Termine di referendum: 19 gennaio 2012

Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63a, 64 capoverso 2, 66 capoverso 1 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20092, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo e oggetto

La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero.

1

2

A tal fine, la presente legge crea le basi per: a.

il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale, segnatamente attraverso l'istituzione di organi comuni;

b.

la garanzia della qualità e l'accreditamento;

c.

il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici;

d.

la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;

e.

la concessione dei sussidi federali.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali.

1

2

1 2

Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: a.

le università cantonali e i politecnici federali (PF);

b.

le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

RS 101 FF 2009 3925

2007-0429

6629

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative.

3

L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche private e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. La partecipazione di queste scuole universitarie alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è retta dall'articolo 19 capoverso 2.

4

Art. 3

Obiettivi

Nell'ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a.

creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;

b.

creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso;

c.

promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel campo della ricerca;

d.

elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;

e.

garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie;

f.

unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;

g.

finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;

h.

provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;

i.

prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.

Art. 4

Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario

La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario.

1

2

Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge.

Dirige e finanzia i PF conformemente alla legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali e gli altri istituti accademici federali conformemente alle rispettive basi legali.

3

3

RS 414.110

6630

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

Mediante ordinanza dell'Assemblea federale e previa approvazione degli enti responsabili, la Confederazione può rilevare in tutto o in parte istituti accademici che rivestono un'importanza considerevole per la sua attività. Essa sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.

4

La Confederazione accorda, in virtù di leggi speciali, sussidi al Fondo nazionale svizzero, alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione, nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.

5

Art. 5

Principi da osservare nell'adempimento dei compiti

La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca.

1

Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle particolarità delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti accademici.

2

Capitolo 2: Convenzione sulla cooperazione Art. 6 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono, conformemente alla presente legge e all'Accordo intercantonale sulla cooperazione nel settore universitario (Concordato sulle scuole universitarie), una Convenzione sulla cooperazione.

1

La Convenzione sulla cooperazione istituisce gli organi comuni previsti dalla presente legge.

2

3

Essa può delegare agli organi comuni le competenze previste dalla presente legge.

4

Se la presente legge non dispone altrimenti, la Convenzione disciplina: a.

la concretizzazione e l'attuazione degli obiettivi comuni;

b.

le competenze, l'organizzazione e la procedura degli organi comuni.

Se la Convenzione è in contraddizione con una disposizione della presente legge, quest'ultima prevale.

5

6

Il Consiglio federale conclude la Convenzione per la Confederazione.

6631

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

Capitolo 3: Organi comuni Sezione 1: Disposizioni generali Art. 7

Organi

Gli organi comuni sono: a.

la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, che si riunisce in veste di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie;

b.

la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

c.

il Consiglio svizzero di accreditamento.

Art. 8

Diritto applicabile

Al personale degli organi comuni e all'Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, deroghe al diritto in materia di personale federale.

1

Gli organi comuni e l'Agenzia svizzera di accreditamento sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati e di acquisti pubblici.

2

Art. 9

Assunzione dei costi

La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 14.

1

2 Gli altri costi della Conferenza delle scuole universitarie sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni.

L'Assemblea plenaria disciplina, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, l'assunzione dei costi degli altri organi comuni e dell'Agenzia svizzera di accreditamento.

3

Sezione 2: Conferenza svizzera delle scuole universitarie Art. 10

Statuto e funzione

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo supremo in materia di politica universitaria. Provvede al coordinamento sul piano nazionale delle attività della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario.

1

2 Essa si riunisce in veste di Assemblea plenaria o in veste di Consiglio delle scuole universitarie.

3

Dispone di un proprio preventivo e tiene una contabilità propria.

Il suo regolamento di organizzazione è emanato dal Consiglio delle scuole universitarie.

4

6632

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

Art. 11

Assemblea plenaria

In veste di Assemblea plenaria, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta:

1

a.

del consigliere federale competente designato dal Consiglio federale;

b.

di un membro del Governo di ciascun Cantone.

Nei limiti della presente legge, l'Assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i Cantoni. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirle le seguenti competenze:

2

a.

definire le condizioni quadro finanziarie per il coordinamento a livello nazionale della politica universitaria di Confederazione e Cantoni, fatte salve le loro competenze in materia finanziaria;

b.

definire i costi di riferimento e le categorie di sussidio;

c.

formulare raccomandazioni sull'assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni;

d.

altre competenze che risultano dalla presente legge.

Art. 12

Consiglio delle scuole universitarie

In veste di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta:

1

a.

del consigliere federale competente designato dal Consiglio federale;

b.

di quattordici membri dei Governi dei Cantoni responsabili delle università, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.

Ogni Cantone ha diritto a un solo seggio in seno al Consiglio delle scuole universitarie. Le modalità di rappresentanza dei Cantoni responsabili nel Consiglio delle scuole universitarie sono rette dal Concordato sulle scuole universitarie.

2

Nei limiti della presente legge, il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirgli le seguenti competenze:

3

a.

emanare prescrizioni: 1. sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, sulla denominazione uniforme dei titoli di studio, nonché sulla permeabilità e mobilità tra le scuole universitarie e all'interno di esse; 2. sulla garanzia della qualità e sull'accreditamento su proposta del Consiglio svizzero di accreditamento; 3. sul riconoscimento dei diplomi e sulle procedure di riconoscimento di prestazioni di formazione; 4. sulla formazione continua, in forma di prescrizioni quadro unitarie;

b.

definire le caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria;

6633

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

c.

formulare raccomandazioni sui diritti di partecipazione dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, nonché sulla riscossione di tasse universitarie;

d.

formulare raccomandazioni in materia di denominazioni secondo l'articolo 29;

e.

adottare il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;

f.

decidere in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti;

g.

coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per l'accesso a determinati cicli di studio;

h.

esercitare l'alta vigilanza sugli organi che elegge;

i.

ulteriori competenze che risultano dalla presente legge.

Art. 13

Partecipazione con voto consultivo

Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: a.

il segretario di Stato per l'educazione e la ricerca;

b.

il direttore dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia;

c.

il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE);

d.

il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

e.

il presidente del Consiglio dei PF;

f.

il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero;

g.

il presidente della Commissione per la tecnologia e l'innovazione;

h.

il presidente del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia;

i.

un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere;

j.

i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentano il comitato permanente di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera b;

k.

altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza.

6634

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

Art. 14

Presidenza e gestione

La presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta del presidente e di due vicepresidenti.

1

Il presidente è il consigliere federale competente designato dal Consiglio federale.

Egli dirige la Conferenza. Il Consiglio federale definisce la supplenza.

2

I vicepresidenti sono rappresentanti dei Cantoni responsabili delle scuole universitarie. Partecipano alla direzione della Conferenza delle scuole universitarie.

3

Il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie.

4

In sede di preparazione di decisioni importanti, la presidenza invita le cerchie interessate a esprimere il loro parere.

5

Art. 15 1

Comitati

Per la preparazione delle decisioni il Consiglio delle scuole universitarie istituisce: a.

un comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria;

b.

un comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro;

c.

altri comitati permanenti o non permanenti, a seconda delle esigenze.

Possono far parte dei comitati anche persone che non sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

2

Il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro si pronuncia sugli affari trattati dalla Conferenza delle scuole universitarie secondo gli articoli 11 capoverso 2 e 12 capoverso 3.

3

Il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria possono, di loro iniziativa o su mandato della Conferenza delle scuole universitarie, pronunciarsi sull'evoluzione della politica delle scuole universitarie a livello nazionale e formulare proposte.

4

La presidenza della Conferenza delle scuole universitarie cura le relazioni con il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e con il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria. Incontra periodicamente i membri dei comitati.

5

Art. 16

Procedura decisionale nell'Assemblea plenaria

1

Ogni membro dell'Assemblea plenaria dispone di un voto.

2

Per le decisioni dell'Assemblea plenaria occorrono: a.

la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti; e

b.

il voto della Confederazione.

6635

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

3 In deroga al capoverso 2, per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere che le decisioni siano prese alla maggioranza semplice dei membri presenti.

Art. 17

Procedura decisionale nel Consiglio delle scuole universitarie

Ogni membro del Consiglio delle scuole universitarie dispone di un voto. Inoltre, i rappresentanti dei Cantoni hanno un determinato numero di punti in funzione del loro numero di studenti. L'attribuzione dei punti è disciplinata nel Concordato sulle scuole universitarie.

1

2

Per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie occorrono: a.

la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti;

b.

il voto della Confederazione; e

c.

la maggioranza semplice dei punti.

In deroga al capoverso 2, per le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere che le decisioni siano prese alla maggioranza semplice dei membri presenti.

3

Art. 18

Coinvolgimento dell'Assemblea federale

Il Consiglio federale informa le commissioni parlamentari competenti in materia di formazione e ricerca sugli sviluppi importanti in atto nella politica universitaria svizzera e sulla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi.

Sezione 3: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie Art. 19

Composizione e organizzazione

La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie svizzere.

1

Essa si costituisce da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione. Tale regolamento disciplina anche la partecipazione dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie private accreditate secondo la presente legge. Il regolamento di organizzazione deve essere approvato dal Consiglio delle scuole universitarie.

2

3

Essa dispone di un proprio preventivo e tiene una contabilità propria.

Art. 20

Compiti e competenze

La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie ha i compiti e le competenze che la Convenzione sulla cooperazione le conferisce.

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Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

Sezione 4: Consiglio svizzero di accreditamento e Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità Art. 21

Consiglio svizzero di accreditamento

Il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 15­20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell'insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie e i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività principalmente all'estero.

1

In virtù della Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie elegge i membri del Consiglio svizzero di accreditamento per un periodo di quattro anni. È ammessa un'unica rielezione.

2

Il Consiglio svizzero di accreditamento decide, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, in merito agli accreditamenti secondo la presente legge.

3

4

Esso non sottostà a istruzioni.

Il Consiglio svizzero di accreditamento si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che necessita dell'approvazione del Consiglio delle scuole universitarie.

5

Il Consiglio svizzero di accreditamento dispone di preventivi distinti per sé e per l'Agenzia svizzera di accreditamento e tiene contabilità proprie separate.

6

Il Consiglio svizzero di accreditamento può riconoscere altre agenzie di accreditamento, in Svizzera o all'estero.

7

Su proposta del direttore dell'Agenzia svizzera di accreditamento, il Consiglio svizzero di accreditamento emana un regolamento di organizzazione per l'Agenzia svizzera di accreditamento; tale regolamento necessita dell'approvazione del Consiglio delle scuole universitarie.

8

Art. 22

Agenzia svizzera di accreditamento

L'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) è un ente giuridicamente non autonomo.

1

2

Essa è subordinata al Consiglio svizzero di accreditamento.

Capitolo 4: Ammissione alle scuole universitarie e struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali Art. 23

Ammissione alle università cantonali e ai PF

Per l'ammissione al primo livello di studio, le università cantonali e i PF richiedono una maturità liceale.

1

6637

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

Possono prevedere l'ammissione al primo livello di studio sulla base di una formazione precedente giudicata equivalente. Al fine di garantire la qualità, il Consiglio delle scuole universitarie emana, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, direttive sull'equivalenza.

2

Art. 24

Ammissione alle alte scuole pedagogiche

Per l'ammissione al primo livello di studio, le alte scuole pedagogiche richiedono una maturità liceale.

1

Per l'ammissione al primo livello di studio, per la formazione degli insegnanti per il livello prescolastico ed elementare, le alte scuole pedagogiche richiedono una maturità liceale o una maturità specializzata in pedagogia oppure, a determinate condizioni, una maturità professionale; il Consiglio delle scuole universitarie fissa le condizioni.

2

Le alte scuole pedagogiche possono prevedere l'ammissione al primo livello di studio sulla base di una formazione precedente giudicata equivalente. Al fine di garantire la qualità, il Consiglio delle scuole universitarie emana, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, direttive sull'equivalenza.

3

Art. 25

Ammissione alle scuole universitarie professionali

Per l'ammissione al primo livello di studio, le scuole universitarie professionali richiedono:

1

a.

una maturità professionale congiunta a una formazione professionale di base in una professione connessa con il settore di studio;

b.

una maturità liceale e un'esperienza lavorativa di almeno un anno che abbia permesso di acquisire conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione connessa con il settore di studio scelto; oppure

c.

una maturità specializzata in un programma di studio connesso con il settore di studio scelto.

Conformemente alla Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie specifica le condizioni d'ammissione per i singoli settori di studio. Può anche prevedere condizioni d'ammissione supplementari.

2

Art. 26

Struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali

Le scuole universitarie professionali impartiscono un insegnamento con orientamento pratico, basato sulla ricerca e lo sviluppo applicati, e preparano all'esercizio di attività professionali che richiedono l'applicazione di conoscenze e metodi scientifici nonché, a seconda del settore di studio, di capacità creative e artistiche.

1

Di regola, al primo livello di studio esse preparano gli studenti al conseguimento di un diploma che attesti le loro qualifiche professionali.

2

6638

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

Capitolo 5: Garanzia della qualità e accreditamento Art. 27

Garanzia e sviluppo della qualità

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici esaminano periodicamente la qualità del loro insegnamento, della loro ricerca e dei loro servizi e provvedono affinché la qualità sia garantita e sviluppata a lungo termine.

Art. 28 1

2

3

Accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi

Possono essere accreditati: a.

le scuole universitarie e gli altri istituti accademici (accreditamento istituzionale);

b.

i programmi di studio delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici (accreditamento di programmi).

L'accreditamento istituzionale è condizione per: a.

il diritto alla denominazione;

b.

la concessione di sussidi federali;

c.

l'accreditamento di programmi.

L'accreditamento di programmi è facoltativo.

Art. 29

Diritto alla denominazione

Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale».

1

Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali.

2

Art. 30

Condizioni per l'accreditamento istituzionale

L'accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1

a.

la scuola universitaria o l'istituto accademico dispone di un sistema di garanzia della qualità che assicura: 1. l'elevata qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi, nonché una corrispondente qualifica del personale; 2. l'osservanza delle condizioni d'ammissione di cui agli articoli 23, 24 o 25 e, a seconda dei casi, dei principi concernenti la struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali di cui all'articolo 26; 3. un'organizzazione e una direzione efficienti; 4. adeguati diritti di partecipazione ai loro membri;

6639

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

5.

6.

7.

la promozione delle pari opportunità e dell'effettiva uguaglianza tra donna e uomo nell'adempimento dei suoi compiti; l'adempimento dei compiti in sintonia con lo sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico; la possibilità di verificare se l'istituto adempie il suo mandato;

b.

le università, i PF e le scuole universitarie professionali offrono un insegnamento, una ricerca e servizi in più discipline o settori di studio;

c.

le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, come pure gli enti che ne sono responsabili, presentano le garanzie per un esercizio duraturo.

Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce le condizioni in direttive di accreditamento. A tal fine tiene conto delle particolarità e dell'autonomia delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici.

2

Art. 31

Condizioni per l'accreditamento di programmi

L'accreditamento di programmi è concesso se sono adempiute le seguenti condizioni: a.

la scuola universitaria o l'istituto accademico garantisce un insegnamento di elevata qualità;

b.

la scuola universitaria o l'istituto accademico, nonché gli enti che ne sono responsabili, garantiscono che il programma di studi può essere portato a termine.

Art. 32

Procedura di accreditamento

In virtù della Convenzione sulla cooperazione, l'Agenzia svizzera di accreditamento e le altre agenzie di accreditamento riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento svolgono la procedura di accreditamento secondo la presente legge. Tale procedura deve soddisfare gli standard internazionali.

Art. 33

Decisione

Il Consiglio svizzero di accreditamento decide in merito all'accreditamento istituzionale e all'accreditamento di programmi in base alla proposta dell'Agenzia svizzera di accreditamento o di un'altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta.

Art. 34

Durata dell'accreditamento

Il Consiglio delle scuole universitarie determina la durata dell'accreditamento.

Art. 35

Emolumenti

Il Consiglio svizzero di accreditamento e l'Agenzia svizzera di accreditamento riscuotono emolumenti destinati in linea di principio a coprire i costi occasionati dalle loro decisioni e prestazioni.

1

6640

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

Il Consiglio di accreditamento emana il regolamento in materia di emolumenti; quest'ultimo necessita dell'approvazione del Consiglio delle scuole universitarie.

2

Capitolo 6: Coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e ripartizione dei compiti Art. 36

Principi

Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l'autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche.

1

2

Il coordinamento comprende: a.

la definizione di priorità nell'ambito degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 lettere a­g e delle misure trasversali necessarie a tal fine;

b.

la pianificazione finanziaria a livello nazionale, in particolare nell'ottica dell'armonizzazione dei sussidi federali e cantonali e del finanziamento degli enti responsabili.

La ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi permette di stabilire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario.

3

Art. 37

A livello di scuole universitarie

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici elaborano una pianificazione finanziaria e di sviluppo pluriennale. Essa comprende gli obiettivi e le priorità pluriennali, nonché il fabbisogno finanziario.

1

Le scuole universitarie, gli altri istituti accademici e i rispettivi enti responsabili tengono conto delle direttive della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e delle raccomandazioni della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

2

Art. 38

A livello di Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie

La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presenta alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie una proposta per il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi.

1

6641

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

A tal fine, essa si basa sulla pianificazione finanziaria e di sviluppo delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici e tiene conto:

2

a.

delle direttive della Conferenza delle scuole universitarie;

b.

della pianificazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni.

3 Essa determina, per il periodo di pianificazione considerato, i bisogni di coordinamento tra le scuole universitarie e adotta le misure appropriate.

Art. 39

A livello di Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi e definisce, nell'ambito degli obiettivi comuni, le priorità e le misure trasversali necessarie.

1

2 Esso presenta periodicamente alle autorità federali e cantonali competenti una stima dei fondi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Esso può prevedere misure per ampliare l'offerta di cicli di studio che rientrano nell'interesse nazionale e di cui l'offerta delle singole scuole universitarie non tiene sufficientemente conto.

3

Art. 40

Ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi

Su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, il Consiglio delle scuole universitarie definisce i settori con costi particolarmente onerosi e decide in merito alla ripartizione dei compiti in questi settori.

1

Per definire i settori con costi particolarmente onerosi, le spese di un settore di studio o di una disciplina devono essere messe in relazione con le spese dell'intero settore universitario. Un settore ha costi particolarmente onerosi se le spese a esso relative rappresentano una parte importante delle spese complessive del settore universitario svizzero.

2

Se un ente responsabile di una scuola universitaria non ottempera alle decisioni di cui al capoverso 1, i sussidi federali concessi secondo la presente legge possono essere ridotti o rifiutati.

3

Capitolo 7: Finanziamento Sezione 1: Principi Art. 41 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l'ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.

1

2 Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi.

6642

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall'ente pubblico.

3

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.

4

Sezione 2: Determinazione del fabbisogno di fondi pubblici Art. 42

Procedura

Per ogni periodo di finanziamento, il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

1

2

A tal fine esso si basa in particolare: a.

sui pertinenti rilevamenti statistici dell'Ufficio federale di statistica;

b.

sulla contabilità analitica delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;

c.

sui piani di sviluppo e i piani finanziari delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;

d.

sui costi di riferimento;

e.

sul numero di studenti previsto;

f.

sul coordinamento della politica universitaria a livello nazionale.

Art. 43

Condizioni quadro finanziarie

L'Assemblea plenaria definisce, nell'ambito delle pianificazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni, le condizioni quadro finanziarie da applicare a ciascun periodo di pianificazione; sente dapprima la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

Art. 44

Costi di riferimento

I costi di riferimento sono le spese per studente necessarie per garantire un insegnamento di elevata qualità.

1

I costi di riferimento sono calcolati a partire dai costi medi dell'insegnamento che risultano dalla contabilità analitica delle scuole universitarie.

2

I costi medi vengono adeguati in modo che i sussidi pubblici garantiscano il finanziamento di un insegnamento di elevata qualità e della ricerca necessaria a tale scopo. In proposito è tenuto conto delle particolarità delle università, dei PF e delle scuole universitarie professionali e dei loro settori di studio e discipline.

3

4

L'Assemblea plenaria definisce i costi di riferimento e li verifica periodicamente.

6643

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Capitolo 8: Sussidi federali Sezione 1: Diritto ai sussidi Art. 45

Condizioni

La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi le scuole universitarie che:

1

a.

hanno ottenuto un accreditamento istituzionale;

b.

offrono servizi pubblici d'insegnamento; e

c.

rappresentano un complemento, un'estensione o un'alternativa ragionevole a istituzioni esistenti.

La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi gli altri istituti accademici se:

2

3

a.

hanno ottenuto un accreditamento istituzionale;

b.

offrono servizi pubblici d'insegnamento;

c.

la loro integrazione in una scuola universitaria esistente non è opportuna; e

d.

svolgono compiti che rientrano nell'interesse della politica universitaria e si integrano nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale deciso dal Consiglio delle scuole universitarie.

Sono considerati pubblici i servizi di formazione: a.

che rispondono a un interesse generale;

b.

che risultano da un mandato pubblico fondato su una base giuridica; e

c.

i cui curricola o diplomi sono definiti nell'ambito della politica pubblica in materia di formazione.

Art. 46

Decisione

Il Consiglio federale decide in merito al diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

1

2

Esso sente dapprima l'Assemblea plenaria.

Sezione 2: Generi di sussidi e finanziamento Art. 47

Generi di sussidi

Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di:

1

6644

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a.

sussidi di base;

b.

sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative;

c.

sussidi vincolati a progetti.

Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti.

2

La Confederazione può accordare aiuti finanziari in forma di sussidi a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici se queste infrastrutture adempiono compiti di importanza nazionale. Tali sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese di gestione.

3

Art. 48

Stanziamento dei crediti

L'Assemblea federale determina i fondi destinati a finanziare i sussidi federali mediante limiti di spesa pluriennali e crediti d'impegno.

1

2

Essa stabilisce mediante decreto federale semplice un limite di spesa distinto per: a.

i sussidi di base destinati alle università cantonali e ad altri istituti accademici;

b.

i sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali e ad altri istituti accademici.

I limiti di spesa devono essere stabiliti in modo che i corrispondenti crediti di pagamento annui garantiscano le aliquote previste per i sussidi.

3

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d'impegno distinto per:

4

a.

i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative, nonché i sussidi alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;

b.

i sussidi vincolati a progetti.

Sezione 3: Sussidi di base Art. 49

Impiego previsto

I sussidi di base sono accordati per finanziare le spese di gestione.

Art. 50

Aliquote

Dell'importo globale dei costi di riferimento la Confederazione assume: a.

il 20 per cento per le università cantonali;

b.

il 30 per cento per le scuole universitarie professionali.

6645

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Art. 51

Principi di calcolo

L'importo globale annuo è ripartito tra gli aventi diritto principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d'insegnamento e di ricerca.

1

La quota relativa all'insegnamento è calcolata sulla base dei costi di riferimento. In proposito sono considerati i seguenti criteri:

2

3

a.

il numero di studenti;

b.

il numero di diplomi;

c.

la durata media degli studi;

d.

il rapporto numerico tra professori e studenti;

e.

la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio;

f.

la qualità della formazione.

Per il calcolo della quota relativa alla ricerca sono considerate: a.

le prestazioni nel campo della ricerca;

b.

l'acquisizione di fondi di terzi, in particolare del Fondo nazionale svizzero, dei programmi di ricerca dell'UE, della Commissione per la tecnologia e l'innovazione, nonché di altre fonti pubbliche e private.

Al massimo il 10 per cento dell'importo globale annuo è erogato a ciascun avente diritto in funzione della sua quota di studenti stranieri rispetto al totale di studenti stranieri nelle scuole universitarie svizzere.

4

5 Il Consiglio federale definisce le quote di cui ai capoversi 24, nonché la combinazione e la ponderazione dei criteri di calcolo. Definisce questi fattori in modo che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. A tal fine, tiene conto:

a.

dei gruppi di discipline e di settori di studio definiti dall'Assemblea plenaria in virtù della Convenzione sulla cooperazione, della loro ponderazione, nonché della durata massima degli studi;

b.

delle particolarità delle università, dei PF e delle scuole universitarie professionali, nonché dei loro settori di studio.

6

Il Consiglio federale verifica periodicamente i criteri di calcolo.

7

Emana le disposizioni d'esecuzione necessarie al calcolo.

8

Sente dapprima l'Assemblea plenaria.

Art. 52

Decisione

1

Il Dipartimento competente decide in merito alla concessione dei sussidi di base.

2

Esso può delegare la decisione all'Ufficio federale competente.

6646

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Art. 53

Sussidi fissi a istituti accademici

L'Ufficio federale competente può conferire mandati di prestazioni agli istituti accademici aventi diritto ai sussidi che non sono scuole universitarie, oppure concludere con questi istituti convenzioni sulle prestazioni e concedere loro, invece dei sussidi di base secondo gli articoli 50­52, sussidi fissi per le spese d'esercizio.

1

2

Un tale sussidio non può eccedere il 45 per cento delle spese di gestione.

Il Consiglio delle scuole universitarie emana conformemente alla Convenzione sulla cooperazione principi sulla concessione di sussidi fissi.

3

Sezione 4: Sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative Art. 54

Impiego previsto ed eccezioni

I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l'acquisto, l'utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari.

1

2

Non sono concessi sussidi per: a.

l'acquisto o l'urbanizzazione dei terreni;

b.

la manutenzione degli edifici;

c.

tributi pubblici, ammortamenti e interessi sul capitale.

Alle cliniche universitarie non sono concessi sussidi né per investimenti edili né per spese locative.

3

Art. 55 1

2

Condizioni

I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto: a.

genera spese superiori a cinque milioni di franchi;

b.

risponde a principi economici;

c.

soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;

d.

soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e

e.

soddisfa le esigenze dei disabili.

I sussidi per le spese locative sono concessi se: a.

l'utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi;

b.

l'utilizzo è convenuto per almeno cinque anni;

c.

l'utilizzo risponde a principi economici;

d.

l'utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;

6647

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e.

l'edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e

f.

l'edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili.

Art. 56

Quota massima

La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30 per cento delle spese computabili.

Art. 57

Calcolo

Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle spese computabili. Sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.

1

Esso può prevedere un metodo di calcolo forfetario, segnatamente aliquote massime per metro quadrato di superficie utile.

2

Art. 58

Decisione

Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di sussidio per gli investimenti edili e per le spese locative.

1

2

Esso può delegare la decisione all'Ufficio federale competente.

Sezione 5: Sussidi vincolati a progetti Art. 59

Impiego previsto e condizioni

Per compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale possono essere erogati sussidi pluriennali vincolati a progetti.

1

Sono considerati compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale in particolare:

2

a.

la costituzione di centri di competenza di importanza nazionale o regionale di cui sono congiuntamente responsabili diverse scuole universitarie o altri istituti accademici;

b.

la realizzazione di programmi straordinari a livello internazionale;

c.

lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la ripartizione dei compiti tra di esse;

d.

la promozione del plurilinguismo per quanto concerne le lingue nazionali;

e.

la promozione delle pari opportunità e l'effettiva uguaglianza tra uomo e donna;

f.

la promozione dello sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future;

g.

la promozione del diritto di partecipazione degli studenti.

6648

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I Cantoni, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che partecipano ai progetti devono fornire una prestazione propria adeguata.

3

I sussidi vincolati a progetti per alte scuole pedagogiche presuppongono la partecipazione al progetto di più scuole universitarie professionali o di università e PF.

4

Art. 60

Basi di calcolo e limitazione nel tempo

I sussidi vincolati a progetti sono erogati in funzione dei costi di pianificazione, attuazione ed esecuzione di un progetto.

1

2

La loro erogazione è limitata nel tempo.

Art. 61

Decisione e convenzione sulle prestazioni

Il Consiglio delle scuole universitarie decide in merito all'erogazione di sussidi vincolati a progetti.

1

Fondandosi sulla decisione del Consiglio delle scuole universitarie, il Dipartimento competente stipula con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni. Essa definisce:

2

a.

gli obiettivi da raggiungere;

b.

le modalità di verifica dei risultati;

c.

le conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Capitolo 9: Protezione delle denominazioni e dei titoli, sanzioni e rimedi giuridici Art. 62

Protezione delle denominazioni e dei titoli

Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua.

1

I titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla presente legge sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili.

2

Art. 63

Disposizioni penali

Se un istituto non accreditato conformemente alla presente legge impiega la denominazione «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» o una denominazione che ne deriva, sia in una lingua nazionale sia in un'altra lingua, i suoi responsabili sono puniti:

1

6649

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2

a.

con una multa fino a 200 000 franchi se hanno agito intenzionalmente;

b.

con una multa fino a 100 000 franchi se hanno agito per negligenza.

Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l'istituto.

Art. 64

Provvedimenti amministrativi

Il Consiglio svizzero di accreditamento adotta i provvedimenti amministrativi necessari se le condizioni dell'accreditamento non sono più soddisfatte o se eventuali oneri non sono stati adempiuti entro il termine impartito.

1

2

Si applicano in particolare i seguenti provvedimenti amministrativi: a.

la diffida;

b.

l'imposizione di oneri;

c.

la revoca dell'accreditamento.

I provvedimenti amministrativi presi dalle autorità federali competenti in materia di sussidi sono retti dalla legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi, quelli adottati dai Cantoni dal Concordato sulle scuole universitarie.

3

Art. 65

Rimedi giuridici

Le decisioni emanate in virtù della presente legge, delle sue disposizioni di esecuzione o della Convenzione sulla cooperazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

Le decisioni del Consiglio federale in merito al diritto ai sussidi e del Consiglio di accreditamento in merito all'accreditamento non sono impugnabili.

2

Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

3

Capitolo 10: Competenza del Consiglio federale di concludere accordi internazionali Art. 66 Il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi internazionali nel settore delle scuole universitarie in materia di:

1

4

a.

cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne la struttura degli studi e il riconoscimento delle prestazioni di studio, dei diplomi e delle equivalenze nel settore universitario;

b.

promozione della mobilità internazionale;

c.

partecipazione a programmi e progetti internazionali di promozione.

RS 616.1

6650

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2

Negli accordi di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può anche convenire: a.

il controllo finanziario e gli audit;

b.

i controlli di sicurezza relativi alle persone;

c.

la salvaguardia e l'attribuzione della proprietà intellettuale che è generata o è necessaria nell'ambito della cooperazione scientifica;

d.

la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;

e.

l'adesione a organizzazioni internazionali.

In virtù della Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipano alla preparazione di tali accordi. La Convenzione sulla cooperazione disciplina la procedura di partecipazione.

3

Capitolo 11: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 67

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione nella misura in cui l'esecuzione della presente legge rientra nella sua competenza.

Art. 68

Conferimento dell'obbligatorietà generale ai Concordati sulle scuole universitarie

Il conferimento dell'obbligatorietà generale agli accordi intercantonali nel settore delle scuole universitarie è retto dall'articolo 14 della legge federale del 3 ottobre 20035 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

Art. 69

Valutazione

Il Consiglio federale sottopone ogni quattro anni all'Assemblea federale un rapporto concernente:

1

2

5

a.

l'efficacia dei fondi pubblici impiegati;

b.

le ripercussioni del sistema di finanziamento sulle finanze di Confederazione e Cantoni, sulle loro scuole universitarie, sulle loro discipline e sugli altri istituti accademici previsti dalla presente legge;

c.

la competitività delle scuole universitarie;

d.

la spendibilità occupazionale dei diplomati e l'attività da loro svolta al termine degli studi.

Il Consiglio federale sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.

RS 613.2

6651

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Art. 70

Determinazione dell'equivalenza di diplomi esteri

Su richiesta, l'Ufficio federale competente definisce con decisione formale l'equivalenza dei diplomi esteri con i diplomi delle scuole universitarie professionali svizzere nell'ottica di un loro impiego sul mercato del lavoro.

1

2 Esso può delegare a terzi il compito di definire tale equivalenza; i terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 71 L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 72

Adeguamento delle aliquote di sussidio

Se il volume annuo dei sussidi di base medi della Confederazione determinati per la prima volta conformemente alla presente legge differisce in modo rilevante dal volume medio dei sussidi di base e d'esercizio annui erogati dalla Confederazione per le università cantonali e le scuole universitarie professionali nell'arco di quattro anni secondo il diritto anteriore, il Consiglio federale presenta contemporaneamente alla proposta del primo limite di spesa calcolato in base alla presente legge una proposta di adeguamento delle aliquote di sussidio secondo l'articolo 50.

1

Il Consiglio federale definisce il periodo di sussidio quadriennale e i criteri per determinare se vi è differimento rilevante secondo il capoverso 1.

2

3

Esso sente dapprima l'Assemblea plenaria.

Art. 73

Ammissione alle scuole universitarie professionali

Fino alla determinazione delle condizioni di ammissione da parte del Consiglio delle scuole universitarie, l'ammissione alle scuole universitarie professionali è retta dalle disposizioni dei capoversi 2­4.

1

L'ammissione senza esami in una scuola universitaria professionale a livello di bachelor nei campi della tecnica e della tecnologia dell'informazione, dell'architettura, dell'edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell'agricoltura e dell'economia forestale, dell'economia e dei servizi nonché del design presuppone:

2

a.

6652

una maturità professionale congiunta a una formazione di base in una professione connessa con il programma di studio;

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b.

una maturità federale o riconosciuta dalla Confederazione e di norma un'esperienza lavorativa di almeno un anno che abbia permesso di acquisire conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione connessa con il programma di studio.

Per l'ammissione a livello di bachelor in una scuola universitaria professionale nei campi della sanità, del lavoro sociale, della musica, del teatro e delle altre arti, della psicologia applicata, nonché della linguistica applicata fanno stato le seguenti decisioni6 determinanti al 31 agosto 2004:

3

4

a.

decisione dell'Assemblea generale della Conferenza nazionale dei direttori cantonali della sanità per la formazione nel settore sanitario nell'ambito delle scuole universitarie professionali;

b.

decisione dell'Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica per la formazione in lavoro sociale nell'ambito delle scuole universitarie professionali;

c.

decisioni dell'Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica per le scuole universitarie di musica, di teatro, di arti visive e applicate nonché per la formazione in psicologia applicata e la formazione in linguistica applicata nell'ambito delle scuole universitarie professionali.

Il Dipartimento competente definisce: a.

le ulteriori condizioni di ammissione che possono essere previste;

b.

le condizioni di ammissione per diplomati di altri cicli di studio;

c.

gli obiettivi di apprendimento dell'esperienza lavorativa di un anno nei singoli settori di studio.

Art. 74

Sussidi di coesione

Nei primi anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, in media il sei per cento dei fondi disponibili per i sussidi di base può essere impiegato per sostenere le scuole universitarie i cui sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento.

1

L'erogazione di sussidi di coesione avviene in modo decrescente e deve cessare entro otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 75

Diritto ai sussidi e accreditamento

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici devono ottenere un accreditamento istituzionale al più tardi otto anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1

6

Non pubblicate nella RU. Il testo di queste decisioni può essere richiesto all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna e consultato all'indirizzo www.bbt.admin.ch.

6653

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

2 Il diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19997 sull'aiuto alle università e secondo la legge del 6 ottobre 19958 sulle scuole universitarie professionali permane fino alla decisione del Consiglio svizzero di accreditamento sull'accreditamento istituzionale, ma al più tardi per otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le alte scuole pedagogiche, i PF e gli altri istituti accademici federali hanno diritto a sussidi vincolati a progetti fino alla decisione del Consiglio svizzero di accreditamento sull'accreditamento istituzionale, ma al massimo per otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'accreditamento istituzionale delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici ottenuto dopo il 1°gennaio 2011 secondo il diritto anteriore vale per otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3

Art. 76

Diritto alla denominazione e sanzioni

Per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che non hanno ottenuto l'accreditamento istituzionale secondo la presente legge o che sono considerate accreditate ai sensi dell'articolo 75 capoverso 3, la protezione della denominazione e le corrispondenti sanzioni penali e amministrative sono rette dal diritto anteriore fino a otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 77

Domande pendenti

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il nuovo diritto.

1

2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni in casi motivati.

Art. 78

Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali

I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti.

1

Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Esso provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore.

2

Art. 79

Disciplinamenti provvisori dei Cantoni nel settore delle scuole universitarie professionali

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i Governi cantonali possono, se indispensabile, adeguare mediante ordinanza le loro legislazioni in materia di scuole universitarie professionali.

7 8

RS 414.20 RS 414.71

6654

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Art. 80

Mantenimento in vigore di disposizioni della legge sull'aiuto alle università e della legge federale sulle scuole universitarie professionali

In caso di entrata in vigore secondo l'articolo 81 capoverso 3, il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni delle leggi seguenti restano applicabili per cinque anni al massimo: a.

le disposizioni sui sussidi federali (art. 1321) e l'articolo 23 della legge dell'8 ottobre 19999 sull'aiuto alle università;

b.

le disposizioni sui sussidi federali (art. 1821) e l'articolo 23 della legge federale del 6 ottobre 199510 sulle scuole universitarie professionali.

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 81 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Le disposizioni relative al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti (cap. 6, art. 36­40), al finanziamento (cap. 7, art. 41­44) e ai sussidi federali (cap. 8, art. 45­61) entrano in vigore entro cinque anni dall'entrata in vigore delle altre disposizioni.

3

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 11 ottobre 201111 Termine di referendum: 19 gennaio 2012

9 10 11

RS 414.20 RS 414.71 FF 2011 6629

6655

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Allegato (art. 71)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I Le leggi federali qui appresso sono abrogate: 1.

legge dell'8 ottobre 199912 sull'aiuto alle università;

2.

legge federale del 6 ottobre 199513 sulle scuole universitarie professionali.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 luglio 200514 sul Tribunale amministrativo federale Art. 32 cpv. 1 lett. d Abrogata

2. Legge del 13 dicembre 200215 sulla formazione professionale Art. 39 cpv. 2 Abrogato

3. Legge federale del 4 ottobre 199116 sui PF Art. 3 cpv. 3 e 4 Coordinano le loro attività e partecipano, nell'ambito della legislazione federale, al coordinamento del settore universitario svizzero e della ricerca. Partecipano al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi.

3

I PF presentano alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie i loro costi medi d'insegnamento per studente.

4

12 13 14 15 16

RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437; FF 2011 4353 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635 RS 173.32 RS 412.10 RS 414.110

6656

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

Art. 10a

Garanzia della qualità e accreditamento

I PF verificano periodicamente la qualità del loro insegnamento, della loro ricerca e dei loro servizi e provvedono a garantire a lungo termine la qualità e il suo sviluppo.

1

Istituiscono e gestiscono a tale scopo un sistema di garanzia della qualità secondo l'articolo 27 della legge federale del 30 settembre 201117 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

2

3

Provvedono a ottenere un accreditamento istituzionale.

Art. 25 cpv. 1 lett. g 1

Il Consiglio dei PF: g.

è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la legge federale del 30 settembre 201118 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;

4. Legge federale del 7 ottobre 198319 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione Art. 5a cpv. 3 Di sua iniziativa o su mandato del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell'economia o della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, si esprime su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.

3

5. Legge del 9 ottobre 199220 sulla statistica federale Art. 3 cpv. 1 e 2 lett. e La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.

1

2

Essa serve per: e.

17 18 19 20

valutare la spendibilità occupazionale dei diplomati delle scuole universitarie e le loro attività.

RS ...; FF 2011 6629 RS ...; FF 2011 6629 RS 420.1 RS 431.01

6657

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

6. Legge del 23 giugno 200621 sulle professioni mediche Art. 12 cpv. 3 3 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e il Consiglio delle scuole universitarie, il Consiglio federale determina il numero di punti di credito formativo di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 23 cpv. 1 I cicli di studio finalizzati all'ottenimento di un diploma federale devono essere accreditati conformemente alla legge federale del 30 settembre 201122 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e alla presente legge. Si svolge una sola procedura di accreditamento. Essa è retta dall'articolo 32 LPSU.

1

Art. 24

Cicli di studio

Un ciclo di studio finalizzato all'ottenimento di un diploma federale è accreditato se risponde, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 31 LPSU23, ai criteri seguenti:

1

2

a.

consente agli studenti di raggiungere gli obiettivi di formazione relativi alla professione medica universitaria prescelta;

b.

abilita gli studenti a seguire un perfezionamento.

Prima dell'accreditamento viene sentita la Commissione delle professioni mediche.

Il Consiglio federale può stabilire criteri di accreditamento speciali concernenti l'impostazione dei cicli di studio e il sistema di valutazione degli studenti, se ciò è indispensabile per la preparazione all'esame federale. Sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.

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Titolo prima dell'art. 26

Sezione 3: Procedura di accreditamento per i cicli di perfezionamento Art. 26 cpv. 1 L'organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento presenta la domanda di accreditamento all'istanza di accreditamento (art. 47 cpv. 2).

1

Art. 27 cpv. 1 L'organo di accreditamento (art. 48 cpv. 2) istituisce commissioni peritali incaricate di verificare i cicli di perfezionamento.

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21 22 23

RS 811.11 RS ...; FF 2011 6629 RS ...; FF 2011 6629

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Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

Art. 30 cpv. 1 Se l'accreditamento è vincolato a oneri, l'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento deve dimostrare, entro il termine stabilito nella decisione di accreditamento, che gli oneri sono adempiuti.

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Art. 31

Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato

Ogni modifica sostanziale del contenuto o dell'impostazione di un ciclo di perfezionamento accreditato deve essere comunicata all'istanza di accreditamento.

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Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento, l'istanza di accreditamento può imporre oneri.

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Titolo prima dell'art. 32

Sezione 3a: Finanziamento dell'accreditamento Art. 32, rubrica e cpv. 1 Abrogata Le spese di accreditamento dei cicli di studio sono finanziate conformemente all'articolo 35 LPSU24.

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Art. 47 cpv. 1 1 L'accreditamento di cicli di studio finalizzati all'ottenimento di un diploma federale compete al Consiglio svizzero di accreditamento di cui all'articolo 21 LPSU25.

Art. 48

Organo di accreditamento

Competente per l'esame delle domande di accreditamento presentate da scuole universitarie è l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all'articolo 22 LPSU26 o, su proposta del richiedente rivolta all'istanza di accreditamento, un'istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta.

1

Il Consiglio federale designa l'organo incaricato di esaminare le domande di accreditamento presentate dall'istituto responsabile di un ciclo di perfezionamento.

Può delegare tale compito all'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità.

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Art. 50 cpv. 1 lett. a e c La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze:

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RS ...; FF 2011 6629 RS ...; FF 2011 6629 RS ...; FF 2011 6629

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Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

a.

prestare consulenza all'organo di accreditamento, al Consiglio federale, al Dipartimento e al Consiglio delle scuole universitarie in materia di formazione e perfezionamento;

c.

rendere conto regolarmente al Dipartimento e al Consiglio delle scuole universitarie;

Art. 57 Abrogato

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