Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 26 gennaio 2013

Iniziativa popolare federale «Contro l'immigrazione di massa» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Contro l'immigrazione di massa», presentata il 30 giugno 2011; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Contro l'immigrazione di massa», presentata il 30 giugno 2011, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Adrian Amstutz, Feldenstrasse 11, 3655 Sigriswil 2. Caspar Baader, Baumgärtliring 52, 4460 Gelterkinden 3. Christoph Blocher, Wängirain 53, 8704 Herrliberg 4. Toni Brunner, Hundsrücken, 9642 Ebnat-Kappel

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2011-1502

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Iniziativa popolare federale

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Walter Frey, Goldbacherstrasse 84, 8700 Küsnacht Yvan Perrin, Les Bolles 37, 2117 La Côte-aux-Fées Nadja Pieren, Bernstrasse 147, 3400 Burgdorf Andreas Aebi, Dorfstrasse 90, 3473 Alchenstorf Céline Amaudruz, route de Cornière 1, 1241 Puplinge

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Anita Borer, Sonnenbergstrasse 59, 8610 Uster Andreas Brönnimann, Hühnerhubelstrasse 73, 3123 Belp Yvette Estermann, Bergstrasse 50a, 6010 Krienz Sylvia Flückiger, Badweg 4, 5040 Schöftland Sebastian Frehner, Spalentorweg 2, 4051 Basel Oskar Freysinger, ch. de Crettamalerne 5, 1965 Savièse Andrea Geissbühler, Thalmattweg 4, 3037 Herrenschwanden Erich Hess, Jupiterstrasse 31, 3015 Bern This Jenny, Oberdorfstrasse 45, 8750 Glarus Thomas Matter, Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen Thomas Müller, Promenadenstrasse 93, 9400 Rorschach Guy Parmelin, route de Mély 20, 1183 Bursins Lorenzo Quadri, San Gottardo 20a, 6900 Lugano Jean-François Rime, rue du Stade 71, 1630 Bulle Pierre Rusconi, Via Muzzano 13a, 6924 Sorengo Luzi Stamm, Seminarstrasse 34, 5400 Baden Christoph von Rotz, Feldheim 2, 6060 Sarnen Walter Wobmann, Sagigass 9, 5014 Gretzenbach

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Contro l'immigrazione di massa» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato contro l'immigrazione di massa, casella postale 23, 8416 Flaach, e pubblicata nel Foglio federale del 26 luglio 2011.

12 luglio 2011

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Contro l'immigrazione di massa» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art 121, rubrica (nuova) Legislazione sugli stranieri e sull'asilo Art. 121a (nuovo) 1

Regolazione dell'immigrazione

La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

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I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

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4 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

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La legge disciplina i particolari.

RS 101 5665

Iniziativa popolare federale

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 95 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Regolazione dell'immigrazione) I trattati internazionali che contraddicono all'articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

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2 Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.

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Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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