Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno Modifica del 21 febbraio 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno, allegato ai decreti del Consiglio federale del 1° ottobre 2007, del 20 febbraio 2009, del 6 aprile 2009, del 9 febbraio 2010 e dell'11 novembre 20101, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 1 Tabella salariale 1: salario minimo comprensivo di premio di produzione versato omogeneamente per ogni lavoratore Appendice 2 Tabella salariale 2: determinazione dei salari nel modello di premio di produzione Tabella salariale 3 Appendice 9 Adeguamenti dei salari Art. 1

Salario

Art. 2

Abrogato

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

1 2

FF 2007 6815, 2009 999 2577, 2010 1283 7375 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2011-0264

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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

21 febbraio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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