Termine di referendum: 7 luglio 2011

Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) Modifica del 18 marzo 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 4 maggio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 20092, decreta: I La legge del 24 marzo 20063 sugli assegni familiari è modificata come segue: Art. 7 cpv. 1 lett. e ed f, nonché cpv. 2 Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

1

e.

la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

f.

la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone.

2

1 2 3

FF 2009 5193 FF 2009 5211 RS 836.2

2009-1369

2457

Legge sugli assegni familiari

Titolo prima dell'art. 11

Capitolo 3: Ordinamenti sugli assegni familiari Sezione 1: Persone esercitanti un'attività lucrativa non agricola Art. 11 cpv. 1 lett. c 1

Sottostanno alla presente legge: c.

le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in quanto esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

Art. 12 cpv. 1 e 2 Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente si applicano in materia di affiliazione alla cassa secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera b le stesse norme previste per i datori di lavoro.

1

I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l'impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.

2

Art. 13 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2bis e 4 lett. b 1

Concerne soltanto il testo francese.

Hanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in quanto esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti la nascita e l'estinzione del diritto.

2bis

4

Il Consiglio federale disciplina: b.

la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro e per le persone che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e un'attività lucrativa dipendente.

Art. 16 cpv. 3 e 4 I Cantoni decidono se all'interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottoposti all'AVS e a quelli delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

3

I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione infortuni obbligatoria.

4

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Legge sugli assegni familiari

Art. 19 cpv. 1, primo periodo e 1bis 1

Concerne soltanto il testo francese.

Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa.

1bis

Art. 28b

Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2011

I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari entro l'entrata in vigore della presente modifica.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

L'articolo 28b entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo l'accettazione della legge in votazione popolare.

3

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 marzo 20114 Termine di referendum: 7 luglio 2011

4

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Legge sugli assegni familiari

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