Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità1 del 16 gennaio/15 febbraio 1995 (stato il 1° aprile 2011)2

Nell'intento di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità3 in Svizzera; consapevoli del fatto che ciascuna parte può impegnarsi giuridicamente soltanto nel suo ambito di competenza, si conviene quanto segue:

I Disciplinamento del riconoscimento della maturità Art. 1

Principio

Il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento degli attestati di maturità. A tal fine adottano regolamenti armonizzati. Il riconoscimento concerne4:

1

a.

gli attestati cantonali di maturità liceale;

b.

gli attestati ottenuti all'esame svizzero di maturità5;

c.

gli attestati di maturità professionale in combinazione con un attestato d'esame complementare6.

2

Essi instaurano un'istanza comune di riconoscimento.

3

Essi coordinano la pubblicazione dei regolamenti relativi al riconoscimento.

II Istanza comune di riconoscimento Art. 2

Commissione svizzera di maturità

Il Consiglio federale e la CDPE mantengono congiuntamente una «Commissione svizzera di maturità» (Commissione).

1 2

3 4 5 6

RS 413.11; RU 1995 1001, 2007 3477 Le presenti modifiche sono state approvate il 2 febbraio 2011 dal Consiglio federale e il 17 marzo 2011 dalla CDPE ed entrano in vigore il 1° aprile 2011. Le disposizioni modificate sono segnalate con una nota.

Concerne soltanto il testo tedesco.

Il tenore del terzo periodo corrisponde alla cifra I della modifica dell'accordo amministrativo del 19 dicembre 2003, in vigore dal 1° aprile 2004 (FF 2004 203).

Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

2010-3095

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Riconoscimento degli attestati di maturità. Accordo amministrativo

Art. 3

Compiti

La Commissione sottopone al Dipartimento federale dell'interno (DFI) e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità.

1

2 Essa verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento.

Il Cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DFI possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.

La Commissione organizza l'esame svizzero di maturità e l'esame complementare conformemente alle disposizioni particolari corrispondenti.7

3

Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota.

4

Essa esamina le richieste di constatazione dell'equivalenza di attestati di maturità esteri con quelli svizzeri.8

5

Essa esamina, all'attenzione del DFI e della CDPE, questioni relative al riconoscimento della maturità.

6

Art. 4 1

Composizione, organizzazione

La Commissione conta al massimo 25 membri.

La metà dei membri è nominata dal DFI, l'altra metà dal Comitato della CDPE.

Quest'ultimo nomina il presidente d'intesa con il DFI. La durata dei mandati è di quattro anni; non può superare 12 anni.

2

La Commissione dispone di un segretariato che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.9

3

La Commissione adotta un regolamento che necessita dell'approvazione del DFI e del Comitato della CDPE.

4

Art. 5

Finanze

Il presidente riceve un'indennità annua. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e per gli altri lavori di Commissione i membri sono indennizzati.10

1

La Confederazione e la CDPE si ripartiscono i costi della Commissione in ragione di metà ciascuno. La CDPE partecipa all'onere finanziario del segretariato nella misura di un importo convenuto tra il DFI e la CDPE.

2

7 8 9 10

Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

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Riconoscimento degli attestati di maturità. Accordo amministrativo

III Esame svizzero di maturità11 Art. 6

Principio

La Commissione organizza gli esami di maturità per i candidati che desiderano ottenere un attestato di maturità al di fuori di una scuola di maturità riconosciuta.

1

Questi esami di maturità danno diritto a un attestato equivalente a quello ottenuto nelle scuole di maturità riconosciute.12

2

Art. 7

Regolamento13

Lo svolgimento dell'esame svizzero di maturità è disciplinato dall'ordinanza del 7 dicembre 199814 sull'esame svizzero di maturità. Le modifiche di detta ordinanza devono essere decise d'intesa con la CDPE.

IIIa Esame complementare15 Art. 7a

Principio16

La Commissione esercita la vigilanza sull'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federali.

1

2 Essa può organizzare l'esame complementare di cui al capoverso 1 da sola oppure, su richiesta dei Cantoni, delegare questo compito alle scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione.

Art. 7b

Regolamento17

L'esame complementare alla maturità professionale è retto dall'ordinanza del 2 febbraio 201118 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali e dal regolamento della CDPE del 17 marzo 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali.

11 12 13 14 15 16 17 18

Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

Concerne soltanto il testo tedesco.

Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

RS 413.12 Introdotto conformemente alla cifra I dell'accordo amministrativo del 19 dicembre 2003, in vigore dal 1° aprile 2004 (FF 2004 203).

Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

RS 413.14; RU 2011 1065

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Riconoscimento degli attestati di maturità. Accordo amministrativo

IV Disposizioni finali Art. 8

Revoca

Il presente accordo può essere revocato per la fine di ciascun anno civile con un preavviso di quattro anni.

Art. 9

Approvazione ed entrata in vigore

Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 15 febbraio 1995 e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione il 16 gennaio 1995.

1

2

Entra in vigore il 1° agosto 1995.

Per il Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Kaspar Villiger

Per la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione: Il presidente: Peter Schmid Il segretario: Moritz Arnet

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