di moltiplicazione, nonché di subordinare tale importazione ad autorizzazione, in caso di necessità.

Articolo 8 Certificato (nuovo) II capoverso 1 affida al Dipartimento la competenza di istituire un controllo ufficiale del materiale di moltiplicazione. Gli aspetti procedurali e finanziari sono di competenza del Dipartimento, il rilascio dei certificati compete invece alle Stazioni federali di ricerche agronomiche. Quest'ultime possono delegare taluni compiti di controllo ad organizzazioni professionali (capoverso 2).

428

Sezione 4: Aiuti finanziari per metodi colturali rispettosi dell'ambiente Articolo 9 (nuovo) Questo articolo assegna alla Confederazione la possibilità di versare ai Cantoni aiuti finanziari per sforzi prodigati a favore di metodi colturali parlticolarmente rispettosi dell'ambiente. In primo luogo, gli aiuti saranno concessi ad aziende o particelle-pilota o per attività divulgative. Non si prevede per ora il versamento di aiuti diretti volti a promuovere la vendita di prodotti coltivati secondo tali metodi. I versamenti avvengono in funzione delle capacità finanziane del Cantone e saranno compresi tra il 50 e il 70 per cento delle spese cantonali.

Sezione 5: Raccolto, promozione della qualità e denominazioni Articolo 10 Prospettive di raccolto (nuovo) La norma è dedotta dallo Statuto del vino (articolo 3) in modo da garantire una base legale. Essa incarica i Cantoni di annunciare annualmente, entro il 1° settembre, le prospettive di raccolto e da all'Ufficio federale la facoltà di chiedere informazioni complementari. Lo stesso Ufficio ha l'incarico di pubblicare i dati relativi alle prospettive di raccolto ed alle riserve di vino esistenti il 30 giugno.

Articolo 11 Pagamento della vendemmia (articolo 9 capo versi 2 e 3) L'articolo riprende in nuova forma le disposizioni concernenti il pagamento della vendemmia secondo la qualità, lasciando un ampio margine di manovra ai Cantoni.

Articolo 12 Controllo della vendemmia (articolo 9) II capoverso 1 (1 e 3) contiene indicazioni riguardanti il controllo della qualità, i vitigni, il volume e la provenienza della vendemmia. Prevede inoltre che la misurazione del tenore in zucchero avvenga mediante refrattometro prima della lavorazione della vendemmia. Il capoverso 2 (1) chiede che i risultati del controllo della vendemmia siano comunicati all'Ufficio; quest'ultimo ha l'incarico di pubblicarne i risultati (capoverso 3). Il capoverso 4 infine, stabilisce la partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi connessi con il controllo della vendemmia. Anche questo capoverso è ripreso dallo Statuto del vino attuale, con una leggera modifica riguardo al tasso minimo di sovvenzione, ridotto dal 70 al 60 per cento per i Cantoni finanziariamente forti.

Articolo 13 Classificazione dei mosti (nuovo) II capoverso 1 istituisce la classificazione dei mosti e dunque dei vini, distinguendo tre categorie secondo il tenore naturale in zucchero (mosti che permettono la produzione di vino con denominazione d'origine, mosti che consentono la produzione di vino con l'indicazione di provenienza e mosti che consentono soltanto la produzione di vini senza denominazione d'origine o di prove429

nienza). Solo le vendemmie di buona qualità potranno essere trasformate in vini di grande qualità; il capoverso 2 precisa inoltre che i mosti delle diverse categorie vanno messi in cantina e vinificati separatamente.

Articolo 14 Tenore minimo in zucchero (nuovo) II capoverso 1 incarica i Cantoni di stabilire, prima della vendemmia e previa consultazione delle organizzazioni professionali, le soglie minime che le partite di vendemmia dei loro vigneti dovranno raggiungere per esser classificate in categoria 1.

Il capoverso 2 invita i Cantoni a comunicare prima della vendemmia tali soglie minime all'Ufficio federale, cui compete la pubblicazione.

Il capoverso 3 stabilisce i tenori naturali minimi in zucchero per i mosti della categoria 1 che i Cantoni dovranno rispettare al momento di stabilire le soglie cantonali. I tenori minimi per i mosti delle categorie 2 e 3 (categorie estese su zone più ampie del territorio cantonale) sono disciplinati nel capoverso 4; si applicano all'intero territorio nazionale e non possono essere modificate dai Cantoni.

Articolo 15 Indicazione di provenienza (nuovo) Questo articolo va letto e paragonato con l'articolo 16.

Il capoverso 1 ricorda che l'indicazione di provenienza è il nome del Paese o di parte di esso o una designazione tradizionale (come il nostrano del Ticino) che da il suo prestigio al mosto e al vino. Letto in rapporto con l'articolo 16, il nome di un Cantone o di una parte di Cantone non può quindi essere utilizzato come indicazione di provenienza. Questa indicazione è conforme a quella adottata nell'articolo 18 della legge federale del 26 settembre 1990 concernente la protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali (RS 232.11). L'esigenza del prestigio è adempiuta non appena il pubblico, (consumatore), leggendo l'indicazione di provenienza sa riconoscere la natura e le caratteristiche del prodotto (Chasselas di Romandia, Ostschweizer Riesling & Sylvaner, Gamay svizzero, ecc.). Il capoverso 2 ricorda inoltre che un'indicazione di provenienza non può essere utilizzata se non per il prodotto di uve provenienti dalla regione interessata.

Articolo 16 Denominazione d'origine (nuovo) II capoverso 1 definisce la denominazione d'origine come «nome di una zona di produzione quale
il Cantone, la parte di Cantone, il comune, il vigneto, il castello, la tenuta o simili designazioni di tipo geografico - Dole, Fendant, Dorin, ecc. - che contraddistinguono un vino di qualità riconosciuta». Quanto al resto, è compito dei Cantoni elaborare e pubblicare disposizioni più precise in materia di denominazione; in numerosi casi, già attualmente esistono leggi e ordinanze che potranno essere riprese praticamente senza modifica. La denominazione d'origine è in pratica una sorta d'indicazione di provenienza o una denominazione analoga (denominazione di vitigno a carattere geografico) di un vino di qualità, la cui zona di produzione e le composizioni possibili (combina430

zioni di mosti o vini di regioni e vitigni diversi) sono stabilite dai Cantoni (capo verso 2). La zona di denominazione può essere estesa a una designazione d'insieme o di vitigno valida per tutto il territorio; i cantoni stabiliscono il diritto di utilizzare la denominazione d'origine. È bene aggiungere che la stessa è legata al prodotto e non a una determinata azienda o persona. Il capoverso 3 autorizza il Dipartimento ad estendere, su richiesta dei Cantoni interessati, la denominazione d'origine anche al di là delle frontiere cantonali, qualora il vigneto implicato costituisca un'entità geografica ben precisa (ad es. regione del Vully).

Articolo 17 Denominazione d'origine controllata (nuovo) II capoverso I precisa che una denominazione d'origine controllata designa un vino con caratteristiche conformi alle norme specifiche stabilite dai Cantoni.

Implicitamente, è compito loro circoscrivere le sette condizioni menzionate nel capoverso e stabilire le definizioni nonché i requisiti minimi che un vino o un mosto deve adempire per ottenere la «denominazione d'origine controllata».

Le sette condizioni elencate corrispondono a quelle della CE; in tal modo, possiamo supporre che in futuro le nostre denominazioni d'origine controllate siano riconosciute da Bruxelles. Secondo il capoverso 2, i Cantoni possono introdurre le denominazioni d'origine controllate e stabilire chi ha diritto di utilizzarle; rileviamo che anche in questo caso la denominazione è legata al prodotto e non a un'azienda o a una singola persona.

Il capoverso 3 dispone che le norme legali riguardanti le denominazioni d'origine controllate siano approvate dal Dipartimento e siano censite in un apposito inventario. L'istituzione della Commissione federale delle denominazioni d'origine controllate, l'approvazione dei disposti cantonali da parte del Dipartimento e il Registro delle denominazioni gestito per l'intero territorio nazionale sono altrettante garanzie nei confronti del pubblico della necessaria trasparenza, nonché dell'esistenza di un sistema omogeneo, capace di salvaguardare durevolmente un livello qualitativo elevato.

Articolo 18 Commissione federale delle denominazioni d'origine controllate (nuovo) Questa disposizione prevede la nomina di una Commissione federale delle denominazioni d'origine controllate incaricata di coordinare gli sforzi cantonali e federali.

Sezione 6: Limitazione dei quantitativi Articolo 19 Limitazione della produzione Nel capoverso 1 si precisa che la produzione di uve destinate alla lavorazione dei mosti di categoria 1 è limitata per unità di superficie. I Cantoni stabiliscono questa quantità massima, badando a che non superi 1,4 kg./m 2 per i vitigni bianchi e 1,2 g/m 2 per i vitigni rossi. Nel fissare i quantitativi massimi, i Cantoni considerano i raccolti di qualità sufficiente ottenuti nei 10 anni precedenti.

431

Questo disposto è per molti aspetti simile a quello utilizzato per le v.q.p.r.d.

nella CE e di fatto facilita il riconoscimento delle nostre denominazioni; essa persegue un alleviamento durevole del mercato, contribuendo in pari tempo a migliorare la qualità.

Per far fronte ad ogni eventualità, in caso di non rispetto dei limiti quantitativi previsti nel capoverso 1, il capoverso 2 abilita i Cantoni a limitare la quantità prodotta nelle tre categorie di vini. A tal fine, essi devono considerare la situazione del mercato e ascoltare le proposte delle Commissioni regionali (articolo 21). Il capoverso 3 prevede inoltre che in caso di necessità, il Consiglio federale può intervenire in questo ambito previa consultazione dei Cantoni e delle commissioni regionali.

Il capoverso 4 precisa inoltre la competenza dei Cantoni riguardo all'adozione di disposizioni volte a limitare la produzione, definire il declassamento e adottare i margini di tolleranza; anche il controllo della limitazione è di competenza dei Cantoni. A tal fine, essi possono chiedere l'aiuto delle commissioni regionali o delle sotto-commissioni cantonali.

Articolo 20 Effetti del superamento dei limiti di produzione Qualora la quantità prodotta di uve di categoria 1 superi i limiti massimi concessi dai Cantoni per unità di superficie, tutta la quantità eccedente è declassata in categoria 2, indipendentemente dalla sua qualità (capoverso i).

Il capoverso 2 precisa inoltre che le quantità eccedenti la limitazione stabilita per l'insieme delle categorie potranno essere destinate unicamente all'elaborazione di prodotti non alcolici o di vini industriali.

Articolo 21 Commissioni regionali II capoverso 1 prevede l'istituzione di tre commissioni regionali; il Consiglio federale ne nomina i membri previa consultazione delle organizzazioni professionali. Accanto alle organizzazioni professionali interessate vi sono rappresentate anche le organizzaazioni di consumatori. Secondo il capoverso 2, tali commissioni avranno il compito di analizzare, anno dopo anno, la situazione del mercato e consigliare i cantoni, eventualmente il Consiglio federale, in materia di limitazione delle quantità. Il capoverso 3 stabilisce tre regioni viticole e il capoverso 4 dispone che le commissioni si organizzino autonomamente, sottoponendo i rispettivi regolamenti
al Consiglio federale per approvazione; le commissioni possono organizzarsi in sotto-commissioni cantonali.

Articolo 22 Copertura delle spese Questa norma precisa che le spese amministrative e i costi di personale che i Cantoni dovranno sopportare per l'applicazione dei limiti di produzione saranno parzialmente assunti dai Cantoni, in funzione della loro superficie (capoverso /). Il capoverso 2 precisa che la Confederazione parteciperà in ragione del 60-80 per cento alle spese cantonali, secondo la loro capacità finanziaria.

432

Sezione 7: Altre condizioni, controlli e misure amministrative Articolo 23 Altre condizioni e oneri (parzialmente articolo 6) II capoverso I dispone che i provvedimenti previsti dall'articolo 25 della legge sull'agricoltura siano ordinati soltanto in caso di applicazione delle disposizioni relative al tenore naturale minimo in zucchero (articolo 14) e alla limitazione della produzione (articolo 19). Inoltre, il capoverso 2 esclude qualsiasi forma di aiuto federale per le partite di vendemmia che non hanno raggiunto i tenori minimi in percento di zucchero stabiliti per i mosti di categoria 1. Il capoverso 3 precisa infine che fintante che un Cantone non adempie, o adempie parzialmente, gli obblighi derivanti dal presente decreto, il versamento di aiuti finanziari è sospeso.

Articolo 24 Controlli (articolo 12) II vecchio articolo 12 è ripreso e completato con la menzione delle commissioni regionali; anche la collaborazione dei preposti ai registri fondiari e catastali vi è menzionata.

Articolo 25 Copertura delle spese (articolo 8) L'articolo 25 addebita al Fondo vinicolo i costi derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto federale; qualora il Fondo fosse insufficiente, subentrerebbero le risorse generali della Confederazione.

Articolo 26 Versamento dei contributi (articolo 7) L'articolo è ripreso senza modifica.

Articolo 27 Obbligo d'estirpare le viti (articolo 14) Anche questo articolo è ripreso senza modificazione di fondo.

Sezione 8: Protezione giuridica e disposizioni penali Articolo 28 Rimedi giuridici (nuovo) L'articolo precisa che le decisioni dell'Ufficio possono essere deferite alla Commissione di ricorso del Dipartimento; in tal modo sono rispettate le disposizioni della procedura giudiziaria federale.

Gli articoli: 29 Piantagioni non autorizzate (articolo 15) 30 Inosservanza dell'obbligo d'estirpare le viti (articolo 16) 31 Altre infrazioni (articolo 17) 32 Diritto applicabile (articolo 18) 33 Competenza e procedura (articolo 19) sono ripresi senza particolari modifiche, ad eccezione dell'aumento degli importi previsti negli articoli 29 a 31 per le multe.

29 Foglio federale. 75° anno. Voi. I

·

433

Sezione 9: Disposizioni finali Articolo 34 Esecuzione (articolo 20) II vecchio articolo è ripreso senza modificazione materiale; l'obbligo di approvare i disposti d'applicazione è sostituito da un dovere d'informazione del Dipartimento.

Articolo 35 Disposizioni transitorie (articolo 21) I capoversi 1 e 2 corrispondono di fatto al vecchio articolo 21; gli articoli 44 e 45 della legge sull'agricoltura sono sospesi durante il periodo di validità del decreto, in modo da prevenire un doppio utilizzo. I disposti del capoverso 3 sono motivati dalla modificazione del 4 ottobre 1991 della Legge federale d'organizzazione giudiziaria (FF 1991 III 1112).

Artìcolo 36 Referendum e entrata in vigore (articolo 22) II capoverso 1 è ripreso senza modifica, mentre il capoverso 2 stabilisce l'entrata in vigore al 1° gennaio 1993, con effetto fino al 31 dicembre 2002.

3

Ripercussioni finanziarie sugli effettivi del personale e altre conseguenze

31

A livello federale

Per la Confederazione, le ripercussioni finanziarie del decreto che vi proponiamo saranno funzione: - dei costi dei contributi a favore di metodi colturali rispettosi dell'ambiente (articolo 9), - dei costi di controllo della vendemmia (articolo 12) e - delle spese causate dalla limitazione della produzione e dalle commissioni regionali (articoli 19 e 21).

Inversamente e salvo eccezioni, la Confederazione non dovrebbe più essere chiamata ad intervenire direttamente con provvedimenti economici onerosi quali i contributi per l'immagazzinaggio e la valorizzazione di eccedenti. Riguardo ai costi di controllo della vendemmia, possiamo riferirci alle spese reali degli ultimi anni, riepilogate nella tavola qui appresso.

Spese per il controllo della vendemmia

Tavola 4

Anno

Controllo della vendemmia in franchi

1981 .

1982 1983 1984 1985 1986

977831 691 370 1 081 827 1 229 556 1 453 978 968 604

434

Controllo della vendemmia in franchi

1987 1988 1989 1990

1034688 990412 1 126384 946 058

L'intensificarsi dei controlli e l'acquisto di apparecchi di precisione (refrattometri manuali ed elettronici) hanno provocato un forte aumento delle spese, rispetto all'inizio degli anni 80. L'incremento della promozione della qualità richiederà annualmente 1,5-1,7 milioni di franchi. Per quanto concerne i costi relativi alla limitazione della produzione e al suo controllo, una valutazione è molto difficile; il volume di lavoro necessario ci è per ora sconosciuto. Basandoci sulle spese occasionate dal controllo della vendemmia, possiamo preventivare una somma annuale di 1,5 milioni di franchi circa. Questo importo potrebbe essere anche superiore per i primi 3 anni successivi all'introduzione di queste misure.

Alla stessa stregua, non siamo in grado di quantificare con precisione i contributi a favore dei metodi colturali rispettosi dell'ambiente; riteniamo tuttavia che una somma annua di 0,5-1 milioni di franchi dovrebbe bastare per i primi anni.

È opportuno rilevare che la soppressione dei contributi per ricostituzioni di vigneti in pendio e in terrazzo dovrebbe consentire di economizzare circa 2 milioni di franchi all'anno.

32

A livello dei Cantoni e dei Comuni

A livello cantonale le spese per il controllo della vendemmia saranno verosimilmente superiori a quelle degli ultimi anni (intensificazione del controllo dovuto all'introduzione delle tre categorie). Quanto alla limitazione del raccolto, visto l'articolo 19 e secondo la nostra valutazione, le spese totali dovrebbero aggirarsi sui 500 000 franchi, da ripartirsi tra i Cantoni, secondo le superfici viticole. Riguardo ai metodi colturali rispettosi dell'ambiente, sta ai Cantoni, e a loro soltanto, giudicare gli importi necessari.

I Comuni non sono direttamente implicati dal punto di vista finanziario. Si può eventualmente supporre che gli incaricati del catasto saranno sollecitati maggiormente per ottenere i dati relativi alla limitazione delle quantità.

33

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Le misure proposte non avranno effetto alcuno sugli effettivi del personale della Confederazione. Riguardo ai Cantoni, si può supporre che, oltre all'assunzione temporanea di personale supplementare per il controllo della vendem435

mia, sia necessaria l'assunzione di una persona incaricata di controllare l'introduzione della classificazione dei mosti in tre categorie, e questo per i principali Cantoni viticoli. Le commissioni regionali, dal canto loro, avranno verosimilmente bisogno di personale ausiliario a tempo parziale.

34

Altre conseguenze

Le novità introdotte nel disegno di decreto non dovrebbero comportare altre conseguenze a livello sociale ed economico, e tantomeno in materia di protezione della natura.

4

Programma di legislatura

II disegno di decreto è previsto nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 353).

5 51

Rapporti con la legislazione europea Organizzazione del mercato viti-vinicolo nella CE

Come per la maggior parte dei prodotti agricoli, anche il mercato viti-vinicolo nella CE è sottoposto ad organizzazione comune, introdotta nel 1970. Attualmente fa stato il Regolamento (CE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che riguarda l'organizzazione comune del mercato. Esso disciplina l'insieme del settore viti-vinicolo e contiene i seguenti capitoli: - norme concernenti la produzione e il controllo dello sviluppo del potenziale viticolo; - norme concernenti le tecniche e i procedimenti enologici; - sistema dei prezzi e norme concernenti gli interventi e altre misure di risanamento del mercato; - sistema degli scambi con i Paesi terzi; - norme riguardanti la circolazione e il consumo; - disposizioni generali.

Bisogna poi ricordare il Regolamento CE n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che istituisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

La CE, date le eccedenze di produzione (circa 35 milioni di ettolitri nel 1989) è risolutamente orientata verso l'esportazione e le misure di risanamento. A medio termine, non vi è da attendersi alcuna modificazione radicale della situazione.

È bene ricordare in questa sede che l'85 per cento delle nostre importazioni di vini proviene dalla CE, e principalmente dalla Francia, dall'Italia e dalla Spagna.

436

52

Compatibilita con il diritto europeo

II nuovo decreto non comporta differenza alcuna rispetto all'ordinamento giuridico della CE. Gli elementi nuovi, ovvero la classificazione dei vini in tre categorie, la definizione di quest'ultime, e la limitazione della produzione dei mosti di categoria 1 non creano ostacoli. Queste misure sono infatti analoghe a quelle esistenti nel mercato vinicolo comunitario.

Complessivamente dunque i diritti e gli impegni contratti con i nostri partner e con la CE non subiscono modificazioni.

6 61

Basi giuridiche Costituzionalità

II nuovo decreto, analogamente a quello del 1979, si fonda sugli articoli 31bis, 32, 64bis e 69bis della Costituzione federale. Le limitazioni del principio della libertà di commercio e di industria, come anche il diritto di proprietà (limitazione di nuovi impianti nella zona viticola), nonché la concessione di contributi federali si basano, come per i decreti federali del 6 giugno 1958 (RU 1959 149), del 28 settembre 1967 (FF 1967 II 410) e del 10 ottobre 1969 (FF 1969 II 457) e del 22 giugno 1979 (RS 916.140.1), sull'articolo 31bis capoverso 3 lettere b e e della Costituzione. Gli sforzi consentiti dalle organizzazioni professionali a favore della promozione della qualità e del controllo dei raccolti dimostrano l'utilità di una deroga al principio della libertà di commercio e d'industria.

Il principio secondo il quale gli interventi dello Stato debbano restare entro giuste proporzioni è dunque salvaguardato. Le disposizioni penali si fondano sull'articolo 64bis della Costituzione.

62

Delega del diritto di legiferare

Riguardo alla necessità di delegare determinati poteri al Consiglio federale, già ci siamo dilungati nel commento alle singole disposizioni.

63

Forma dell'atto da adottare

La validità decennale dei decreti sulla viticoltura è stata introdotta per la prima volta nel decreto del 1969. Nell'ultimo periodo (1979-1989) sono state discusse numerose modifiche, il che dimostra assai bene l'utilità di un periodo di 10 anni rispetto alla situazione della nostra economia vinicola.

4597

437

Allegato 1 Reddito lordo epurato delle colture vegetali Anno

Viticoltura

Frutticoltura

Orti-

Creali

Altri

Totale produ/ione vegetale

coltura

(in milioni di franchi)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

341,3 353,0 746,4 625,1 532,2 583,7 626,1 586,1 569,6 856,1

322,6 277,7 432,4 358,9 402,4 352,6 396,9 289,3 403,9 316,7

226,8

334,1

222,3 243,8 240,9 255,7 268,0 276,7 302,8 300,2 325,7

390,0 295,1 449,6 530,8 473,3 447,3 405,7 481,5 522,5

316,1 364,8 342,2 341,4 394,0 387,1 400,5 394,3 426,4 462,9

1540,9 1607,8 2059,9 2015,9 2115,1 2064,7 2147,5 1978,2 2181,6 2483,9

1985/89 .

644,3

351,9

294,7

466,1

414,2

2171,2

582,0

355,3

266,3

433,0

383,0

2019,6

21,7 24,3 14,3 22,3 25,1 20,5 22,1 21,0

20,5 22,7 16,6 16,9 18,6 18,7 18,6 19,9 19,5 18,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1980/89 .

in To del totale della produzione vegetale

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

22,1 22,0 36,2 31,0 25,2 28,3 29,2 29,6 26,1

20,9 17,3 21,0 17,8 19,0 17,1 18,5

14,7 13,8

34,5

18,5 12,8

11,8 11,9 12,1 13,0 12,9 15,3 13,8 13,1

1985/89 .

29,7

16,2

13,6

21,5

19,1

100,0

1980/89 .

28,8

17,6

13,2

21,4

19,0

100,0

14,6

Fonte: Segreteria della lega dei contadini svizzeri Ufficio federale dell'agricoltura

438

22,9 20,8

Evoluzione della superficie viticola dal 1970 (in ari) Regione

Superficie totale nel 1970

Superficie totale nel 1980

Superficie totale nel 1990

Di cui

Ceppi europei rossi

Zurigo Berna/Lago di Thun Lucerna Svitto Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello Esterno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Altri»

40451 1 039 210 800 -- -- 4 884 38 019 82 13 948 19 692 26 200 13 010

46839 1 177 833 1256

32 5987 44435 225 14684 27329 32100 19066

bianchi

60397 1 525 1400 2342 150 260 7786 48087 247 17404 30871 35240 25 114 239

37699 455 452 1098 100 100 5 129 38 134 156 14234 27420 19240 16927 96

22654 1070 948 1244 50 160 2492 9953 9-1 3 170 3451 15330 8187 136

Produttori diretti rossi

bianchi

44

165

670

7

Svizzera tedesca

158 335

193 963

231 062

161 240

68936

886

Mesolcina Ticino

5 490 110680

4490 82750

4890 119719

4410 89521

200 2617

280 27581

Svizzera italiana

116 170

87240

124 609

93931

2817

27861

Berna/Lago di Bienne Friburgo Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra

24 845 9 934 321 400 421 338 58 946 102 800

23547 10146 349 143 530 139 57453 108 600

23774 10494 367 140 516520 61 240 147 458

4489 1676 65380 269 982 22598 63259

19285 8818 301 630 246 538 38642 84046

Svizzera romanda

939 263

1 079 028

1 126 626

427 384

698 959

283

1 213 768

1 360231

1 482 297

682 555

770 712

29030

Svizzera »NW/GL/ZG/AI

Fonte: Dichiarazione obbligatoria della vendemmia

130 153

g

Autorizzazioni d'impianto e nuove ammissioni al catasto viticolo (in ari) Cantone

1981-1985

1986-1990

Autorizzazioni Numero delle domande

ZH . . . .

BE LU ....

SZ NW . . . .

ow ....

GL ZG SO BL BS SH AR AI SG GR AG TG TI FR VD VS NE GÈ JU

....

....

..

...

....

....

....

....

....

....

....

Suisse

Allegato 3

Rifiuti

Autorizzazioni

Rifiuti

Superficie già in zona viticola

Superficie ammessa in zona viticola

Superficie totale

Ari

Ari

Ari

2 3 2 0 1 1 4 28 2 24 1 0 18 63 28 48 30 8 336 755 35 90 0

7 0 8 0 0 200 0 28 31 0 979 0 0 0 1 304 240 155 165 62 5852 6696 437 3609 0

6616 727 250 95 16 0 0 3 58 1 140 54 638 41 0 1369 1477 1 384 4236 1 188 104 13019 8 161 3664 4262 0

7523 734 250 103 16 0 200 3 58 1 172 54 1616 41 0 1369 2781 1624 4391 1 353 166 18872 14857 4100 7871 0

17 2 2 3 1 0 0 0 0 2 2 11 2 0 3 15 2 20 15 4 173 407 14 66 0

63 987 223 · 50 0 0 0 0 105 54 877 160 0 60 1351 43 1 364 2868 84 30659 12975 967 11 212 0

78 9 3 3 0 0 0 0 4 19 2 15 1 0 55 42 52 26 23 1 187 246 10 33 1

901 149 0 0 0 0 0 0 0 92 0 84 9 0 704 846 355 171 732 15 1709 1 851 479 910 0

3400 264 188 113 0 0 0 0 36 562 27 343 0 0 3 150 619 1 920 1 867 1 164 0 3347 2304 25 312 218

4301 413 188 113 0 0 0 0 36 654 27 428 9 0 3854 1464 2275 2038 1895 15 5056 4155 504 1221 218

30 4 2 1 1 1 1 0 4 5 1 1 0 2 15 23 14 21 10 3 93 54 3 9 0

2511 186 197 4 50 30 20 0 81 170 30 2** 0

1611

20681

48501

69182

761

65523

810

9007

19859

28866

298

17 109

121 11

908

Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura

Numero delle domande

Superficie

Numero delle domande

Ari

1420

Superficie già in zona viticola

Superficie ammessa in zona viticola

Superficie totale

Ari

Ari

Ari

Numero delle domande

Superficie

Ari

111

1834 1 203 1 704 1364 576 34 5288 1 110 331 250 0

Evoluzione della produzione (in milioni di litri) Anno

Allegato 4

Svizzera

Svizzera

tedesca

italiana

romanda

1976/90

12.6

3.9

108.3

124.9

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

6.9 18.1 17.1 11.2 5.7 16.7 7.5 14.6 19.4 14.6

3.4 4.6 4.0 3.1 5.0 4.7 3.7 2.7 4.5 5.0

73.9 160.2 140.1 103.7 114.3 113.1 114.5 98.8 150.9 113.8

84.2 182.8 161.2 117.9 125.0 134.5 125.7 116.1 174.7 133.4

1981/90

13.2

4.1

118.3

135.6

1986/90

14.6

4.1

118.2

136.9

Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura

441

Allegato 5 Produzione di vino bianco in Svizzera romanda produzione in hi/ha dal 1981 al 1990 Anno

Lago di Bienne

FR

VD

vs

NE



Svizzera romanda

1981 1982 1983 1984 1985 1986 .

1987 1988 1989 1990

28 96 61 55 72 70 54 42 84 74

37 129 93 76 110 108 77 83 143 115

49 163 110 90 131 105 117 83 146 120

28 127 145 96 89 109 109 84 154 100

81 120 75 68 81 80 64 54 102 85

104 207 119 103 112 90 112 95 127 114

62 147 123 92 107 94 108 82 143 108

1981/85

62.4

89.0

108.6

97.0

85.0

129.0

106.2

1986/90

64.8

105.2

114.2

111.2

77.0

107.6

107.0

1981/90

63.6

97.1

111.4

104.1

81.0

118.3

106.6

Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura

442

Allegato 6

Consumo di vino, compresi i vini industriali (in milioni di litri) Media 1981/82-1990/91

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

73.4 47.8

83.1

85.0 55.6

82.9 51.2

83.0 51.3

83.4

54 2

55.2

81.4 57.5

Totale svizzero

121.2

137.3

140.6

134.1

134.3

138.6

138.9

Vino bianco estero Vino rosso estero

19.2 172.1

14.5 164.9

11.7 161.2

12.1 171.7

14.6 167.2

17.1 163.1

17.1 161.4

Totale estero

191.3

179.4

172.9

183.8

181.8

180.2

178.5

Consumo totale in Svizzera

312 5

316 7

313 5

317.9

316.1

318 8

317 4

Vino bianco svizzero Vino rosso svizzero

. . .

Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura

t

Media 1986/87-1990/91

Allegato 7 Requisiti qualitativi per vini con denominazione d'orìgine 1990 Svizzera romando Regione di produzione

Dole

Fendant 0

Oe

Vallese

71

Vaud

Chasselas

% Brix

0

17,2

83

Oe

0

20,0

71

Pinot No r

° Oe

% Brix

0

Villeneuve Yvorne Aigle Ollon Bex Lutry Villette Hpesses St-Saphorin Chardonne Montreux ou Vevey Dézaley Calamin Morges Aubonne Perroy Bursìnel Begnins Féchy Mont-sur-Rolle Tartegnin Coteau de Vincy Vinzel Luins Nyon Côtes de l'Orbe Bonvillars

63 65 65 64 64 62 64 64 65 64 62 70 64 60 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 60 60 60

15,4 15,9 15 9 15 6 15,6 15 2 15 6 15 6 15,9 15 6 15 2 17,0 15 6 14 7 14,9 14,9 14,9 14 9 15,2 15 2 15,2 15 2 15,2 15 2 14,7 14 7 14,7

71 74 74 74 74

Ginevra

65

Neuchâtel

62

444

Goron % Brix

Oe

% Brix

17,2

Gamay % Brix

· Oe

Co Brix

66 69 69 69 69 65 68 68 69 68 65 72 69 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 63

16,1

70 70 70 70 70 70 70 70 68

17,2 18,0 18 0 18,0 18,0 17 0 17,7 17,7 18,0 17 7 17,0 18,7 18 0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17 0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,5

16,8 16 8 16 8 16,8 15 9 16,5 16,5 16,8 16 5 15,9 17,5 16 8 15,9 15,9 15,9 15,9 15 9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,4

15,9

72

17,4

68

16,6

15,2

72

17,5

Oe

70 73 73 74 73 70 77 74 70 70 70 70

70

--

--

Berna

Chasselas

Pinot Noir

Gamay

° Oe

% Brix

° Oe

% Brix

Lago di Bienne e Jolimont

60

14,7

70

17,0

Friburgo

Chasselas

Vully Cheyres

Pinot No r

° Oe

% Brix

0

60

14,7

68

58

14,3

66

Oe

° Oe

% Brix

--

--

Gamay % Brix

° Oe

Va Brix

16 6 16,1

63

15 4 14,9

61

Svizzera italiana Regione di produzione

Merlot

Ticino

° Oe

% Brix

68

16,6

Svizzera tedesca Regione di produzione

RieslingxSylvaner ° Oe

Blauburgunder 0 Oe

Zurigo Berna (Lago di Thun) Lucerna Svitto Basilea Campagna Sciaffusa San Gallo Grigioni Argovia Turgovia

65 63 65

68 70 68 68 68 68 70 72 68 68

....

65 65 65 66 66 65 65

445

Decreto federale sulla viticoltura

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis, 32, 64bis e 69bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1991 '*, decreta:

Sezione 1: Scopo Art.

1 La a.

b.

e.

l Confederazione sostiene la viticoltura: autorizzando l'impianto di vigneti solo in zone adatte; promovendo la produzione di qualità e le sue denominazioni; adeguando i raccolti alla situazione del mercato ed alle sue capacità d'assorbimento.

2 La Confederazione può sostenere la viticoltura versando aiuti finanziari a favore di metodi colturali particolarmente rispettosi dell'ambiente.

3 Al riguardo, essa considera le esigenze della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e della promozione di aziende agricole di tipo familiare.

Sezione 2: Divieto ed autorizzazione di impianto. Esclusione dalla zona viticola Art. 2 Divieto ed autorizzazione di impianto 1 L'impianto di vigneti fuori della zona viticola o vietato.

2 Questo divieto non s'applica ai proprietari e affittuari di fondi non ancora vignati se, per il proprio fabbisogno, mettono a vigna una superficie non superiore a 400 m 2 . Il Cantone può stabilire una superficie massima inferiore, prescrivere distanze minime rispetto ad altri fondi vignati e subordinare ad autorizzazione l'impianto di tali vigneti.

3 Nella zona viticola, l'impianto di vigneti è sottoposto all'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura («Ufficio federale»); sono ammessi soltanto i vitigni inclusi nel relativo elenco cantonale.

·> FF 1992 1 402 446

Decreto federale sulla viticoltura 4

L'Ufficio federale può rilasciare all'autorità cantonale un'autorizzazione di impianto limitata nel tempo, per particelle situate fuori della zona viticola e destinate al prelievo di innesti sani. Le uve prodotte da questi vigneti potranno essere trasformate soltanto in prodotti non alcolici. Lo sfruttamento di queste particelle può essere delegato all'associazione mantello cantonale dei vivaisti.

Art. 3 Divieto temporaneo di impianto Temporaneamente e per determinate regioni, il Consiglio federale può vietare l'impianto di vigneti all'interno della zona viticola, qualora la produzione sia limitata in applicazione dell'articolo 19 capoversi 2 o 3 del presente decreto.

Art. 4 Esclusione dalla zona viticola 1 Possono essere escluse dalla zona viticola le particelle non più vignate che: a. sono situate in zona di costruzione e sono edificate; b. sono situate in zona di costruzione e non sono vignate da oltre 10 anni; e. sono degne di protezione ai sensi della legge federale del 1° luglio 19661} sulla protezione della natura e del paesaggio; d. sono considerate foreste ai sensi della legge federale del 4 ottobre 19912) concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.

2 Possono essere escluse anche le particelle situate fuori del nuovo perimetro viticolo stabilito in caso di ristrutturazione fondiaria o di revisione della zona viticola comunale.

3 L'Ufficio federale decide su proposta del Cantone.

Sezione 3: Vitigni, produzione e importazione di materiale per la moltiplicazione, certificato Art. 5 Assortimento federale dei vitigni 1 II Dipartimento federale dell'economia pubblica («Dipartimento») stabilisce, d'intesa con i Cantoni e dopo consultazione degli ambienti interessati, un assortimento comprendente i vitigni e portainnesti raccomandati per l'impianto.

2 Possono essere ammessi nell'assortimento federale dei vitigni soltanto i vitigni e portainnesti con requisiti qualitativi e d'idoneità stabiliti e sperimentati per parecchi anni.

3 L'esame dei vitigni è eseguito dalle stazioni federali di ricerche agronomiche o da organizzazioni professionali e servizi cantonali specializzati da loro diretti.

4 L'assortimento federale dei vitigni è aggiornato periodicamente.

') RS 451 >RU ... (FF 1991 IH 1085)

2

447

Decreto federale sulla viticoltura 5

II Dipartimento disciplina la procedura d'esame delle varietà e la loro ammissione nell'assortimento federale dei vitigni.

Art. 6 Elenco cantonale dei vitigni 1 Basandosi sull'assortimento federale dei vitigni, d'intesa con la stazione federale competente e previa consultazione delle organizzazioni professionali interessate, i Cantoni stabiliscono un elenco cantonale dei vitigni che può divergere da quello federale ed essere limitato ai vitigni o alle varietà autorizzati e adatti alle condizioni particolari del Cantone.

2 1 Cantoni possono subordinare ad autorizzazione i vitigni utilizzati per l'impianto e la ricostituzione di vigneti.

3 Essi possono stabilire un catasto dei vitigni e dichiararlo vincolante.

Art. 7 Produzione e importazione di materiale per la moltiplicazione 1 Previa consultazione dei Cantoni e delle organizzazioni professionali interessate, il Consiglio federale disciplina la produzione e l'importazione di materiale per la moltiplicazione, quale barbatelle, marze o legni d'innesto.

2 Queste attività possono essere subordinate ad autorizzazione.

Art. 8 Certificato 1 II Dipartimento può istituire un controllo ufficiale del materiale per la moltiplicazione di grande qualità (certificato); ne disciplina la procedura e il finanziamento, previa consultazione degli ambienti interessati.

2 II rilascio dei certificati compete alle stazioni federali di ricerche agronomiche. Esse controllano la produzione, il condizionamento e la vendita del materiale di moltiplicazione; possono stabilire le condizioni di rilascio dei certificati e delegare talune mansioni di controllo alle organizzazioni professionali.

Sezione 4: Aiuti finaziari per metodi colturali rispettosi dell'ambiente Art. 9 Metodi colturali rispettosi dell'ambiente 1 La Confederazione versa aiuti finanziari ai Cantoni per spese da loro sostenute ad incentivo di metodi colturali particolarmente rispettosi dell'ambiente, ad esempio per aziende o particene pilota o per attività divulgative.

2 L'aiuto finanziario oscilla tra il 50 e il 70 per cento di tali spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

448

Decreto federale sulla viticoltura

Sezione 5: Raccolto, promozione della qualità e denominazioni Art. 10 Prospettive di raccolto 1 Annualmente, entro il 1° settembre, i Cantoni fanno rapporto all'Ufficio federale sulle prospettive di raccolto. Lo stesso Ufficio può chiedere ulteriori indicazioni.

2 Esso pubblica i dati relativi alle prospettive di raccolto ed alle riserve di vino dei singoli Cantoni.

Art. 11 Pagamento della vendemmia La vendemmia è pagata secondo la qualità, in base alle modalità stabilite dai Cantoni.

Art. 12 Controllo della vendemmia 1 1 Cantoni organizzano e sorvegliano il controllo ufficiale della vendemmia; lo stesso comprende controlli della qualità (tenore naturale in zucchero), del vitigno, del volume e dell'origine della vendemmia. Il tenore naturale in zucchero va misurato mediante refrattometro, prima della lavorazione.

2 Essi comunicano all'Ufficio federale, al più tardi entro la fine di novembre, la superficie dei vigneti, come pure il volume e la qualità della vendemmia, secondo le categorie (art. 13). Le indicazioni devono essere suddivise per Comune e per vitigno. L'Ufficio federale può chiedere ulteriori indicazioni.

3 L'Ufficio federale pubblica un rapporto finale sul volume e la qualità del raccolto, secondo i Cantoni e i principali vitigni.

4 La Confederazione partecipa ai costi del controllo ufficiale della vendemmia in ragione del 60-80 per cento, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

Art. 13 Classificazione dei mosti 1 1 prodotti della vendemmia sono classificati secondo il loro tenore naturale minimo in zucchero in tre categorie: a. categoria 1: mosti che consentono la produzione di vino con denominazione d'origine; b. categoria 2: mosti che consentono la produzione di vino con indicazione di provenienza; e. categoria 3: mosti che consentono soltanto la produzione di vini senza denominazione d'origine o di provenienza.

2 1 mosti delle diverse categorie vanno messi in cantina e vinificati separatamente.

30 Foglio federale. 75° anno. Voi. I

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Decreto federale sulla viticoltura

Art. 14 Tenore minimo in zucchero 1 Previa consultazione delle organizzazioni professionali, i Cantoni fissano, per l'insieme del loro territorio o per regioni e prima della vendemmia, il tenore naturale minimo in zucchero in percento (tenore massico di saccarosio) richiesto per i mosti della categoria 1.

2 1 tenori naturali minimi in zucchero in percento stabiliti dai Cantoni devono essere comunicati all'Ufficio federale prima della vendemmia, affinchè li pubblichi.

3 1 tenori naturali minimi in zucchero in percento per i mosti della categoria 1 devono raggiungere i seguenti valori: Vitigni bianchi «Po Brix (°Oe)

Vitigni rossi «Kb Brix

14,8

15,8

(60)

(°0e)

(65)

4

Per i mosti delle categorie 2 e 3 i tenori minimi in zucchero in percento devono raggiungere:

Categoria 2 Categoria 3

Vitigni bianchi To Brix (°Oe)

Vitigni rossi <7o Brix

(°Oe)

14,4 13 6

15,2 14,4

(62) (58)

(58) (55)

Art. 15 Indicazione di provenienza 1 L'indicazione di provenienza è il nome del Paese o di parte di esso o una designazione tradizionale che da il suo prestigio al mosto e al vino.

2 L'uso di tale nome è riservato al prodotto delle uve raccolte in tale regione.

Art. 16 Denominazione d'origine 1 La denominazione d'origine è il nome di una zona di produzione quale il Cantone, la parte di Cantone, il Comune, il vigneto, il castello, la tenuta o simili designazioni di tipo geografico che contraddistinguono un vino di qualità riconosciuta.

2 1 Cantoni determinano la zona di produzione e la composizione dei vini e stabiliscono chi può utilizzare la denominazione d'origine. Possono estendere tale denominazione ad una designazione d'insieme o di vitigno valida per l'intero loro territorio.

3 Su richiesta dei Cantoni interessati, il Dipartimento può estendere la denominazione d'origine al di là delle frontiere cantonali, qualora il vigneto costituisca un'entità geografica ben determinata.

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Decreto federale sulla viticoltura Art. 17 Denominazione d'origine controllata 1 La denominazione d'origine controllata designa un vino con requisiti qualitativi corrispondenti alle condizioni stabilite dai Cantoni. Le stesse riguardano: a. la delimitazione delle zone di produzione; b. vitigni utilizzati; e. i procedimenti di coltura; d. i tenori naturali minimi in zucchero; e. le rese per unità di superficie; f. le tecniche di vinificazione; g. l'analisi e l'esame organolettico.

2 1 Cantoni possono introdurre una denominazione d'origine controllata e stabilirne le cerehie degli utenti.

3 Previa consultazione della Commissione federale delle denominazioni d'origine controllate, il Dipartimento approva i disposti cantonali. Lo stesso gestisce un elenco delle denominazioni d'origine controllate per l'insieme del territorio nazionale.

Art. 18 Commissione federale delle denominazioni d'origine controllate 1 II Consiglio federale nomina una Commissione federale delle denominazioni d'origine controllate, con il compito di coordinare gli sforzi dei Cantoni e della Confederazione in materia.

2 Gli ambienti interessati vi sono equamente rappresentati.

Sezione 6: Limitazione dei quantitativi Art. 19 Limitazione della produzione 1 La produzione di uve destinate a mosti della categoria 1 è limitata secondo l'unità di superficie. I Cantoni stabiliscono i quantitativi massimi considerando 1 raccolti di qualità sufficiente ottenuti nei dieci anni precedenti. Tali valori non possono eccedere 1,4 kg/m2 per le uve bianche e 1,2 kg/m 2 per le uve rosse.

2 Su proposta delle Commissioni regionali (art. 21), i Cantoni possono limitare la produzione di tutte le categorie per l'insieme del loro territorio o per regione.

3 In caso di necessità e previa consultazione dei Cantoni e delle Commissioni regionali, il Consiglio federale può limitare la produzione di tutte le categorie.

4 1 Cantoni emanano la normativa riguardante la limitazione della produzione e il declassamento e ne sorvegliano l'applicazione; possono sollecitare la collaborazione delle Commissioni regionali e delle Sottocommissioni cantonali.

Art. 20 Effetti del superamento dei limiti di produzione 1 Qualora il raccolto superi i quantitativi massimi previsti nell'articolo 19 capoverso 1, l'intera produzione è declassata nella categoria 2.

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Qualora il raccolto superi le limitazioni di produzione previste nell'articolo 19 capoversi 2 e 3, gli eccedenti possono essere destinati unicamente all'elaborazione di prodotti non alcolici o di vini industriali.

Art. 21 Commissioni regionali 1 Previa consultazione delle organizzazioni professionali, il Consiglio federale nomina per ognuna delle tre regioni viticole una Commissione regionale composta di rappresentanti delle organizzazioni professionali precitate e delle organizzazioni di consumatori.

2 Le Commissioni valutano la situazione dell'economia vinicola e, se necessario, propongono ai Cantoni misure per la limitazione della produzione.

3 Le tre regioni viticole sono composte nel modo seguente: a. la Svizzera romanda (Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese, Vaud e la regione del lago di Bienne); b. la Svizzera italiana (Ticino e Mesolcina); e. la Svizzera tedesca (tutti gli altri Cantoni o parti di essi).

4 Le Commissioni regionali adottano un regolamento organizzativo interno e lo sottopongono per approvazione al Consiglio federale; esse possono organizzarsi in Sottocommissioni cantonali.

Art. 22 Copertura delle spese 1 Le spese amministrative e di personale causate dall'applicazione delle limitazioni di produzione previste nell'articolo 19 sono assunte dai Cantoni, secondo le loro rispettive superfici viticole.

2 La Confederazione partecipa a tali spese in ragione del 60-80 per cento, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

Sezione 7: Altre condizioni, controlli e misure amministrative Art. 23 Altre condizioni e oneri 1 Qualora un Cantone non adotti in tempo utile le disposizioni esecutive previste nell'articolo 14 (tenore minimo in zucchero) o nell'articolo 19 (limitazioni della produzione), i prodotti viticoli originari del suo territorio sono esclusi dai provvedimenti speciali secondo l'articolo 25 della legge sull'agricoltura 1'.

2 Sono pure esclusi dalle misure citate nel capoverso 1 i prodotti ottenuti dalle partite di vendemmia che non hanno raggiunto i requisiti richiesti per la categoria 1.

3 Fintanto che un Cantone non adempie, o adempie parzialmente, gli obblighi derivanti dal presente decreto, il versamento di aiuti finanziari è sospeso.

»RS 910.1 452

Decreto federale sulla viticoltura

Art. 24 Controlli 1 Ogni proprietario, affittuario o vinificatore è tenuto a presentare i documenti richiesti agli organi di controllo della Confederazione, dei Cantoni o delle Commissioni regionali e ad accordare loro libero accesso a qualsiasi terreno viticolo, nonché ai locali e agli impianti di ricezione e di messa in cantina.

2 1 preposti ai registri fondiari coadiuvano gli organi di controllo nello svolgimento dei loro compiti.

Art. 25 Copertura delle spese Le spese derivanti dal presente decreto sono coperte dal Fondo vinicolo, secondo l'articolo 46 della legge sull'agricoltura 1'.

Art. 26 Versamento dei contributi Al versamento dei contributi federali si applicano per analogia gli articoli 102 capoverso 3, 103 e 104 della legge sull'agricoltura 1'.

Art. 27 Obbligo d'estirpare le viti 1 1 Cantoni ordinano l'estirpazione delle viti piantate illecitamente.

2 II proprietario della particella o l'affittuario deve estirpare le viti entro 12 mesi dall'ingiunzione. Scaduto il termine, i Cantoni possono far rimuovere le viti a spese del trasgressore.

Sezione 8: Protezione giuridica e disposizioni penali Art. 28 Rimedi giuridici Contro le decisioni dell'Ufficio federale è dato ricorso alla Commissione dei ricorsi del DFEP; le sue decisioni sono definitive, per quanto non sia contemplato il ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale.

Art. 29 Piantagioni non autorizzate Chiunque pianta viti senza autorizzazione è punito con una multa di 50 centesimi a 2 franchi per m2 di superficie piantata.

Art. 30 Inosservanza dell'obbligo d'estirpare le viti 1 Chiunque non osserva l'obbligo di estirpazione è punito con una multa di 4 franchi almeno per m 2 di piantagione illecita.

1) RS 910.1

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Ogni anno, finché sussiste la piantagione illecita, è pronunciata una multa più elevata.

3 1 Cantoni comunicano le loro sentenze penali al Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 31 Altre infrazioni 1 Chiunque, intenzionalmente: a. rifiuta di presentare i documenti richiesti agli organi di controllo o nega loro libero accesso ai terreni viticoli o ai locali e agli impianti di ricezione e di messa in cantina; b. da, in una domanda d'aiuto finanziario, indicazioni inesatte o incomplete; e. contravviene in altro modo alle disposizioni di un'ordinanza la cui trasgressione è stata dichiarata punibile; è punito con la multa purché non si tratti di un reato più grave.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la multa è di 3000 franchi al massimo.

Art. 32 Diritto applicabile 'Le disposizioni generali del Codice penale svizzero 1' sono applicabili. La complicità è punibile.

2 L'azione penale si prescrive in 5 anni. L'interruzione della prescrizione non può prorogare il termine di oltre la metà.

Art. 33 Competenza e procedura Le infrazioni di cui agli articoli 29 a 31 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 34 Esecuzione 1 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, nella misura in cui essa non incomba ai Cantoni.

2 Le disposizioni esecutive cantonali devono essere comunicate al Dipartimento.

Art. 35 Disposizioni transitorie 1 L'applicazione degli articoli 44 e 45 della legge sull'agricoltura 2' è sospesa durante la validità del presente decreto.

2 II presente decreto è applicabile ai fatti occorsi prima della sua entrata in vigore se più favorevole all'interessato.

"RS 311.0 > RS 910.1

2

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Fino all'istituzione della Commissione di ricorso del DFEP, il Dipartimento è competente a ricevere i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio.

Art. 36 Referendum ed entrata in vigore 1 II presente decreto, d'obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1993 con effetto fino al 31 dicembre 2002.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente il decreto federale sulla viticoltura del 25 novembre 1991

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Bundesblatt

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Jahr

1992

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

05

Cahier Numero Geschäftsnummer

91.078

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.02.1992

Date Data Seite

402-455

Page Pagina Ref. No

10 116 951

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