11.006 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2010 Estratto: Capitolo I del 4 marzo 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2010.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-0168

2399

Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Cancelleria federale 2005 M 04.3755

Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.05)

La mozione del 16 dicembre 2004 invita il Consiglio federale a pubblicare in modo centralizzato in Internet gli studi, le valutazioni e i rapporti elaborati da periti esterni su mandato della Confederazione, sempre che non si tratti di documenti per i quali vige l'obbligo della segretezza.

Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (RS 172.210.10).

L'articolo 6 capoverso 2 stabilisce ora la base legale della piattaforma «Studi elaborati da periti esterni». Dall'estate del 2010 la Cancelleria federale mette a disposizione una banca dati centralizzata degli studi elaborati da periti esterni (http://www.admin.ch/dokumentation/studien/suche/index.html?lang=it). La registrazione avviene in modo decentralizzato: i dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono affinché gli studi, le valutazioni e i rapporti da essi commissionati dopo il 1° gennaio 2010 siano registrati nella banca dati e siano accessibili a tutti. Per ogni studio le indicazioni richieste dagli autori della mozione (mandatario, mandante, costi e bilancio gravato) figurano già nella pagina iniziale sotto forma di metainformazioni.

La mozione è pertanto adempiuta e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento degli affari esteri 2002 P 02.3591

Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)

Il 20 settembre 1999 il Consiglio federale ha deciso di rendere obbligatorio l'inserimento di una clausola di condizionalità (principio importante della politica estera svizzera e della riammissione) in tutti gli accordi bilaterali. Successivamente, e per l'esattezza il 9 aprile 2003, ossia poco prima di allentare questa prassi, ha accolto il postulato Leuthard, che chiede un rapporto sulla condizionalità. L'elevato numero di casi in cui in un modo o nell'altro si pone la questione della condizionalità ha reso difficoltoso allestire un inventario completo. Il 25 agosto 2010 il Consiglio federale ha adottato il proprio rapporto concernente l'attuazione della condizionalità nel settore della politica estera in risposta al postulato Leuthard 02.3591. Il rapporto espone i tratti salienti della politica del Consiglio federale in materia di condizionalità, compresa la sua estensione (diritto del lavoro, aspetti ambientali) nonché criteri e strumenti utilizzati sul piano bilaterale e multilaterale. Esso giunge alla conclusione che la condizionalità non può essere attuata in modo organico e sistematico, ma 2400

rimane comunque, nel principio, un elemento fondamentale della nostra politica estera. Per attuare la propria politica estera in modo efficace e credibile, la Svizzera deve sotto questo aspetto seguire un approccio coordinato, coerente e complementare. Il Consiglio federale ha dunque tenuto conto della richiesta formulata nel postulato 02.3591.

Propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2004 P 04.3571

La Quinta Svizzera come legame con il mondo (S 15.12.04, Lombardi)

Il postulato incarica il Consiglio federale di definire in un rapporto d'insieme l'importanza dei cittadini svizzeri all'estero e i benefici economici che la Svizzera ne trae (ma questi ultimi non hanno potuto essere analizzati a causa della mancanza di dati scientifici). In risposta al postulato, il 18 giugno 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla politica nei confronti degli Svizzeri all'estero. L'Esecutivo ha riconosciuto l'importanza della comunità degli Svizzeri all'estero e presentato lo strumentario completo di prestazioni a disposizione della Quinta Svizzera. Nel contempo, ha constatato che tali prestazioni sono quasi sconosciute. Ciò è legato da un lato alla dispersione delle basi legali che riguardano gli Svizzeri all'estero e dall'altro al fatto che le questioni che li riguardano non sono trattate da un unico dipartimento. Il Consiglio federale si è dunque chiesto se vista la continua crescita numerica della comunità degli Svizzeri all'estero e la loro crescente importanza politica non sia giunta l'ora di formulare una politica coerente nei confronti degli Svizzeri all'estero. La creazione di una base giuridica unitaria e il rafforzamento della funzione di «sportello unico» che già esercita il Servizio degli Svizzeri all'estero per tutte le questioni che concernono i nostri cittadini all'estero potrebbero costituire la cornice a tal fine e al tempo stesso offrire l'occasione per una discussione politica a giro d'orizzonte sull'impostazione dei rapporti con la comunità degli Svizzeri all'estero. A titolo complementare il Consiglio federale chiede che ci si adoperi per migliorare i dati lacunosi sui nostri cittadini all'estero.

Propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3564

Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin)

Il postulato chiede al Consiglio federale di vagliare l'opportunità di un accordo quadro tra la Svizzera e l'UE e di presentare le sue conclusioni in un rapporto.

L'idea di un accordo quadro con l'UE è da qualche anno argomento di discussione a livello di politica europea. Anche l'UE ha in più occasioni manifestato interesse riguardo a un accordo di questo tipo. La questione di un accordo quadro tra la Svizzera e l'UE è stata trattata nell'ambito del rapporto del Consiglio federale del 17 dicembre 2010 sulla valutazione della politica europea svizzera (FF 2010 6395).

Il Consiglio federale ha dunque tenuto conto della richiesta formulata nel postulato 05.3564.

Propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2008 M 06.3666

Strumenti di condotta strategica del Consiglio federale e basi legali (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08)

Con lettera del 25 giugno 2010 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha comunicato al Consiglio federale di aver terminato, in base alle misure adottate dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), i propri lavori 2401

nel settore della coerenza e della condotta strategica delle attività della DSC. Considerava dunque adempiuta la mozione 06.3666, che poteva essere stralciata.

Il Consiglio federale ha soddisfatto le richieste formulate nella mozione definendo, nell'ambito della strategia unitaria della Confederazione in materia di politica dello sviluppo, presentata nel messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio sull'aiuto al sud; FF 2008 2451), tre linee strategiche prioritarie: la Svizzera intende contribuire (1) a ridurre la povertà, (2) a promuovere la sicurezza umana nei Paesi e nelle regioni instabili e a ridurre i rischi sistemici e (3) a una globalizzazione che promuova lo sviluppo. Sulla strategia unitaria si fondano le attività della DSC e della Segreteria di Stato dell'economia (Centro di prestazioni Cooperazione e sviluppo economici).

Per attuare la politica unitaria della Confederazione in materia di sviluppo, nel 2008 la DSC è stata completamente riorganizzata e dal 1° ottobre 2008 opera nel quadro di una nuova struttura organizzativa. Attualmente è in corso la seconda tappa della riorganizzazione, volta a garantire un più massiccio trasferimento di risorse e competenze sul terreno e ad attribuire di conseguenza maggiori responsabilità operative agli Uffici di cooperazione. La riorganizzazione è una premessa indispensabile per poter far fronte alle sfide future in un contesto internazionale in rapida evoluzione.

In particolare, consente di meglio coordinare e sfruttare le sinergie esistenti tra la cooperazione bilaterale e multilaterale e tra i compiti tematici e operativi. Si tratta inoltre di rafforzare la collaborazione tra la DSC e altri uffici dell'Amministrazione federale, principalmente per garantire l'efficacia delle attività e un rafforzamento della coerenza nei rapporti della Svizzera con l'estero.

Per di più, la decisione del Consiglio federale di sincronizzare, a partire dal 2013, il piano di legislatura con le decisioni finanziarie importanti (crediti quadro pluriennali) rappresenta un'importante occasione per dare coerenza alla cooperazione internazionale della Svizzera.

Quanto all'opportunità di aggiornare la legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto
umanitario internazionali (RS 974.0), che la mozione chiedeva di esaminare, il Consiglio federale ha adottato un rapporto il 13 gennaio 2010. Nel rapporto il Consiglio federale giunge alla conclusione che la legge in questione rappresenta una base adeguata per la cooperazione svizzera allo sviluppo. Al momento non è quindi né necessario né opportuno procedere a una revisione di detta legge e dell'ordinanza attuativa.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 M 06.3667

Concentrazione geografica e tematica (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08)

Con lettera del 25 giugno 2010 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha comunicato al Consiglio federale di aver terminato, in base alle misure adottate dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), i propri lavori nel settore della coerenza e della condotta strategica delle attività della DSC. Considerava dunque adempiuta la mozione 06.3667, che poteva essere stralciata.

Il Consiglio federale ha soddisfatto le richieste formulate nella mozione nel modo seguente: nel messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio sull'aiuto 2402

al sud; FF 2008 2451), ha illustrato gli sforzi compiuti a favore della concentrazione geografica, riducendo il numero di Paesi prioritari da 17 a 12 e da 7 a 6 i programmi speciali. Dal gennaio 2012 India, Bhutan, Ecuador, Pakistan e Perù non saranno più considerati Paesi prioritari. Per quella data si porrà termine anche al programma speciale nella Corea del Nord. Le priorità geografiche vengono definite in funzione dei bisogni e della posizione dei Paesi partner, del vantaggio comparativo che ne trae la Svizzera nel contesto in questione e delle possibilità di coordinamento con altri donatori e attori dello sviluppo; la definizione delle priorità geografiche è periodicamente riconsiderata alla luce di questi stessi criteri.

La DSC opera nell'ambito di 10 temi prioritari. Essa concentra le proprie attività su tre temi al massimo in un Paese prioritario e su due nell'ambito di un programma speciale. La cooperazione svizzera allo sviluppo punta in tal modo a un'elevata efficacia, a un'efficiente interazione degli strumenti impiegati e a un impiego ottimale del proprio bagaglio di conoscenze e di esperienze.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 M 06.3804

Sopprimere l'aiuto allo sviluppo in favore della Corea del Nord (N 13.6.08, Pfister Gerhard; S 18.9.08)

Con l'adozione del messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio sull'aiuto al sud; FF 2008 2451), il Consiglio federale ha chiesto alle Camere federali di interrompere il programma speciale in favore della Corea del Nord a partire dal 1° gennaio 2012. L'8 dicembre 2008 il Parlamento ha adottato il messaggio e la richiesta di soppressione di detto programma speciale avanzata dal Consiglio federale. Quest'ultimo ha confermato di voler porre fine all'impegno in Corea del Nord nella propria risposta al postulato Wasserfallen del 28 settembre 2010, dichiarando inopportuno un riesame di tale decisione.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 P 08.3141

Relazioni tra la Svizzera e le agenzie europee (S 27.5.08, David)

Il rapporto intitolato Relazioni tra la Svizzera e le agenzie europee, elaborato in adempimento del postulato David, risponde alle domande formulate nel postulato circa l'influenza delle agenzie europee sulla Svizzera e inversamente sulle possibilità della Svizzera di influire sulle stesse agenzie. Conformemente al mandato impartito, analizza i rapporti giuridici e fattuali tra la Svizzera e le agenzie e nelle conclusioni espone gli obiettivi del Consiglio federale per la futura collaborazione. Il Consiglio federale ha adottato il rapporto il 17 settembre 2010, unitamente al rapporto Valutazione della politica europea svizzera.

Pertanto, propone di togliere di ruolo il postulato.

2008 M 08.3242

0,4 per cento del RNL per la cooperazione pubblica allo sviluppo a partire dal 2009 (N 10.6.08, Commissione della politica estera CN 08.028; S 18.9.08)

Il 14 marzo 2008 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio sull'aiuto al sud; FF 2008 2451) e chiesto alle Camere federali, per i fini 2403

in esso definiti, di approvare un credito quadro di 4,5 miliardi di franchi svizzeri. Il credito quadro è quantificato in modo che i crediti d'impegno richiesti, da consacrare all'aiuto pubblico allo sviluppo, corrispondano a una quota dello 0,4 per cento del reddito nazionale lordo. Nell'ambito dell'adozione del messaggio sull'aiuto al sud il Parlamento ha inoltre incaricato il Consiglio federale di presentare un messaggio aggiuntivo per l'innalzamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo entro il 2015. Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'aumento dei mezzi destinati al finanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo il 17 settembre 2010 (FF 2010 5937).

Le richieste formulate nella mozione sono adempiute; il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

2008 M 08.3308

Divieto delle bombe a grappolo (N 3.10.08, Hiltpold; S 8.12.08)

Il 10 settembre 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri di elaborare un messaggio per la ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo. Il 17 novembre 2010 ha avviato la consultazione per la ratifica di tale convenzione e per la modifica della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 514.51), avviando così il processo di ratifica.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 P 08.3445

Il diritto internazionale umanitario e i conflitti armati in corso (S 8.12.08, Commissione della politica estera CS)

Gli attuali conflitti armati pongono il diritto internazionale umanitario di fronte a una serie di sfide. Forte della sua tradizione umanitaria e dei suoi impegni in quanto Parte contraente delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera si impegna e continuerà a impegnarsi in favore del diritto internazionale umanitario. In risposta al postulato, il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto intitolato Il diritto internazionale umanitario e i conflitti armati contemporanei. Pertanto propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 07.3331

Partecipazione degli Svizzeri all'estero all'elezione del Consiglio degli Stati (N 20.3.09, Fehr Mario)

Il 18 giugno 2010, in risposta al postulato, il Consiglio federale ha indirizzato una lettera alla Conferenza dei governi cantonali. Riconoscendo le competenze cantonali in materia di diritti politici, chiedeva ai Cantoni che non concedono tale diritto di esaminare se intendessero riconoscere ai cittadini svizzeri all'estero il diritto di partecipare all'elezione del Consiglio degli Stati.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3006

Programma di sostegno ai Rom (N 10.06.09, Commissione della politica estera CN 08.300)

Il 5 giugno 2009 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197).

Il contributo della Svizzera ammonta complessivamente a 257 milioni di franchi per un periodo di cinque anni.

2404

Le risorse stanziate saranno impiegate per il finanziamento di progetti e programmi in quattro settori principali: sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme; ambiente e infrastruttura; promozione dell'economia privata; sviluppo umano e sociale.

Nell'ambito dello sviluppo umano e sociale la Svizzera si impegna concretamente in favore della partecipazione delle minoranze, appoggiando le riforme volte a migliorare le condizioni di vita dei Rom e dei gruppi vulnerabili e la loro partecipazione alla vita sociale. In regioni a elevata percentuale di Rom si realizzano progetti che consentono loro di accedere all'istruzione e ai servizi medico-sanitari. Sul piano nazionale si finanziano campagne a favore della presa di coscienza e dell'integrazione.

Alla luce di queste considerazioni il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3560

Politica europea. Valutazione, priorità, provvedimenti urgenti e passi futuri verso l'integrazione (N 24.11.09, Markwalder)

In risposta al postulato, il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla valutazione della politica europea svizzera (FF 2010 6395). Inteso come aggiornamento del Rapporto 2006 sulla politica europea, il rapporto analizza i principali strumenti della politica europea e il loro impatto su varie particolarità del sistema politico svizzero. Propone inoltre passi concreti da seguire in materia di politica europea e ne definisce l'ordine di priorità. Il rapporto risponde dunque alle domande formulate nel postulato tranne che all'ultima, la quale chiede una definizione dei prossimi passi da compiere sul fronte della politica europea nel corso della legislatura 2011­2015. Questa domanda sarà trattata nel quadro del prossimo programma di legislatura. Le richieste formulate nel presente intervento sono pertanto adempiute; il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2010 M 09.3719

I fondamenti del nostro ordine giuridico scavalcati dall'ONU (S 8.9.09 Marty; N 4.3.10)

La mozione invita il Consiglio federale a comunicare al Consiglio di sicurezza dell'ONU che, a determinate condizioni, dall'inizio del 2010 non applicherà più le sanzioni che sono state decise nei confronti di persone fisiche sulla base di risoluzioni adottate in nome della lotta contro il terrorismo. Con lettera del 22 marzo 2010 il Consiglio federale, per il tramite della missione permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite a New York, ha informato il comitato del Consiglio di sicurezza competente in virtù della risoluzione 1267 (1999) per l'applicazione delle sanzioni nei confronti di Al-Qaida e dei talebani, in merito all'accoglimento della mozione Marty e alle conseguenze che ne derivano per la Svizzera. Poiché le richieste formulate nella mozione sono adempiute, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2405

Dipartimento dell'interno Ufficio federale di meteorologia e climatologia 2006 M 05.3692

Sistema d'allerta meteorologico unitario (N 16.12.05, Wyss; S 25.9.06)

Nel suo parere in risposta alla mozione, il Consiglio federale ricorda che è in funzione il sistema d'allerta meteorologico a due livelli di MeteoSvizzera. Già ora vi è dunque una stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Tale sistema d'allerta ha fornito buone prove in diverse situazioni d'intemperie. MeteoSvizzera comunica gratuitamente le informazioni sulle intemperie a tutte le agenzie di stampa, alla SSR e agli uffici meteorologici privati affinché le diffondano. Questi possono decidere liberamente se trasmettere i bollettini sulle intemperie. Il sistema d'allerta meteorologico è percepito come lacunoso soprattutto perché gli avvisi e le informazioni per la popolazione diffusi da MeteoSvizzera sono trasmessi in modo insufficiente e in forma troppo generica, senza indicare la fonte.

I servizi specializzati della Confederazione (MeteoSvizzera, Ufficio federale dell'ambiente, Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, Servizio sismico svizzero) devono allertare le autorità (come finora) e la popolazione.

L'allerta va notificata come avvertimento ufficiale della Confederazione (principio dell'unica voce ufficiale, «Single Official Voice») che i media sono tenuti a diffondere. Il 30 maggio 2007 il Consiglio federale ha conferito il mandato di elaborare le basi legali per introdurre un'unica voce ufficiale di notifica dei pericoli naturali.

Il 18 agosto 2010, il Consiglio federale ha adottato una revisione totale dell'ordinanza sull'allerta e l'allarme (RU 2010 5179) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale della sanità pubblica 2000 P 00.3342

Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) ­ in precedenza UFAS

Le cure palliative costituiscono un elemento essenziale dell'assistenza di base ai malati gravi e terminali. Le prestazioni delle cure medico-sanitarie in questo campo sono di norma a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il 13 giugno 2008, le Camere federali hanno adottato il nuovo ordinamento del finanziamento ospedaliero, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

Nell'ambito della «Strategia nazionale in materia di cure palliative 2010­2012» della Confederazione e dei Cantoni, il finanziamento delle cure palliative in Svizzera è affrontato in particolare nei sottoprogetti «Assistenza» e «Finanziamento». In questo contesto sono elaborati criteri relativi alle indicazioni, pensati quale aiuto per stabilire se sia opportuno rivolgersi a uno specialista o indirizzare il paziente verso una struttura specializzata in cure palliative. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2406

2004 P 02.3641

Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)

Il postulato chiede una modifica dell'articolo 104 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), in modo da non sfavorire le persone che vivono sole rispetto a quelle che convivono con altre persone per quanto riguarda il contributo ai costi in caso di degenza in ospedale. Il 3 dicembre 2010 il Consiglio federale ha quindi deciso una modifica dell'articolo 104 OAMal, che elimina l'elemento discriminatorio della disposizione: in futuro, infatti, tutti gli adulti ricoverati in ospedale dovranno pagare un contributo alle spese. Fanno eccezione i bambini (assicurati fino al compimento dei 18 anni) e i giovani adulti in formazione (assicurati fino al compimento dei 25 anni), nonché le donne, quando usufruiscono di prestazioni di maternità. Il Consiglio federale ha inoltre colto l'occasione per aumentare il contributo a 15 franchi al giorno. Tale decisione tiene conto, in particolare, delle condizioni di vita odierne e dell'incremento delle spese in questo settore. La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2004 P 04.3440

Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)

In seguito alla modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10) decisa il 21 dicembre 2007, che introduce un nuovo criterio per la compensazione dei rischi dal 1° gennaio 2012, il 26 agosto 2009 il Consiglio federale ha rivisto l'ordinanza del 12 aprile 1996 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (RS 832.112.1), precisando il criterio «rischio elevato di malattia» e definendo come tale la degenza in un ospedale o in una casa di cura durante l'anno precedente. Agli assicuratori-malattie è stato concesso il tempo necessario per attuare correttamente le nuove disposizioni. Un ulteriore perfezionamento della compensazione dei rischi è previsto nel progetto sul Managed Care (04.062; FF 2004 4951). Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 05.3009

Verifica periodica dei prezzi dei medicamenti dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)

Il 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha adottato misure a effetto rapido per contenere i costi della salute nel settore dei medicamenti. Il corrispondente adeguamento dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102), entrato in vigore il 1° ottobre 2009, prevede un esame periodico, ogni tre anni, delle condizioni d'ammissione di tutti i medicamenti, una verifica del prezzo in caso di estensione delle indicazioni di un medicamento, nonché una nuova regolamentazione delle differenze di prezzo tra preparati generici e originali. Nel contempo è stato deciso di includere nel gruppo dei Paesi di riferimento i Paesi limitrofi, esclusa l'Italia. D'ora in poi sono quindi inclusi nel raffronto internazionale la Germania, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna, la Francia e l'Austria. Una prima misura volta a ridurre i costi è stata attuata con successo con la verifica straordinaria dei prezzi di tutti i medicamenti inseriti nell'elenco delle specialità tra il 1955 e il 2006 e di tutti i generici, nonché con la riduzione della parte propria alla distribuzione, con 2407

effetto dal 1° marzo 2010 e dal 1° gennaio 2011. Sono così stati ritoccati verso il basso i prezzi di 2280 medicamenti (cfr. Interrogazione Humbel 10.1077 Decisioni dell'UFSP sui prezzi dei medicamenti).

Dopo che il Dipartimento federale dell'interno ha emanato prescrizioni dettagliate concernenti la procedura di esame triennale nell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RS 832.112.31), sono stati verificati i medicamenti inseriti nell'elenco delle specialità nel 2008 e ancora una volta sono stati abbassati numerosi prezzi. Grazie a queste misure, i prezzi di tutti i medicamenti riportati nell'elenco delle specialità sono comparabili a quelli praticati all'estero, come mostra l'ultimo raffronto internazionale dei prezzi, pubblicato il 21 dicembre 2010 da Santésuisse e Interpharma. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la richiesta e propone di togliere di ruolo l'intervento.

2006 M 05.3119

Potere d'acquisto e prezzi 5. Riduzione dei prezzi dei medicamenti (S 14.6.05, Sommaruga Simonetta; N 14.3.06)

Solo il secondo punto della mozione (confronto con i generici nei Paesi paragonabili che ne autorizzazione l'utilizzazione) è stato accolto. Le considerazioni relative alla mozione 05.3009 mostrano chiaramente che il Consiglio federale ha accolto tale richiesta. All'inizio del 2011 è inoltre prevista l'adozione di altre misure riguardanti i generici (regolamentazione delle differenze di prezzo e dinamizzazione dell'aliquota percentuale differenziata) che aumenteranno ulteriormente la pressione sui prezzi di questi farmaci. Il Consiglio federale considera pertanto adempiuta la richiesta e propone di togliere di ruolo l'intervento.

2007 P 07.3279

Valorizzazione della medicina di famiglia (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 06.2009)

2009 P 07.3561

Valorizzazione della medicina di famiglia (N 20.3.09, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 06.2009)

Avendo adottato il rapporto in adempimento dei postulati 07.3279 e 07.3561 il 27 gennaio 2010, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo i presenti interventi.

2007 M 06.3786

Liberalizzazione del commercio di agenti terapeutici (N 23.3.07, Leutenegger Oberholzer; S 13.12.07)

Il Parlamento ha accolto soltanto il primo punto della mozione, che si riferisce all'eliminazione degli ostacoli commerciali non tariffari e al miglioramento dell'approvvigionamento negli ospedali. Nel quadro della revisione della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (RS 232.14) è stato abrogato l'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer; RS 812.21). In tal modo, l'omologazione di medicamenti importati parallelamente risulta semplificata (entrata in vigore: 1° luglio 2009). Con la revisione parziale anticipata della LATer è stato migliorato l'approvvigionamento negli ospedali (agevolazione delle possibilità d'importazione; semplificazione delle disposizioni relative alle lingue per i foglietti informativi destinati agli specialisti e ai pazienti). Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sugli agenti terapeutici (Preparati ospedalieri) il 2408

28 febbraio 2007 (FF 2007 2181). La modifica della legge e le disposizioni di esecuzione adeguate sono entrate in vigore il 1° ottobre 2010. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 07.3769

Introduzione di un fattore di morbilità (S 6.12.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061)

In seguito alla modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10) decisa il 21 dicembre 2007, che introduce un nuovo criterio per la compensazione dei rischi dal 1° gennaio 2012, il 26 agosto 2009 il Consiglio federale ha rivisto l'ordinanza del 12 aprile 1996 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (RS 832.112.1), precisando il criterio «rischio elevato di malattia» e definendo come tale la degenza in un ospedale o in una casa di cura durante l'anno precedente. Dopo l'adozione dell'ordinanza sono stati avviati i lavori di pianificazione e di preparazione necessari per redigere il rapporto richiesto nel postulato. È stata tra l'altro ordinata una perizia esterna, che traccia una panoramica su eventuali fattori di morbilità, in modo da perfezionare ulteriormente la compensazione dei rischi, e valuta i vari fattori.

Nel frattempo, tuttavia, l'ulteriore perfezionamento della compensazione dei rischi è stato discusso in Parlamento nell'ambito del progetto sul Managed Care (04.062; FF 2004 4951). Il 16 giugno 2010, il Consiglio nazionale ha deciso di adottare quale criterio che determina un rischio elevato di malattia anche la «morbilità degli assicurati in base a opportuni indicatori», oltre alla degenza in un ospedale o in una casa di cura per più di tre giorni durante l'anno precedente. Il 15 dicembre 2010, il Consiglio degli Stati si è allineato al Consiglio nazionale. Non vi è quindi alcuna divergenza tra le due Camere sull'ulteriore perfezionamento della compensazione dei rischi mediante un fattore di morbilità. Tenendo conto di questo criterio supplementare non è più necessario elaborare un rapporto. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 M 06.3413

Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicamenti (1) (N 5.3.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 2.10.08)

Con la revisione parziale anticipata della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21 ­ prima tappa) sono stati creati i presupposti giuridici per consentire agli ospedali di assicurare meglio l'approvvigionamento in medicamenti dei propri pazienti in ambito stazionario e ambulatoriale. La modifica della legge è entrata in vigore con le disposizioni di esecuzione adeguate il 1° ottobre 2010. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2009 M 08.3670

Controllo regolare dei prezzi dei medicinali (N 19.12.08, Robbiani; S 4.6.09)

Cfr. M 05.3009 2009 P 09.3061

Forfait per caso. Esperienze e stato dell'attuazione (N 12.6.09, Goll)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sullo stato dei lavori di introduzione dei forfait per caso, sul coinvolgimento dei fornitori di presta2409

zioni e sulle esperienze fatte nei Cantoni e all'estero. Il Consiglio federale ha assolto tale incarico il 27 gennaio 2010, adottando il rapporto sullo stato d'attuazione degli importi forfettari che si rifanno alle prestazioni in adempimento del postulato Goll 09.3061. Il rapporto è stato pubblicato (http://www.bag.admin.ch/dokumenta tion/medieninformationen/01217/index.html?lang=it&msg-id=31318). Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3569

Cure palliative (N 25.9.09, Heim)

Nel dicembre del 2009, la piattaforma di politica sanitaria che riunisce la Confederazione e i Cantoni ha adottato la «Strategia nazionale in materia di cure palliative 2010­2012», in cui sono definiti gli obiettivi per colmare le lacune rilevate nel settore delle cure palliative. Il Consiglio federale ha dato un impulso per i prossimi anni, che tiene conto della richiesta del postulato (illustrare le condizioni quadro atte a garantire le prestazioni nell'ambito delle cure palliative e in che misura è necessario un ulteriore disciplinamento, in particolare in materia di finanziamento). Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 M 09.3088

Formazione del prezzo dei medicamenti. Revisione della LAMal (S 4.6.09, Diener; N 10.12.09)

Cfr. M 05.3009 2010 P 09.4008

Caos vaccinale. Potenziale di ottimizzazione in vista di pandemie future (N 19.3.10, Heim)

2010 P 09.4028

Rapporto sulla futura gestione delle pandemie (N 19.3.10, Gruppo dei Verdi)

Il Consiglio federale ha informato dettagliatamente la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) su vari aspetti della risposta alla pandemia con due lettere (26 maggio e 3 dicembre 2010). Ha preso posizione in merito anche rispondendo a varie interpellanze (10.3618 Baettig, 10.3422 David, 10.3519 Maury Pasquier). Nelle lettere alla CdG-S è analizzata, tra l'altro, l'attuazione dei risultati e delle raccomandazioni scaturiti dalle valutazioni e dalle rilevazioni effettuate nel contesto della gestione dell'influenza pandemica H1N1.

I risultati delle valutazioni sono confluiti nella revisione totale della legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (LEp; RS 818.101). Il Consiglio federale ha adottato il messaggio corrispondente il 3 dicembre 2010. L'elaborazione delle ordinanze di applicazione è in corso. La LEp riveduta prevede un ampliamento mirato delle competenze federali nell'ambito della preparazione a particolari minacce. In vista di un'esecuzione unitaria, la Confederazione deve coordinare le misure esecutive dei Cantoni, ma deve anche poter prescrivere loro provvedimenti particolari se necessario. Nel settore della logistica della distribuzione del vaccino, la Confederazione dovrà avere la possibilità di emanare prescrizioni sull'assegnazione e la distribuzione di agenti terapeutici. Per migliorare in generale i processi e le procedure tra la Confederazione e i Cantoni è prevista l'istituzione di un organo di coordinamento permanente che miri a promuovere la collaborazione tra i due livelli.

Le lacune evidenziate dalle valutazioni in relazione all'approvvigionamento di vaccini saranno affrontate in un progetto avviato dall'Ufficio federale della sanità pubblica all'inizio del 2011. Non solo la pianificazione, ma anche la logistica dei 2410

vaccini deve essere ripensata con il coinvolgimento degli attori interni ed esterni interessati (Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, Farmacia dell'esercito, Servizio sanitario coordinato, Swissmedic, Cantoni, fornitori di servizi di logistica nel settore farmaceutico ecc.).

La rielaborazione completa del piano pandemico nazionale, in corso da aprile, persegue inoltre un'ottimizzazione generale della gestione di una futura pandemia.

In merito ai costi del vaccino, il Consiglio federale ha informato sia la Delegazione delle finanze delle Camere federali (25 novembre 2009) che le Commissioni delle finanze (fine 2010).

Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuti i postulati e propone di toglierli di ruolo.

2010 P 10.3137

Chirurgia ambulatoriale in aumento. Ripartizione dei costi (N 18.6.10, Grin)

Nella sua risposta al postulato, il Consiglio federale afferma di condividere l'obiettivo di un finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali.

Contrariamente a quanto sostiene l'autore del postulato, il Governo vuole tuttavia che tale finanziamento uniforme si realizzi su base monistica e non duale. Entro la fine del 2010 presenterà al Parlamento un rapporto in merito basato sulla mozione 06.3009 depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati, integrandovi anche l'esame chiesto nel postulato. Il 10 dicembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (http://www.bag.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/ 01217/index.html?lang=it&msg-id=36775). Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2010 P 10.3327

Attuazione della strategia e-health (N 18.6.10, Humbel)

Avendo adottato il rapporto in adempimento del postulato il 3 dicembre 2010, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2006 M 06.3001

Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06)

Il 31 marzo 2010, il Consiglio federale ha adottato il rapporto Strategia nazionale di lotta alla povertà, che era stato elaborato con la collaborazione dei Cantoni (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali), dei Comuni, dei competenti organi federali, di organizzazioni non governative e di rappresentanti degli interessati. Il 9 novembre 2010, in occasione della Conferenza nazionale «Lottare insieme contro la povertà», gli attori principali hanno discusso dello sviluppo e dell'attuazione della strategia e definito in una dichiarazione congiunta i campi d'intervento e le modalità di collaborazione. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2411

2009 M 08.4045

Prescrizioni d'investimento per le casse pensioni. Meno rischi a carico degli assicurati (S 11.3.09, Sommaruga Simonetta; N 16.9.09)

Con il nuovo articolo 51c capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40) introdotto con la riforma strutturale, gli istituti di previdenza sono tenuti a citare nel rapporto annuale nome e funzione dei loro periti, consulenti e gestori d'investimento. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca 2002 P 02.3569

Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) ­ in precedenza UFES

Il postulato invita a esaminare la possibilità di derogare in via eccezionale al principio generale della copertura dei costi. La base legale in materia è costituita dall'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1) che, all'articolo 1 capoverso 4 e all'articolo 3 capoverso 2, ammette eccezioni. Nella revisione dell'ordinanza del 4 febbraio 1970 sulle tasse e indennità per l'esame svizzero di maturità (RS 413.121), effettuata nel 2010 e che entrerà in vigore il 1° novembre 2011, è stato deciso che le tasse d'esame devono di norma coprire i costi d'esame, ma non i costi amministrativi. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3282

Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) ­ in precedenza UFES

Nella sua seduta del 15 aprile 2010, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha adottato il rapporto del 12 novembre 2008 sulla ricerca in campo educativo stilato in risposta al postulato 03.3282 SimoneschiCortesi. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3508

Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz)

2007 P 07.3538

Formazione nelle scienze naturali e tecniche (N 5.10.07, Hochreutener)

2007 P 07.3747

Deficit della Svizzera nelle professioni scientifiche (N 21.12.07, [Recordon]-Thorens Goumaz)

2008 P 07.3810

Più studenti in ingegneria e scienze naturali (N 20.3.08, Widmer)

Il rapporto «Carenza di personale specializzato MINT in Svizzera. Dimensione e cause della penuria di diplomati nel settore MINT (scienze matematiche, informatiche, naturali e tecniche)», stilato in adempimento dei postulati citati e adottato dal Consiglio federale il 1° settembre 2010, tiene conto delle richieste formulate nei quattro interventi parlamentari. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuti i postulati e propone di toglierli di ruolo.

2412

2007 P 05.3454

Promovimento dell'anno di scambio per scolari (N 19.12.07, Wyss)

Il 3 dicembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sugli scambi scolastici con l'estero in adempimento del postulato 05.3454. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Swissmedic 2009 P 09.3894

Medicamenti a buon mercato da utilizzare finché possibile (S 8.12.09, Maury Pasquier)

Con il rapporto Durata di conservazione dei medicamenti, stilato in adempimento del postulato 09.3894 e adottato dal Consiglio federale il 18 giugno 2010, la richiesta contenuta nell'intervento è soddisfatta. Il rapporto illustra come viene determinata la durata di conservazione dei medicamenti in Svizzera e all'estero ed esamina la possibilità di adottare misure per evitare che siano fissate abusivamente date di scadenza troppo brevi. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Dipartimento di giustizia e polizia Commissione federale delle case da gioco 2007 P 07.3264

Case da gioco con una concessione B. Restrizioni dell'offerta (S 11.6.07, Lombardi)

Il postulato chiede al Consiglio federale di allentare le restrizioni dell'offerta previste dall'ordinanza del 24 settembre 2004 sulle case da gioco (OCG; RS 935.521) per le case da gioco titolari di una concessione B e di prendere in considerazione un aumento del numero degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo ammessi da 150 ad almeno 250.

Fondandosi sul rapporto Situazione delle case da gioco in Svizzera 2009 della Commissione federale delle case da gioco, il 24 marzo 2010 il Consiglio federale ha valutato la situazione odierna nel settore delle case da gioco e, oltre ad altri adeguamenti, ha deciso di adattare nell'OCG alcuni criteri di distinzione tra case da gioco A e case da gioco B. L'OCG è stata pertanto sottoposta a una revisione parziale. Dal 1° gennaio 2011 le case da gioco B possono gestire 250 apparecchi automatici da gioco, rispetto ai 150 ammessi precedentemente. Inoltre, le case da gioco B possono gestire diversi jackpot (finora: soltanto un jackpot). L'importo massimo dei jackpot nelle case da gioco B è stato raddoppiato da 100 000 a 200 000 franchi.

Con tali modifiche dell'ordinanza sono state adempiute le richieste del postulato e il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale di giustizia 2000 M 99.3656

Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00, Cottier; N 7.12.00)

Alla fine del 2002, l'Amministrazione federale ha deciso di elaborare primi progetti interni di modifica del disciplinamento della società in nome collettivo modificata 2413

(secondo i modelli tedesco, italiano e francese) e della Sagl (eventualmente SA), con un'assicurazione di responsabilità professionale vincolante (secondo i modelli tedesco e austriaco). Per le società di capitali si prevedeva di compensare l'eliminazione della responsabilità personale illimitata dei soci liberi professionisti con l'obbligo di contrarre un'assicurazione di responsabilità professionale. Per soddisfare in tempo le priorità legislative stabilite dalla politica nel settore del diritto economico privato, i lavori intrapresi per adempiere la mozione Cottier sono stati sospesi nella primavera del 2003.

Dal punto di vista odierno non vi è alcuna necessità di intervenire, poiché la prassi ha individuato diverse vie per mettere in atto la richiesta della mozione. Dal 2006 le autorità di vigilanza cantonali hanno espressamente ammesso, a certe condizioni deontologiche, la SA e la Sagl come forme di organizzazione degli studi di avvocatura. Analisi approfondite hanno inoltre evidenziato che le questioni sollevate non sono in primo luogo di pertinenza del diritto societario, bensì in prevalenza di quello in materia di vigilanza. Nonostante numerosi allentamenti nell'ambito del diritto in materia di vigilanza e registro del commercio, attualmente esiste un numero esiguo di soggetti registrati come studi di avvocatura. Ciò non è dovuto alle forme di organizzazione giuridica disponibili, bensì al fatto che l'argomento trattato dalla mozione è di poco interesse dal punto di vista quantitativo. Tale osservazione vale anche per gli altri liberi professionisti (notai, medici, dentisti).

Riassumendo, si può osservare che nella prassi, oltre alla forma della società in nome collettivo esplicitamente approvata dal Tribunale federale, è stato possibile rendere accessibili senza grossi problemi, in particolare agli avvocati e a determinate condizioni di vigilanza, anche le forme giuridiche della SA e della Sagl. Le richieste della mozione Cottier vanno pertanto considerate prive di oggetto. Vista questa situazione, non avrebbe senso portare avanti i lavori iniziati, tanto più che il principio della scelta obbligatoria di una forma societaria prevista dal Codice delle obbligazioni (RS 220) è inconciliabile con la richiesta di creare società «su misura» per singoli liberi professionisti. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2005 P 05.3443

Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier)

Il 24 febbraio 2010 il Consiglio federale ha approvato il rapporto richiesto dal postulato e l'ha trasmesso alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.

Il 15 ottobre 2010 la Commissione ha trattato il rapporto. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 06.3049

Responsabilizzare i proprietari di cani (N 23.6.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 28.9.06)

Nel 2007 il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto che prevedeva di assoggettare i proprietari di cani alla responsabilità oggettiva e all'obbligo di assicurarsi contro i rischi legati alla detenzione di un cane. I lavori sono stati sospesi dopo che il Consiglio nazionale aveva deciso di tenere conto delle proposte del Consiglio federale nell'ambito dell'iniziativa parlamentare Kohler 05.453 Divieto dei pitbull in Svizzera. Il 6 dicembre 2010 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta della conferenza di conciliazione relativa a una legge federale sui cani pericolosi, bocciando così il progetto in maniera definitiva. Con tale rifiuto sono 2414

state bocciate anche le proposte in merito alla responsabilità e all'assicurazione. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 07.3360

Rafforzamento del controllo costituzionale preventivo (S 26.9.07, Pfisterer)

Il 5 marzo 2010 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul rafforzamento del controllo normativo preventivo (FF 2010 1939), steso in adempimento del presente postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3682

Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e cantonali (N 21.12.07, Lustenberger)

Il 22 dicembre 2010 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sullo scambio di dati personali tra autorità federali e cantonali e proposto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale di polizia 2002 P 02.3441

Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)

Il postulato incarica il Consiglio federale di stilare una statistica sui crimini e i delitti commessi a mano armata. Nella statistica andrebbero contemplate le armi militari, quelle civili, le armi d'ordinanza lasciate in mano ai privati, nonché i pezzi da collezione e le armi da tiro. Andrebbe inoltre operata una distinzione tra armi ottenute legalmente e illegalmente. La statistica criminale riveduta pubblicata quest'anno contiene le informazioni richieste dal postulato. Al momento non può essere effettuata una valutazione affidabile in merito alle armi ottenute legalmente o illegalmente, poiché i Cantoni non registrano ancora con la coerenza necessaria le violazioni della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.54). Il Consiglio federale ritiene ciononostante adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3188

Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)

Il postulato della Commissione degli affari giuridici incarica il Consiglio federale di sottoporre a verifica i provvedimenti proposti nel postulato Janiak 00.3469 Legge quadro per una politica in materia di infanzia e gioventù.

Sono state rafforzate le misure investigative e repressive contro gli atti commessi, direttamente o indirettamente mediante Internet, nei confronti di minori. Il Servizio di coordinazione contro la criminalità su Internet (SCOCI) si è ormai affermato su scala nazionale e dal 2003 ha individuato e trasmesso ai Cantoni competenti centinaia di casi sospetti aventi legami con la Svizzera. Le cifre per il 2010 si aggirano intorno ai 7000 casi segnalati da cittadini o scoperti grazie alle ricerche dello SCOCI; in caso di possibile rilevanza penale, i dati sono stati inoltrati alle autorità inquirenti svizzere o internazionali. Dati statistici dettagliati sono disponibili nel rapporto annuale d'attività SCOCI, pubblicato ogni primavera sul sito www.kobik.ch. Al momento lo SCOCI ha a disposizione 10 posti di lavoro.

L'integrazione dello SCOCI presso la Polizia giudiziaria federale (PGF) a partire dal 1° gennaio 2009 ha permesso di estendere ulteriormente la cooperazione a livello operativo con i commissariati della Divisione Coordinazione e di ottenere l'autorizzazione per indagini mascherate da parte dello SCOCI. Nel frattempo, 2415

grazie alla collaborazione su base volontaria con i provider svizzeri, è stata risolta la maggior parte dei problemi, rilevati nella risposta al postulato, in merito all'obbligo di comunicare i dati marginali da parte dei provider. Per quanto riguarda i problemi riscontrati sinora nell'identificazione di persone che accedono a Internet mediante un telefono cellulare, il rapporto annuale SCOCI è in grado di fornire informazioni sulla situazione attuale e sugli sviluppi in tale settore.

Anche il coordinamento di operazioni internazionali di polizia contro la pedopornografia è stato notevolmente migliorato. La creazione e l'istituzione di un commissariato PMM (pedofilia, tratta di esseri umani e traffico di migranti) in seno alla PGF ha consentito, nelle operazioni successive a «Genesis», di migliorare la preparazione degli incarti, il coordinamento a livello cantonale, lo svolgimento delle operazioni, l'attività di analisi e la comunicazione con i mass media. Nell'estate del 2007 il commissariato PMM è stato suddiviso in due commissariati indipendenti. Grazie a risorse supplementari, il commissariato PP (pornografia, pedofilia) si occupa dei procedimenti internazionali contro la pedopornografia e il turismo sessuale con minori. Risultano quindi ulteriormente ottimizzati i compiti di coordinamento sul piano federale nei procedimenti internazionali.

Le questioni sollevate dal postulato in merito al sovvenzionamento di organizzazioni e associazioni che lottano contro la pedofilia e ai mezzi necessari per prevenire atti criminali sono ora disciplinate dall'ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1), entrata in vigore il 1° agosto 2010. Occorre inoltre osservare che già il 28 agosto 2008 il Consiglio federale aveva adottato il rapporto Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù, in adempimento dei postulati Janiak 00.3469, Wyss 00.3400 e Wyss 01.3350. Il Consiglio federale ritiene quindi complessivamente adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 M 02.3723

Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)

Il 9 dicembre 2003 il Consiglio degli Stati (in qualità di seconda Camera) ha trasmesso al Consiglio federale la mozione, che chiedeva l'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet presso le Nazioni Unite (ONU). Come rilevato nella risposta dell'allora capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Ruth Metzler-Arnold, il Consiglio federale ritiene che quanto richiesto dalla mozione ­ ossia che la Svizzera assuma un ruolo guida in seno all'ONU nell'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet ­ rappresenti soprattutto un segnale politico, un invito a far confluire anche sul piano internazionale le esperienze della Svizzera nella lotta contro la criminalità su Internet. Tale obiettivo è già stato raggiunto in termini operativi, in particolare con il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet e ora con la Centrale d'annuncio e di analisi per la sicurezza dell'informazione. La cooperazione internazionale, nonché lo scambio di informazioni e di conoscenze con partner all'estero sono già molto diffusi in seno a questi due organi e vengono ampliati costantemente.

La tematica della cibercriminalità è stata oggetto di intense discussioni in occasione del congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e il diritto penale. Durante il congresso la comunità internazionale ha deciso di affidare all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine a Vienna l'organizza2416

zione di un «Expert Working Group on Cybercrime» da svolgere nel gennaio 2011.

In occasione di tale incontro di esperti s'intende procedere a un inventario della situazione della cibercriminalità a livello mondiale e delle capacità dei singoli Stati.

L'obiettivo di tale inventario è in particolare quello di decidere se la comunità internazionale ha bisogno di un ulteriore accordo internazionale o se gli strumenti giuridici e pratici attualmente a disposizione per la cooperazione internazionale sono sufficienti. La Svizzera, rappresentata dal DFGP e dal Dipartimento federale degli affari esteri, parteciperà attivamente a questi colloqui e agli altri sviluppi in materia.

Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto l'obiettivo della mozione e propone di toglierla di ruolo.

2005 P 05.3006

Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS)

Il postulato invita il Consiglio federale a valutare entro un anno le eventuali modifiche legislative necessarie in vari settori al fine di migliorare la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Il rapporto adottato dal Consiglio federale il 9 giugno 2006 esamina le nove questioni affrontate dal postulato ed entra nel merito sia delle basi penali per la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, sia delle norme federali che disciplinano la cooperazione tra le autorità di perseguimento penale e i servizi d'informazione nazionali. Il rapporto verte inoltre su altri punti sollevati nel postulato della Commissione della politica di sicurezza. Eccettuati due punti, il Consiglio federale giunge alla conclusione che non occorre intervenire sul piano legislativo negli altri settori.

Anzitutto, il Consiglio federale ha accolto positivamente la proposta del postulato di prorogare l'obbligo di conservare i dati relativi alle comunicazioni. Di fronte alla difficoltà nel raccogliere prove, riscontrata nella prassi, e visto lo sviluppo del diritto in Europa, il Consiglio federale ritiene utile questo passo. La proroga dell'obbligo di conservare i dati relativi alle comunicazioni è oggetto dell'attuale revisione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Con decisione del 9 giugno 2006, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare proposte per creare, nel diritto federale, le condizioni per attuare programmi di protezione extraprocedurale dei testimoni, in modo da incoraggiarli a deporre anche se vengono minacciati.

I possibili modelli legislativi ed esecutivi per la protezione extraprocedurale dei testimoni sono stati esaminati nell'ambito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Dall'ottobre del 2007 alla primavera del 2008 si è svolta una consultazione informale presso i Cantoni ­ attraverso la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ­ che verteva, da un lato, sulla questione fondamentale della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa e, dall'altro,
sulla scelta di fondo della base legale per le misure di protezione extraprocedurale dei testimoni (disciplinamento federale o disciplinamenti distinti a livello federale e cantonale). Nell'aprile del 2008 la CDDGP e la CDOS si sono espresse a favore della soluzione federale.

Nella seduta del 2 luglio 2008, il Consiglio federale ha preso atto di tale decisione incaricando il DFGP di elaborare, in collaborazione con i Cantoni, un avamprogetto di legge federale. Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha aperto la con2417

sultazione per l'avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni e, allo stesso tempo, per la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. In base ai risultati della consultazione, il 17 novembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni. Il disegno di legge prevede l'istituzione, presso la Confederazione, di un servizio centrale nazionale di protezione dei testimoni cui compete l'organizzazione della protezione extraprocessuale dei testimoni nei procedimenti federali e cantonali. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 M 07.3554

Allestimento di un sistema d'allarme MMS in caso di scomparsa di bambini (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)

Come sottolineato nella sua risposta, il Consiglio federale condivide l'opinione della Commissione degli affari giuridici sulla necessità di agire in questo settore e intende continuare a occuparsi della richiesta avanzata dalla mozione in stretta collaborazione con le autorità cantonali competenti.

L'attuazione è stata avviata con un accordo sull'esecuzione del progetto Allarme rapimento, siglato tra Eveline Widmer-Schlumpf, ex capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il consigliere di Stato Markus Notter, presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. Il progetto prevedeva, in una prima fase, l'elaborazione, in collaborazione con gli organi di perseguimento penale federali e cantonali, di un piano per un sistema d'allarme nazionale in caso di rapimento di minori (fino al compimento dei 18 anni), nonché lo sviluppo di tale sistema entro la fine del 2009. È stato istituito un gruppo di progetto, composto dalle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. Il 15 ottobre 2009 il comitato direttivo ha adottato il progetto per un sistema d'allarme nazionale. Il sistema d'allarme è operativo dal 1° gennaio 2010.

Nel corso del 2010 sono stati coinvolti nel progetto anche gli operatori di telefonia mobile Swisscom, Orange e Sunrise per realizzare l'installazione di un sistema d'allarme mediante sms e link Internet. Negli sms sarà indicato un link attraverso il quale si può accedere a fotografie della vittima ed eventualmente anche dell'autore.

La diffusione di fotografie per mms è invece stata scartata a causa delle capacità di rete necessarie. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2008 P 08.3050

Protezione dal bullismo elettronico (N 13.6.08, Schmid Barbara)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sul bullismo elettronico in Svizzera che illustri la frequenza e la diffusione del ciberbullismo in Svizzera, presenti un panorama delle misure già adottate negli ultimi anni da Confederazione, Cantoni, città e comuni, confronti diverse misure vecchie e nuove e illustri possibilità efficienti per prevenire il bullismo elettronico.

Il 30 maggio 2008 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato. Il 13 giugno il Consiglio nazionale l'ha trasmesso. Successivamente il Dipartimento federale di giustizia e polizia è stato incaricato di elaborare il rapporto Protezione dal ciberbullismo. Tale rapporto è stato steso dall'Ufficio federale di polizia in collaborazione con specialisti del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 2418

dell'energia e delle comunicazioni, del Dipartimento federale dell'interno, della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione e della Prevenzione svizzera della criminalità, nonché della scienza e della prassi. Nella riunione del 26 maggio 2010, il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul ciberbullismo in adempimento del postulato 08.3050 Protezione dal bullismo elettronico. Il rapporto giunge alla conclusione che gli strumenti giuridici a disposizione per perseguire e punire il ciberbullismo sono sufficienti. La popolazione va tuttavia sensibilizzata ad usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo sicuro e conforme alla legge. Secondo il Consiglio federale i lavori avviati dall'Ufficio federale della comunicazione e dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali costituiscono il contesto appropriato per tale sensibilizzazione. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 M 07.3406

Trasparenza quanto all'origine dei criminali (N 19.12.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.08)

Il 21 giugno 2007, il gruppo dell'Unione democratica di centro ha presentato una mozione che incaricava il Consiglio federale di istruire i suoi uffici a registrare e pubblicare, al momento del rilevamento delle statistiche sulla criminalità, oltre al reato, anche il Paese d'origine del criminale, nella misura in cui i Cantoni mettono a disposizione tali dati. I dati della statistica criminale riveduta pubblicati quest'anno indicano anche la cittadinanza delle persone registrate. Tali dati sono pubblicati con l'indicazione dello statuto di soggiorno della persona in questione. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale della migrazione 2008 M 06.3445

L'integrazione in quanto compito sociale e statale di fondamentale importanza (S 21.3.07, Schiess; N 19.12.07; S 11.3.08)

2008 M 06.3765

Piano d'azione «Integrazione» (N 19.12.07, Gruppo socialista; S 2.6.08)

In seguito agli incarichi parlamentari delle mozioni Schiesser 06.3445 e Gruppo socialista 06.3765, il Consiglio federale ha esaminato lo sviluppo della politica integrativa da un punto di vista globale, fondandosi su un'ampia consultazione. Il 5 marzo 2010 ha approvato il rapporto concernente lo sviluppo della politica integrativa della Confederazione. L'attuale politica integrativa va rafforzata attraverso miglioramenti in vari settori. Il principio secondo cui, oltre a promuovere l'integrazione, occorre anche esigerla, resta di centrale importanza. Occorre statuire in modo più chiaro l'idea dell'integrazione come compito trasversale e vincolante delle strutture ordinarie competenti. Va inoltre sviluppata la promozione specifica dell'integrazione. L'Ufficio federale della migrazione si sta occupando dell'attuazione del rapporto.

Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 08.3501

Esame di misure nei confronti di spacciatori stranieri con permesso B o C (N 3.6.09, Heer)

Il 22 settembre 2008, il consigliere nazionale Heer ha presentato un postulato che invita il Consiglio federale a esaminare quali misure possano essere adottate nei 2419

confronti di spacciatori stranieri con permesso B o C al fine di produrre un effetto deterrente e arginare lo spaccio di droga nelle zone residenziali.

Il 24 giugno 2009 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» (FF 2009 4427). Il messaggio conteneva anche un controprogetto indiretto che prevedeva di adattare, nella legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), le disposizioni sulla revoca dei permessi. S'intendevano precisare i motivi di revoca e restringere il margine d'apprezzamento delle autorità in caso di reati gravi. In tal modo il controprogetto teneva conto delle richieste del postulato. Il 28 novembre 2010 il Popolo svizzero ha respinto il controprogetto e accettato l'iniziativa espulsione. Quest'ultima prevede la perdita del diritto di soggiorno anche in caso di reati in materia di stupefacenti e quindi tiene conto delle richieste del postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 M 09.3727

Prolungare la durata del soggiorno per formazione e perfezionamento universitari (N 17.9.09, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 23.11.09)

Il 19 giugno 2009 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha presentato una mozione che incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), in modo da autorizzare anche i soggiorni di durata superiore a otto anni per motivi di formazione o perfezionamento universitari. Il Consiglio federale ha accolto la mozione il 19 agosto 2009. La conseguente modifica dell'articolo 23 capoverso 3 OASA è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2010 M 09.3821

Prolungare la carcerazione ordinata durante la permanenza nei centri di registrazione (N 3.3.10, Müller Philipp; S 1.6.10)

In concomitanza con le modifiche della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e della legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31), resesi necessarie in seguito al recepimento e alla trasposizione della direttiva sul rimpatrio (sviluppo dell'acquis di Schengen), è stata adattata anche la durata della carcerazione nei centri di registrazione. L'adattamento è avvenuto nell'ambito del dibattito parlamentare sul disegno di modifica e si è reso necessario poiché, in una sentenza emanata all'inizio del 2010, il Tribunale amministrativo federale ha giudicato illecita l'esecuzione immediata degli allontanamenti in base alla normativa di Dublino. La durata massima della carcerazione nei centri di registrazione prevista dall'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr è stata aumentata da 20 a 30 giorni. La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2010 M 09.4275

Cittadini UE disoccupati. Limitare a un anno i permessi di dimora (N 3.3.10, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 10.6.10)

La mozione chiede al Consiglio federale di mettere in atto l'articolo 6 dell'allegato 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681): «Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (...)

che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di 2420

almeno 5 anni [...], automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi».

Il Consiglio federale ha provveduto agli accertamenti giuridici del caso ed è disposto a soddisfare la richiesta. L'ha inserita esplicitamente nel pacchetto di misure ALC adottato dal Consiglio federale il 24 febbraio 2010. La mozione è messa in atto mediante direttive ai Cantoni (circolare). È pertanto adempiuta e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Segreteria generale 2008 P 08.3682

Rapporto globale sulla politica di sicurezza (N 19.12.08, Segmüller)

Il postulato chiede al Consiglio federale che nel nuovo rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera vengano considerati globalmente gli interessi del nostro Paese e della sua popolazione in materia di sicurezza, siano coinvolti tutti i livelli dello Stato e in particolare che siano illustrati i compiti dell'esercito.

Il 23 giugno 2010 il Consiglio federale ha adottato il nuovo rapporto sulla politica di sicurezza (FF 2010 4511), che illustra compiutamente gli interessi e gli obiettivi in materia di politica di sicurezza della Svizzera, la sua strategia e l'importanza dei singoli strumenti di politica di sicurezza. Il rapporto pone l'accento sull'ulteriore miglioramento della cooperazione tra tali strumenti in Svizzera, come emerge dal nuovo concetto di «Rete integrata Svizzera per la sicurezza» e dal relativo progetto «Meccanismo di consultazione e coordinamento». Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha inoltre adottato il rapporto sull'esercito (FF 2010 7855) fondato sul nuovo rapporto sulla politica di sicurezza. Il rapporto sull'esercito descrive in maniera approfondita e dettagliata lo stato odierno dell'esercito, fornisce informazioni in merito ai compiti e alle risorse di quest'ultimo e definisce i parametri fondamentali per il suo ulteriore sviluppo.

L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto e il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

Difesa 2004 P 04.3049

Esercito XXII. Rapporto (N 18.6.04, Gruppo socialista)

Il postulato del Gruppo socialista incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento, entro due anni, un rapporto sui possibili scenari di minaccia militari e sulle sfide per la Svizzera nonché sulle conseguenze che potrebbero derivarne per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale.

Il 23 giugno 2010 il Consiglio federale ha adottato il nuovo rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511) in cui sono illustrati compiutamente le minacce e i pericoli attuali e prevedibili per la Svizzera, così come il ruolo e 2421

l'importanza che spetta ai singoli strumenti di politica di sicurezza nella prevenzione e nella gestione di tali minacce e pericoli. Il rapporto fornisce informazioni dettagliate in merito ai compiti, alle sfide e all'importanza dell'esercito e tratta anche l'aspetto della cooperazione internazionale, la sua importanza, la sua utilità e i suoi limiti. Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha inoltre adottato il rapporto sull'esercito (FF 2010 7855). Fondandosi sul nuovo rapporto sulla politica di sicurezza, tale rapporto illustra in maniera ancora più approfondita e dettagliata i compiti, le sfide e l'ulteriore sviluppo dell'esercito.

L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto e il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 07.3556

Quota di militari in ferma continuata (S 20.9.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.405)

Il 30 agosto 2007 la Commissione della politica di sicurezza CS ha incaricato il Consiglio federale di verificare l'opportunità di un aumento della quota dei militari in ferma continuata dopo la concretizzazione della fase di sviluppo 08/11.

Secondo il rapporto del 23 giugno 2010 sulla politica di sicurezza 2010 (RAPOLSIC 2010; FF 2010 4511) e il rapporto del 1° ottobre 2010 sull'esercito 2010 (FF 2010 7855) i militari in ferma continuata costituiscono un elemento chiave del sistema della prontezza differenziata e un elemento importante per garantire la capacità di resistenza dell'esercito. Per verificare l'opportunità di un aumento della quota dei militari in ferma continuata, il professor Schindler ha svolto una perizia giuridica dalla quale è emerso in primo luogo che l'attuale modello dei militari in ferma continuata può essere considerato conforme alla Costituzione. Da un lato, il modello attuale dei militari in ferma continuata non mette in discussione l'obbligo di prestare servizio militare. Dall'altro, l'adempimento in un unico periodo dell'obbligo di prestare servizio militare e l'impiego di formazioni d'intervento professionalizzate sono compatibili con la Costituzione. Per quanto concerne l'aumento della quota di militari in ferma continuata il professor Schindler non stabilisce alcun limite massimo. Tuttavia, dal suo punto di vista la compatibilità con il principio di milizia sarebbe dubbia se il 40 per cento di una classe di reclute prestasse servizio in un unico periodo. Tali affermazioni sono confermate sostanzialmente anche nella perizia del professor Schweizer.

L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto e il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 07.3765

Proporzione di militari in ferma continuata (S 20.12.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.405)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare i vantaggi e gli svantaggi di un eventuale incremento della quota massima di militari in ferma continuata prevista dalla legge.

Nel rapporto sull'esercito (FF 2010 7855), adottato dal Consiglio federale il 1° ottobre 2010, sono illustrate le riflessioni di carattere giuridico, aziendale e militare in merito a tale questione. Secondo una perizia giuridica commissionata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per l'aumento del numero di militari in ferma continuata sussistono limiti costituzionali: il sistema che prevede un servizio scaglionato non può in linea di principio essere messo in discussione, i quadri dell'esercito devono essere costituiti 2422

prevalentemente da militari di milizia, come vuole il sistema, e il numero di militari in ferma continuata deve essere oggettivamente motivato dalla prontezza d'impiego necessaria.

Dal punto di vista aziendale e militare vi sono i vantaggi seguenti: i militari in ferma continuata sono più rapidamente disponibili per gli impieghi, a parità di giorni di servizio comportano minori oneri per il ritiro e la riconsegna dell'equipaggiamento e possono raggiungere un livello d'istruzione più elevato rispetto ai militari tenuti a prestare corsi di ripetizione, poiché a differenza di questi ultimi non devono rinfrescare le conoscenze andate perse a causa del lasso di tempo che intercorre tra i vari servizi. L'inesperienza della vita e la scarsa pratica professionale dei militari in ferma continuata, dovute alla giovane età, costituiscono altrettanti svantaggi. Inoltre, il servizio pratico in un unico periodo rende più difficoltoso il reclutamento dei quadri.

Nell'ambito dei concetti dettagliati relativi all'ulteriore sviluppo dell'esercito il DDPS elaborerà una proposta concreta riguardo all'aumento del numero dei militari in ferma continuata e alla necessità di adeguare la legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) e altre basi legali.

L'obiettivo del postulato è adempiuto con le considerazioni contenute nel rapporto sull'esercito, ragione per cui il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 05.3060

Rapporto sulla condotta interna dell'esercito (N 1.10.08, Widmer)

Il 1° settembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Etica militare nell'Esercito svizzero, allestito in adempimento del postulato 05.3060, depositato il 10 marzo 2005 dal consigliere nazionale Widmer e accolto dal Consiglio nazionale il 1° ottobre 2008. Il consigliere nazionale Widmer ha incaricato il Consiglio federale di presentare al Parlamento un rapporto sulla condotta interna dell'esercito in cui siano trattate questioni specifiche.

Nel suo rapporto esaustivo il Consiglio federale giunge alla conclusione che le basi sono contenute nelle pertinenti leggi e regolamentazioni e vengono anche insegnate.

Tuttavia, ciò potrebbe avvenire in maniera ancor più sistematica e globale; in occasione delle prossime revisioni i piani didattici dovranno essere armonizzati in tal senso. Nel rapporto è inoltre esaminata in maniera approfondita la creazione di un organo di mediazione indipendente. Dalla data di presentazione del postulato, l'esercito ha già adottato alcune misure. In generale, per quanto riguarda i principi etici e giuridici dell'esercito non sussistono problemi tanto gravi da rendere necessario un intervento immediato. Ciò detto, i principi in vigore devono essere applicati e insegnati con coerenza.

L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto e il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

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Dipartimento delle finanze Segreteria generale 2005 P 05.3239

Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in che modo il Governo elettronico possa essere diffuso con successo in Svizzera e di redigere un pertinente rapporto. In particolare deve essere valutata la possibilità di operare una distinzione tra compiti sovrani e prestazioni non sovrane al fine di fornire queste ultime in regime di libera concorrenza. Il Consiglio federale è invitato a verificare quali prestazioni non sovrane possono essere promosse in un regime di libera concorrenza.

Le condizioni necessarie per velocizzare l'attuazione del Governo elettronico in Svizzera sono state create nel 2007 grazie alla strategia nazionale in materia di Governo elettronico (Strategia di e-government Svizzera), alla convenzione quadro di diritto pubblico (fra Confederazione, Cantoni e Comuni) concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera e al catalogo dei progetti prioritari. Varie organizzazioni sono responsabili dell'implementazione dei progetti prioritari a livello nazionale; il Comitato direttivo e-government Svizzera esercita su di esse la sorveglianza strategica.

Per alcuni progetti prioritari, la responsabilità è stata trasferita a organizzazioni composte da partner privati e pubblici, ad esempio all'associazione swissdec (progetto prioritario: A1.02 Trasmissione dei dati salariali della contabilità delle imprese alle autorità e assicurazioni [soprattutto casse di compensazione, SUVA, assicurazioni private, amministrazioni delle contribuzioni, statistica]), all'organizzazione del progetto eGris (progetto prioritario: A1.19 Sistema computerizzato di informazione dei fondi [eGRIS], con la rappresentanza della SIX Management SA) e all'organizzazione e-geo, in cui figurano sia i rappresentanti dei Comuni e dei Cantoni sia quelli dell'economia e della ricerca. L'associazione di standardizzazione eCH, di cui fanno parte la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e numerose imprese TIC, riveste un ruolo predominante nella standardizzazione della maggior parte dei progetti. Vari gruppi specializzati di eCH sono anche organizzazioni responsabili di progetti.

Per quasi tutti i progetti almeno una parte delle prestazioni è fornita nella fase di preparazione o in quella di attuazione da imprese private, su mandato delle organizzazioni responsabili. Secondo i dati attuali del
cosiddetto cockpit della Segreteria egovernment Svizzera, il 60 per cento in media degli investimenti complessivi di tutti i progetti prioritari della strategia nazionale confluisce nell'economia privata sotto forma di mandati.

Un esempio che illustra perfettamente il successo della collaborazione fra il settore pubblico e il settore privato é la SuisseID. Quest'ultima ha potuto essere realizzata e distribuita rapidamente nel 2010 grazie a una ripartizione strategica dei compiti.

La Confederazione si è infatti concentrata sull'eleborazione delle linee direttici e sul finanziamento iniziale, mentre dello sviluppo del prodotto vero e proprio e dell'offerta si sono occupate varie aziende private.

Considerata la varietà dei progetti, è pressoché impossibile e non è auspicabile perseguire un modello di portata generale per la fornitura delle prestazioni. Spetta alla singola organizzazione responsabile organizzare l'attuazione del proprio progetto e verificare se le prestazioni non sovrane possono e devono essere promosse in regime di libera concorrenza.

2424

Il Consiglio federale constata uno sviluppo positivo dell'attuazione del Governo elettronico da quando è stato adottato il postulato. Osserva inoltre che gli attori del Governo elettronico in Svizzera lavorano in gran parte nella direzione auspicata dal postulato.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 2009 P 08.4039

Chiarimento dell'atteggiamento della vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria (S 17.2.09, David)

Il postulato chiede al Consiglio federale di presentare un rapporto sulle lacune nella vigilanza sui mercati finanziari e di chiarire per il periodo 2006­2008 alcune questioni specifiche relative al comportamento dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di esaminare più approfonditamente, in un'ottica futura, alcune misure nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari e di presentare al Parlamento un rapporto sui risultati di tale esame.

Il 12 maggio 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «L'operato dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria ­ Insegnamenti per il futuro» in adempimento del postulato. Nel rapporto il Governo giunge alle seguenti conclusioni: rispetto all'estero le autorità di vigilanza svizzere hanno gestito bene la crisi. Si è però constatato che nel periodo che ha preceduto la crisi esistevano carenze nella divisione della Commissione federale delle banche (CFB) incaricata della vigilanza sulle grandi banche. Innanzitutto lo scambio sistematico di informazioni non avveniva regolarmente. Per di più la CFB aveva rilevato diversi problemi all'interno di UBS nel periodo precedente alla crisi, ma non aveva insistito sufficientemente sulla necessità della loro risoluzione. Il comportamento della CFB è riconducibile, tra l'altro, al fatto che si è lasciata ingannare dalla reputazione di «allievo modello» di cui godeva UBS. Inoltre, nella divisione responsabile della vigilanza sulle grandi banche della CFB l'effettivo del personale era piuttosto esiguo. Per contro non è stata constatata un'influenza illecita sulla CFB da parte di UBS.

Secondo il rapporto uno dei motivi principali della crisi è da ricercare nella mancata regolamentazione internazionale dei mercati finanziari. Una lacuna che nessuna vigilanza, per quanto completa ed efficiente, è in grado di correggere. La stabilizzazione del sistema finanziario non può pertanto essere conseguita unicamente con un miglioramento della vigilanza, ma richiede adeguamenti della regolamentazione. È in particolare nel settore dei fondi propri e della liquidità che è necessario intervenire, impartendo prescrizioni in materia di remunerazione e risolvendo la questione «too big to fail».

Il Consiglio federale ritiene che la vigilanza sui mercati
finanziari non necessiti di adeguamenti immediati a livello di legge. In particolare, esso non rileva alcuna lacuna nella struttura dirigenziale della FINMA. Considera invece che tale struttura assicuri la collaborazione tra il consiglio di amministrazione e la direzione secondo il principio «checks and balances». Il Governo ha tuttavia raccomandato alla FINMA di interpretare in senso stretto il concetto di «affari di grande portata», affari sui quali il consiglio di amministrazione decide per legge a livello operativo.

Le indagini non hanno rilevato rapporti di dipendenza della CFB e della FINMA dalle istituzioni sottoposte alla vigilanza. Il rapporto sottolinea soprattutto che le 2425

norme di ricusazione sancite nel regolamento della FINMA sono opportune e sono state rispettate dal presidente del consiglio di amministrazione della FINMA. Le indagini hanno inoltre mostrato che la FINMA dispone di sufficienti risorse di personale e finanziarie. La crisi dei mercati finanziari ha evidenziato la necessità di riesaminare il sistema duale di vigilanza per quanto riguarda le grandi banche. Il Consiglio federale non ha invece ritenuto opportuna un'ampia vigilanza sui prodotti finanziari.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2009 M 09.3010

Verificare il funzionamento della FINMA (N 9.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 27.5.09; N 14.9.09) ­ in precedenza SG

Nella mozione il Consiglio federale è invitato a verificare la vigilanza e il controllo del mercato finanziario esercitati dalla FINMA e a presentare al Parlamento un rapporto sulla FINMA vagliando, se del caso, le necessarie modifiche dell'organizzazione e delle basi giuridiche.

Il 12 maggio 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «L'operato dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria ­ Insegnamenti per il futuro» in adempimento della mozione. Per quanto riguarda il contenuto del rapporto si rinvia alle spiegazioni riguardanti il rapporto in adempimento del postulato David 08.4039. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Amministrazione federale delle finanze 2003 P 03.3345

Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)

L'intervento parlamentare, depositato sotto forma di mozione, contiene un elenco di 40 misure volte a sgravare le finanze pubbliche. Nell'ambito dei due Programmi di sgravio 2003 e 2004, il Consiglio federale aveva già proposto alcune di queste misure, ma non tutte avevano ottenuto il consenso della maggioranza del Parlamento. Altre misure sono esaminate nell'ambito di riforme strutturali separate riguardanti i singoli settori di compiti oppure nel quadro della verifica dei compiti della Confederazione. Attraverso la verifica dei compiti, il Consiglio federale intende garantire un andamento sostenibile delle finanze federali. Nell'aprile del 2006 ha inoltre stabilito che fino al 2015 il bilancio della Confederazione dovrà seguire la crescita economica nominale a lungo termine e registrare in media un aumento annuo non superiore al 3 per cento. In questo modo la quota d'incidenza della spesa pubblica verrebbe stabilizzata. Sulla base delle priorità politiche, il Consiglio federale ha esteso questo obiettivo di crescita globale ai singoli settori di compiti. Successivamente, i compiti della Confederazione sono stati esaminati in funzione di possibili rinunce, riduzioni e riforme delle prestazioni, in base a un catalogo di criteri.

L'esame ha prodotto una cinquantina di indirizzi di riforma che il Consiglio federale ha presentato nel Rapporto complementare al Piano finanziario di legislatura 2009­ 2011. Poiché la crisi finanziaria ed economica rendeva necessario realizzare le proposte di riforma con maggiore flessibilità, il Consiglio federale ha deciso all'inizio di febbraio del 2009 di rinunciare a un piano d'azione comune e a un dialogo politico su vasta scala. Ha scelto per contro un procedimento di riforma a velocità variabile, mantenendo immutati gli obiettivi fissati e conferendo ai diparti2426

menti maggiori competenze, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione temporale delle riforme. Nell'ambito del Programma di consolidamento 2012­2013 (PCon 12/13), sono state sottoposte al Parlamento quelle misure che non necessitano di modifiche legislative o solo di modifiche irrilevanti. Alcune di queste misure sono contenute nel postulato, soprattutto la rinuncia alla promozione indiretta della stampa e la ristrutturazione della rete esterna. Riforme profonde che richiedono tempi di preparazione più lunghi saranno portate avanti dai dipartimenti nell'ambito di progetti separati. Con la documentazione relativa alla consultazione concernente il programma di consolidamento, il Consiglio federale ha pubblicato nell'aprile 2010 un rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti volto a informare sul piano di misure complessivo. Nel rendiconto finanziario il Consiglio federale informerà annualmente dei progressi compiuti sul fronte della verifica dei compiti.

In seguito all'adozione, il 1° settembre 2010, del messaggio concernente la legge federale sul programma di consolidamento 2012­2013 (LPCon 12/13) e la legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA (FF 2010 6213), e alla pubblicazione, il 14 aprile 2010, del rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti e alla predisposizione del relativo controlling, il Consiglio federale ritiene raggiunto l'obiettivo del postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3348

Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare, in aggiunta alle misure a corto e medio termine approvate nel Programma di sgravio 2003, altre 11 misure per il risanamento a lungo termine delle finanze federali. La strategia di risanamento del Consiglio federale tiene conto di questa richiesta. Mentre i due Programmi di sgravio 2003 e 2004 contemplavano innanzitutto misure immediate per soddisfare la regola del freno all'indebitamento, riforme mirate nei singoli settori di compiti dovranno contribuire a portare avanti una politica finanziaria sostenibile a lungo termine. A tal fine, nel quadro della verifica dei compiti il Governo ha analizzato in modo sistematico tutte le attività e prestazioni della Confederazione. Questo esame dei compiti ha riguardato anche i settori, menzionati nel postulato, nei quali è possibile operare sul fronte delle uscite (cfr. P 03.3345).

Nel 2010 è iniziata la fase di attuazione della verifica dei compiti. Le misure che possono essere realizzate senza o con lievi adeguamenti legislativi sono state sottoposte al Parlamento nel quadro del Programma di consolidamento 2012­2013 (PCon 12/13). Riforme profonde che richiedono tempi di preparazione più lunghi saranno portate avanti dai dipartimenti nell'ambito di progetti separati. Con la documentazione relativa alla consultazione concernente il programma di consolidamento, il Consiglio federale ha pubblicato nell'aprile 2010 un rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti volto a informare sul piano di misure complessivo. Nel rendiconto finanziario il Consiglio federale informerà annualmente dei progressi compiuti sul fronte della verifica dei compiti.

In seguito all'adozione, il 1° settembre 2010, del messaggio concernente la legge federale sul programma di consolidamento 2012­2013 (LPCon 12/13) e la legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA (FF 2010 6213), e alla pubblicazione, il 14 aprile 2010, del rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti e alla predisposizione

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del relativo controlling, il Consiglio federale ritiene raggiunto l'obiettivo del postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 04.3811

Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)

Come la mozione 04.3810 di uguale tenore, il presente intervento parlamentare incarica il Consiglio federale di recensire in modo preciso i compiti della Confederazione e di esaminarli sistematicamente. Il 23 agosto 2006, il Consiglio federale ha dato seguito per la prima volta alla richiesta di illustrare esaustivamente i compiti dell'Amministrazione federale adottando il rapporto relativo al piano finanziario 2008­2010. Nell'allegato 4 del rapporto è descritto il portafoglio di compiti della Confederazione, composto di 13 settori di compiti e poco più di 40 compiti. Per ogni compito è commentata su una pagina l'evoluzione finanziaria (indicando, come richiesto, anche gli oneri per il personale) e sono specificati le unità amministrative coinvolte, le basi legali, i principali beneficiari di sussidi, gli obiettivi e le strategie e riforme previste.

Per la verifica dei compiti dell'Amministrazione federale si vedano anche le considerazioni ad P 03.3345. In seguito all'adozione, il 1° settembre 2010, del messaggio concernente la legge federale sul programma di consolidamento 2012­2013 (LPCon 12/13) e la legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA (FF 2010 6213), alla pubblicazione, il 14 aprile 2010, del rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti e alla predisposizione del relativo controlling, il Consiglio federale considera raggiunto l'obiettivo della mozione e propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 04.3810

Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)

Cfr. M 04.3811 2006 P 05.3783

Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il postulato invita il Consiglio federale a verificare l'importanza dei compiti della Confederazione. I risultati devono essere presentati in un rapporto, nel quale si definisce quali compiti debbano essere svolti dalla Confederazione, quali sarebbe più efficiente svolgere in modo sussidiario, quali su base privata e dove sono possibili rinunce. La verifica dei compiti risponde adeguatamente alla richiesta del postulato. Gli strumenti per l'analisi del portafoglio dei compiti consistono in cinque strategie principali che il Consiglio federale ha adottato per valutare soprattutto le rinunce a determinati compiti, le riforme strutturali nella fornitura di prestazioni e varie forme di scorporo di compiti (cfr. anche le considerazioni ad P 03.3345).

Nel 2010 è iniziata la fase di attuazione della verifica dei compiti. Le misure che possono essere realizzate senza o con lievi adeguamenti legislativi sono state sottoposte al Parlamento nel quadro del Programma di consolidamento 2012­2013 (PCon 12/13). Riforme profonde che richiedono tempi di preparazione più lunghi saranno portate avanti dai dipartimenti nell'ambito di progetti separati. Con la documentazione relativa alla consultazione concernente il programma di consolidamento, il Consiglio federale ha pubblicato nell'aprile 2010 un rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti volto a informare sul piano di misure complessivo. Nel rendiconto finanziario il Consiglio federale informerà annualmente dei progressi 2428

compiuti sul fronte della verifica dei compiti. Il Consiglio federale ritiene pertanto raggiunto l'obiettivo del postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2006 M 05.3287

Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)

Nel quadro della sua strategia di risanamento, il Consiglio federale è incaricato d'impostare le riforme strutturali prioritarie per la politica finanziaria in modo che l'incremento delle uscite sia circoscritto per quanto possibile al rincaro, tenendo conto della congiuntura. Le riforme vanno attuate nei quattro settori di compiti seguenti: trasporti, educazione e ricerca, previdenza sociale e agricoltura. Bisogna evitare di trasferire gli oneri ad altri livelli istituzionali o a unità amministrative con conti speciali. Le riforme devono produrre sgravi delle finanze federali percettibili sul fronte delle uscite; tali sgravi devono essere quantificati.

Il Consiglio federale ha risposto alla richiesta della mozione nell'ambito della verifica dei compiti, definendo per 18 settori di compiti i tassi di crescita auspicati. In singoli settori di compiti non è realistico circoscrivere la crescita al rincaro, soprattutto nella cooperazione allo sviluppo (richiesta del Parlamento di aumentare la quota APS allo 0,5 % del RNL), nella previdenza sociale (evoluzione demografica e sociale), nei trasporti nonché nell'educazione e nella ricerca (investimenti importanti per la piazza economica e la crescita). Tuttavia, nella maggior parte dei settori di compiti i tassi di crescita perseguiti corrispondono al rincaro stimato (stabilizzazione in termini reali) o sono inferiori (riduzione in termini reali). Nel complesso, i tassi di crescita definiti permettono di stabilizzare la quota d'incidenza della spesa pubblica.

Nell'aprile 2010 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti volto a informare sul piano di misure complessivo.

Le misure riguardano quasi esclusivamente le uscite ed evitano sistematicamente il mero trasferimento degli oneri. Le misure che possono essere realizzate senza o con lievi adeguamenti legislativi sono state sottoposte al Parlamento nel quadro del Programma di consolidamento 2012­2013 (PCon 12/13). Riforme profonde che richiedono tempi di preparazione più lunghi saranno portate avanti dai dipartimenti nell'ambito di progetti separati. Nel rendiconto finanziario il Consiglio federale informerà annualmente dei progressi compiuti sul fronte della verifica dei compiti.

Esso ritiene pertanto raggiunto l'obiettivo della mozione e propone di toglierla di ruolo.

2008 M 05.3639

Trasparenza sulle partecipazioni della Confederazione in imprese di diritto privato (N 6.12.05, Borer; S 20.6.06; N 12.3.08)

La mozione chiede al Consiglio federale di informare il Parlamento ogni anno, nel quadro del consuntivo, su tutte le partecipazioni della Confederazione nelle società di diritto privato. Sono da indicare l'ammontare, il tipo e lo scopo della partecipazione finanziaria, anche se quest'ultima è già ammortizzata.

Come il Consiglio federale ha già indicato nella risposta del 2 dicembre 2005, la maggior parte delle richieste della mozione è già stata soddisfatta con il nuovo modello contabile e con la conseguente rielaborazione del rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario sul consuntivo della Confederazione presenta, nell'allegato del volume 1, le partecipazioni rilevanti in uno specchietto dettagliato e una lista delle altre partecipazioni. La parte statistica (vol. 3) contiene una lista dettagliata dei 2429

valori contabili e dei valori di acquisto di tutte le partecipazioni, articolata in base alle unità amministrative. In allegato, oltre al valore contabile e alla quota di capitale sono menzionati altri dettagli concernenti le partecipazioni rilevanti, fra i quali le basi legali e lo scopo della partecipazione come pure la rappresentanza della Confederazione in seno al consiglio di amministrazione. Il grado di dettaglio delle informazioni fornite varia secondo la distinzione fra partecipazioni rilevanti e altre partecipazioni conformemente all'articolo 58 (principio dell'essenzialità) dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01). L'introduzione, nel 2009, di un rapporto sul consuntivo consolidato della Confederazione ha permesso di aumentare ulteriormente le informazioni sulle partecipazioni. La presentazione delle partecipazioni nel consuntivo e nel consuntivo consolidato della Confederazione si fonda sugli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

In tal modo si garantisce il rispetto delle esigenze valide a livello internazionale relative alla trasparenza delle partecipazioni.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale del personale 2001 P 01.3262

Stipendi minimi di 3000 franchi nell'Amministrazione federale e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato chiede che nell'Amministrazione e nelle aziende detenute in maggioranza o esclusivamente dalla Confederazione gli stipendi netti non siano inferiori a 3000 franchi.

Un'inchiesta condotta presso tutti i dipartimenti e le imprese vicine alla Confederazione quali la Posta, le FFS, Skyguide, i PF, la SUVA, Swissmedic, la banca dati sul traffico di animali, l'Istituto federale della proprietà intellettuale, la RUAG e l'Hotel Bellevue ha mostrato che si è dato seguito alla richiesta di uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti formulata dall'autrice del postulato. In linea di massima, le disposizioni vigenti garantiscono che questo importo minimo sia rispettato anche in futuro. Si può quindi presupporre che agli impiegati dell'Amministrazione federale e delle imprese vicine alla Confederazione sarà assicurato uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti anche in avvenire. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3416

Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)

La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) è entrata in vigore per l'Amministrazione federale centrale il 1° gennaio 2002. Unitamente alle disposizioni d'esecuzione costituisce il quadro normativo della politica della Confederazione in materia di personale. Nel postulato si chiedeva di fornire al legislatore una panoramica delle esperienze raccolte fino ad allora nel quadro della nuova legge e, nel contempo, di indicare gli ambiti della politica del personale in cui intervenire in futuro.

Il 23 ottobre 2009 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha presentato un rapporto riguardante la legge sul personale federale, basato su un'ampia indagine effettuata dal Controllo parlamentare dell'Amministrazione su mandato della CdG-N. Oltre a una retrospettiva, il rapporto contiene raccomandazioni per lo sviluppo della politica del personale.

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Dal canto suo, il Consiglio federale ha evocato la necessità di intervenire sulla politica del personale e si è prefissato l'obiettivo di elaborare una strategia per il personale di tutta l'Amministrazione federale. Approvando, il 10 dicembre 2010, la Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011­2015, il Consiglio federale ha raggiunto tale obiettivo. La strategia fissa gli obiettivi da conseguire e le sfide da cogliere in materia di politica del personale nei prossimi cinque anni.

Il rapporto della CdG-N offre una panoramica della politica della Confederazione in materia di personale ed evidenzia gli ambiti in cui sussiste necessità di intervenire.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 05.3152

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica quest'ultimo di provvedere affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate nei posti di responsabilità degli Uffici federali privilegiando, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione, il primo dei quali è stato adottato dal Consiglio federale il 6 maggio 2009. La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. All'articolo 7 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (RS 441.11) posta in vigore il 1° luglio 2010, il Consiglio federale ha definito i nuovi valori di riferimento per la rappresentanza delle comunità linguistiche (70 % per il tedesco, 22 % per il francese, 7 % per l'italiano e 1 % per il romancio). I rapporti annuali sulla gestione del personale elaborati dall'UFPER seguiranno l'evoluzione della presenza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

2006 M 05.3174

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica quest'ultimo di privilegiare, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi al momento dell'occupazione di posti di responsabilità negli Uffici federali. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione, il primo dei quali è stato adottato dal Consiglio federale il 6 maggio 2009. La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. All'articolo 7 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (RS 441.11) entrata in vigore il 1° luglio 2010, il Consiglio 2431

federale ha definito i nuovi valori di riferimento per la rappresentanza delle comunità linguistiche (70 % per il tedesco, 22 % per il francese, 7 % per l'italiano e 1 % per il romancio). I rapporti annuali sulla gestione del personale elaborati dall'UFPER seguiranno l'evoluzione della presenza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 2010 M 08.3298

Determinazione dei termini di pagamento della Confederazione (N 11.6.09, von Rotz; S 0.12.09; N 16.9.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di fissare a 30 giorni il termine massimo di pagamento per le commesse della Confederazione e delle sue unità divenute autonome e di prescrivere che questo sia il termine massimo di pagamento previsto nei contratti, salvo in situazioni complesse.

La modifica dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) entrata in vigore il 1° gennaio 2010 (RU 2009 6149) comprende l'introduzione di una disposizione sui termini di pagamento. Il nuovo articolo 29a OAPub dispone che il committente concordi con l'offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni a decorrere dalla ricezione della fattura.

Il Consiglio federale ha inoltre autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a emanare istruzioni sui termini di pagamento. Il DFF vi può in particolare definire i casi in cui il termine di pagamento può superare i 30 giorni.

Su richiesta della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), il 28 dicembre 2009 il DFF ha emanato istruzioni sulla definizione dei termini di pagamento. Secondo tali istruzioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2010, il termine di pagamento nel settore delle costruzioni della Confederazione è al massimo di 30 giorni. Un termine di pagamento più lungo, ossia fino a 45 giorni, può essere previsto solamente in situazioni complesse e quindi in casi eccezionali; il committente deve menzionare questo termine nel bando.

Le istruzioni si applicano ai membri della KBOB che fanno parte dell'Amministrazione federale. La KBOB ha raccomandato di applicare analoghe norme ai suoi membri cantonali e comunali, ovvero alla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, all'Associazione dei comuni svizzeri e all'Unione delle città svizzere. Le istruzioni si rivolgono altresì a Immobili Posta, alle FFS e ad AlpTransit San Gottardo SA. Anche se per questi enti le istruzioni hanno unicamente valore di raccomandazioni, sono anch'essi soggetti all'articolo 29a OAPub.

Adottando queste misure il Consiglio federale ritiene di aver adempiuto la mozione e propone pertanto di toglierla di ruolo.

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Dipartimento dell'economia Segreteria generale 2009 M 09.3008

Revisione della legislazione speciale in materia di sicurezza dei prodotti (S 5.3.09 Commissione dell'economia e dei tributi CS 08.055; N 29.4.09)

La mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) incarica il Consiglio federale di elaborare, entro la fine del 2010, un progetto di revisione della legislazione speciale in materia di sicurezza dei prodotti, al fine di eliminare eventuali doppioni con la nuova legge federale del 12 giugno 2010 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11).

Il gruppo di lavoro interdipartimentale istituito per svolgere i lavori preliminari è giunto alla conclusione che una revisione delle leggi speciali non è necessaria, ma che occorrerebbe invece adeguare diverse ordinanze nell'ambito della sicurezza dei prodotti. Il 23 febbraio 2010 la CET-S ha preso atto di un rapporto intermedio che presenta questo risultato e ha approvato la procedura proposta. L'11 giugno 2010 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti (RU 2010 2749). Le modifiche delle ordinanze sono entrate in vigore il 1° luglio 2010, contemporaneamente alla LSPro.

Di conseguenza il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

Segreteria di Stato dell'economia 2006 P 06.3333

Cluster, reti per lo sviluppo economico (N 6.10.06, Rey)

Il 24 marzo 2010, il Consiglio federale ha approvato il rapporto intitolato I cluster nella promozione economica. Il rapporto, oltre a fornire un quadro dettagliato del panorama svizzero dei cluster, evidenzia anche i limiti e i problemi di una politica attiva dei cluster. Il Consiglio federale ritiene che, tutto sommato, in Svizzera non sia necessario istituire una politica autonoma dei cluster. Lo sviluppo di una politica dei cluster presupporrebbe la possibilità per la Confederazione e i Cantoni di concentrarsi su alcune priorità economiche e regionali. Un simile approccio dall'alto verso il basso equivarrebbe tuttavia a una vera e propria politica industriale e comporterebbe una discriminazione nell'ambito della politica economica e d'innovazione.

La rinuncia a un'esplicita politica dei cluster è motivata anche dal fatto che esistono già diverse politiche settoriali consolidate a livello federale. Queste perseguono l'obiettivo di un rafforzamento della piazza economica svizzera e, di fatto, includono elementi di una politica teorica dei cluster. Si pensi in particolare all'impegno profuso nei settori della formazione e della ricerca, della formazione professionale, della promozione dell'innovazione, della politica a favore delle PMI e dei provvedimenti attuati nell'ambito della nuova politica regionale. Una politica dei cluster vera e propria implicherebbe il rischio di doppioni con politiche settoriali già esistenti a livello federale.

Infine, la diffusione dei cluster dipende in modo determinante dalla presenza di condizioni quadro economiche favorevoli. Nel confronto internazionale la Svizzera si colloca notoriamente a un ottimo livello per quanto riguarda la competitività e la capacità d'innovazione. Nell'ambito dello sviluppo della politica economica e di

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crescita, il Dipartimento federale dell'economia continuerà a dedicare anche in futuro un'attenzione particolare all'evoluzione nel settore dei cluster.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3232

Facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro (N 22.6.07, Gruppo popolare-democratico)

Il rapporto «Passaggi al mondo del lavoro. Misure attuate dalle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e dalla Confederazione a favore dell'integrazione dei giovani adulti nel mercato del lavoro», elaborato in adempimento del postulato 07.3232, è stato approvato dal Consiglio federale e pubblicato il 25 agosto 2010.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 M 06.3415

Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti lignei (S 21.09.2007, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.2010; N 26.9.07)

Il Consiglio federale ha attuato la mozione nell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021) e nell'ordinanza d'esecuzione del DFE del 7 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021.1). Questa regolamentazione si basa sulla legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (RS 944.0), che in particolare mira a promuovere l'informazione oggettiva dei consumatori. Entrambe le ordinanze sono entrate in vigore il 1° ottobre 2010; l'obbligo di dichiarazione sarà effettivo a partire dal 1° gennaio 2012 dopo un periodo transitorio. Esse adempiono le esigenze della mozione: un obbligo di dichiarazione sia del tipo di legno che della sua origine verrà introdotto gradualmente secondo il principio della dichiarazione spontanea e verificato mediante controlli a campione (dall'Ufficio federale del consumo). Inoltre sono state previste eccezioni per i derivati del legno dalla struttura complessa, elaborate in collaborazione con il settore interessato e tenendo conto dei rispettivi sviluppi internazionali.

Il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23) entrerà in vigore il 3 marzo 2013. Questo regolamento vieta la commercializzazione di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale e disciplina l'obbligo di diligenza («sistema di dovuta diligenza») per tutti gli operatori che commercializzano per la prima volta sul mercato dell'Unione europea legno e prodotti da esso derivati.

Attualmente non esistono ancora prescrizioni di esecuzione per questo regolamento.

Le prescrizioni svizzere e quelle europee sono regolamentazioni complementari. Nel 2009 il 97,5 per cento di tutte le importazioni di legno proveniva dall'Unione europea. I dati necessari alla dichiarazione obbligatoria secondo il diritto svizzero dovrebbero essere ottenibili più facilmente grazie al nuovo regolamento europeo.

D'altro lato anche il rispetto delle regole dell'Unione europea concernenti il «sistema di dovuta diligenza» non dovrebbe costituire un problema per quanto riguarda l'esportazione di legno svizzero e di prodotti da esso
derivati nell'Unione europea, poiché i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di diligenza previsto dall'Unione europea sono disponibili abbastanza facilmente sia per il legno abbattuto in Svizzera che per quello importato dall'Unione europea. I dettagli verranno disciplinati entro l'entrata in vigore del regolamento europeo.

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Sebbene le regolamentazioni svizzera ed europea non coincidano interamente, le differenze nell'esecuzione pratica non dovrebbero praticamente costituire un problema nel commercio transfrontaliero di legno e di prodotti da esso derivati. Per questo motivo il Consiglio federale intende fare alcuni anni di esperienza in seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento prima di esaminare un'eventuale estensione dell'obbligo di dichiarazione ad altri prodotti o un adeguamento al diritto europeo.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2009 M 08.3311

Sicurezza alimentare e istituzioni di Bretton Woods (N 3.10.08, Gruppo socialista; S 5.3.09)

In seguito alla crisi alimentare del 2008 la Svizzera, in seno al Gruppo della Banca mondiale, alle banche regionali di sviluppo e ai consigli d'amministrazione di altre organizzazioni multilaterali, ha attribuito una notevole importanza alle misure a breve termine intese a lottare contro i danni nonché ai provvedimenti a lungo termine, di tipo strutturale, nel settore dell'agricoltura e delle sue catene di valore aggiunto. La Banca mondiale prevede, per esempio, di aumentare entro il 2012 gli investimenti annuali nel settore agricolo, facendo passare il loro importo da circa quattro a sei-otto miliardi di dollari. Tali provvedimenti terranno conto in misura adeguata delle specificità nazionali e locali nonché del carattere multifunzionale dell'agricoltura. Nel loro piano d'azione inteso a garantire la sicurezza alimentare, le Nazioni Unite prevedono di aumentare gli investimenti locali e internazionali in questo settore. La priorità verrà accordata al sostegno dei piccoli contadini e al miglioramento delle regole del sistema commerciale multilaterale. Si tratterà in particolare di includere anche, per ogni singolo caso, una valutazione dei rischi e delle opportunità, tra l'altro per quanto riguarda una dipendenza unilaterale dalla produzione per il consumo proprio o per l'esportazione, come pure la valutazione del potenziale di reddito tramite la produzione destinata al mercato. Per la Svizzera è di particolare importanza promuovere una politica che garantisca la sostenibilità ecologica, sociale ed economica. Come è menzionato nel parere del Consiglio federale, la Svizzera applica quindi un approccio equilibrato, compatibile con gli impegni presi dalla comunità internazionale nell'ambito del Vertice mondiale sull'alimentazione svoltosi nel novembre del 2010 a Roma. Questa posizione differenziata è stata confermata dal rapporto di efficacia, pubblicato nel 2010, concernente l'impegno svizzero nel settore agricolo.

Gli aspetti summenzionati dovranno essere presi in considerazione anche in futuro al momento di formulare la posizione della Svizzera. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2009 M 08.4043

Potenziamento di posti di lavoro, PMI, economia d'esportazione e potere d'acquisto (S 11.3.09, David; N 15.9.09 punti 1b, 1c, 2b, 2c, 3a ­ resto respinto)

1b) Gli investimenti previsti nel quadro delle misure di stabilizzazione tendevano a ottenere un effetto mirato e importante sull'occupazione. L'attuazione tempestiva di tali misure è stata resa possibile, tra l'altro, da una stretta collaborazione con i Cantoni. Gli investimenti hanno potuto essere in gran parte realizzati conformemente al programma previsto e sono stati ampiamente ripartiti tra le diverse regioni.

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1c) Le imprese che dispongono di riserve di crisi avevano tempo fino al 31 dicembre 2010 per attuare le misure corrispondenti. Esse hanno tempo fino alla fine del 2011 per fornire la prova che tali riserve sono state utilizzate conformemente alle disposizioni legali. In base alle comunicazioni pervenute alla SECO è possibile affermare che la stragrande maggioranza dei fondi di riserva è stata utilizzata per l'attuazione dei provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.

2b) Su richiesta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha redatto nel mese di settembre 2009 un rapporto sull'attuale approvvigionamento creditizio dell'economia svizzera.

Oltre ad alcuni modelli di garanzia, questo rapporto analizza diverse misure che sono state proposte nel dibattito pubblico sul miglioramento dell'approvvigionamento creditizio. Siccome la Banca nazionale svizzera (BNS) aveva notevolmente e rapidamente allentato la sua politica monetaria assicurando sufficiente liquidità al settore bancario, in nessun momento in Svizzera vi sono stati segni di una stretta creditizia durante la crisi. Per questo motivo non si impongono provvedimenti da parte della Confederazione.

2c) Anche durante la crisi, le banche cantonali hanno continuato ad assumere il loro ruolo di fornitori di crediti nei confronti delle PMI. Secondo le statistiche della BNS, il volume dei crediti accordati alle PMI dalle banche cantonali ha fatto registrare una crescita continua prima, durante e dopo la crisi.

3a) Il Parlamento aveva approvato, nell'ambito della seconda fase delle misure di stabilizzazione, gli adeguamenti temporanei, richiesti nella mozione, degli strumenti dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), ciò che ha comportato l'introduzione di strumenti supplementari (garanzia cauzionale, garanzia di rifinanziamento, assicurazione del credito di fabbricazione). Dalla loro introduzione nel mese di maggio 2009, questi strumenti hanno reso possibili esportazioni supplementari per un importo di oltre 1,5 miliardi di franchi (stato alla fine di settembre 2010). Secondo una valutazione esterna sul suo operato, l'ASRE ha dato prova, durante il periodo 2007­2010, di efficienza e di efficacia nella fornitura di prestazioni. Gli autori
della valutazione sono inoltre giunti alla conclusione che l'ASRE sfrutta ampiamente il proprio potenziale di efficacia macroeconomica.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione, poiché le richieste formulate ai punti 1b, 1c, 2b, 2c, 3a sono state adempiute.

2009 P 08.3969

Strategia per il turismo svizzero (N 20.3.09, Darbellay)

Il Consiglio federale ha attuato una riorganizzazione della politica del turismo della Confederazione a partire dal 2012 e il 18 giugno 2010 ha approvato il rapporto Strategia di crescita per la piazza turistica svizzera.

Mediante la strategia di crescita per la piazza turistica svizzera, il Consiglio federale mira a ottenere, in futuro, un migliore sfruttamento del potenziale di crescita esistente nel settore del turismo svizzero. Il turismo svizzero dovrà affermare la sua importanza economica a livello nazionale e guadagnare quote di mercato nell'area alpina europea, tenendo conto dei principi dello sviluppo sostenibile. Esso deve creare posti di lavoro di qualità elevata e aumentare il valore aggiunto delle regioni. È necessario inoltre ottimizzare le condizioni quadro per le aziende turistiche e aumentare in modo mirato l'attrattiva dell'offerta turistica.

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La Segreteria di Stato dell'economia elabora programmi di attuazione volti a concretizzare questa strategia. Il primo programma è previsto per la legislatura 2012­2015.

In futuro il Consiglio federale effettuerà, a scadenza quadriennale, un bilancio della situazione del turismo svizzero.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 M 08.3968

Potenziamento di posti di lavoro, PMI, economia d'esportazione e potere d'acquisto (N 9.3.09, Gruppo PCD/PEV/glp; S 2.12.09)

Cfr. M 08.4043 Ufficio federale dell'agricoltura 2007 P 07.3362

Promozione di moderni metodi di selezione onde fronteggiare il fuoco batterico che colpisce gli alberi da frutto (S 18.9.07, Leumann)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se è opportuno (a) promuovere l'impegno della ricerca settoriale sui metodi di prevenzione nella lotta contro il fuoco batterico che colpisce gli alberi da frutto e intensificare gli sforzi nell'ambito della selezione per ottenere varietà resistenti e (b) valutare seriamente ed eventualmente promuovere l'utilizzo di moderni metodi di selezione, come l'ingegneria genetica, onde prevenire a lungo termine il problema del fuoco batterico in Svizzera.

La ricerca settoriale si impegna attivamente per trovare mezzi di prevenzione e di lotta contro il fuoco batterico ed elaborare misure di esecuzione adeguate.

Viste l'entità del problema e l'importanza economica della frutticoltura, il Consiglio federale ha rafforzato nettamente la ricerca settoriale nell'ambito dei metodi di prevenzione della lotta contro il fuoco batterico e della selezione di varietà resistenti negli anni 2008­2011. A tale proposito il Consiglio federale rinvia alla sua risposta alla mozione 07.3448.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 M 07.3448

Più ricerca per la frutticoltura (N 5.10.07, Müller Walter; S 6.3.08)

La mozione invita il Consiglio federale a intensificare sensibilmente la ricerca fondamentale per la frutticoltura, segnatamente in relazione al fuoco batterico, affinché la frutticoltura a titolo professionale possa essere garantita a lungo termine.

A tal fine appronta mezzi finanziari supplementari.

Viste l'urgenza del problema e l'importanza economica della frutticoltura, il Consiglio federale ha previsto, per un periodo limitato a 4 anni, lo stanziamento di fondi supplementari pari a circa 0,5 milioni di franchi all'anno per i rispettivi crediti di ricerca e li ha impiegati in maniera mirata per l'esecuzione di progetti complementari di ricerca sulla frutticoltura. Le risorse sono state approntate in maniera da non incidere sul preventivo mediante una riconversione di mezzi finanziari da altri crediti autorizzati e un trasferimento di fondi del credito per gli aiuti per la produzione vegetale (valorizzazione della frutta). Nell'ambito di queste ricerche, la stazione di ricerca agronomica Agroscope Changins-Wädenswil è riuscita a decodificare interamente la struttura genetica dell'agente patogeno del fuoco batterico. Ciò permetterà di sviluppare strategie innovative contro il fuoco batterico e di selezio-

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nare in modo ancora più mirato alcune varietà di mele e di pere resistenti al fuoco batterico.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 M 08.3356

Obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio da allevamento in batteria (N 3.12.08, Moser; S 11.6.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di introdurre l'obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio importata proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera. Ciò con l'intento di evitare distorsioni del mercato dovute al fatto che vengono elusi gli standard svizzeri in materia di protezione degli animali.

Il Consiglio federale ha deciso il 12 maggio 2010 una modifica dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (RS 916.51; RU 2010 2549). A partire dal 1° gennaio 2012 la carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne di conigli domestici importati recentemente devono essere dichiarati mediante la menzione «proveniente da una forma di detenzione non autorizzata in Svizzera», se non è provato che i conigli domestici provengono da un tipo di produzione autorizzato in Svizzera. Questa regolamentazione ha reso necessaria una deroga all'articolo 16a capoverso 1 (principio «Cassis de Dijon») della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 09.3397

Potenziale di risparmio sui prodotti fitosanitari chimici (N 25.9.09, Noser)

Il postulato incarica il Consiglio federale di chiarire, tramite uno studio teorico, le quantità di prodotti fitosanitari chimici che possono essere risparmiate qualora in Svizzera si promuovesse l'utilizzo commerciale di piante utili geneticamente modificate.

Entro la metà del 2012 sarà portato a termine il Programma nazionale di ricerca «Benefici e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate» (PNR 59, www.nfp59.ch), deciso dal Consiglio federale. I risultati verranno valutati conformemente a quanto richiesto nel postulato e, se necessario, il Consiglio federale commissionerà uno studio complementare in suo adempimento.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 08.3039

Ricerca sul fuoco batterico conforme alla pratica (N 3.12.09, Graf Maya)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare un rapporto per illustrare l'impostazione che intende dare alla ricerca sul fuoco batterico nei prossimi quattro anni. In tale documento va descritto in che maniera intende coniugare le esigenze in materia di protezione della natura e del paesaggio con le richieste dei frutticoltori.

La ricerca deve concentrarsi sulle piante ad alto fusto e le strategie «naturali» devono avere la priorità sui trattamenti chimici e sull'estirpazione degli alberi malati.

In adempimento della mozione Müller 07.3448 Più ricerca per la frutticoltura, il Consiglio federale ha aumentato di 0,5 milioni di franchi all'anno i fondi destinati alla ricerca dell'Ufficio federale dell'agricoltura per il periodo 2008­2011, mediante una riconversione interna dei mezzi finanziari, ciò che permette di sviluppare e di 2438

intensificare la ricerca. Di conseguenza è stato possibile attribuire progetti supplementari.

Il problema del fuoco batterico è stato affrontato in occasione di uno scambio attivo di idee. A tale scopo è stato istituito un gruppo d'accompagnamento di ricerca sulla frutticoltura e sul fuoco batterico. Le richieste del postulato sono state e saranno trattate in seno a questo gruppo d'accompagnamento.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 08.3040

Introduzione di una strategia di lotta al fuoco batterico conforme alla pratica (N 3.12.09, Graf Maya)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare un rapporto per appurare se e come sostiene una strategia di lotta al fuoco batterico conforme alla pratica. In particolare il postulato chiede di garantire lo scambio di conoscenze tra Confederazione, Cantoni e produttori frutticoli e di tener conto delle loro esperienze.

Già il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha presentato, all'attenzione del Parlamento, un rapporto dettagliato in merito alla strategia della Confederazione in materia di fuoco batterico, in risposta a due interventi parlamentari sulla lotta al fuoco batterico (postulato Gruppo dell'Unione democratica di centro 07.3299 Lotta efficace contro il fuoco batterico e postulato Büchler 07.3511 Lotta al fuoco batterico).

La concezione di base della strategia (prevenzione, eradicazione, contenimento) non è cambiata, neanche in seguito all'impiego ­ nel frattempo diventato possibile ­ della streptomicina contro il fuoco batterico. Per questi motivi è inutile redigere un nuovo rapporto.

La strategia di lotta della Confederazione si fonda sul principio, riconosciuto a livello internazionale, della prevenzione contro l'introduzione e l'ulteriore propagazione. Questa strategia è stabilita in una direttiva dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Essa è stata elaborata nel 2000 e completamente rielaborata nel 2006 in collaborazione con le competenti autorità cantonali. Tutti i provvedimenti di lotta hanno un punto in comune, vale a dire il fatto di ridurre al massimo il potenziale infettivo dell'agente patogeno del fuoco batterico e di permettere in tal modo di limitare il più possibile il rischio di contaminazione dei frutteti, dei vivai e delle altre colture di alberi da frutto ad alto fusto ancora sani e quindi degni di protezione.

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze, la Confederazione è in stretto contatto con le autorità cantonali preposte all'esecuzione. Queste ultime hanno intensi legami con la pratica. Non vi sono nuove conoscenze che rendano necessaria una modifica della strategia attuale della Confederazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 2000 P 98.3187

Campagna di formazione compensativa (N 16.06.1999, Gruppo socialista; S 20.3.00)

Nella sua risposta alla mozione su cui è basato il postulato in esame, il Consiglio federale ha menzionato la nuova legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10). Agli articoli 9 (Promozione della permeabilità), 33 (Esami e altre procedure di qualificazione) e 35 (Promozione di altre procedure di qualificazione) essa contiene disposizioni volte segnatamente a favorire la forma2439

zione di recupero, impedendo in particolare che l'ammissione alle procedure di qualificazione venga subordinata alla partecipazione a determinati cicli di formazione.

Nel 2010, nel quadro del progetto «Validazione degli apprendimenti acquisiti», è stata pubblicata una guida nazionale sulle «Altre procedure di qualificazione».

Questa guida ha permesso di passare dalla fase pilota della validazione all'attuazione su scala nazionale da parte dei Cantoni.

All'inizio di novembre del 2009, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di presentare, entro la fine del periodo di legislatura 2011, un avamprogetto di legge sulla formazione continua (attuazione dell'art. 64a della Costituzione federale; RS 101). In tale contesto occorre esaminare anche la questione della formazione di recupero, nella misura in cui essa mira all'acquisizione delle conoscenze e delle tecniche di base (la lettura, la scrittura, il calcolo e la soluzione di problemi).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3170

Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)

All'inizio di novembre del 2009, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di presentare, entro la fine del periodo di legislatura 2011, un avamprogetto di legge sulla formazione continua (attuazione dell'art. 64a della Costituzione federale; RS 101). L'obiettivo è una legge di principio che rafforzi la responsabilità personale per l'apprendimento continuo, che migliori le pari opportunità in sede di accesso alla formazione continua e che garantisca la coerenza della legislazione federale.

Nell'elaborazione del progetto di legge occorrerà esaminare in quale modo è possibile garantire l'accesso alla formazione continua a coloro che per motivi di provenienza o di contesto sociale incontrano ostacoli, che sono estranei al sistema dell'istruzione o che rischiano di diventarlo. Nel caso di un eventuale inserimento di simili obiettivi in una legge occorre evitare le interferenze con le competenze cantonali (p. es. nell'ambito della politica degli stranieri, dell'integrazione e della politica sociale) e i trasferimenti di oneri.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3640

Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. P 01.3170 e P 98.3187. Occorre inoltre osservare quanto segue: L'articolo 64a della Costituzione federale (RS 101) permette di integrare la formazione non formale (corsi, seminari, ecc.) nello spazio formativo. Nell'elaborazione dell'avamprogetto di legge sulla formazione continua occorrerà esaminare come strutturare i certificati di formazione continua in modo trasparente e come designare le competenze acquisite. In tale modo sarà possibile stabilire collegamenti con il sistema formale (diplomi e attestazioni riconosciuti dallo Stato) e facilitare il riconoscimento di apprendimenti acquisiti.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2440

2001 P 01.3641

Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. P 01.3170 e P 01.3640 Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 01.3425

Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)

Cfr. P 01.3170 Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 M 05.3473

Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05) ­ in precedenza SECO

La mozione invita il Consiglio federale ad adottare le misure necessarie allo scopo di semplificare il più possibile la procedura che consente alle PMI di addurre la prova che la professione in questione sia effettivamente esercitata in Svizzera, eliminando gli attuali inconvenienti burocratici. Nella sua risposta il Consiglio federale ha precisato che intende esaminare gli strumenti per risolvere i problemi esistenti.

A tale scopo l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha organizzato, in collaborazione con l'Ufficio dell'integrazione DFAE/ DFE (UI) e con l'assistenza della Segreteria di Stato dell'economia e dell'Ufficio federale della migrazione, diverse riunioni dedicate in particolare all'accesso degli architetti svizzeri al mercato dell'Unione europea. In questo ambito l'UFFT ha incontrato i partner interessati, vale a dire la Fondazione dei Registri svizzeri, la Società svizzera degli ingegneri e architetti, la Federazione degli architetti svizzeri, l'Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino, i dipartimenti di architettura dell'Università della Svizzera italiana e dei due Politecnici federali, la Società svizzera degli impresari-costruttori, l'Unione svizzera delle libere professioni (USLP) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri. Dalla discussione è risultato che l'accesso al mercato dell'Unione europea per i prestatori di servizi svizzeri è aperto e funziona correttamente.

Nell'ambito di un gruppo di lavoro sotto l'egida dell'USLP, al quale hanno partecipato in particolare l'UFFT e l'UI, è stato affidato un mandato all'Istituto svizzero di diritto comparato. Lo scopo di questo mandato consisteva nell'analizzare la legislazione di diversi Paesi dell'Unione europea e di elencare la regolamentazione di accesso al mercato per determinate professioni dell'USLP. A tale proposito non sono state rilevate infrazioni alla libera circolazione delle persone. I lavori di questo gruppo si sono conclusi con la riunione del 12 maggio 2009. In tale occasione l'UFFT ha spiegato anche il modo in cui la Svizzera adduceva la prova che la professione in questione vi è effettivamente esercitata. Nella primavera del 2009, inoltre, l'UI ha effettuato un'indagine ad ampio raggio da cui risulta che non esistono problemi specifici in relazione alla violazione
degli accordi attuali. Da parte sua l'UFFT è stato sollecitato a chiarire con l'Unione europea la procedura di riconoscimento dei diplomi per quanto riguarda numerosi titoli svizzeri di formazione 2441

professionale. In tutti i casi questa procedura si è conclusa in modo soddisfacente per le persone interessate.

L'imminente trasposizione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 225 del 30.9.2005, pag. 22), nel quadro dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), non permetterà più, in futuro, agli Stati ospiti di esigere una prova dell'esercizio della professione, in ogni caso per le professioni che hanno sostenuto la mozione, vale a dire principalmente per gli architetti.

Considerati gli scambi positivi tra i partner implicati, i risultati degli studi effettuati e le modifiche che la prevista trasposizione della direttiva 2005/36/CE comporta, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 P 07.3832

Migliorare il trasferimento di sapere e tecnologia (N 20.3.08, Loepfe)

Il 18 giugno 2010, il Consiglio federale ha approvato il rapporto Migliorare il trasferimento di sapere e tecnologia. Questo rapporto esamina le condizioni quadro che disciplinano, in Svizzera, il trasferimento di sapere e di tecnologia (TST) tra le scuole universitarie, gli istituti di ricerca e le imprese. La regolamentazione e l'uso dei diritti di proprietà sono un elemento importante del TST. Il rapporto fornisce una panoramica e i risultati di un sondaggio sul trasferimento di sapere e tecnologia nonché sul disciplinamento dei diritti di proprietà.

Basandosi su questa analisi, il Consiglio federale emana una serie di raccomandazioni all'attenzione delle scuole universitarie, degli istituti di ricerca e del mondo economico per ottimizzare la collaborazione nell'ambito del TST. Le raccomandazioni si riferiscono, da un lato, al miglioramento della trasparenza e dell'informazione nonché delle conoscenze e della consulenza ai diretti interessati in merito ai diritti di proprietà in vigore. A tale proposito occorre semplificare la collaborazione nei progetti congiunti. Secondo l'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11), i partner economici che si impegnano in progetti TST e che beneficiano di sussidi federali accordati dalla Commissione per la tecnologia e l'innovazione hanno il diritto di utilizzare e di valorizzare gratuitamente i risultati del progetto sostenuto e sono titolari dei diritti di proprietà intellettuale (art. 10y cpv. 2 O-LPRI).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2008 P 08.3272

Criteri d'ammissione alle scuole universitarie professionali (N 3.10.08, Häberli)

Nel rapporto Criteri d'ammissione alle scuole universitarie professionali, adottato il 27 ottobre 2010, il Consiglio federale ha esaminato il modo in cui le scuole universitarie professionali (SUP) applicano le disposizioni in materia di ammissione al ciclo di studio bachelor, in particolare nei settori della tecnica, dell'economia e del design.

A tale proposito ha analizzato le cifre attuali e la ripartizione delle diverse vie d'accesso ai vari settori specifici ed è giunto alla conclusione che la prassi in materia di ammissione corrisponde alle disposizioni previste dalla legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71). In singoli casi, tuttavia, come per l'ammissione subordinata a esame, la Confederazione intende compiere alcuni accertamenti. Inoltre servono criteri univoci per l'anno di pratica 2442

professionale che i titolari di una maturità liceale devono effettuare prima di intraprendere uno studio presso una scuola universitaria professionale. L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia assiste le SUP nel loro mandato legale, che consiste nel definire gli obiettivi di apprendimento da raggiungere al termine dell'anno di pratica professionale, allo scopo di armonizzare le loro esigenze a livello svizzero. Gli approfonditi chiarimenti in merito all'effettiva prassi delle SUP in materia di ammissione soddisfano la richiesta dell'autrice del postulato di ottenere una verifica dettagliata.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2008 P 08.3739

Carenza di personale curante (N 12.12.08, Schenker)

Per quanto riguarda la carenza di personale nelle professioni sanitarie, nel 2009 l'Osservatorio svizzero della salute ha pubblicato un rapporto su mandato della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità. Nel 2010 il Dipartimento federale dell'economia ha pubblicato il rapporto Fabbisogno di gestione politica e di coordinamento necessario per attuare il sistema di formazione e garantire un'offerta formativa orientata alle esigenze concrete, in particolare nel campo delle professioni sanitarie a livello federale e cantonale. La carenza di personale specializzato nel settore della sanità è stata inoltre un tema discusso dalla Conferenza sui posti di tirocinio 2009. In questa sede sono state approvate diverse misure, in particolare l'istituzione di una formazione professionale di base di due anni sancita da un certificato federale di formazione pratica. Attualmente questa formazione viene testata nell'ambito di progetti pilota. A partire dal 2012 la formazione professionale di base biennale di assistente di cura con certificato federale di formazione pratica verrà offerta in tutta la Svizzera. A livello di scuola universitaria professionale sono state definite competenze finali uniformi sul piano nazionale. Il masterplan «Formazione professioni infermieristiche» permetterà di seguire ulteriormente l'evoluzione della carenza di personale specializzato nel settore della sanità; occorre inoltre prevedere un coordinamento delle relative misure.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.4025

Offensiva a favore della formazione continua (S 5.3.09; Sommaruga Simonetta)

Cfr. P 01.3170 e P 01.3640 Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.4024

Offensiva a favore del perfezionamento (N 9.3.09, Fehr Mario)

Cfr. P 01.3170 e P 01.3640 Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.3778

Sostegno alla formazione duale (N 20.3.09, Favre Laurent)

Il 24 settembre 2010, in adempimento del postulato, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Nuova legge sulla formazione professionale: un bilancio dopo sei anni». Secondo questo rapporto, la nuova legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) si è rivelata un importante elemento di modernizzazione della formazione professionale in Svizzera. I settori sanitario, sociale e artistico sono stati integrati nel sistema della formazione professionale,

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mentre il nuovo modello di finanziamento vincolato alle prestazioni rende nettamente più trasparente la politica della formazione professionale.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale delle abitazioni 2008 M 07.3777

Sapomp SA. Abolizione degli obblighi fino al 2010 (N 17.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041; S 6.3.08)

La ditta Sapomp Wohnbau AG (SWAG), di proprietà esclusiva della Confederazione, fungeva da società sostitutiva per gli immobili la cui situazione finanziaria si era aggravata con la crisi degli anni Novanta e che hanno beneficiato di misure di promozione della costruzione. Il patrimonio immobiliare acquistato nell'arco di oltre un decennio comprende attualmente circa 2600 unità. Esse sono state vendute il 16 dicembre 2010, tramite bando di gara pubblico, alla cassa pensioni della F. Hoffmann-La Roche SA con effetto dal 1° gennaio 2011. Grazie a una situazione di mercato piuttosto favorevole è stato possibile realizzare un ricavato che consentirà di recuperare il capitale azionario della Confederazione per una cifra pari a 171 milioni di franchi. È inoltre previsto un guadagno fino a 260 milioni che verrà registrato come entrata per investimenti straordinaria. Le entrate complessive previste, che si aggirano intorno a 430 milioni di franchi, confluiranno nella Cassa della Confederazione. Durante il suo periodo di proprietà, la SWAG ha inoltre rimborsato alla Confederazione le anticipazioni per le pigioni rilevate insieme agli immobili (riduzione di base) per un importo complessivo di 160 milioni. Tramite la vendita della SWAG, lo scopo perseguito dalla mozione è stato raggiunto entro il termine stabilito.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti 2006 P 06.3179

Rapporto sullo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private (S 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni S 06.027)

Uno studio di ingegneria è stato incaricato di elaborare il rapporto in questione. I dati rilevati tra le ferrovie hanno permesso di determinare per ognuna lo stato di sette gruppi di impianti su una scala di valori che va da 1 (buone condizioni) a 5 (condizioni allarmanti). Sulla base dei risultati si è altresì provveduto a stimare il fabbisogno finanziario annuo per mantenere la qualità dell'infrastruttura. In proposito sono state definite due strategie distinte: a) strategia conveniente a lungo termine (manutenzione integrale dell'impianto durante tutta la sua durata di vita) e b) strategia conveniente a breve termine (rinuncia a qualsiasi intervento di manutenzione, sostituzione dell'impianto al termine della sua durata di vita).

Lo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private risulta in media «accettabile» (2,07 sulla scala dei valori). I risultati variano a seconda della ferrovia. Dal confronto con quattro tratte FFS secondarie risulta che queste ultime si trovano in condizioni leggermente migliori (1,97). Va detto tuttavia che le ferrovie private devono affron2444

tare costi maggiori per la manutenzione dell'infrastruttura in quanto, per ragioni topografiche, contano in media un numero più elevato di opere di genio civile e di protezione e impianti per il pubblico di dimensioni maggiori. Nessuna tratta presenta condizioni allarmanti (5). Il rapporto indica altresì che i fondi disponibili nel piano finanziario saranno sufficienti a mantenere la qualità dell'infrastruttura nei prossimi dieci anni. Questi fondi non consentiranno però di effettuare maggiori investimenti per opere di ampliamento, di coprire i costi supplementari per la sicurezza delle gallerie, per attrezzature conformi alle esigenze della clientela e dei disabili nelle stazioni e per eliminare o risanare i passaggi a livello.

Il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale dei trasporti di effettuare anche un'analisi dei costi e dei benefici. È stato quindi elaborato un modello intitolato «Schweizerische Privatbahnen: Kosten- und Nutzenmodell».

Le tratte e imprese di trasporto finora confrontate mostrano in genere dati piuttosto coerenti. Ciò significa che le differenze possono essere spiegate, e che le motivazioni sono applicabili ad altri esempi e anche alle tratte di riferimento delle FFS. I confronti tra linee ferroviarie e autolinee sostitutive non hanno riservato sorprese, evidenziando le stesse linee che sono attualmente sotto osservazione o che lo sono state in passato; a queste non se ne sono aggiunte altre, né si è rilevata la necessità di interventi urgenti.

I risultati dei rapporti, confluiti nel messaggio del 23 giugno 2010 concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) per gli anni 2011­2012 (FF 2010 4327), saranno inoltre utilizzati nell'ambito dei lavori dell'Amministrazione federale sul futuro finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

Poiché il Parlamento ha approvato il decreto federale sul credito d'impegno per il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie private svizzere negli anni 2011­ 2012 (FF 2010 4421), il presente intervento parlamentare può essere tolto di ruolo.

2008 P 07.3610

Equità negli emolumenti per le licenze nel settore dei trasporti su strada (N 20.3.08, Triponez)

Il postulato chiede di mettere a confronto gli emolumenti riscossi in Svizzera e all'estero per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di accesso alla professione di trasportatore su strada e di esaminare se sia necessario un loro adeguamento in modo tale che non superino la media europea.

L'Ufficio federale dei trasporti ha richiesto i dati relativi agli emolumenti applicati negli Stati dell'Unione europea e ha quindi proceduto alla loro valutazione.

Dal confronto tra gli emolumenti richiesti per le autorizzazioni risulta un quadro alquanto eterogeneo: si va da tariffe di 2000 franchi (p.es. in Polonia) fino al rilascio gratuito (p.es. in Grecia e in Francia). La media europea (tariffe del 2009) per il primo rilascio è di 414 franchi per il traffico merci e di 392 franchi per il traffico viaggiatori, mentre il rinnovo costa in media rispettivamente 331 franchi e 309 franchi. Nell'UE l'emolumento medio per una copia autenticata è di 53 franchi per il traffico merci e di 66 franchi per il traffico viaggiatori. Pertanto, gli emolumenti applicati in Svizzera sono più alti per il rilascio (800 franchi) e il rinnovo (500 franchi), ma nettamente inferiori, ben 5­6 volte, per le copie conformi (10 franchi).

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A seguito della semplificazione delle procedure attuata in particolare in base alla modifica delle disposizioni entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (ordinanza del 1° novembre 2000 concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada; RS 744.103), il Consiglio federale constata che è possibile correggere gli emolumenti riscossi dall'UFT. Il 10 dicembre 2010 ha quindi approvato i seguenti adeguamenti: riduzione da 800 a 500 franchi degli emolumenti per il rilascio della licenza e da 500 a 300 di quelli per la modifica o il rinnovo. È risultato per contro troppo basso l'emolumento di 10 franchi riscosso per una copia autenticata della licenza, che sarà quindi innalzato a 20 franchi. Anche dopo l'aumento tale tariffa non raggiunge tuttavia nemmeno la metà dei valori medi europei.

Approvando il rapporto del 10 dicembre 2010 Emolumenti per la licenza di autotrasportatore nel confronto europeo, il Consiglio federale ha accolto le richieste avanzate nel postulato. Il postulato può quindi essere tolto di ruolo.

Ufficio federale dell'aviazione civile 2002 P 02.3472

Verifica della durata di validità dell'autorizzazione d'esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo settoriale sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea (RS 0.748.127.192.68), il nostro Paese ha recepito nel diritto interno, quale parte integrante del terzo pacchetto di liberalizzazione, anche il Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GUCE L 240 del 24.8.1992, pag. 1). A partire dal 1° giugno 2002, tale regolamento è pertanto direttamente applicabile in Svizzera.

Esso è stato sostituito con decisione del 7 aprile 2010 dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GUCE L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Circa la validità temporale delle autorizzazioni di esercizio, diversamente dalle disposizioni della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01), il regolamento n. 1008/2008 non prevede alcuna limitazione.

Un'autorizzazione di esercizio è valida finché l'impresa di trasporto aereo adempie i propri obblighi giusta il regolamento n. 1008/2008. Qualora ciò non fosse più il caso, l'autorizzazione deve essere ritirata. Fatta questa premessa, la limitazione della durata di validità prevista dal diritto aeronautico svizzero non ha senso, tanto più che anche le altre autorizzazioni tecnico-operative non sono necessariamente soggette a un limite temporale. Nella revisione parziale della LNA, che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2011, si è provveduto a modificare i corrispondenti articoli. Al momento della revisione della LNA verrà adeguata anche l'ONA. Le richieste contenute nel postulato sono state quindi adempiute.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 04.3210

Attività di Skyguide all'estero (N 16.12.05, Kohler; S 14.6.06)

L'Ufficio federale dell'aviazione civile ha redatto e sottoposto all'attenzione della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) un rapporto principale e un rapporto integrativo sul finanziamento del servizio della sicurezza aerea in Svizzera. La CTT-N ha preso atto di questi rapporti, approvando le varianti presentate.

2446

Per quanto riguarda le minori entrate di Skyguide nella fornitura dei servizi della navigazione aerea nei Paesi confinanti, la strategia proposta prevede che la Confederazione si accolli temporaneamente tali perdite, indennizzandole fino a che non sarà stata trovata una soluzione di finanziamento su base bilaterale o multilaterale (p.es.

nel quadro del progetto «Functional Airspace Block Europe Central») fra la Svizzera e gli Stati interessati.

Il rapporto Finanziamento del servizio della sicurezza aerea in Svizzera è stato attuato nel quadro della revisione parziale 1 (FF 2010 5793) della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0). Al riguardo, il nuovo articolo 101b LNA prevede che la Confederazione possa assumere le perdite di proventi di Skyguide per le prestazioni fornite in un Paese confinante per un periodo massimo di nove anni a partire dall'entrata in vigore del nuovo testo di legge. Il 1° ottobre 2010 il Parlamento ha adottato la revisione parziale 1 della LNA, che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2011.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

Ufficio federale dell'energia 2008 M 07.3767

Introduzione di norme concernenti il consumo elettrico di macchine per ufficio, elettrodomestici, lampade, motori elettrici normalizzati e impianti domotecnici (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08)

Il 24 giugno 2009 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (RS 730.01), emanando una serie di disposizioni sugli apparecchi elettrici relative all'efficienza energetica. Tra le categorie interessate rientrano, oltre ai principali apparecchi domestici come i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, i forni e le lavasciugatrici combinate, anche le lampade domestiche e i motori elettrici. Nel maggio 2010 il Consiglio federale ha ribadito la sua volontà di introdurre queste nuove norme, riprendendo il principio del «Cassis de Dijon» nell'elenco delle deroghe previste nell'ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8). Per il 2012 sono già previste nuove disposizioni sull'efficienza energetica per ulteriori categorie di apparecchi, tra i quali rientrano anche quelli destinati alla domotica.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 M 07.3768

Introduzione di un'etichettaEnergia aggiornata periodicamente per impianti elettrici, veicoli e apparecchi (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08)

L'etichettaEnergia per gli apparecchi elettrici e le automobili rappresenta uno strumento di successo atto a migliorare l'efficienza energetica. Per gli apparecchi elettrici, il numero di categorie per le quali è prevista un'etichetta viene costantemente ampliato. Viste le piccole dimensioni del mercato svizzero e le opportunità di mercato degli apparecchi elettrici, negli ultimi anni il Consiglio federale ha deciso di riprendere l'etichetta energetica europea. Per poter dar seguito a tutte le richieste formulate nella mozione, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha esaminato la definizione e le prescrizioni dell'etichettaEnergia in vigore in Svizzera. Poiché 2447

l'introduzione di un'etichetta nel senso auspicato dalla mozione è stata giudicata un ostacolo al mercato ed inoltre risulterebbe contraria al principio del «Cassis de Dijon», l'UFE ha rinunciato a dare seguito alla proposta del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni al Consiglio federale.

Nei prossimi mesi l'UE adeguerà le etichette energetiche per la maggior parte delle categorie e a partire dal 2014 prevede una nuova classificazione generale. Per le macchine da caffè, inoltre, congiuntamente ai rappresentanti del settore l'UFE ha elaborato un'etichettaEnergia su base volontaria, che ha già riscosso notevole successo, influenzando considerevolmente il segmento di mercato.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 P 08.3756

Modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico (S 16.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

Il postulato 08.3756 Modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico e il postulato 08.3758 Misure contro l'aumento delle tariffe elettriche. Modifica della legge e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, depositato dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, chiedono di rilevare le lacune della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) e di esaminare la necessità di un'eventuale modifica di legge.

Il 18 novembre 2009, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di preparare una revisione della LAEl che prenda in esame i seguenti orientamenti: ­

introduzione di una regolazione tramite incentivi;

­

integrazione dell'obbligo di fornitura per l'energia di regolazione e le quote dei costi delle prestazioni di servizio relative al sistema, che sono a carico dell'esercente delle centrali elettriche;

­

rafforzamento dell'indipendenza di swissgrid, la società nazionale di rete;

­

protezione della società nazionale di rete dal rilevamento da parte di aziende straniere;

­

fatturazione dei costi di transito dell'elettricità conforme ai principi della causalità;

­

riduzione dei costi del gestore della rete;

­

rendiconto periodico sull'entità e l'evoluzione dei tributi e delle prestazioni del gestore di rete agli enti pubblici;

­

la Commissione federale dell'elettricità è competente per l'emanazione di sanzioni amministrative commisurate al fatturato (come nel caso della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza; RS 251) oppure per l'adozione di ulteriori misure appropriate volte ad ampliare le sue possibilità sanzionatorie a condizione che queste ultime si possano realizzare nel medesimo arco di tempo;

­

abbreviazione della procedura di ricorso (rimedio giuridico);

­

promozione dell'efficienza elettrica nelle aziende del secondario e del terziario.

2448

I temi sollevati dagli interventi parlamentari pendenti sono stati trattati dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) nel quadro della revisione della LAEl. L'UFE ha inoltre istituito gruppi di lavoro Revisione LAEl che svolgono una funzione consultativa e preparatoria prima dell'avvio della procedura di consultazione ordinaria, in particolare per quel che riguarda i punti fondamentali dell'avamprogetto. Per le varie mansioni sono stati creati sottogruppi di lavoro con rappresentanti esterni e interni dell'Amministrazione, che comprendono tutte le parti interessate (stakeholder) all'introduzione di una regolazione tramite incentivi e di misure volte a ridurre i costi delle prestazioni di servizio relative al sistema, ai modelli tesi a rendere indipendente swissgrid e alla promozione dell'efficienza elettrica nel secondario e nel terziario. I lavori di questi gruppi si concluderanno con un rapporto finale previsto per metà 2011. I risultati emersi confluiranno nell'avamprogetto che verrà posto in consultazione presumibilmente nei primi mesi del 2012.

Il capo del DATEC, in una lettera indirizzata ai presidenti delle Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia, ha invitato nell'ottobre scorso a rinunciare all'inoltro di singoli postulati o mozioni, entro i termini previsti, in vista della revisione della LAEl e ad aspettare il testo dell'avamprogetto. In questo scritto sono stati menzionati esplicitamente, tra l'altro, anche i postulati 08.3756 e 08.3758.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2008 P 08.3757

Aumento delle tariffe elettriche. Riserve previste dalla legge sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il postulato trasmesso il 9 dicembre 2009 dal Consiglio nazionale incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un rapporto concernente la costituzione di riserve stabilita dalla legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7). Questo rapporto, allestito dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), si basa sulla decisione della ElCom del 6 marzo 2009 riguardante i costi e le tariffe di utilizzazione della rete al livello I e le tariffe delle prestazioni di servizio relative al sistema, nonché su altri studi elaborati in vista della decisione da società esterne. Il rapporto evidenzia che, per la società nazionale di rete, attuare le misure di riduzione rapida dei costi richieste dalla ElCom costituirà una sfida. La tariffa per le prestazioni di servizio generali relative al sistema, corrispondenti sostanzialmente alla potenza di regolazione, è stata fissata dalla ElCom a 0,77 centesimi al chilowattora.

Il rapporto in adempimento del postulato è stato pubblicato nel giugno del 2009 (http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de &name=de_515741085.pdf&endung).

Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

2008 P 08.3758

Misure contro l'aumento delle tariffe elettriche. Modifica della legge e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Cfr. P 08.3756

2449

2009 P 08.3241

Politica estera della Svizzera in materia di energia (N 8.9.09, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale è invitato, tramite il presente postulato, a perseguire in primo luogo la conclusione di un trattato con l'Unione europea concernente l'integrazione della Svizzera nel mercato interno dell'elettricità, che regoli l'accesso al commercio dell'elettricità e dell'energia in modo non discriminatorio, ed in secondo luogo ad esaminare la possibilità che la Svizzera partecipi alla Conferenza istitutiva dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA).

Le richieste formulate nel postulato sono state superate dagli eventi. La prima parte è stata soddisfatta con le trattative in corso relative a un accordo sull'energia e la seconda parte è pure da ritenersi adempiuta con l'adesione all'IRENA, ratificata dal Parlamento il 1° ottobre 2010.

Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale delle strade 2001 P 01.3483

Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)

Con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il 1° gennaio 2008 le competenze in materia di gestione del traffico sulle strade nazionali sono passate alle autorità federali. Da allora, la Confederazione ha elaborato cosiddetti piani di gestione del traffico per far fronte a eventi e situazioni di emergenza. Questi piani indicano le competenze in merito alle decisioni sulle misure da adottare in questi casi, le modalità e i contenuti con i quali devono essere informati gli utenti della strada e i percorsi alternativi da scegliere. Anche per l'autostrada del San Gottardo sono previsti piani del genere.

Nel caso di una chiusura della galleria autostradale del San Gottardo, il traffico nazionale e internazionale viene deviato principalmente sull'asse del San Bernardino e/o su quella del Sempione. La scelta del percorso alternativo dipende dalla durata della chiusura della galleria nonché dalla disponibilità di percorsi alternativi e dalle condizioni atmosferiche. La deviazione del traffico avviene d'intesa con i Cantoni coinvolti. In tutta la Svizzera e nelle zone confinanti gli utenti della strada vengono informati via radio, mentre alle frontiere e sul tratto interessato mediante pannelli a messaggio variabile. A livello locale, le deviazioni vengono segnalate con indicatori di direzione variabili o segnali installati separatamente.

Tutte le chiusure vengono pubblicate anche in Internet (ad esempio sul sito www.truckinfo.ch). Questo strumento consente di raggiungere in poco tempo la maggior parte degli utenti della strada e soprattutto il traffico pesante internazionale.

Dalle esperienze maturate negli ultimi anni emerge che sono soprattutto le chiusure brevi dell'asse del San Gottardo a creare difficoltà nella gestione del traffico pesante. Tali difficoltà si presentano perlopiù nel caso di forti nevicate o di problemi al momento dello sdoganamento a Chiasso. In simili situazioni, i conducenti dei mezzi pesanti cercano di avvicinarsi il più possibile al punto in cui si è verificato l'evento, con la conseguenza che, nonostante le ampie informazioni e i percorsi alternativi consigliati, le aree di attesa disponibili risultano sempre sovraoccupate.

Nel caso di chiusure più prolungate, come dopo la caduta di massi a Gurtnellen, praticamente non si presentano problemi. Sono sufficienti aggiornamenti sul traffico 2450

tempestivi e ripetuti relativi alla deviazione su piccola e grande scala del traffico nazionale e internazionale. A questo proposito funge da riferimento un accordo in vigore con i Paesi confinanti in base al quale al momento della chiusura superiore a due giorni di un asse transalpino, questi ultimi vanno opportunamente informati e devono a loro volta diffondere queste informazioni quanto prima sul loro territorio.

Gli elementi strutturali della galleria autostradale del San Gottardo dovranno essere rinnovati o sostituiti in modo integrale probabilmente tra alcuni anni. I lavori di risanamento riguarderanno in particolare il manto stradale, gli elementi di rivestimento delle pareti e la volta della galleria. In relazione al risanamento della galleria autostradale del San Gottardo, il 4 marzo 2009 il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato 09.3000 Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo, depositato dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati. In adempimento di questo postulato, nel dicembre del 2010 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un piano nel quale indica le modalità e i tempi dei lavori di risanamento. Nel quadro di questo piano vengono trattate ampiamente le richieste che figurano al n. 2 del postulato Estermann. Il postulato 01.3483 può quindi essere tolto di ruolo.

2003 P 02.3126

Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)

Il 1° maggio 2006 l'Unione europea (UE) ha introdotto l'odocronografo digitale (conformemente alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35). Dal 1° gennaio 2007, i veicoli messi in circolazione per la prima volta devono essere equipaggiati anche in Svizzera con un odocronografo digitale. Il sistema rende più efficiente il lavoro di controllo delle autorità esecutive, migliora la protezione dei camionisti e, grazie ai dispositivi di sicurezza contro le manipolazioni, aumenta la sicurezza stradale.

In Svizzera sono stati creati veri e propri centri di controllo del traffico pesante; il primo è stato inaugurato il 26 novembre 2004 a Unterrealta (GR). Da allora hanno aperto i battenti anche quelli di Sciaffusa (da dicembre 2007) e Berna (da giugno 2008). Il maxi centro di Ripshausen, sul versante nord del San Gottardo, è operativo dal settembre del 2009; l'analogo centro a sud delle Alpi, ubicato sull'ex sedime della Monteforno (TI), è in fase di progettazione avanzata. È inoltre prevista la realizzazione di ulteriori centri di medie dimensioni grazie ai quali sarà possibile rendere più efficienti e sistematiche le attività di controllo delle autorità esecutive.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2008, è stato ridefinito anche il sistema di notifica all'UE delle infrazioni all'orario di lavoro e di riposo commesse da conducenti esteri in Svizzera (cfr. ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale, OCCS; RS 741.013). In tal modo è rafforzata la collaborazione internazionale, migliorato il perseguimento penale delle infrazioni e aumentata la sicurezza stradale.

A livello europeo, nel dicembre del 2005 sono state adottate nuove disposizioni in materia di ore di lavoro e di riposo (regolamento [CE] n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio [CEE] n. 3821/85 e [CE] n. 2135/98 e abroga il regolamento [CEE] n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1) entrate in 2451

vigore l'11 aprile 2007 negli Stati membri. Tali disposizioni migliorano le condizioni sociali degli autisti e, in generale, la sicurezza stradale. Il recepimento, nel diritto svizzero, delle nuove disposizioni dell'UE ha dovuto invece essere rinviato, poiché la cosiddetta «regola dei 12 giorni» per i veicoli adibiti al trasporto di persone è stata fortemente osteggiata dagli ambienti interessati (secondo il nuovo diritto dell'UE, i conducenti di torpedoni devono interrompere il lavoro per un giorno, al più tardi dopo sei giorni lavorativi, e non più, come in passato, soltanto dopo 12). Durante la seduta del gruppo di lavoro «Trasporto stradale» del Comitato dei trasporti interni (ECE/TRANS/SC.1), tenutasi dal 29 al 31 ottobre 2008 a Ginevra, gli Stati firmatari dell'AETR, tra cui il rappresentante dell'UE, hanno accettato che la «regola dei 12 giorni» concernente i veicoli adibiti al trasporto di persone (autisti di bus) sia mantenuta a determinate condizioni. L'UE ha sottoposto a revisione la sua regola dei 6 giorni e il 4 giugno 2010 ha reintrodotto la regola dei 12 giorni per servizi occasionali (cosiddette corse circolari) nel traffico viaggiatori transfrontaliero (cfr. art. 29 e 31 del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009). L'Accordo europeo del 1° luglio 1979 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR; RS 0.822.725.22), anch'esso sottoposto a revisione e adeguato al diritto dell'UE, è entrato in vigore il 20 settembre 2010. La revisione dell'ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1; RS 822.221), a suo tempo sospesa per la mancanza di consenso tra gli Stati membri della CE e le parti contraenti dell'AETR, è stata portata avanti. Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha deciso la revisione dell'ORL 1 e fissato per il 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore dell'ORL 1 adeguata alle norme internazionali. Tramite queste revisioni avvenute a vari livelli (UE, internazionale e Svizzera) il diritto UE, l'AETR e l'ORL 1 coincidono.

L'UE ha inoltre deciso di inasprire le disposizioni in materia di controlli (aumento del numero di giorni sottoposti a controllo dall'1 al 3 %; aumento del numero dei
controlli nelle aziende rispetto ai controlli stradali). Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore anche in Svizzera già il 1° gennaio 2008 (cfr. art. 20 OCCS). Per il 2008 e il 2009 i giorni di lavoro da sottoporre a controlli erano il 2 per cento, mentre nel 2010 sono aumentati al 3 per cento. Il postulato 02.3126 è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2003 P 01.3684

Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Dall'ottobre del 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria stradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza è considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Nel frattempo sono state esaminate, e in parte attuate, diverse misure atte a migliorare la sicurezza nei tunnel; tra cui, ad esempio, dispositivi più efficaci nella rilevazione degli incendi (cavi e telecamere di rilevazione del calore, ecc.), migliorie ai sistemi di aerazione e di aspirazione del fumo (in particolare nelle gallerie del San Gottardo e del San Bernardino), misure per incrementare la possibilità degli utenti della strada di mettersi in salvo autonomamente (specifica formazione in vista dell'esame di guida, informazione più sistematica circa il corretto comportamento da tenere in caso d'incidente), migliore segnalazione dei dispositivi di sicurezza (nicchie SOS, vie di fuga, uscite di emergenza), pianificazione e ampliamento di miglio-

2452

ri o nuove vie di fuga (p. es. nelle gallerie del San Bernardino e del Gran San Bernardo) nonché equipaggiamento dei camion più adeguato (obbligo dell'estintore).

Le misure volte a migliorare il rilevamento degli incendi, la segnaletica dei dispositivi di sicurezza, la pianificazione e il potenziamento di migliori o nuove vie di fuga sono in fase di realizzazione nel quadro del progetto «Sicurezza in galleria» e si protrarranno su più anni.

In linea di massima, gran parte di queste misure e del relativo know-how produce il suo effetto in tutte le opere stradali sotterranee, in particolare nelle gallerie della rete di strade nazionali e principali. Le misure sono attuate sistematicamente, nel quadro delle possibilità esistenti e in ossequio al principio di proporzionalità. Sono inoltre allo studio ulteriori provvedimenti, in parte in collaborazione con servizi esteri specializzati.

In data 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni di portare a termine il progetto concernente la realizzazione di due impianti d'esercitazione a Balsthal (SO) e Lungern (OW). Grazie a tali strutture i vigili del fuoco, i servizi sanitari e la polizia possono prepararsi a un evento in condizioni realistiche, all'interno di una galleria. Questo elemento organizzativo consente di completare il pacchetto globale delle misure di sicurezza da applicare alle gallerie delle strade nazionali e di migliorare ulteriormente la sicurezza delle squadre d'intervento e degli utenti della strada. I due impianti di esercitazione di Balsthal (SO) e Lungern (OW) per i servizi d'intervento sono entrati in funzione nel 2009.

L'omonimo postulato 01.3680 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati è stato tolto di ruolo nel 2010. Di conseguenza, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale.

2004 M 03.3587

Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)

La tematica faceva originariamente parte di Via sicura (cfr. P 04.3249). La richiesta è stata ripresa, senza alcuna modifica del contenuto, dall'iniziativa parlamentare Heer 08.421 Modifica della legge sulla circolazione stradale. Il progetto è stato approvato nel 2010 da entrambe le Camere. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 07.3113

Formazione di primo soccorso per l'ottenimento della licenza di condurre (N 22.6.07, Heim Bea)

L'Ufficio federale delle strade ha integrato la tematica della formazione sull'impiego del defibrillatore automatico esterno nelle sue direttive del 6 luglio 2010 concernenti i corsi «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti (corsi di pronto soccorso)». Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2008 M 07.3631

Progetto «Korridorvignette Pfänder». Necessità di tenere conto degli interessi della popolazione della Valle del Reno (N 21.12.07, Müller Walter; S 26.5.08)

Per decongestionare il traffico nella regione di Bregenz, su un tratto di 23 km («corridoio») dell'autostrada A14 Rheintal/Walgau nel Vorarlberg tra la frontiera tedesca e Hohenems è stato introdotto, come soluzione speciale a tempo determinato, un tipo 2453

particolare di contrassegno chiamato «Korridorvignette». A questo scopo, alla fine di ottobre del 2007 è stata modificata la legge austriaca concernente il pedaggio sulle strade nazionali. Questa misura ha permesso di ridurre il traffico a Bregenz, benché inizialmente si temesse un ulteriore carico su parti della Valle del Reno.

Dopo l'introduzione del contrassegno speciale, si è proceduto a un attento monitoraggio del traffico nell'area interessata. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e l'Ufficio federale delle stradehanno inoltre preso contatti, sia a livello politico che tecnico, con i servizi austriaci competenti. La Svizzera ha quindi fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili.

L'incremento del traffico nella Valle del Reno non si è verificato e di conseguenza l'introduzione del contrassegno speciale non ha portato al temuto caos del traffico sulle strade svizzere nella Valle del Reno. La soluzione speciale verrà mantenuta fino all'apertura della seconda canna della galleria del Pfänder (prevista per il 2012/2013). La mozione può quindi essere tolta di ruolo.

2008 P 08.3196

Più trasparenza per quanto riguarda la rete delle strade nazionali (N 13.6.08, Hochreutener)

L'11 novembre 2009 il Consiglio federale ha presentato all'Assemblea federale, nei tempi previsti, il messaggio concernente il programma per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e lo sblocco dei crediti necessari (FF 2009 7301) conformemente alla legge federale del 6 ottobre 2006 concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (RS 725.13). Negli studi preliminari svolti per l'elaborazione del messaggio è stata effettuata un'analisi generale delle misure necessarie per il funzionamento della rete delle strade nazionali. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale delle comunicazioni 2008 P 08.3285

Proteggere i cittadini dalle molestie telefoniche (stalking) (N 3.10.08, Schmidt Roberto)

L'attuale situazione giuridica in materia di tutela dei cittadini da chiamate telefoniche indesiderate e ripetute è stata attentamente esaminata al numero 7.1.1.2 del rapporto del Consiglio federale del 17 settembre 2010 elaborato in adempimento del postulato 09.3002 Valutazione del mercato delle telecomunicazioni, depositato dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati.

Inoltre, l'introduzione di un obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di informare i consumatori della possibilità di richiedere le informazioni che permettono di identificare il chiamante in caso di telefonate abusive (4a domanda del postulato) necessiterebbe di una modifica della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10). Il succitato rapporto del Consiglio federale giunge però alla conclusione che una revisione della LTC non è attualmente giustificata.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2454

Ufficio federale dell'ambiente 2007 P 06.3853

Nuova normativa UE sulle sostanze chimiche. Adeguamento della Svizzera a REACH (N 22.6.07, Graf Maya)

Con il postulato si chiede al Consiglio federale di esaminare le modalità di adeguamento del diritto svizzero in materia di prodotti chimici al regolamento REACH adottato dall'UE e l'opportunità di avviare negoziati con l'UE sulla partecipazione della Svizzera all'attuazione di tale regolamento.

Con decisione del 29 novembre 2008, il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione di effettuare inchieste preliminari sugli adeguamenti necessari della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RS 813.1) e della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01), in particolare alla luce dei rapporti con l'UE, e di condurre colloqui esplorativi con l'UE per chiarire le modalità e le condizioni quadro per la firma di un accordo nel settore dei prodotti chimici. Il 30 giugno 2010, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sui risultati dei colloqui esplorativi e ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, il Dipartimento federale dell'interno, il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale dell'economia di elaborare il progetto di un mandato negoziale. Inoltre, ha affidato il mandato, valido fino a quando sarà concluso un accordo, di predisporre le necessarie modifiche legislative per il mantenimento del livello di protezione. Il 18 agosto 2010, con riserva dei risultati della consultazione delle commissioni di politica estera e dei Cantoni, il Consiglio federale ha affidato un mandato negoziale per un accordo con l'UE sulla sicurezza nell'ambito dei prodotti chimici (REACH). Le richieste del postulato sono pertanto adempiute.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2000 P 99.3459

Armonizzazione del diritto edilizio (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)

Il 22 settembre 2005, in occasione della sua assemblea generale, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente ha adottato il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE), raccomandando ai Cantoni di aderirvi. Il 26 novembre 2010, l'assemblea di fondazione ha messo in vigore il CIAE. Nel frattempo sette Cantoni (AG, BE, BL, FR, GR, TG, SH) vi hanno aderito, numerosi altri vi aderiranno fra breve e in quasi tutti sono già in corso lavori concreti in vista di una prossima adesione. Con la sua decisione del 15 gennaio 2009, in base alla quale un Cantone può aderire alla CIAE anche senza adottare la nozione di «indice delle superfici di piano», l'organo intercantonale di armonizzazione della terminologia edile ha eliminato uno dei principali ostacoli all'adesione.

In altri settori, prosegue inoltre l'impegno, sostenuto e accompagnato dalla Confederazione, volto a ridurre le conseguenze della molteplicità delle normative edilizie.

Sono già pronti progetti di norme relativi ai «piani di utilizzazione generali», alla «pianificazione dell'urbanizzazione comunale» e ai «piani di utilizzazione speciale».

Anche il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà faciliterà note-

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volmente l'accesso alle informazioni relative alla pianificazione dell'utilizzazione del territorio.

L'entrata in vigore del CIAE ha rappresentato un importante passo avanti nell'armonizzazione del diritto edilizio. La partecipazione della Confederazione in questo processo di armonizzazione è garantita dalla rappresentanza dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale in seno all'associazione Norme di pianificazione territoriale.

Il postulato è stato pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

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