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Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali»

del 16 marzo 1992

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo un disegno di decreto federale relativo all'iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali», proponendovi di sottoporre l'iniziativa al popolo e ai Cantoni, senza controprogetto, con la raccomandazione di respingerla.

Visto che l'oggetto dell'iniziativa è strettamente connesso con l'iniziativa popolare «per la limitazione drastica e graduale degli esperimenti sugli animali» (Via dagli esperimenti sugli animali!) sottoposta a votazione il 16 febbraio 1992, le vostre Camere sono tenute, come previsto dalla legge sui rapporti fra i Consigli, a trattare l'iniziativa entro un anno dal giorno della votazione, ossia entro il 16 febbraio 1993.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 marzo 1992

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Felber II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1992 - 118

Compendio L'iniziativa propone un nuovo articolo 25ter Cosi. Secondo il nuovo articolo sarebbero vietati tutti gli esperimenti sugli animali, anche quelli che non pregiudicano l'animale, quali gli studi sull'alimentazione animale, le semplici osservazioni del comportamento e gli esami relativi al rendimento dell'ingrasso. Sarebbero inoltre vietati gli esperimenti effettuati nell'interesse del mondo animale stesso (ricerca e sviluppo della medicina veterinaria). Visto che le disposizioni transitorie non prevedono nessun termine d'applicazione per gli esperimenti già in corso, l'accettazione dell'iniziativa comporterebbe un divieto immediato.

La presente iniziativa è la terza in materia di sperimentazione sugli animali dall'entrata in vigore della legge sulla protezione degli animali (1981).

Nel 1981, la Fondazione Helvetia Nostra (Franz Weber) ha depositato l'iniziativa popolare «per la soppressione della vivisezione», che prevedeva il divieto di qualsiasi sperimentazione animale sottoposta ad autorizzazione. L'iniziativa è stata respinta dal popolo e dai Cantoni nel dicembre 1985 con il 70,6 per cento di no.

Nel 1986 è stata lanciata l'iniziativa «per la limitazione drastica e graduale degli esperimenti sugli animali (« Via dagli esperimenti sugli animali»). Lo scopo era un divieto generale della sperimentazione sugli animali accompagnato da deroghe da inserire nella legge per gli esperimenti indispensabili. Le Camere federali hanno respinto l'iniziativa il 22 marzo 1991 proponendo, nella forma di controprogetto indiretto, una modifica della legge sulla protezione degli animali che prevedeva condizioni più severe per l'esecuzione degli esperimenti. L'iniziativa è stata respinta in occasione della votazione popolare del 16 febbraio 1992 dal 56,3 per cento dei votanti e da 22 Cantoni.

Il divieto generale previsto dalla nuova iniziativa rappresenta un obiettivo più ambizioso dei precedenti. L'articolo costituzionale proposto limiterebbe la sperimentazione sugli animali in modo ben più severo delle disposizioni della vigente legge sulla protezione degli animali.

In virtù delle prescrizioni vigenti in materia, gli esperimenti che comportano costrizioni per gli animali devono essere limitati all'indispensabile. Il rispetto di tali prescrizioni è garantito da una procedura d'autorizzazione, nella
quale è prevista la possibilità di esigere provvedimenti supplementari per la protezione degli animali. Il Consiglio federale ha inoltre vietato gli esperimenti che non possono essere giustificati dal profilo etico o il cui scopo può essere raggiunto altrimenti. Un sistema di provvedimenti quadro garantisce condizioni di detenzione irreprensibili e un trattamento per quanto possibile rispettoso durante l'esperimento. Le disposizioni in tale ambito sono state rielaborate integralmente nel 1991 sulla base delle conoscenze più recenti in materia. Sono entrate in vigore il 1° dicembre 1991.

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Nell'ultimo decennio, il numero di animali utilizzati ogni anno a fini sperimentali è diminuito del 50 per cento circa e numerosi esperimenti e tipi di esperimenti vengono condotti con maggior riguardo per gli animali.

Lo stato attuale della scienza e della tecnica nel settore della ricerca biomedica e chimico-farmaceutica non consente di rinunciare completamente agli esperimenti sugli animali. Un divieto assoluto sul territorio svizzero indurrebbe innanzitutto le imprese e le istituzioni che hanno la possibilità di trasferire le loro ricerche a emigrare quanto prima. Questa evoluzione pregiudicherebbe lo sviluppo delle conoscenze mediche e biologiche, ripercuotendosi negativamente sulle cure mediche dispensate alla popolazione.

Il trasferimento di numerosi rami di ricerca lederebbe in particolare l'economia del nord-ovest della Svizzera.

Gli interessi dell'uomo, ma anche quelli dell'animale, sarebbero meglio serviti mediante un'applicazione severa delle prescrizioni vigenti in materia di protezione degli animali che non mediante una soluzione radicale. Un divieto assoluto significherebbe la cessazione completa degli esperimenti sugli animali in Svizzera e il trasferimento all'estero delle attività di ricerca ad essi connesse.

Considerati l'obiettivo dell'iniziativa, quanto mai estremo, le decisioni già prese dal Consiglio federale, dal Parlamento e dal popolo in occasione delle precedenti iniziative popolari concernenti la sperimentazione sugli animali e tenendo conto della modifica della legge sulla protezione degli animali, entrata in vigore nel 1991, il Consiglio federale propone di respingere senza controprogetto, né diretto né indiretto, l'iniziativa «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali».

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Messaggio I II

L'iniziativa Tenore dell'iniziativa

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è completata come segue: Art. 25ter (nuovo) 1 Gli esperimenti sugli animali, praticati con scopi informativi, diagnostici, scientifici, profilattici, terapeutici od economici, così come per scopi di studio o d'insegnamento, e concernenti la medicina umana, sono vietati sul territorio della Confederazione.

Questo divieto si applica anche agli esami che hanno lo scopo di verificare gli effetti, l'efficacia o l'innocuità di una misura o di una sostanza. Questi esami comprendono anche quelli relativi alla tossicità e alle proprietà di una sostanza suscettibili di modificare il patrimonio genetico (proprietà mutagene), di provocare tumori (proprietà cancerogene) o di pregiudicare la fecondità o danneggiare l'embrione (fattori teratogeni).

2 II divieto di effettuare esperimenti sugli animali si estende anche: a. alla ricerca fondamentale e alla ricerca sul comportamento; b. alla ricerca veterinaria; e. alle ricerche militare, spaziale, nucleare e sulle radiazioni; d. allo sviluppo e alla fabbricazione di tutti i beni di consumo, di prodotti industriali e commerciali di ogni genere compresi i cosmetici, i sieri e i vaccini e tutti gli altri prodotti destinati alla medicina umana; e. alla manipolazione genetica sui vertebrati, compresi gli ibridi e le chimere.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Disposizioni transitorie art. 19 (nuovo) Chiunque infrange l'articolo 25ter della Costituzione federale è punito con la detenzione o con la multa.

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Cenni storici

La Lega internazionale «Medici per l'abolizione della vivisezione» (Segretariato generale Milly Schär-Manzoli, Arbedo, TI) ha depositato il 26 ottobre 1990 l'iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali» con 134 592 firme valide. Con decisione del 23 gennaio 1991 (FF 1991 I 461) la Cancelleria ne ha constatata la riuscita formale. L'iniziativa contiene una clausola che consente ai dodici promotori di ritirarla con decisione presa a maggioranza semplice.

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Le traduzioni dell'iniziativa sono state verificate prima dell'inizio della raccolta delle firme dai servizi linguistici della Cancelleria federale (BB1 /// 974, FFf 1989 III 933, FF 1989 IH 873).

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Validità

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Unità formale

Un'iniziativa può rivestire la forma di una proposta generale o di un progetto già elaborato (art. 121 cpv. 4 Cost.). Secondo l'articolo 75 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) non sono ammesse le forme miste.

La presente iniziativa riveste esclusivamente la forma di un progetto già elaborato. L'unità della forma è pertanto rispettata.

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Unità materiale

Un'iniziativa deve avere per oggetto un'unica materia (art. 121 cpv. 3 Cost.).

L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrinsecamente connesse (art. 75 cpv. 2 della legge federale sui diritti politici).

La presente iniziativa tratta solamente del divieto degli esperimenti sugli animali. L'unità materiale è pertanto rispettata.

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Termine di trattazione

La presente iniziativa è stata presentata a una data (26 ottobre 1990) in cui l'iniziativa popolare «per la limitazione drastica e graduale degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali)», anch'essa tesa al divieto della sperimentazione sugli animali, non era ancora stata sottoposta a votazione (FF 1987 I 580, FF 1989 I 850, FF 1991 I 1044).

In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11), le vostre Camere devono trattare la presente iniziativa entro un anno dalla votazione popolare relativa allo stesso tema. La votazione sull'iniziativa popolare «per la limitazione drastica e progressiva degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)» ha avuto luogo il 16 febbraio 1992.

In virtù dell'articolo 27 della legge sui rapporti fra i Consigli, le vostre Camere devono pertanto trattare la presente iniziativa entro il 16 febbraio 1993.

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Situazione attuale Legislazione in vigore

La legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455) e l'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), entrambe in vigore dal 1° luglio 1981, disciplinano la sperimentazione sugli animali sulla base dell'articolo 25bis Cost. Le prescrizioni in tale ambito sono state totalmente ri-

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vedute allo scopo di proteggere maggiormente gli animali (modificazione del 22 marzo 1991 della legge sulla protezione degli animali [FF 1990 III 1037, RU 1991 2345] e modificazione del 23 ottobre 1991 dell'ordinanza sulla protezione degli animali [RU 1991 2349]) nell'ambito della trattazione dell'iniziativa popolare «per la limitazione drastica e progressiva degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!»). Le modifiche della legge e dell'ordinanza sono entrate in vigore il 1° dicembre 1991.

La legislazione in materia di sperimentazione animale si basa essenzialmente sui seguenti principi: - Le prescrizioni relative alla sperimentazione sugli animali si applicano, oltre che ai vertebrati, anche ai decapodi e ai cefalopodi (art. 58 OPAn).

- Per esperimento sugli animali s'intende ogni procedimento in cui sono impiegati animali vivi con lo scopo di verificare un'ipotesi scientifica, ottenere informazioni, ricavare o controllare una sostanza oppure accertare gli effetti sull'animale di determinati provvedimenti, nonché qualsiasi utilizzazione di animali per la ricerca sperimentale sul comportamento (art. 12 LPDA).

- Gli esperimenti che causano agli animali dolori, sofferenze o lesioni, li pongono in grave stato d'ansietà o possono pregiudicarne considerevolmente lo stato generale devono essere limitati all'indispensabile (art. 13 LPDA).

- Gli esperimenti sugli animali di cui all'articolo 13 capoverso 1 sottostanno a autorizzazione (art. 13a LPDA).

- Una commissione per gli esperimenti sugli animali, costituita di specialisti e obbligatoriamente di rappresentanti di organizzazioni di protezione degli animali, esamina le domande e sottopone la sua proposta all'autorità incaricata di rilasciare l'autorizzazione (art. 18 LPDA).

- I Cantoni sono competenti per il rilascio dell'autorizzazione (art. 18 LPDA).

- L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se l'esperimento risponde alle esigenze relative agli obiettivi, al metodo, alla specie animale, al numero di animali, alla tenuta degli animali, alla provenienza degli animali e alla direzione dell'esperimento da parte di uno specialista (art. 61 OPAn).

- Un esperimento sugli animali non può essere autorizzato (art. 61 OPAn) se: a. lo scopo può essere conseguito mediante metodi diversi dalla sperimentazione animale,
b. non ha nessun rapporto con la salvaguardia e la protezione della vita o della salute umane o animali, se non fornisce verosimilmente nuove conoscenze su fenomeni vitali essenziali e se non serve alla protezione dell'ambiente naturale o a lenire sofferenze; e. serve al controllo di prodotti e l'informazione cercata può essere ottenuta sfruttando i dati sulle componenti oppure se il potenziale rischio è sufficientemente conosciuto, d. rispetto alle conoscenze o ai risultati ottenuti provoca all'animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati.

- L'Ufficio federale di veterinaria può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali (art. 26« LPDA).

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- L'Ufficio federale di veterinaria gestisce un centro di documentazione per gli esperimenti sugli animali ed i metodi alternativi, onde promuovere l'applicazione di metodi alternativi e agevolare il giudizio circa l'indispensabilità degli esperimenti sugli animali (art. 19a LPDA).

- Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti su animali nonché gli allevamenti e i commerci di animali da esperimento sono controllati annualmente (art. 63 OPAn).

- Notifiche dettagliate costituiscono la base per una statistica affidabile (art.

63a OPAn).

- Le prescrizioni relative alla tenuta degli animali si applicano in linea di massima anche agli animali da esperimento. Sono ammesse deroghe nella misura in cui sono necessarie per conseguire lo scopo dell'esperimento e se sono autorizzate (art. 58 OPAn).

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Iniziative popolari relative alla sperimentazione animale

L'iniziativa «per l'abolizione degli esperimenti sugli animali» è la terza iniziativa popolare in materia di sperimentazione animale depositata dall'entrata in vigore della legge federale sulla protezione degli animali (1981).

Un'altra iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione animale e della vivisezione», per la quale la raccolta delle firme era iniziata il 3 dicembre 1985 (FF 1985 III 250), anch'essa lanciata dalla dottoressa Milly SchärManzoli, non ha ottenuto il numero di firme richiesto (FF 1987 II 741).

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Iniziativa popolare «per la soppressione della vivisezione»

Nel 1981, la Fondazione Helvetia Nostra (Franz Weber) ha depositato l'iniziativa «per la soppressione della vivisezione» con 151 065 firme valide (FF 1981 III 343, 1984 II 821). Lo scopo dell'iniziativa era di vietare tutti gli esperimenti soggetti ad autorizzazione secondo la legge vigente.

L'iniziativa è stata respinta in occasione delle votazioni del 1° dicembre 1985 dal 70,6 per cento dei votanti e da tutti i Cantoni (FF 1985 II 278, 19861 569).

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Iniziativa popolare «per la limitazione drastica e graduale degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)»

La Protezione svizzera degli animali ha depositato nel 1986 l'iniziativa «per la limitazione drastica e graduale degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)» con 130 175 firme valide (FF 19871 580, FF 1989 I 850).

Secondo l'iniziativa, gli esperimenti sugli animali sarebbero stati in principio vietati in Svizzera; quelli indispensabili sarebbero rimasti permessi nel quadro delle eccezioni stabilite dalla legislazione federale.

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Il nostro Collegio aveva in un primo tempo proposto di respingere l'iniziativa senza controprogetto. La Commissione del Consiglio nazionale ha invece deciso di proporre come controprogetto indiretto una modificazione della legge sulla protezione degli animali (FF 1990 III 1037). Il nostro Collegio ha accettato siffatta proposta. Il 22 marzo 1991, le vostre Camere hanno respinto l'iniziativa optando per una modificazione della legge sulla protezione degli animali che prevedesse condizioni più severe per l'esecuzione di esperimenti sugli animali (FF 1991 I 1044, 1084). Le prescrizioni rivedute riprendono alcuni punti importanti dell'iniziativa. Il diritto di ricorso richiesto dalle associazioni non è invece stato preso in considerazione.

L'iniziativa è stata respinta in occasione della votazione federale del 16 febbraio 1992 con il 56,3 per cento di no e da 22 Cantoni.

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Valutazione della situazione attuale Miglioramenti nell'ambito della protezione degli animali

Dal 1981, la legislazione sulla protezione degli animali ha consentito di ottenere progressivamente miglioramenti sostanziali a favore degli animali: - Il numero di animali utilizzati in Svizzera per gli esperimenti è diminuito da 1,99 milioni nel 1983 (primo anno di statistica) a 1,04 milioni nel 1990, ossia del 47,7 per cento.

- Nell'ambito delle 1500-2000 procedure cantonali d'autorizzazione, registrate ogni anno, vengono esaminate nei dettagli le richieste di esperimenti sugli animali, prestando particolare attenzione agli scopi, al metodo previsto, alla specie animale interessata, al numero di esemplari richiesto, al modo di detenzione, alla provenienza degli animali e alle condizioni in cui l'esperimento sarà diretto. Se del caso, l'autorizzazione può prevedere provvedimenti tesi a ridurre le costrizioni imposte all'animale. In circa un quarto dei casi, l'autorizzazione è concessa con determinate restrizioni o in seguito ad un complemento d'informazione. In totale, ogni anno sono respinte formalmente 10-20 richieste d'autorizzazione.

- Il diritto di ricorso dell'Ufficio federale di veterinaria contro autorizzazioni cantonali rilasciate per esperimenti su animali (ricorso delle autorità) assicura un'equità di trattamento giuridico su tutto il territorio svizzero.

- Sino al 1987, i corsi speciali dell'Ufficio federale di veterinaria istituiti nell'ambito di un disciplinamento transitorio hanno consentito di formare più di 400 custodi di animali da esperimento. Dal 1991, la Società per la formazione e il perfezionamento nella custodia di animali da laboratorio organizza corsi di formazione di un anno per custodi di animali nelle università o nell'industria.

- Le condizioni di detenzione degli animali da esperimento sono state sensibilmente migliorate, in particolare conferendo maggiori possibilità di movimento all'interno degli allevamenti di scimmie e di cani, mediante la detenzione in gruppo, nonché mediante l'adattamento delle dimensioni e strutture delle gabbie dei conigli.

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- Nel 1983 le accademie svizzere delle scienze mediche e delle scienze naturali hanno emanato direttive per gli esperimenti scientifici sugli animali. Gli istituti universitari e le ditte industriali tengono conto delle esigenze relative alla protezione degli animali istituendo commissioni etiche e assumendo personale responsabile della protezione degli animali.

- L'industria, le università, le organizzazioni di protezione degli animali, il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica e la Confederazione investono ingenti somme nella ricerca di metodi alternativi. Dal 1987, la «Fondazione Finanz-Pool 3R», finanziata congiuntamente dall'industria (Interpharma) e dalla Confederazione, ha versato più di 3 milioni di franchi per 20 progetti.

- L'adeguamento delle prescrizioni svizzere in materia di registrazione (ordinanza sui veleni, direttive per la registrazione di prodotti farmaceutici impiegati nella medicina umana e veterinaria) alle esigenze della protezione degli animali consente una maggiore flessibilità, con conseguente diminuzione progressiva del numero di animali da laboratorio.

- // diritto di partecipazione delle organizzazioni per la protezione degli animali ai lavori delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali conferisce ai rappresentanti di tali organizzazioni la possibilità di impegnarsi in favore di un'applicazione severa delle prescrizioni in materia di protezione degli animali.

- La statistica annua dettagliata degli esperimenti sugli animali e le relative informazioni conferiscono una maggior trasparenza al settore della sperimentazione animale.

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Esperimenti indispensabili

Per definire una posizione di principio rispetto alla problematica della sperimentazione animale, occorre considerare, oltre alle questioni di ordine morale o etico, anche il profilo sociale, la politica sanitaria nonché gli aspetti giuridici ed economici 1)'). Conformemente alla legislazione in vigore, ne risulta che il principio della sperimentazione animale è da considerarsi giustificato, ma non sempre indispensabile e pertanto accettabile. Il disciplinamento attuale si basa su tale principio, ossia vieta gli esperimenti che non sono indispensabili.

Ancora oggi, taluni esperimenti sugli animali sono considerati insostituibili, in quanto lo stato attuale della scienza e della tecnica non consentono l'applicazione di metodi alternativi sufficientemente affidabili 2'. In particolare, non ci si può assumere la responsabilità di applicare nuove tecniche operatorie senza previa esperienza pratica, né impiegare nuovi medicamenti direttamente sull'uomo, senza prima averli sperimentati su organismi viventi. Gli esperimenti sugli animali nei seguenti settori illustrano questa problematica:

*' Le note figurano alla fine del messaggio.

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Esami di tossicità di medicamenti e sostanze: Gli esperimenti su colture cellulari consentono di individuare alcune proprietà tossiche, purché si tratti di sostanze che agiscono a livello cellulare o a livello di elementi cellulari 3'. Gli stessi controlli non sono invece pertinenti per lo studio di sostanze che agiscono sul funzionamento di sistemi organici più elaborati (ad esempio respirazione, circolazione sanguigna)4'.

Microchirurgia Nel settore della tecnica microchirurgica sono stati fatti immensi progressi e lo sviluppo continua ad essere caratterizzato da innovazioni. È ad esempio indispensabile accertare mediante la sperimentazione animale gli effetti delle applicazioni di raggi laser (Light amplification by stimulated émission of radiation)5'. Si tratta nella fattispecie di nuove tecniche di riconnessione di nervi, di tecniche di microchirurgia endoscopica nelle articolazioni piccole o di modifiche dell'indice di rifrazione della cornea per correggere la miopia o il presbitismo 6'.

Trapianti di midollo osseo: 1 trapianti consentono di sostituire un tessuto ammalato che produce cellule sanguigne mediante cellule madri sane. Ricercatori stanno analizzando in che modo le cellule del sistema immunitario attaccano i trapianti, come sia possibile bloccare selettivamente il fenomeno di rigetto e in particolare in che modo anticorpi (formati dalle cellule immunitarie) possono bloccare o inibire selettivamente determinate cellule del sistema immunitario. Nonostante sia possibile effettuare la prima parte della ricerca su colture cellulari, per quanto riguarda il procedimento vero e proprio è indispensabile accertarlo sugli animali, prima di applicarlo agli uomini. Nuove soluzioni al problema del rigetto verranno molto probabilmente trovate grazie alla ricerca fondamentale e all'immunologia. Lo scopo della ricerca è di influenzare il sistema immunitario del ricevente in modo che non riconosca più il midollo trapiantato come elemento estraneo 7'.

Elaborazione di medicamenti: Nonostante gli immensi progressi dalla medicina, numerosi quesiti rimangono irrisolti. La terapia farmaceutica è ancora caratterizzata da grandi lacune in un settore che va dalla semplice influenza al cancro o alle malattie legate alla vecchiaia quali l'arteriosclerosi e la demenza senile. Le infezioni virali quali l'epatite,
o in questi ultimi tempi l'AIDS, ci pongono di fronte a difficili sfide. I rimedi di cui disponiamo si limitano spesso ad un intervento sui sintomi, mentre mancano medicamenti per un trattamento efficace delle cause della malattia. Rimane molto da fare anche nella lotta alle malattie parassi tarie tropicali nel Terzo mondo. La sperimentazione animale è tutt'oggi un aiuto prezioso per lo sviluppo di prodotti farmaceutici, nonostante i rapidi progressi effettuati nella ricerca di metodi alternativi 8'9'. Gli esami relativi all'innocuità e all'efficacia dei vaccini destinati agli animali devono anch'essi essere eseguiti sugli animali stessi.

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Prospettive

Lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale andrà accelerandosi. Oltre alle industrie e alle università, che sostengono in modo preponderante la ricerca, anche la Confederazione promuoverà una ricerca puntuale in applicazione dell'articolo 23 capoverso 1 LPDA. Ci si può pertanto attendere ad un calo del numero di animali utilizzati a fini sperimentali.

La procedura di valutazione e di rilascio di autorizzazioni per le domande di esperimenti su animali in virtù degli articoli 60-62 OPAn richiede un esame dettagliato delle circostanze materiali e giuridiche nonché un apprezzamento accurato di eventuali interessi che vi si oppongono, contribuendo in tal modo ad assicurare che soltanto gli esperimenti indispensabili vengano eseguiti. È evidente che per conseguire questo scopo, le autorità e i ricercatori che effettuano esperimenti sugli ammali dovranno potenziare i loro sforzi, investendo più tempo e mezzi finanziari e rafforzando i loro effettivi.

Malgrado la nostra comprensione per gli sforzi intrapresi in vista di ridurre gli esperimenti sugli animali, occorre vigilare affinchè non vengano prese posizioni estreme. Se i Paesi limitrofi continueranno a tollerare gli esperimenti sugli animali, non sarà sicuramente la politica isolata della Svizzera a migliorare la situazione generale. Nell'epoca dell'integrazione europea, occorre piuttosto mirare a soluzioni concertate e riconosciute a livello internazionale.

Prescrizioni più dettagliate e più severe non conducono necessariamente ad un miglioramento della protezione degli animali. Un comportamento responsabile quotidiano nel contatto con gli animali è ben più importante. La formazione dei ricercatori e del personale di laboratorio, il promovimento e l'applicazione delle conoscenze relative alle esigenze degli animali nonché una detenzione adeguata e cure appropriate sono gli elementi chiavi per un futuro migliore in questo campo.

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Valutazione dell'iniziativa Valutazione giuridica

L'articolo 25ter Cost. proposto ha lo scopo di sancire nella Costituzione, mediante una descrizione per quanto possibile precisa di procedimenti e settori, il divieto di effettuare qualsiasi esperimento sugli animali, completando l'articolo 25bls Cost. in vigore e precisandolo per quanto concerne gli esperimenti medesimi.

La prima parte del capoverso 1 esclude determinati scopi degli esperimenti (informativi, diagnostici, scientifici, profilattici, terapeutici, economici, di studio e d'insegnamento) che sono in rapporto con la medicina umana. Attualmente questi scopi sono elencati, alcuni soltanto in parte, nell'articolo 12 LPDA, che definisce il termine di esperimento sugli animali (verifica di ipotesi scientifiche, ottenimento di informazioni) e nell'articolo 14 LPDA, che definisce le ricerche autorizzate (scientifica, diagnostica, insegnamento nelle università e formazione di personale specializzato).

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La seconda parte dell'articolo concerne i tipi di esperimenti importanti nella sperimentazione animale (studi della tossicità, della mutagenità, della cancerogenità, della fertilità, della teratogenità).

Il capoverso 2 esclude gli esperimenti sugli animali in interi settori di ricerca (ricerca fondamentale e ricerca sul comportamento; ricerche in medicina veterinaria, ricerca militare, ricerca spaziale, ricerca nucleare e sulle radiazioni; sviluppo e fabbricazione di tutti i beni di consumo, di prodotti industriali e commerciali, compresi i cosmetici, i sieri e i vaccini e tutti gli altri prodotti destinati alla medicina umana; manipolazione genetica su vertebrati).

Il testo dell'iniziativa non fa alcuna distinzione secondo il grado di costrizione esercitato sull'animale durante l'esperimento, come è invece il caso nella legislazione attuale sulla protezione degli animali (cfr. art. 14 e 13a LPDA). Questo disciplinamento sarà soppresso dai nuovi disposti costituzionali, con conseguente divieto anche di qualsiasi esperimento che non comporta dolori, né sofferenze né danni o costrizioni di altro tipo per l'animale studiato (p. es. ricerche sull'alimentazione animale, semplici osservazioni etologiche, esami relativi al rendimento dell'ingrasso su animali da reddito).

Il testo costituzionale parla soltanto di animali, senza distinguere fra vertebrati e altre categorie. Verrebbe pertanto applicato a tutto il regno animale. Dal testo non risulta chiaramente se, come accade tuttora, il legislatore avrebbe la possibilità di delimitare il campo d'applicazione e di ridurlo essenzialmente ai vertebrati (cfr. art. 1 cpv. 1 LPDA).

Nelle disposizioni costituzionali proposte non è indicato cosa va inteso per esperimenti sugli animali. Occorrerebbe pertanto riesaminare l'articolo 12 LPDA, che definisce a sua volta in modo alquanto ampio il campo di provvedimenti, interventi, ecc. da considerarsi alla stregua di esperimenti sugli animali.

Il fatto che l'attuale legislazione permetta la sperimentazione animale ha effetti diversi da un mero divieto. Secondo l'attuale nozione di esperimenti sugli animali, gli esperimenti che causano dolori, sofferenze o danni devono essere limitati all'indispensabile e possono essere effettuati soltanto se debitamente autorizzati.

La struttura dell'articolo proposto presenta
contraddizioni e sovrapposizioni e, in quanto elenca singolarmente gli scopi, i tipi di esperimenti e i settori vietati, non contiene nessun divieto assoluto. Visto che sono menzionati tutti i settori essenziali, rimane tuttavia difficile definire in quali casi sarebbero ancora possibili gli esperimenti sugli animali.

La disposizione transitoria comprende una norma penale che dovrebbe essere applicata a partire dall'acccttazione dell'iniziativa. Poiché non è previsto un termine di transizione, qualsiasi esperimento sugli animali in corso, ed autorizzato ai sensi della legge vigente, sarebbe immediatamente vietato.

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Scopi dei promotori dell'iniziativa

Gli autori dell'iniziativa propongono testualmente «la soppressione degli esperimenti sugli animali, onde ristabilire le funzioni iniziali della ricerca e della

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medicina, ossia la salvaguardia della salute umana e la protezione dell'ambiente dall'inquinamento» 101.

Condannano l'incompetenza della ricerca medica, basata sul metodo della sperimentazione animale e sugli interessi economici. Secondo loro, i medicamenti elaborati mediante la sperimentazione animale avrebbero avuto più effetti negativi che positivi 11) La Lega internazionale «Medici per l'abolizione della vivisezione» parte dal principio che la nostra società sia esposta ad un'offerta eccedentaria di medicamenti 12). Medicamenti accertati mediante la sperimentazione animale avrebbero spesso condotto a forti sofferenze ed alla morte. A causa delle differenze anatomiche, fisiologiche, biochimiche e etologiche, i risultati degli esperimenti sugli animali non potrebbero essere trasposti sull'uomo 13'.

Dal profilo etico, le argomentazioni si fondano sul principio seguente: «l'animale è una creatura vivente in grado di provare sensazioni e pertanto allo stesso livello dell'uomo. È un dovere morale dell'uomo, il cui intelletto è superiore, rispettarlo. Tale obbligo morale diventa imperativo, indipendentemente dal fatto che l'animale abbia diritti naturali che esigono il rispetto della sua vita e del suo benessere. Non abbiamo il diritto di degradare l'animale per farne un semplice materiale di sperimentazione» 14'.

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Ripercussioni dell'iniziativa

La problematica generale relativa al divieto totale di effettuare esperimenti sugli animali è rimasta immutata nel corso degli ultimi anni. Per quanto riguarda le ripercussioni del divieto, ci possiamo pertanto riferire alle spiegazioni del messaggio del 30 maggio 1984 sull'iniziativa popolare «per la soppressione della vivisezione» (FF 1984 II 821, in particolare 865 e segg.).

Le argomentazioni fatte valere all'epoca (n. 72-75) sono a maggior ragione pertinenti se consideriamo che la presente iniziativa ha lo scopo di vietare in modo assoluto qualsiasi sperimentazione animale. L'iniziativa «per la soppressione della vivisezione» mirava unicamente a vietare gli esperimenti sottoposti ad autorizzazione secondo la legge in vigore, ossia quelli che rappresentavano una costrizione per gli animali.

Essenzialmente l'argomentazione può essere riassunta nel modo seguente: - Come già osservato al n. 232, numerosi esperimenti indispensabili sarebbero resi impossibili o ben più difficili, in particolare: i test relativi alla tossicità per i medicamenti e le sostanze; gli sviluppi della chirurgia; la ricerca sul trapianto del midollo osseo; l'elaborazione e l'esame di medicamenti e vaccini.

- Tutti i campi di ricerca che dipendono attualmente dalla sperimentazione animale verrebbero fortemente frenati.

- La qualità delle cure mediche fornite agli uomini ed agli animali non sarebbe più la stessa.

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Importanti settori di attività d ricerca e di produzione dell'industria chimica e farmaceutica sarebbero trasferiti all'estero 13'.

Questi trasferimenti colpirebbero in primo luogo la regione del nord-ovest della Svizzera dove si concentra l'industria chimico-farmaceutica.

Il trasferimento all'estero degli esperimenti sugli animali, fuori della zona di giurisdizione svizzera, non apporterebbe nessun miglioramento alla sorte degli animali.

Gli istituti universitari che non hanno la possibilità di trasferirsi all'estero ne risentirebbero.

4

Parere del Consiglio federale

Secondo il nostro Collegio le conseguenze dell'iniziativa descritte sopra sono inaccettabili. Non possiamo condividere il punto di vista dei fautori dell'iniziativa, secondo il quale la ricerca e la medicina sono su una strada sbagliata. Nonostante non abbiano consentito di risolvere tutti i problemi né, in taluni casi, di evitare dei danni, gli esperimenti sugli animali hanno contribuito in modo decisivo al progresso, soprattutto nel settore della medicina e della biologia 16'.

Gli esperimenti sugli animali sono in un certo senso un male necessario, una forma accettabile dal punto di vista etico dell'utilizzazione degli animali per la conservazione e il miglioramento della condizione dell'uomo, sempreché vengano eseguiti secondo la legge, in modo rispettoso e limitati all'indispensabile17'18).

Gli ambienti scientifici sostengono, fondandosi su argomentazioni convincenti, che, allo stato attuale della scienza e della tecnica, in numerosi settori della ricerca biologica, medica e chimico-farmaceutica non è possibile rinunciare completamente alla sperimentazione animale sostituendola com metodi alternativi19'. Se analizzati criticamente, certi risultati ottenuti sugli animali possono in effetti essere applicati anche all'uomo20'.

Occorre da ultimo considerare che, in numerosi esperimenti, gli animali sono sottoposti a costrizioni quasi insignificanti, in quanto gli interventi o i provvedimenti sono minimi o effettuati sotto narcosi.

Sulla scorta di queste considerazioni non vi è nessun motivo per modificare la linea direttiva su cui si basa la legislazione attuale, più volte approvata dalle vostre Camere e dal popolo.

5

Rapporti con il diritto europeo

I Paesi della CEE applicano le direttive del Consiglio della CEE del 24 novembre 1986 per l'avvicinamento delle prescrizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri concernenti la protezione degli animali impiegati per fini sperimentali o altri fini scientifici (86/609/CEE). Vi è inoltre la Convenzione europea del 18 marzo 1986 sulla protezione dei vertebrati impiegati per fini sperimentali o altri fini scientifici, che corrisponde essenzialmente alla direttiva della

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CEE. La Svizzera ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa il 29 maggio 1989 ed è in corso di preparazione il messaggio concernente la ratificazione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa si fonda sul presupposto che, considerato lo stato attuale della ricerca, non è ancora possibile rinunciare completamente agli esperimenti sugli animali. Lo scopo è quello di ridurre al mimino i dolori, le sofferenze, gli stati di ansietà e i danni irriversibili, indispensabili ai fini dell'esperimento, armonizzando le prescrizioni relative alla protezione degli animali. Le esigenze poste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sono di massima meno severe di quelle che scaturiscono dalla legislazione svizzera sulla protezione degli animali. Le norme vigenti nel nostro Paese corrispondono pertanto all'accordo summenzionato.

Le ripercussioni dell'iniziativa andrebbero ben al di là di qualsiasi altro disciplinamento in vigore sul continente, poiché in nessun Paese europeo è previsto un divieto assoluto della sperimentazione sugli animali. Nel Principato del Liechtenstein, dove sono stati aboliti gli esperimenti che comportano costrizioni per gli animali, il Governo ha mantenuto la competenza di autorizzare deroghe per la prevenzione, l'identificazione o la guarigione di malattie degli uomini e degli animali. Se l'iniziativa dovesse essere accettata, non sussisterebbe nessuna difficoltà a livello giuridico per effettuare all'estero esperimenti sugli animali.

Nell'ambito dello SEE, l'accettazione dell'iniziativa rimetterebbe in discussione l'applicazione della Direttiva del Consiglio della CEE del 27 giugno 1967 relative all'armonizzazione delle prescrizioni legali per la classificazione, l'imballaggio e la caratterizzazione delle sostanze pericolose (67/548/CEE). Questa direttiva fa parte del patrimonio normativo comunitario e prescrive che i test di tossicità di nuove sostanze devono fra l'altro essere effettuati sugli animali.

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Conclusioni

Considerato che. in alcuni settori della ricerca medica, biologica e chimicofarmaceutica, la Sperimentazione animale sembra indispensabile nello stato attuale della scienza e della tecnica e tenuto conto degli obiettivi molto ambiziosi, addirittura estremi, dell'iniziativa, nonché delle decisioni già prese dal nostro Collegio, dalle vostre Camere e dal popolo in occasione di altre iniziative popolari vertenti sulla sperimentazione animale, proponiamo di respingere l'iniziativa «per l'abolizione degli esperimenti sugli animali», senza controprogetto diretto, né indiretto.

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Note "Cfr. G. Zbinden, «Biomedizinische Forschung und Tierversuche», in «Sind Tierversuche vertretbar?», Zürcher Hochschulforum volume 6, pag. 95, Verlag der Fachvereine Zürich, 1990.

2) Cfr. P. Walter, «Tierversuche sind notwendig» Dockumentation des Arbeitskreises Gesundheit und Forschung, pagg.1-21, Zurigo 1991.

3) Cfr. G. Zbinden, «LD50 Test», Forschung für Leben, Zurigo, Information Nr. l, 1990.

4) Cfr. «Animais and Alternatives in Toxicology, Présent Status and Future Prospects», edited by Michael Balls, James Bridges, Jacqueline Southee, Mac Millan Press, 1991.

"Cfr. V. E. Meyer «Mikrochirurgie», Forschung für Leben, Zurigo, Information Nr.

3, 1990.

61 Cfr. B. Gloor, «Mikrochirurgie am Auge», Forschung für Leben, Zurigo, Information Nr. 17, 1991.

7) Cfr. R.Seger, J. Gmür, «Knochenmark-Transplantationen», Forschung für Leben, Zurigo, Information Nr. 12, 1991.

81 Cfr. F. Lembeck, «Arzneimittelentwicklung» in Alternativen zum Tierversuch, Stuttgart 1988.

9 > Cfr. NZZ Nr. 17 del 22 gennaio 1992, p. 77, «Verbesserte Medikamente aus dem Computer».

10) Cfr. opuscolo dell'iniziativa popolare «Per l'abolizione della sperimentazione sugli animali», p. 15.

"'Cfr. M. Schär-Manzoli, «Das goldene Kalb, Die Epoche der pharmazeutischen Verwirrung», Verlag AG STO + ATRA, 1990.

l2) Cfr. Ch. Anderegg, «Für eine Medizin mit Herz und Sicherheit» in «Die Aerzte der ILÄAT haben das Wort», pagg. 69 segg., Verlag AG STO + ATRA.

I3) Cfr. anche «Aerzte für die Abschaffung der Tierversuche» Atti del Congresso internazionale di medicina del 27.10.1990 a Berna, Verlag AG STO + ATRA.

M >Cfr. M. Schär-Manzoli, «Tierversuche: Wissenschaftliches Versagen, Sozialverbrechen, Verstoss gegen die Ethik», in «Aerzte für die Abschaffung der Tierversuche» Atti del Congresso internazionale di medicina del 27.10.1990 a Berna, Verlag AG STO + ATRA.

I5 > Cfr. Ciba-Geigy Zeitung 1/92 del 14 gennaio 1992, «Im Elsass wird ein neuer Standort gesucht für das Biotechnikum».

l6) Crf. K. Akert, «Zur Problematik des wissenschaftlichen Tierversuchs», Schweiz.

Aerztezeitung, volume 63, 1982, pagg. 995-1000.

17) Cfr. G. Zbinden, «Biomedizinische Forschung und Tierversuche», in «Sind Tierversuche vertretbar?», Zürcher Hochschulforum volume 6, pagg. 93 segg., Verlag der Fachvereine Zürich, 1990.

l8 'Cfr. «Ethische Grundsätze und
Richtlinien für wissenschaftliche Tierversuche», Schweizerische Akademien der medizinischen Wissenschaften und der Naturwissenschaften, Basilea/Berna 1983.

9 ' >Cfr. G. Zbinden, «Menschen, Tiere und Chemie», pagg 1-3 e 234-242, MTC Verlag Zollikon, 1985.

20 >Cfr. G. Zbinden, «Können Ergebnisse von Tierexperimenten auf den Menschen übertragen werden?», Forschung für Leben, Zurigo, Information Nr. 16, 1991.

89 Foglio federale. 75° anno. Vol. II

1393

Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali» del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali» depositata il 26 ottobre 19900; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 marzo 19922), decreta:

Art. l 1

L'iniziativa popolare «per l'abolizione degli esperimenti sugli animali» del 26 ottobre 1990 è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è completata come segue: Art. 25'" (nuovo) 1 Gli esperimenti sugli animali, praticati con scopi informativi, diagnostici, scientifici, profilattici, terapeutici od economici, così come per scopi di studio o d'insegnamento, e concernenti la medicina umana, sono vietati sul territorio della Confederazione.

Questo divieto si applica anche agli esami che hanno lo scopo di verificare gli effetti, l'efficacia o l'innocuità di una misura o di una sostanza. Questi esami comprendono anche quelli relativi alla tossicità e alle proprietà di una sostanza suscettibili di modificare il patrimonio genetico (proprietà mutagene), di provocare tumori (proprietà cancerogene) e di pregiudicare la fecondità o danneggiare l'embrione (fattori teratogeni).

2 II divieto di effettuare esperimenti sugli animali si estende anche: a. alla ricerca fondamentale e alla ricerca sul comportamento; b. alla ricerca veterinaria; e. alle ricerche militare, spaziale, nucleare e sulle radiazioni; d. allo sviluppo e alla fabbricazione di tutti i beni di consumo, di prodotti industriali e commerciali di ogni genere compresi i cosmetici, i sieri e i vaccini e tutti gli altri prodotti destinati alla medicina umana; e. alla manipolazione genetica sui vertebrati, compresi gli ibridi e le chimere.

"FF 1991 I 461 >FF 1992 li 1378

2

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Iniziativa popolare federale

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo) Chiunque infrange l'articolo 25(er della Costituzione federale è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali» del 16 marzo 1992

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12.05.1992

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