Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Modifica del 23 agosto 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2008, del 30 giugno 2009 e del 18 maggio 20101, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 4

Salario

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 4 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012.

23 agosto 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2003 4473, 2006 6205, 2008 5258, 2009 4475, 2010 3651 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2011-1669

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Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

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