Legge federale sull'imposta preventiva
Disegno
(LIP) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 20111, decreta: I La legge federale del 13 ottobre 19652 sull'imposta preventiva è modificata come segue: Introduzione di un titolo abbreviato Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 4 cpv. 1 lett. a e abis (nuova) nonché cpv. 1bis (nuovo) L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:
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a.
da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi da una persona domiciliata in Svizzera o all'estero e girati, versati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a una persona fisica domiciliata in Svizzera quale avente diritto economico;
abis. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi da una persona domiciliata in Svizzera e girati, versati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a una persona fisica domiciliata all'estero.
1bis L'emissione effettuata da una società estera di un gruppo per la quale garantisce la società madre svizzera è equiparata all'emissione in Svizzera di obbligazioni, cartelle ipotecarie, rendite fondiarie e averi iscritti nel libro del debito pubblico.
1 2
FF 2011 5885 RS 642.21
2011-1287
5929
Imposta preventiva. LF
RU 2011
Art. 9 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Si considera agente pagatore ogni operatore economico che, periodicamente o saltuariamente, gira, versa, accredita o riscuote a favore di terzi redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a o abis.
Art. 10 cpv. 1 1
L'obbligazione fiscale spetta: a.
per i redditi di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettere bd, 6 e 7, al debitore della prestazione imponibile;
b.
per i redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e abis, all'agente pagatore.
Art. 11 cpv. 2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol3 e sui redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera abis qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit).
2
Art. 12 cpv. 1quater (nuovo) Nel caso dei redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e abis, il credito fiscale sorge al momento della girata, del versamento o dell'accredito. Nel caso dei redditi provenienti dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) il credito fiscale sorge al momento dell'alienazione o del rimborso sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita o l'ammontare del rimborso.
1quater
Art. 13 cpv. 1 lett. abis (nuova) 1
L'imposta preventiva è: abis. il 35 per cento della prestazione imponibile per i redditi di debitori esteri di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a; se è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni del reddito, l'agente pagatore deduce l'imposta riservata allo Stato estero effettivamente riscossa;
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RS 951.31
5930
Imposta preventiva. LF
RU 2011
Art. 16 cpv. 1 lett. b (nuova) 1
L'imposta preventiva scade: b.
sui redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e abis: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per i redditi maturati nel corso dello stesso (art. 12 cpv. 1quater);
Art. 70c (nuovo) V. Disposizione transitoria della modifica del ...
L'articolo 4 capoverso 1bis si applica alle obbligazioni, alle cartelle ipotecarie e alle rendite fondiarie emesse in serie nonché agli averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi, prorogati o aumentati dopo l'entrata in vigore della modifica del ... .
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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