Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Disegno

(Legge sulle banche, LBCR) (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario; too big to fail) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 aprile 20111, decreta: I La legge dell'8 novembre 19342 sulle banche è modificata come segue:

Capo quinto: Banche di rilevanza sistemica Art. 7

Definizione e scopo

Per banche di rilevanza sistemica s'intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.

1

Congiuntamente alle prescrizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni del presente capo perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero causati da banche di rilevanza sistemica, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare di ricorrere all'aiuto dello Stato.

2

Art. 8

Criteri e determinazione della rilevanza sistemica

Le funzioni sono di rilevanza sistemica se sono irrinunciabili per l'economia svizzera e non sono sostituibili a breve termine. Le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti sono segnatamente funzioni di rilevanza sistemica.

1

La rilevanza sistemica di una banca è valutata basandosi sulle sue dimensioni, sulla sua interconnessione con il sistema finanziario e con l'economia, nonché sulla sostituibilità a breve termine delle prestazioni di servizio da essa fornite. I seguenti criteri sono segnatamente determinanti:

2

a.

1 2

la quota di mercato nell'ambito delle funzioni di rilevanza sistemica ai sensi del capoverso 1;

FF 2011 4211 RS 952.0

2011-0656

4299

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b.

l'importo dei depositi garantiti secondo l'articolo 37h capoverso 1 che supera l'importo massimo ai sensi dell'articolo 37h capoverso 3 lettera b;

c.

il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera;

d.

il profilo di rischio della banca, determinato dal modello aziendale, dalla struttura del bilancio, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d'indebitamento.

Dopo aver consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera designa mediante decisione le banche di rilevanza sistemica e le loro funzioni di rilevanza sistemica.

3

Art. 9

Esigenze particolari

Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari. L'estensione e il contenuto di dette esigenze dipendono dal grado di rilevanza sistemica della banca interessata. Queste esigenze devono essere proporzionali, devono prendere in considerazione le loro ripercussioni sulla banca interessata e sulla concorrenza e devono tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

1

2

Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare: a.

disporre di fondi propri che devono segnatamente: 1. garantire, tenuto conto delle esigenze legali, una maggiore capacità di sopportare perdite rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, 2. contribuire in misura preponderante, in caso di rischio d'insolvenza, a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica, 3. stimolarle a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare le loro possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero, 4. essere commisurati agli attivi ponderati in funzione del rischio, da un lato, e agli attivi non ponderati in funzione del rischio, che possono comprendere anche operazioni fuori bilancio, dall'altro;

b.

disporre di liquidità che garantisca loro una migliore capacità di assorbire forti oscillazioni di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile;

c.

ripartire i rischi in modo tale da limitare i rischi di inadempienza della controparte e la concentrazione di rischi;

d.

essere organizzate in modo tale da garantire, in caso di rischio d'insolvenza, il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica a livello di struttura, infrastruttura, conduzione, controllo e flussi di capitale e di liquidità interni al gruppo.

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Art. 10

Applicazione alla singola banca

La FINMA, dopo aver consultato la Banca nazionale svizzera, stabilisce mediante decisione le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a­c cui la banca di rilevanza sistemica deve adempiere.

1

La banca di rilevanza sistemica deve provare di aver soddisfatto le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d e di essere in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza. Se la banca non produce tale prova, la FINMA ordina le misure necessarie.

2

Allorché stabilisce le esigenze relative ai fondi propri di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera a, la FINMA può concedere agevolazioni in quanto la banca migliori le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero in misura superiore alle esigenze di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d come pure alla loro attuazione.

3

Dopo aver consultato la Banca nazionale svizzera e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:

4

a.

le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2;

b.

i criteri per la valutazione della prova di cui al capoverso 2;

c.

le misure che può ordinare la FINMA nel caso in cui non venga prodotta la prova di cui al capoverso 2.

Art. 10a

Misure nell'ambito delle retribuzioni

Se, malgrado l'attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente misure nell'ambito delle retribuzioni per la durata del sostegno richiesto.

1

Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno richiesto, il Consiglio federale può in particolare:

2

a.

vietare completamente o in parte il pagamento di retribuzioni variabili;

b.

ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione.

Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l'obbligo di prevedere nei loro accordi di retribuzione una riserva secondo cui, in caso di sostegno statale ai sensi del presente articolo, è possibile limitare il diritto alla retribuzione variabile.

3

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Capo sesto: Capitale supplementare Art. 11

Principi

Nei loro statuti le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario aventi forma giuridica di società anonima possono:

1

a.

autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o il capitale di partecipazione (capitale di riserva);

b.

prevedere, nel caso in cui si verifichi un evento determinante, un aumento del capitale azionario o del capitale di partecipazione mediante conversione di prestiti obbligatoriamente convertibili (capitale convertibile).

A prescindere dalla loro forma giuridica, le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario possono prevedere nelle condizioni di emissione di prestiti che i creditori rinuncino ai crediti nel caso in cui si verifichi un evento determinante (prestiti con rinuncia al credito).

2

Il capitale supplementare ai sensi dei capoversi 1 e 2 può essere creato soltanto per rafforzare la base di capitale proprio nonché per prevenire o superare una crisi della banca.

3

4 Il capitale ottenuto conformemente alle disposizioni del presente capo mediante l'emissione di prestiti obbligatoriamente convertibili o di prestiti con rinuncia al credito può essere computato ai fondi propri richiesti, nella misura i cui questo sia consentito dalla presente legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione. Il computo presuppone l'approvazione delle condizioni di emissione da parte della FINMA.

Art. 12

Capitale di riserva

L'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione, mediante modifica dello statuto, ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione.

1

Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.

2

3 Per il resto, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sull'aumento autorizzato del capitale, fatte salve quelle seguenti:

a.

3

articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale); RS 220

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b.

articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi per la soppressione del diritto d'opzione);

c.

articolo 652d (aumento mediante capitale proprio);

d.

articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione).

Art. 13

Capitale convertibile

L'assemblea generale può decidere un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili si convertono in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.

1

L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto:

2

a.

il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione;

b.

i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione;

c.

la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti;

d.

la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi.

3

Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nell'ambito delle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce: a.

l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti;

b.

l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti;

c.

il prezzo di emissione o le regole per definirlo;

d.

il rapporto di conversione o le regole per definirlo.

I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti per la sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti.

4

Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo certifica senza indugio mediante atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto.

5

La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso.

6

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7 Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano mediante la deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili.

8 Le disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sull'aumento condizionale del capitale non sono applicabili, fatte salve quelle seguenti:

a.

articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo);

b.

articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione);

c.

articolo 653i (abrogazione).

Art. 24 cpv. 3 e 4 (nuovo) I ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro l'omologazione del piano di risanamento.

3

In caso di accoglimento del ricorso di un creditore o di un proprietario contro l'omologazione del piano di risanamento, il tribunale può unicamente accordare un'indennità.

4

Art. 27 cpv.1 Per quanto possibile la FINMA informa gli esercenti di sistemi svizzeri o esteri di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli in merito alle misure secondo i capi undicesimo e dodicesimo della presente legge che intende prendere nonché sul momento dell'entrata in vigore di tali misure.

1

Art. 30 cpv. 3 In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali, del patrimonio della banca o di parte di esso, l'assuntore subentra al posto della banca dopo l'omologazione del piano di risanamento. La legge del 3 ottobre 20035 sulla fusione non è applicabile.

3

Art. 31 cpv. 1 lett. d (nuova) e 4 (nuovo) 1

La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso: d.

4

4 5

tiene adeguatamente conto del legame giuridico o economico tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

La FINMA rende pubblici i principi del piano di risanamento.

RS 220 RS 221.301

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Art. 31a cpv. 3 (nuovo) Il presente articolo non si applica al risanamento di una banca di rilevanza sistemica.

3

Art. 31b

Compensazione

Se gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto giuridico o a una banca transitoria, la FINMA dispone una loro valutazione indipendente.

1

2 La FINMA disciplina la compensazione fra i soggetti giuridici interessati e completa il piano di risanamento in un'appendice.

Art. 32 cpv. 2bis (nuovo) 2bis La revocazione secondo gli articoli 285­292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni6 Art. 651 cpv. 5 (nuovo) Sono fatte salve le disposizioni della legge dell'8 novembre 19347 sulle banche concernenti il capitale di riserva.

5

Art. 653 cpv. 3 (nuovo) Sono fatte salve le disposizioni della legge dell'8 novembre 19348 sulle banche concernenti il capitale convertibile.

3

Art. 704 cpv. 1 n. 4 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1

4.

l'aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario o per la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche;

2. Legge federale del 27 giugno 197310 sulle tasse di bollo Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 4 e 5 Abrogati Art. 5a Abrogato

6 7 8 9 10

RS 220 RS 952.0 RS 952.0 RS 952.0 RS 641.10

4306

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Art. 6 cpv. 1 lett. l (nuova) 1

Non soggiacciono alla tassa: l.

i diritti di partecipazione costituiti o aumentati dalle banche mediante capitale convertibile secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 193411 sulle banche.

Art. 7 cpv. 1 lett. f Abrogata Art. 9a Abrogato Art. 10 cpv. 3 e 4 Abrogati Art. 11 lett. b La tassa è esigibile: b.

sui diritti di partecipazione: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7);

3. Legge del 3 ottobre 200312 sulla Banca nazionale Art. 52 cpv. 1 La Banca nazionale emana le sue decisioni secondo gli articoli 15, 18, 20, 22 e 23 della presente legge e secondo l'articolo 8 della legge dell'8 novembre 193413 sulle banche sotto forma di decisioni impugnabili.

1

11 12 13

RS 952.0 RS 951.11 RS 952.0

4307

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