Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 10 giugno 2011 e nella procedura per circolazione degli atti del 21 giugno 2011, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD), Universitätsklinik für Psychiatrie, progetto «Suizidmethoden in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung», concernente la domanda del 7 aprile 2011 per un adeguamento dell'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: L'autorizzazione particolare del 16 luglio 2009, adeguata il 10 settembre 2010 (pubblicata nel Foglio federale del 20 ottobre 2009 rispettivamente del 26 ottobre 2010) viene adeguata come segue: 1. Titolari dell'autorizzazione a.

Nessuna modifica.

b.

Alla med. pract. Astrid Habenstein, assistente medica (dottoranda), al lic.

phil. Timur Steffen, psicologo, alla sign. Lena Ruesch, alla sign. Anna Dal Farra (tutti attivi all'UPD di Berna), alla dr. med. Christine Bartsch, alla dr.

med. Andrea Friedrich-Koch (ambedue attive all'Istituto di medicina legale Zurigo) e alla sign. Annina Gutzwiller, studentessa di medicina all'Università di Zurigo, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Portata dell'autorizzazione particolare a.

Nessuna modifica.

b.

Nessuna modifica.

c.

Nuovo: È autorizzato il rilevamento del giorno di nascita in combinazione con l'anno di nascita (vuol dire senza il mese di nascita) allo scopo di un'eventuale matching dei dati con dati di altri progetti.

2011-1802

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3. Scopo della comunicazione dei dati Nessuna modifica.

4. Protezione dei dati comunicati Nessuna modifica.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Nessuna modifica.

6. Oneri a.

Nessuna modifica.

b.

Nessuna modifica.

c.

Nessuna modifica.

d.

Nessuna modifica.

e.

Nessuna modifica.

f.

Nuovo: In caso di un matching dei dati con dati di altri progetti deve essere garantita l'anonimità delle persone interessate (suicidi).

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 3000 Berna 14) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

13 settembre 2011

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vice-presidente, Rudolf Bruppacher

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