J Decreto federale Disegno che completa la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112; visto il rapporto complementare del Consiglio federale dell'8 agosto 20113 concernente la Convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti d'America, decreta: Art. 1 La lettera b del numero 10 del Protocollo della Convenzione del 2 ottobre 19964 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, introdotta dall'articolo 4 del Protocollo del 23 settembre 20095 che modifica la detta Convenzione, va intesa nel senso che la Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e gli Stati Uniti: 1

a.

identificano il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e

b.

indicano, sempre che siano loro noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 1.

2

Nell'applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

3

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2011 3419 FF 2011 5933 RS 0.672.933.61 FF 2010 229

2011-1756

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Convenzione con gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni. DF

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