Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 20 marzo 2013

Iniziativa popolare federale «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)», presentata il 26 agosto 2011; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)», presentata il 26 agosto 2011, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Toni Bortoluzzi, Betpurstrasse 6, 8910 Affoltern am Albis 2. Yvette Estermann, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens 3. Hans Fehr, Salomon Landolt-Weg 34, 8193 Eglisau

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Sylvia Flückiger, Badweg 4, 5040 Schöftland Patrick Freudiger, Allmengasse 41, 4900 Langenthal Oskar Freysinger, Crettamalernaz, 1965 Savièse Thomas Fuchs, Niederbottigenweg 101, 3018 Bern Andrea Geissbühler, Halten 18/Thalmattweg 4, 3037 Herrenschwanden Alfred Heer, General-Wille-Strasse 128, 8002 Zürich Hans Kaufmann, Niederweg 18a, 8907 Wettswil am Albis Lukas Reimann, Ulrich Rösch-Strasse 13, 9500 Wil Ernst Schibli, Landstrasse 22, 8112 Otelfingen Ulrich Schlüer, Webergasse 11, 8416 Flaach Jürg Stahl, Haldlerstrasse 8, 8311 Brütten Luzi Stamm, Seminarstrasse 34, 5400 Baden Christoph von Rotz, Feldheim 2, 6060 Sarnen Walter Wobmann, Sagigass 9, 5014 Gretzenbach

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato promotore dell'iniziativa «Salvate l'oro della Svizzera», casella postale 23, 8416 Flaach, e pubblicata nel Foglio federale del 20 settembre 2011.

6 settembre 2011

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 99a (nuovo)

Riserve auree della Banca nazionale svizzera

1

Le riserve auree della Banca nazionale svizzera non possono essere vendute.

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Esse sono depositate in Svizzera.

La Banca nazionale svizzera deve mantenere una parte rilevante dei propri attivi in oro. Questa parte non può scendere sotto il venti per cento.

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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 95 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 99a (Riserve auree della Banca nazionale svizzera) Il capoverso 2 va applicato entro due anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.

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Il capoverso 3 va applicato entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.

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RS 101 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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