Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Legge federale sull'Istituto federale di metrologia (LIFM) del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 125 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 20102, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Forma giuridica e organizzazione

L'Istituto federale di metrologia (Istituto) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. È iscritto nel registro di commercio.

1

Esso gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria.

È gestito secondo i principi dell'economia aziendale.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce la ragione sociale e la sede dell'Istituto.

Art. 2 1

Obiettivi e scopo

La Confederazione persegue con l'Istituto gli obiettivi seguenti: a.

garantire misurazioni corrette e conformi alla legge al fine di tutelare l'essere umano e l'ambiente;

b.

mettere a disposizione le infrastrutture e le competenze metrologiche necessarie all'economia, alla ricerca e all'amministrazione svizzere.

L'Istituto svolge a tal fine i compiti di cui all'articolo 3 e può fornire le prestazioni commerciali di cui all'articolo 25.

2

1 2

RS 101 FF 2010 7073

2010-1916

4365

Istituto federale di metrologia. LF

Sezione 2: Compiti e collaborazione Art. 3

Compiti

1

L'Istituto è l'istituto nazionale di metrologia della Svizzera.

2

L'Istituto ha i seguenti compiti: a.

mette a disposizione unità di misura internazionalmente riconosciute con la necessaria precisione;

b.

confronta, a intervalli di tempo adeguati, i campioni di riferimento con quelli di altri istituti di metrologia nazionali o di istituzioni analoghe;

c.

rende nota l'ora in vigore in Svizzera;

d.

esegue i necessari studi e lavori di sviluppo tecnico-scientifici, segnatamente analizza gli effetti di nuove tecniche e sviluppa metodi pratici di misurazione corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze scientifiche;

e.

adempie i compiti assegnatigli dalla legge federale del 17 giugno 20113 sulla metrologia;

f.

partecipa alla cooperazione tecnica nel settore della metrologia;

g.

fornisce consulenza alle autorità federali in materia di metrologia;

h.

garantisce la riferibilità dei campioni degli organi esecutivi cantonali;

i.

diffonde le unità di misura di cui alla lettera a mediante tarature e materiali di riferimento.

L'Istituto partecipa alla preparazione di atti legislativi riguardanti i settori di cui al capoverso 2.

3

Il Consiglio federale può incaricare l'Istituto di rappresentare la Confederazione presso organizzazioni e associazioni internazionali per questioni relative al settore della metrologia.

4

Il Consiglio federale può assegnare, dietro compenso, altri compiti all'Istituto nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2.

5

Art. 4

Collaborazione e coinvolgimento di terzi

Per adempiere i compiti previsti dall'articolo 3 capoverso 2 lettere a­d, l'Istituto può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali o internazionali e collaborare con istituti di metrologia nazionali esteri.

1

L'Istituto può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a­d. Il Consiglio federale definisce i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza.

2

Il Consiglio federale può stipulare trattati sull'adesione e la partecipazione a organizzazioni o società di diritto pubblico o privato, estere o internazionali, istituite a scopo di collaborazioni ai sensi del capoverso 1.

3

3

RS ...; FF 2011 4357

4366

Istituto federale di metrologia. LF

La Confederazione può accordare contributi a programmi di ricerca delle organizzazioni o delle società di cui al capoverso 3.

4

Sezione 3: Organi e personale Art. 5

Organi

Gli organi dell'Istituto sono: a.

il Consiglio d'istituto;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 6 1

Composizione e nomina del Consiglio d'istituto

Il Consiglio d'istituto è composto da cinque o al massimo sette esperti in materia.

Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio d'istituto e ne designa il presidente; il mandato dura quattro anni. È rinnovabile due volte.

2

Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare membri del Consiglio d'istituto.

3

I membri del Consiglio d'istituto adempiono i propri compiti e obblighi con ogni diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto. Il Consiglio d'istituto prende i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell'Istituto e per evitare i conflitti d'interesse.

4

Art. 7

Indennità dei membri del Consiglio d'istituto

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità corrisposta ai membri del Consiglio d'istituto. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers) è applicabile.

Art. 8

Compiti del Consiglio d'istituto

Il Consiglio d'istituto è il massimo organo direttivo dell'Istituto. Ha i seguenti compiti:

4

a.

provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;

b.

emana il regolamento di organizzazione;

c.

emana, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale, un regolamento del personale che disciplina la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali;

RS 172.220.1

4367

Istituto federale di metrologia. LF

d.

stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;

e.

stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico per l'istituto di previdenza;

f.

richiede al Consiglio federale le indennità a carico della Confederazione;

g.

redige per ogni anno d'esercizio un rapporto di gestione composto dal conto annuale (conto economico, bilancio, allegato) e dal rapporto annuale, lo presenta per approvazione al Consiglio federale prima della pubblicazione e allo stesso tempo presenta una proposta sull'impiego di eventuali utili;

h.

approva il programma di ricerca e sviluppo, la pianificazione a medio termine e il bilancio preventivo;

i.

decide, su proposta del direttore, in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;

j.

sorveglia la direzione e provvede a un sistema di controllo interno e di gestione del rischio;

k.

decide l'utilizzazione delle riserve, fatto salvo l'articolo 20.

Art. 9 1

Composizione e nomina della direzione

La direzione è composta dal direttore e da altri membri. È presieduta dal direttore.

Il Consiglio federale decide in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del direttore.

2

Art. 10 1

2

Compiti della direzione

La direzione è l'organo operativo. Ha in particolare i seguenti compiti: a.

è responsabile della gestione dell'Istituto e riferisce regolarmente al Consiglio d'istituto, senza indugio in caso di eventi eccezionali;

b.

prepara le basi per le decisioni del Consiglio d'istituto;

c.

emana le decisioni;

d.

rappresenta l'Istituto verso l'esterno;

e.

decide in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del personale dell'Istituto, fatti salvi gli articoli 8 lettera i e 9 capoverso 2;

f.

svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce ad un altro organo.

I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo.

Il direttore assiste alle sedute del Consiglio d'istituto con voto consultivo e può presentare proposte. All'occorrenza possono essere coinvolti anche altri collaboratori dell'Istituto.

3

4368

Istituto federale di metrologia. LF

Art. 11 1

Ufficio di revisione

Il Consiglio federale nomina l'Ufficio di revisione. Può revocarlo.

La revisione è retta per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 727 segg. del Codice delle obbligazioni5).

2

L'ufficio di revisione riferisce al Consiglio d'istituto e al Consiglio federale sul risultato della sua verifica. Il Consiglio federale può incaricare l'Ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

3

Art. 12

Diritto del personale

1

La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers6.

2

L'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 13

Cassa pensioni

La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBLICA secondo gli articoli 32a­32m LPers7.

1

2

L'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.

Sezione 4: Finanze Art. 14

Finanziamento

L'Istituto finanzia le proprie attività mediante: a.

emolumenti;

b.

indennità della Confederazione;

c.

mezzi di terzi.

Art. 15

Emolumenti

L'Istituto riscuote emolumenti per le sue decisioni e prestazioni.

Art. 16

Indennità della Confederazione

La Confederazione accorda annualmente all'Istituto indennità per i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a­h e capoversi 3­5.

5 6 7

RS 220 RS 172.220.1 RS 172.220.1

4369

Istituto federale di metrologia. LF

Art. 17

Mezzi di terzi

L'Istituto può accettare mezzi da parte di terzi per quanto compatibile con la sua autonomia, i suoi compiti e obiettivi.

1

2

L'Istituto si procura mezzi provenienti da terzi in particolare mediante: a.

entrate risultanti dalle prestazioni commerciali di cui all'articolo 25;

b.

contributi dai programmi di ricerca.

Art. 18

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità dell'Istituto nell'ambito della sua tesoreria centrale.

1

2 Essa concede all'Istituto prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

3

I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra l'Istituto e l'AFF.

Art. 19

Presentazione dei conti

La presentazione dei conti ha lo scopo di esporre in modo completo la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi dell'Istituto.

1

La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della chiarezza, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su norme generalmente riconosciute.

2

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno espressamente indicate nell'allegato al conto annuale.

3

La contabilità d'esercizio deve essere impostata in modo da poter documentare spese e ricavi delle singole prestazioni.

4

Il Consiglio federale può emanare disposizioni per la presentazione dei conti dell'Istituto.

5

Art. 20

Riserve

Il Consiglio federale può decidere la costituzione di riserve per il finanziamento di investimenti futuri.

Art. 21

Imposte

L'Istituto è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per le sue prestazioni di carattere non commerciale. È fatto salvo il diritto federale concernente: a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva.

4370

Istituto federale di metrologia. LF

Art. 22

Immobili

La Confederazione concede all'Istituto l'usufrutto degli immobili che utilizza. Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione che provvede alla loro manutenzione.

1

La Confederazione fattura all'Istituto un'indennità adeguata per l'utilizzo degli immobili.

2

La costituzione dell'usufrutto e i dettagli relativi all'utilizzo degli immobili sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'Istituto.

3

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 23

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni in modo vincolante gli obiettivi strategici dell'Istituto. Provvede affinché il Consiglio d'istituto sia previamente sentito.

Art. 24 1

Vigilanza

L'Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare:

2

a.

nominando e revocando il presidente e gli altri membri del Consiglio d'istituto;

b.

decidendo in merito all'inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del direttore;

c.

nominando e revocando l'ufficio di revisione;

d.

approvando l'ordinanza sul personale e il contratto di affiliazione a PUBLICA;

e.

approvando il rapporto di gestione e decidendo in merito all'impiego di eventuali utili;

f.

dando il discarico al Consiglio d'istituto;

g.

verificando annualmente il raggiungimento degli obiettivi strategici.

Il Consiglio federale ha il diritto di visionare i documenti commerciali e di informarsi sull'attività dell'Istituto.

3

Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze e l'alta vigilanza del Parlamento.

4

4371

Istituto federale di metrologia. LF

Sezione 6: Prestazioni commerciali Art. 25 1

2

L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste: a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c. non richiedono considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

Esso può in particolare: a.

fornire consulenze e perizie;

b.

mettere a disposizione di terzi strumenti di misurazione, edifici o immobili, o conferire loro diritti sugli stessi.

3 Per le sue prestazioni commerciali l'Istituto deve fissare prezzi che consentano almeno di coprire i costi e impostare la contabilità aziendale in modo da poter documentare spese e ricavi delle singole prestazioni. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito.

Per quanto riguarda le prestazioni commerciali, l'Istituto sottostà alle stesse norme applicabili agli offerenti privati.

4

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 26

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 16 dicembre 19948 sugli acquisti pubblici Art. 2 cpv. 1 lett. g 1

Alla presente legge sottostanno: g.

8

l'Istituto federale di metrologia.

RS 172.056.1

4372

Istituto federale di metrologia. LF

2. Legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale amministrativo federale Art. 33 lett. b n. 4 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

Art. 27

del Consiglio federale concernenti: 4. la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201110 sull'Istituto federale di metrologia; Trasferimento di diritti e obblighi

Il Consiglio federale determina il momento in cui l'Istituto acquisisce la personalità giuridica. A partire da tale momento l'Istituto subentra all'Ufficio federale di metrologia; subentra nei rapporti giuridici in vigore fino a quel momento e, se necessario, li ridefinisce.

1

Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio d'apertura.

2

3 Il Consiglio federale prende tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento, emana le disposizioni del caso e adotta le relative decisioni. Può segnatamente mettere a disposizione dell'Istituto i crediti e le prestazioni preventivati per l'Ufficio federale di metrologia nel bilancio della Confederazione se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi necessari all'adempimento dei compiti dell'Istituto.

Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione alla costituzione dell'Istituto sono esenti da tasse e imposte .

4

L'AFF può concedere all'Istituto prestiti per la sua costituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 2.

5

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200311 sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione dell'Istituto.

6

Art. 28

Trasferimento dei rapporti di lavoro

Dal momento in cui l'Istituto acquisisce la personalità giuridica, i rapporti di lavoro del personale dell'Ufficio federale di metrologia sono trasferiti all'Istituto e sottostanno al diritto in materia di personale di quest'ultimo. È fatta salva la nomina dei membri della direzione (art. 8 lett. i e 9 cpv. 2).

1

9 10 11

RS 173.32 RS ...; FF 2011 4365 RS 221.301

4373

Istituto federale di metrologia. LF

2 Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, l'ambito di attività o l'unità organizzativa. Sussiste invece il diritto al mantenimento dell'attuale stipendio per un periodo di un anno, a condizione che sussista un rapporto di lavoro e non sia prevista una riduzione dello stipendio sulla base della valutazione del personale.

Art. 29 1

Datore di lavoro competente

L'Istituto è il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite: a.

che dipendono dall'Ufficio federale di metrologia; e

b.

la cui rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti della previdenza professionale versata da PUBLICA abbia iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto è il datore di lavoro competente anche se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro all'origine della stessa è sopravvenuta prima dell'entrata in vigore della legge.

2

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 giugno 201112 Termine di referendum: 6 ottobre 2011

12

FF 2011 4365

4374