Decreto federale concernente un credito quadro per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 20032 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20113, decreta: Art. 1 Per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana è accordato un credito quadro di 310 milioni di franchi per il periodo dal 2012 al 2016.

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2 Il credito quadro sarà sbloccato unicamente dopo l'esaurimento di quello precedente, presumibilmente a partire dal 30 aprile 2012.

Art. 2 Il credito quadro può essere utilizzato per finanziare l'assunzione, per un periodo determinato, di personale necessario all'attuazione delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana. Per il finanziamento dei posti può essere impiegato al massimo il 10 per cento del credito quadro.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 101 RS 193.9 FF 2011 5683

2010-1616

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Credito quadro per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana. DF

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