Termine di referendum: 7 luglio 2011

Legge federale sul prezzo fisso dei libri (LPLib) del 18 marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoverso 2 e 103 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 20 aprile 20092; visto il parere del Consiglio federale del 20 maggio 20093, decreta: Art. 1

Scopo

La presente legge intende: a.

promuovere la varietà e la qualità del bene culturale libro;

b.

garantire che il maggior numero possibile di lettori abbia accesso ai libri a condizioni ottimali.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge disciplina il prezzo dei libri nuovi, privi di difetti, scritti in una lingua nazionale svizzera e: a.

editi in Svizzera;

b.

importati in Svizzera a titolo professionale; o

c.

commercializzati in Svizzera.

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge si intende per: a.

1 2 3

libro: ogni prodotto editoriale in forma stampata e ogni prodotto combinato di cui il prodotto editoriale in forma stampata è l'elemento principale; non sono segnatamente considerati libri i giornali, i periodici, le partiture e i prodotti cartografici;

RS 101 FF 2009 3533 FF 2009 3565

2009-1080

2461

Prezzo fisso dei libri. LF

b.

prezzo di vendita finale: il prezzo al quale il libro è offerto all'acquirente finale in Svizzera, IVA inclusa;

c.

acquirente finale: chi acquista libri per fini diversi dalla rivendita;

d.

libraio: chi vende a titolo professionale libri ad acquirenti finali.

Art. 4

Determinazione del prezzo

L'editore o l'importatore stabilisce il prezzo di vendita finale dei libri da lui editi o importati.

1

Pubblica il prezzo di vendita finale prima della prima edizione del libro o della modifica del prezzo, indicando anche la data di uscita del libro o la data della modifica del prezzo.

2

Il Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi dei libri (art. 4 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 19854 sulla sorveglianza dei prezzi). Può proporre al Consiglio federale di stabilire mediante ordinanza le differenze massime di prezzo ammesse rispetto all'estero, tenuto conto delle regioni linguistiche.

3

Art. 5

Prezzo fisso

I librai possono vendere i libri soltanto al prezzo di vendita finale stabilito conformemente all'articolo 4.

Art. 6

Sconto generale

I librai possono accordare fino al 5 per cento di sconto sul prezzo di vendita finale.

Art. 7 1

4

Sconti particolari

Sul prezzo di vendita finale possono essere accordati sconti: a.

in caso di vendita a biblioteche pubbliche che dispongono di un budget annuo per l'acquisto di libri di: 1. al massimo 500 000 franchi: fino al 10 per cento, 2. oltre 500 000 e al massimo 1 000 000 di franchi: fino al 15 per cento, 3. oltre 1 000 000 di franchi: sconto libero;

b.

in caso di vendita di più esemplari dello stesso libro: 1. da 11 a 50 esemplari: fino al 10 per cento, 2. da 51 a 100 esemplari: fino al 15 per cento, 3. oltre i 100 esemplari: fino al 20 per cento;

c.

in caso di vendita in blocco di una serie di opere connesse o di prenotazione di un'opera prima della sua pubblicazione completa: sconto libero;

RS 942.20

2462

Prezzo fisso dei libri. LF

d.

2

per i libri che i club del libro vendono ai loro membri in una veste tipografica propria e a una data posteriore a quella dell'edizione originale: sconto libero.

Tali sconti sono cumulabili con quello di cui all'articolo 6, ma non tra loro.

Art. 8

Durata del prezzo fisso

Se un libro è stato venduto per almeno 18 mesi a prezzo fisso in Svizzera o all'estero, l'editore o l'importatore può dichiarare che il vincolo del prezzo fisso è terminato. Deve pubblicare previamente la relativa dichiarazione.

Art. 9

Vendita a commercianti estranei al settore

Gli editori, gli importatori e i grossisti non possono rifornire a prezzi più bassi o a condizioni comunque più favorevoli i librai il cui assortimento non sia composto prevalentemente di libri.

Art. 10

Azioni

Chi è leso o minacciato nei suoi interessi economici da un'infrazione agli articoli 4­9 può domandare al giudice di:

1

2

a.

proibire una lesione imminente;

b.

far cessare una lesione attuale;

c.

accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

Può chiedere che la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

3 Può, giusta il Codice delle obbligazioni5, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

Art. 11

Azioni di organizzazioni

Le azioni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche:

5

a.

dalle associazioni professionali ed economiche d'importanza nazionale o regionale autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici: 1. degli editori, 2. degli importatori, 3. dei grossisti, 4. dei librai, 5. degli autori;

b.

dalle organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

RS 220

2463

Prezzo fisso dei libri. LF

Art. 12

Rappresentante del settore

Il settore designa un rappresentante incaricato di tutelare gli interessi dei suoi membri indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria.

1

2 Il rappresentante del settore può proporre le azioni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

Art. 13

Tribunali arbitrali

I tribunali arbitrali permanenti specializzati nell'applicazione della presente legge devono: a.

accettare tutte le parti, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria, se le parti li adiscono in base a un patto d'arbitrato valido;

b.

offrire le stesse condizioni a tutte le parti, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria;

c.

essere indipendenti dalle associazioni di categoria.

Art. 14

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 marzo 20116 Termine di referendum: 7 luglio 2011

6

FF 2011 2461

2464