Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1085 del 26 maggio 2011

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 lett. a OIPPE2) Kakao- und Schokoladenerzeugnisse (prodotti di cacao e di cioccolato) fabbricati secondo il diritto tedesco e legalmente immessi in commercio in Germania possono essere importati o fabbricati e immessi in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea (UE) e della Germania. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: Richtlinie 2000/36/EG3 über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse für die menschliche Ernährung Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse4 (Kakaoverordnung) 3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19­25 Kakaoverordnung vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2738), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 30. September 2008 (BGBl. I S. 1911) geändert worden ist RS 172.021

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5. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

31 maggio 2011

Ufficio federale della sanità pubblica

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