Proposte del Consiglio federale relative al disegno di legge oggetto del messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo Ingresso visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20101; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 23 settembre 20112, Sostituzione di espressioni In tutto il testo di legge l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFM» quando si riferisce all'Ufficio federale della migrazione e l'espressione «Dipartimento» è sostituita con «DFGP» quando si riferisce al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 17 cpv. 5 (nuovo) Se è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l'asilo o al suo procuratore contemporaneamente alla notifica della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.

5

Art. 26, rubrica, cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2, 2bis e 2ter (nuovo) Centri di registrazione e di procedura, fase preparatoria Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. La durata della fase preparatoria è di tre settimane al massimo.

1bis

Nella fase preparatoria l'UFM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare ulteriori dati biometrici, effettuare perizie volte a determinare l'età (art. 17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova e documenti di viaggio e di identità, nonché svolgere accertamenti specifici sull'origine e sull'identità. Può interrogare i richiedenti l'asilo sulla loro identità, sull'itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese.

2

2bis Durante la fase preparatoria è di norma effettuato il confronto dei dati secondo l'articolo 102abis capoversi 2 e 3 e presentata la domanda di presa o ripresa in carico allo Stato aderente a uno degli Accordi di Dublino3 competente.

2ter L'UFM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire il funzionamento dei centri di registrazione e di procedura e altri compiti di cui al capoverso 2. È escluso l'interrogatorio secondo il capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

1 2 3

FF 2010 3889 FF 2011 6503 Questi Accordi sono elencati nell'allegato 1.

2011-1134

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Legge sull'asilo

Art. 26a (nuovo)

Accertamento medico

I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, al più tardi però durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1.

1

Per le allegazioni di cui al capoverso 1 l'UFM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. L'UFM può delegare a terzi i compiti medici necessari.

2

I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura di asilo e di allontanamento se sono provati. L'UFM può chiedere a tal fine la consulenza di un medico di fiducia.

3

Art. 80 cpv. 2 Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione e di procedura o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l'aiuto sociale è garantito dalla Confederazione. Quest'ultima può delegare a terzi l'adempimento di tutto o parte del compito. Per l'assistenza sanitaria si applica per analogia l'articolo 82a.

2

Art. 109a (nuovo)

Scambio di informazioni

Il DFGP e il Tribunale amministrativo federale si scambiano regolarmente informazioni sulle priorità e l'iter amministrativo delle procedure di prima e seconda istanza.

Art. 110a (nuovo)

Gratuito patrocinio

Su domanda del richiedente l'asilo dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il Tribunale amministrativo federale nomina un rappresentante legale d'ufficio esclusivamente per ricorsi contro:

1

a.

decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell'asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44;

b.

decisioni di revoca e di termine dell'asilo secondo gli articoli 63 e 64;

c.

la revoca dell'ammissione provvisoria per le persone dell'ambito dell'asilo secondo l'articolo 84 capoversi 2 e 3 LStr4;

d.

decisioni relative alla concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4 della presente legge.

Sono esclusi i ricorsi di cui al capoverso 1 se presentati nell'ambito di procedure Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b), di procedure di riesame e di revisione e di procedure relative a domande multiple. Ai ricorsi di questo genere e a tutti gli altri ricorsi si

2

4

RS 142.20

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Legge sull'asilo

applica l'articolo 65 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa5.

3 Per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Per le domande d'asilo presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge si applicano gli articoli 17 e 26 nella versione previgente.

L'articolo 26a non è applicabile alle procedure d'asilo pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica. L'articolo 110a non è applicabile alle procedure di ricorso pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica.

5

5

RS 172.021

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Legge sull'asilo

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