06.490 Iniziativa parlamentare Maggiore protezione dei consumatori.

Modifica dell'articolo 210 CO Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 gennaio 2011

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica del Codice delle obbligazioni (Termini di prescrizione delle azioni di garanzia nei contratti di compravendita e nei contratti di appalto. Proroga e coordinamento), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto allegato.

21 gennaio 2011

In nome della Commissione: La presidente, Anita Thanei

2011-0324

2629

Compendio Secondo il diritto vigente, il termine di prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella vendita di cose mobili è di un anno, un termine assai breve rispetto a quello ordinario di dieci anni previsto dal diritto dei contratti e dal diritto internazionale. Nell'ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori, la Commissione propone una proroga moderata del termine di prescrizione.

Nel contempo, la Commissione vuole adeguare il termine di prescrizione delle azioni per difetti di una cosa mobile che è stata integrata in un'opera immobiliare conformemente alla destinazione prevista e ha provocato difetti all'opera, portandolo a cinque anni come quello del committente di una costruzione immobiliare nei confronti dell'appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rinviare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita.

Si vuole così ovviare al problema dei termini differenti, a causa dei quali un appaltatore può essere oggetto di un'azione nel caso di un difetto dell'opera immobiliare, mentre le sue azioni nei confronti di un fornitore o di un subappaltatore sono già prescritte.

2630

Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Iniziativa parlamentare

Il 20 dicembre 2006 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato un'iniziativa parlamentare che chiede di migliorare la protezione dei consumatori mediante la proroga a due anni del termine di prescrizione delle azioni di garanzia per difetto della cosa secondo l'articolo 210 del Codice delle obbligazioni (CO).1 Il 6 novembre 2008 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha sottoposto l'iniziativa all'esame preliminare e, con 12 voti contro 8 e un'astensione, ha deciso di darvi seguito conformemente all'articolo 109 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl).2 Il 19 febbraio 2009, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha approvato questa decisione all'unanimità (art. 109 cpv. 3 LParl).

1.2

Lavori della Commissione

A causa delle sovrapposizioni materiali con l'iniziativa parlamentare 07.497 «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)» depositata il 20 dicembre 2007 dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi, la Commissione del Consiglio nazionale ha lavorato all'attuazione delle due iniziative in un unico progetto, d'intesa con la Commissione del Consiglio degli Stati. Il 26 giugno 2008 quest'ultima ha dato seguito senza opposizione alla summenzionata iniziativa parlamentare. Il 6 novembre 2008 la Commissione del Consiglio nazionale (di seguito: «la Commissione») si è allineata all'unanimità a tale decisione.

In occasione di due sedute nel 2010, la Commissione si è occupata dell'attuazione delle iniziative parlamentari: il 28 gennaio 2010 ha deciso di preparare due varianti di modifica del CO. Su questi avamprogetti, dal 1° giugno 2010 al 20 settembre 2010 è stata indetta una procedura di consultazione.

Il 21 gennaio 2011 la Commissione ha preso atto dei risultati della consultazione e ha approvato all'unanimità il progetto di legge allegato.

Nel suo lavoro la Commissione è stata sostenuta dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), in virtù dell'articolo 112 capoverso 1 LParl.

1 2

RS 220 RS 171.10

2631

2

Punti essenziali del progetto

2.1

Situazione iniziale

2.1.1

Breve termine di prescrizione delle azioni di garanzia per difetto della cosa

L'articolo 210 CO disciplina la prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella compravendita di cose mobili. Conformemente al capoverso 1, essa è di un anno dalla consegna della cosa al compratore ed è molto breve se paragonata al termine ordinario di dieci anni previsto dal diritto contrattuale (art. 127 CO). Questa situazione è criticata nella dottrina non solo in relazione con la vendita ai consumatori,3 ma anche con la vendita alle imprese.4 Inoltre, lo stesso Tribunale federale ha evidenziato come le necessità del commercio addotte quale motivazione in realtà favoriscano unilateralmente i venditori senza tenere conto delle esigenze dei compratori.5 Secondo la Commissione la critica è giustificata; essa ritiene perciò che la breve durata del termine di prescrizione in vigore di un anno andrebbe prorogata allo scopo di rafforzare moderatamente la protezione dei consumatori, andando quindi nel senso auspicato dall'iniziativa Leutenegger Oberholzer.

La Commissione rammenta che il termine di un anno di cui all'articolo 210 CO decorre dalla consegna della cosa, dunque indipendentemente dalla scoperta del difetto. La brevità del termine si rivela particolarmente sconveniente per il compratore quando le azioni per violazione dell'obbligo di garanzia si prescrivono prima che il difetto venga scoperto. Ciò vale tanto più considerando che i prodotti divengono sempre più complessi e il termine previsto per legge può essere modificato mediante accordo. La Commissione segnala inoltre che il termine di cui all'articolo 210 capoverso 1 CO contraddice la Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merce,6 il cui articolo 39 paragrafo 2 prevede un termine di denuncia di due anni. Il Tribunale federale lo ha confermato, senza però decidere se sia applicabile un termine di due anni o il termine ordinario di dieci anni.7 Il termine risulta relativamente breve anche rispetto alla direttiva europea concernente la vendita dei beni di consumo,8 il cui articolo 5 numero 1 prevede che il termine di prescrizione per i diritti di garanzia riguardo a contratti fra un commerciante e un consumatore non può essere inferiore a due anni. Occorre infine segna3

4 5 6 7 8

Gelzer, Philipp, Zur Wünschbarkeit der Anpassung des schweizerischen Kaufrechts an die EU-Richtlinie zum Verbrauchergüterkauf und das UN-Kaufrecht, Basilea / Ginevra / Monaco 2003, pagg. 54­57; Honsell, Heinrich, art. 210 OR, in: Honsell, Heinrich / Vogt, Nedim Peter / Wiegand, Wolfgang (edit.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4. Auflage, Basilea 2007, n. 1 ad art. 210; Kramer, Ernst A., Die konsumentenrechtlichen Defizite des schweizerischen Kaufrechts vor dem Hintergrund der europäischen Rechtsentwicklung, ADC 1998, pag. 206 segg, 215; Schönle, Herbert, Zum schweizerischen Kaufrecht und Schenkungsrecht, in Gauch, Peter / Schmid, Jörg (edit.), Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Zurigo 2001, pag. 345 segg.

361.

Böckli, Peter, Gewährleistungen und Garantien in Unternehmenskaufverträgen, in Tschäni, Rudolf (edit.), Mergers and Acquisitions, Zurigo 1998, pag. 59 segg., 74.

DTF 114 II 131, consid. 1c.

Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1).

Decisione del Tribunale federale del 18 maggio 2009, 4A_68/2009, consid. 10.3.

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU n. L 171 del 7.7.1999)

2632

lare l'avamprogetto di legge federale sul commercio elettronico, che il Consiglio federale ha inviato in consultazione nel gennaio del 2001 e che prevedeva anch'esso una proposta di proroga del termine di prescrizione previsto dall'articolo 210 CO.9 Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di non portare avanti il progetto legislativo, considerate le reazioni estremamente controverse in occasione della procedura di consultazione.

2.1.2

Mancanza di coordinamento fra i termini di prescrizione

Il problema che l'iniziativa parlamentare Bürgi10 intende risolvere è strettamente connesso alla durata del termine di prescrizione di cui all'articolo 210 CO. Conformemente all'articolo 371 capoverso 1 CO, l'articolo 210 si applica anche al diritto in materia di contratto di appalto. Il termine di prescrizione per i difetti dell'opera è dunque, di massima, di un anno dalla consegna (art. 210 cpv. 1 CO). Coordinando i termini di prescrizione nel diritto in materia di contratti di appalto e di compravendita si vuole consentire all'appaltatore di rivalersi nei confronti dei suoi fornitori se il committente fa valere azioni di garanzia nei suoi confronti.11 Per far valere azioni di garanzia per difetti di una costruzione immobiliare, la legge prevede un'eccezione, poiché secondo l'articolo 371 capoverso 2 CO in questo caso il termine è di cinque anni dalla consegna. Lo stesso termine di cinque anni si applica alle azioni di garanzia nella compravendita di fondi (art. 219 cpv. 3 CO).

Per le cose mobili vendute a un appaltatore e da questi integrate in una costruzione immobiliare si applica tuttavia il termine di un anno di cui all'articolo 210 capoverso 1 CO. In questo caso non funziona più il coordinamento fra il contratto di compravendita e il contratto di appalto. L'appaltatore può essere oggetto di un'azione da parte del committente durante cinque anni, mentre può procedere contro i suoi fornitori soltanto per un anno. Il medesimo problema si pone nel caso in cui l'appaltatore incarichi un subappaltatore di approntare un'opera mobiliare.

Secondo il Tribunale federale, un lavoro effettuato a una costruzione immobiliare non può semplicemente essere qualificato come «costruzione immobiliare»; per sua natura deve costituire esso stesso una costruzione immobiliare.12 Tale interpretazione ha effetti sul rapporto fra l'appaltatore e i suoi subappaltatori: il lavoro di un subappaltatore a una costruzione immobiliare può essere qualificato come «costruzione immobiliare» solamente se il subappaltatore ha integrato la sua opera nella costruzione principale.13 Nei rimanenti casi, per il subappaltatore vale il termine di prescrizione di un anno di cui all'articolo 371 capoverso 1 CO, mentre l'appaltatore risponde nei confronti del committente durante cinque anni. Così, un appaltatore oggetto di un'azione nel 1991 per un'opera consegnata nel 1988 non ha più potuto

9

10 11 12 13

L'avamprogetto è pubblicato sul sito web del DFGP al seguente indirizzo: http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/ konsumentenschutz_geschaeftsverkehr/vn-ve-i.pdf.

«Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)» (07.497; cfr. in merito anche il n. 1.2) DTF 113 II 264, consid. 2c; 93 II 242, consid. 2a.

DTF 93 II 242, consid. 2b.

DTF 120 II 214, consid. 3d ed e.

2633

rivalersi nei confronti del suo subappaltatore che aveva fabbricato lastre in pietra artificiale difettose ma che non le aveva incorporate.14 Il Tribunale federale considera l'attuale soluzione legale insoddisfacente e non voluta in questo modo dal legislatore, ma ritiene di non potere eliminare il problema per via interpretativa.15 Anche la Commissione considera problematica la situazione giuridica vigente e, anche in quest'ottica, è dunque data la necessità di legiferare.

2.2

Analisi delle possibili soluzioni

La Commissione ha esaminato due varianti per attuare le presenti iniziative parlamentari. La variante 1 riprendeva l'esatto contenuto delle due iniziative e lo metteva in atto. Il risultato è stato un termine di prescrizione generale di due anni per azioni di garanzia derivanti da contratti di compravendita e di appalto relativi a una cosa mobile o un'opera mobiliare. Il termine veniva tuttavia portato a cinque anni per le cose mobili o le opere mobiliari integrate in un'opera immobiliare conformemente alla destinazione prevista e all'origine di difetti all'opera. Nulla avrebbe dovuto cambiare quanto al termine di cinque anni per le opere immobiliari o per la vendita di fondi. Andavano considerati nulli i patti in merito all'abolizione o alla limitazione del termine di due anni nei contratti di compravendita fra commercianti e consumatori, fermo restando che il progetto prevedeva tuttavia la possibilità di ridurre il termine a un anno per le cose usate.

La variante 2 andava oltre quanto richiesto dalle due iniziative parlamentari. Proponeva un termine unitario di cinque anni per azioni di garanzia derivanti da un contratto di compravendita e da un contratto di appalto, valido indipendentemente dalla natura mobile della cosa o dell'opera. Si intendeva così semplificare la normativa inerente ai termini di prescrizione ed evitare l'incertezza del diritto che potrebbe derivare dai criteri di delimitazione previsti nella variante 1 per l'applicazione del termine di due o di cinque anni. I termini inderogabili per l'acquisto di beni di consumo rimanevano per contro di due anni e di un anno per le cose usate, come per la variante 1.

2.3

Risultati della procedura di consultazione

Il 1° giugno 2010 la Commissione ha inviato in consultazione entrambe le varianti.

La procedura di consultazione è durata fino al 20 settembre 2010. Vi hanno partecipato 24 Cantoni, 7 partiti politici e altri 20 destinatari. Inoltre, 16 organizzazioni e istituzioni non ufficialmente invitate si sono espresse spontaneamente.16 La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è detta favorevole alla proroga del termine di prescrizione per far valere le azioni di garanzia. In numerosi pareri è stata sottolineata esplicitamente l'assoluta necessità di una migliore protezione dei consumatori. Il coordinamento proposto dei termini di prescrizione nel 14 15 16

DTF 120 II 214, consid. 3e.

DTF 120 II 214, consid. 3d.

Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione è disponibile all'indirizzo http://www.parlament.ch/d/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/06-490/ Documents/ergebnisse-rk-n-06-490-2010-12-d.pdf.

2634

contratto di compravendita e nel contratto di appalto ha incontrato un vasto consenso, non soltanto presso i favorevoli a una proroga generale del termine di prescrizione.

Riguardo alle due varianti, dalla consultazione non risulta un quadro chiaro. La variante 1 è stata preferita da 5 Cantoni17, dal PLR e da altri 13 partecipanti alla consultazione. Quale motivo principale della preferenza viene addotto che la proroga generale del termine di prescrizione a due anni è sufficiente per conseguire l'auspicato rafforzamento della protezione dei consumatori e per adeguare la legislazione alla normativa europea e internazionale. Alcuni sostenitori della variante 1 hanno inoltre respinto chiaramente la seconda variante: in particolare, il termine più lungo causerebbe un aumento delle controversie e le imprese sarebbero esposte più a lungo al rischio di cause. Inoltre, quanto più è datato l'acquisto, tanto più risulta difficile distinguere fra un difetto già presente al momento della conclusione del contratto di compravendita e le conseguenze di una normale usura o di un utilizzo non appropriato. La variante 2 porterebbe a un rincaro sproporzionato dei prodotti.

La variante 2 è stata preferita da 15 Cantoni18, da 4 partiti politici (PPD, PEV, I Verdi, PS) e da altri 10 partecipanti alla consultazione, che hanno seguito le osservazioni formulate nel rapporto esplicativo della Commissione. Un termine unitario di cinque anni sarebbe chiaro e semplice e favorirebbe la certezza del diritto, poiché diverrebbe superflua la distinzione fra cose mobili, opere immobiliari e costruzioni immobiliari. Inoltre, contrariamente alla variante 1, si rinuncerebbe a introdurre la nozione di cose mobili destinate a essere integrate in un'opera immobiliare. Con questo termine unitario la prescrizione sarebbe disciplinata allo stesso modo per tutti i venditori.

Diversi partecipanti alla consultazione ritenevano inoltre che la modifica dei termini di prescrizione per far valere le azioni di garanzia andava integrata nei lavori di revisione dei termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile, in corso nell'Amministrazione e di cui il Parlamento aveva incaricato il Consiglio federale (Mozione 07.3763 «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile»).

2.4

La normativa proposta

Dopo aver preso atto dei risultati della consultazione, la Commissione ha deciso di sottoporre alla sua Camera un progetto con il tenore della variante 1. Essa ritiene esagerata una modifica di legge che vada oltre quanto richiesto dalle due iniziative parlamentari.

La Commissione è consapevole che, in attuazione della summenzionata mozione 07.3763, da essa presentata, il DFGP ha avviato lavori di revisione dei termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile. Ritiene tuttavia che le iniziative parlamentari possano essere attuate indipendentemente dal futuro progetto del Consiglio federale.

17 18

AI, OW, SZ, VD, ZG.

AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH.

2635

3 Art. 199

Commento ai singoli articoli Esclusione della garanzia

Occorre chiedersi se nell'acquisto di beni di consumo si può abolire o limitare per contratto il termine di prescrizione. Secondo il diritto dei consumatori svizzero ed europeo, non si deve derogare per contratto a prescrizioni emanate nell'interesse della protezione dei consumatori, poiché altrimenti le disposizioni protettive non adempirebbero il loro scopo. Perciò, nell'articolo 199 si propone una modifica in base alla quale sono nulli i patti che aboliscono o riducono il termine di due anni nei contratti fra commercianti e consumatori. Pur limitando la libertà contrattuale, la soluzione rimane però anch'essa moderata; rimangono in particolare possibili, nei limiti del diritto in vigore, le clausole di esclusione della responsabilità. Qualora venga escluso qualsivoglia obbligo di garanzia, non è applicabile l'articolo 199 lettera b. Per le cose usate è inoltre prevista una normativa specifica. In questi casi, in sintonia con il diritto europeo (art. 7 n. 1 par. 2 della direttiva CE), il termine può essere ridotto a un anno.

Art. 210

Prescrizione

In conformità con l'iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer, il termine per la garanzia proposto è di due anni e si applica sia all'acquisto di beni di consumo sia ad altri tipi di vendita di cose mobili (cpv. 1). L'articolo 210 capoverso 1 P-CO è così in sintonia con l'articolo 39 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merce. Il termine di due anni tiene conto dell'interesse di entrambe le parti e corrisponde agli ultimi sviluppi nel diritto internazionale ed estero. Così, nel diritto tedesco, il termine assai breve di sei mesi per la prescrizione delle azioni per difetti della cosa in relazione a un contratto di compravendita è stato prolungato a due anni nel quadro dell'ammodernamento del diritto in materia di debiti (Schuldrechtsmodernisierung), in vigore dal 1° gennaio 2002 (art. 438 cpv. 1 n. 3 del Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]). Questo termine vale sia per l'acquisto di beni di consumo sia per altri tipi di acquisti. Il termine proposto nel progetto rimane moderato nel raffronto internazionale e riprende il termine minimo della direttiva CE. Si può, ad esempio, rinviare al diritto francese, secondo cui si può fare valere un difetto nascosto fino a vent'anni dopo la conclusione del contratto (art. 1641 segg. e art. 2232 del Codice civile francese); secondo il diritto tedesco, i diritti di regresso possono essere fatti valere fino a cinque anni dopo la conclusione del contratto (art. 479 cpv. 2 BGB). Gli interessi del venditore rimangono preservati dai rigidi requisiti degli obblighi di verifica e di denuncia di cui all'articolo 201 CO.

Della proroga del termine beneficia anche il venditore, che può così rivalersi più facilmente sul proprio fornitore.

Come chiede l'iniziativa parlamentare Bürgi, nel caso di cose integrate in un'opera immobiliare il termine di prescrizione dev'essere di cinque anni (cpv. 2). Questo termine di cinque anni è applicabile dati tre presupposti: le cose o le opere devono essere state effettivamente integrate in un'opera immobiliare, devono essere la causa dei difetti di tale opera e devono essere state integrate conformemente alla destinazione prevista. I primi due presupposti limitano l'applicazione del termine di prescrizione di cinque anni ai casi in cui diventano possibili diritti di regresso. Se un
appaltatore scopre dopo tre anni che le finestre da lui ordinate sono difettose, non può quindi più semplicemente rivalersi sul suo fornitore poiché, di massima, è 2636

determinante il termine di due anni. Le finestre devono provocare un difetto di un'opera immobiliare per il quale l'appaltatore deve rispondere entro un termine di cinque anni. Il terzo presupposto mira a proteggere venditori e appaltatori che commerciano in cose mobili o in opere mobiliari che non hanno alcun rapporto con un'opera immobiliare. Non devono assumere il rischio quando queste cose od opere vengono adoperate per un'opera immobiliare. Le condizioni proposte nel progetto sono previste anche nel diritto tedesco (art. 438 cpv. 1 n. 2 BGB). La nozione di opera immobiliare sostituisce così quella di costruzione immobiliare, che risulta più restrittiva. Si evita così una distinzione fra opere immobiliari e costruzioni immobiliari e il sistema legale diventa più semplice e comprensibile.

Poiché l'inizio dei termini rimane differente, una loro durata uguale non porta a un coordinamento completo. Il fornitore è garante dei materiali nei confronti dell'appaltatore per cinque anni dalla loro consegna; per contro, questi risponde al committente soltanto quando l'opera è terminata ed è stata consegnata a quest'ultimo. Si potrebbe conseguire un coordinamento completo solamente con un vero e proprio diritto di regresso che l'appaltatore potrebbe fare valere nei confronti dei suoi subappaltatori o fornitori dopo avere soddisfatto le pretese del committente. Una simile soluzione è tuttavia di difficile attuazione e prolungherebbe eccessivamente il tempo durante il quale i subappaltatori o i fornitori potrebbero essere oggetto di un'azione.

Il capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 1bis, che prevede una normativa particolare per i beni culturali. I capoversi 4 e 5 (che sostituiscono i vigenti cpv. 2 e 3) vengono inoltre adeguati ai nuovi termini proposti. Inoltre, si coglie l'occasione per chiarire che il vigente capoverso 3 è applicabile anche all'acquisto di beni culturali. Il capoverso 5 proposto si riferisce esplicitamente anche a quest'ultimo e precisa che si tratta del termine relativo di un anno previsto per i beni culturali che non può essere fatto valere dal venditore in caso di inganno deliberato da parte sua. Per termine di prescrizione conformemente al capoverso 4 sono da intendere i termini di due e cinque anni dei capoversi 1 e 2, ma anche il termine di trent'anni nella vendita di beni culturali di cui al capoverso 3.

Art. 371

Prescrizione

La modifica proposta porta a un prolungamento del termine ordinario di cui all'articolo 371 capoverso 1 CO, poiché secondo questa disposizione i diritti del committente per i difetti dell'opera si prescrivono conformemente ai diritti del compratore secondo l'articolo 210 CO. Lo scopo dell'attuale breve termine nel contratto di appalto è lo stesso di quello nel contratto di compravendita. Occorre pertanto coordinare la normativa per entrambi i contratti; il nuovo termine di due anni deve applicarsi anche al contratto di appalto.

A causa del rinvio all'articolo 371 capoverso 1, il nuovo termine di cinque anni dell'articolo 210 capoverso 2 si applica anche alle azioni per difetti di un'opera mobiliare integrata in un'opera immobiliare. In questo modo l'appaltatore può rivalersi nei confronti dei suoi partner contrattuali, vale a dire dei subappaltatori o dei fornitori. Si consegue così il coordinamento chiesto dall'iniziativa parlamentare Bürgi fra il contratto di compravendita e il contratto di appalto, ma anche fra i diversi contratti di appalto. Un simile coordinamento è previsto anche dall'arti-

2637

colo 180 della norma SIA 11819 e dal diritto tedesco (art. 438 cpv. 1 n. 2, 634a cpv. 1 n. 2 e 651 BGB). I subappaltatori e i fornitori traggono a loro volta profitto da un termine di cinque anni che permette loro di rivalersi nei confronti dei loro fornitori o subappaltatori.

L'articolo 371 capoverso 1 CO comprende l'articolo 219 capoverso 3 CO. Diventa così superfluo indicare esplicitamente il termine di cinque anni per le opere immobiliari nell'articolo 371 capoverso 2. È sufficiente indicare nell'articolo 371 capoverso 2 che la normativa include anche il contratto fra il committente e l'architetto o l'ingegnere.

4

Ripercussioni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sul piano finanziario e del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

5

Diritto europeo

Secondo l'articolo 5 numero 1 della direttiva CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo il termine di prescrizione dei diritti di garanzia non può essere inferiore a due anni. Questo termine può essere ridotto soltanto da un accordo concluso dopo la notifica del difetto (art. 7 n. 1). Per i beni usati è ammesso un termine di almeno un anno (art. 7 n. 1 par. 2). La direttiva è applicabile solamente ai contratti di compravendita di beni mobili materiali tra un commerciante e un consumatore (art. 1 n. 2 lett a, b, c). Secondo l'articolo 4, il venditore finale oggetto di un'azione da parte del consumatore può rivalersi sui suoi fornitori.

Riprendendo i termini proposti nel presente progetto, il diritto svizzero diverrebbe conforme al minimo valido per tutti gli Stati membri dell'UE.

6

Costituzionalità

Il progetto di legge si fonda sull'articolo 122 della Costituzione federale20, in virtù del quale la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.

19

20

Norma 118 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), edizione 1977/91; cfr. in merito Gauch, Peter, Kommentar zur SIA-Norm 118, Artikel 157­190 (Ausgabe 1977): Abnahme des Werkes, Mängelhaftung, vorzeitige Beendigung des Werkvertrages und Zahlungsverzug des Bauherrn, Zurigo 1999, art. 180 n. 4a.

RS 101

2638