Termine di referendum: 19 gennaio 2012

Codice civile (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 agosto 20091; visto il parere del Consiglio federale del 14 ottobre 20092, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 30, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 2. Cambiamento del nome a. In genere

Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome.

1

2

Abrogato

Art. 30a b. In caso di morte di un coniuge

In caso di morte di un coniuge, il coniuge superstite, se ha cambiato cognome in occasione del matrimonio, può dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

Art. 119

A. Cognome

1 2 3

Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

FF 2009 6577 FF 2009 6585 RS 210

2009-2581

6577

Codice civile (Cognome e cittadinanza)

Art. 160 B. Cognome

1

Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.

Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo.

2

Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubile. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo.

3

Art. 161 C. Cittadinanza

Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale.

II. Cittadinanza

1

Art. 267a Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore adottivo di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.

Il figlio minorenne di un coniuge, se adottato dall'altro coniuge, ha la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

2

Art. 270 A. Cognome I. Figlio di genitori coniugati

Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile da essi scelto per i figli comuni in occasione del matrimonio.

1

Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore.

2

Se i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale cognome.

3

Art. 270a II. Figlio di genitori non coniugati

Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome da nubile della madre.

1

Se l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, i genitori possono, entro un anno, dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.

2

Se è il solo detentore dell'autorità parentale, il padre può fare la stessa dichiarazione.

3

6578

Codice civile (Cognome e cittadinanza)

Art. 270b III. Consenso del figlio

Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso.

Art. 271

B. Cittadinanza

Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

1

Se assume il cognome dell'altro genitore, il figlio minorenne ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.

2

Titolo finale Art. 8a 2. Cognome

Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 20114 può in ogni tempo dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

Art. 13d

IVquater.

Cognome del figlio

Se dopo l'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 20115 non portano più un cognome coniugale in virtù di una dichiarazione secondo l'articolo 8a del presente titolo, i genitori possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare che il figlio assume il cognome da celibe o nubile del genitore che ha fatto la dichiarazione suddetta.

1

Se l'autorità parentale su un figlio di genitori non uniti in matrimonio è stata attribuita in comune ai genitori o soltanto al padre prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011, la dichiarazione di cui all'articolo 270a capoversi 2 e 3 può essere fatta entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova.

2

3

4 5

È fatto salvo il consenso del figlio secondo l'articolo 270b.

FF 2011 6577 FF 2011 6577

6579

Codice civile (Cognome e cittadinanza)

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 29 settembre 19526 sulla cittadinanza Art. 4 cpv. 2­4 Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

2

3

e 4 Abrogati

2. Legge del 18 giugno 20047 sull'unione domestica registrata Art. 12a 1

Cognome

Ciascun partner conserva il proprio cognome.

Al momento della registrazione dell'unione domestica, i partner possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro.

2

Inserire nella sezione 2: Art. 30a

Cognome

Il partner che ha cambiato cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica conserva il nuovo cognome anche dopo lo scioglimento della stessa; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

Art. 37a

Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2011

Se l'unione domestica è stata registrata prima dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 20118 del Codice civile, i partner possono, entro un anno dall'entrata in vigore di tale modifica, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro.

6 7 8

RS 141.0 RS 211.231 FF 2011 6577

6580

Codice civile (Cognome e cittadinanza)

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 11 ottobre 20119 Termine di referendum: 19 gennaio 2012

9

FF 2011 6577

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Codice civile (Cognome e cittadinanza)

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