Legge federale sull'imposta preventiva

Disegno

(LIP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 20111, decreta: I La legge federale del 13 ottobre 19652 sull'imposta preventiva è modificata come segue: Introduzione di un titolo abbreviato Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 4 cpv. 1 lett. a e abis (nuova) nonché cpv. 1bis (nuovo) L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:

1

a.

da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi da una persona domiciliata in Svizzera o all'estero e girati, versati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a una persona fisica domiciliata in Svizzera quale avente diritto economico;

abis. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi da una persona domiciliata in Svizzera e girati, versati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a una persona fisica domiciliata all'estero.

1bis L'emissione effettuata da una società estera di un gruppo per la quale garantisce la società madre svizzera è equiparata all'emissione in Svizzera di obbligazioni, cartelle ipotecarie, rendite fondiarie e averi iscritti nel libro del debito pubblico.

1 2

FF 2011 5885 RS 642.21

2011-1287

5929

Imposta preventiva. LF

RU 2011

Art. 9 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Si considera agente pagatore ogni operatore economico che, periodicamente o saltuariamente, gira, versa, accredita o riscuote a favore di terzi redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a o abis.

Art. 10 cpv. 1 1

L'obbligazione fiscale spetta: a.

per i redditi di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettere b­d, 6 e 7, al debitore della prestazione imponibile;

b.

per i redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e abis, all'agente pagatore.

Art. 11 cpv. 2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol3 e sui redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera abis qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit).

2

Art. 12 cpv. 1quater (nuovo) Nel caso dei redditi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a e abis, il credito fiscale sorge al momento della girata, del versamento o dell'accredito. Nel caso dei redditi provenienti dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) il credito fiscale sorge al momento dell'alienazione o del rimborso sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita o l'ammontare del rimborso.

1quater

Art. 13 cpv. 1 lett. abis (nuova) 1

L'imposta preventiva è: abis. il 35 per cento della prestazione imponibile per i redditi di debitori esteri di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a; se è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni del reddito, l'agente pagatore deduce l'imposta riservata allo Stato estero effettivamente riscossa;

3

RS 951.31

5930

Imposta preventiva. LF

RU 2011

Art. 16 cpv. 1 lett. b (nuova) 1

L'imposta preventiva scade: b.

sui redditi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e abis: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per i redditi maturati nel corso dello stesso (art. 12 cpv. 1quater);

Art. 70c (nuovo) V. Disposizione transitoria della modifica del ...

L'articolo 4 capoverso 1bis si applica alle obbligazioni, alle cartelle ipotecarie e alle rendite fondiarie emesse in serie nonché agli averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi, prorogati o aumentati dopo l'entrata in vigore della modifica del ... .

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5931

Imposta preventiva. LF

5932

RU 2011