Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Modifica del 29 settembre 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato al decreto del Consiglio federale del 22 settembre 20101, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 9

Salari

9.3

Salari base (salari minimi)

9.4

Aumenti salariali

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2011 e ha effetto sino al 31 marzo 2013.

29 settembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2010 5273 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2011-2094

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

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