10.112 Messaggio relativo al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina del 10 dicembre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva il Trattato del 10 novembre 2009 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-1790

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Compendio Il Trattato di assistenza giudiziaria con l'Argentina sottoposto per approvazione alle Camere federali con il presente messaggio è un ulteriore elemento della rete di accordi istituita dalla Svizzera nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale per combattere con efficacia la criminalità transnazionale. Il trattato persegue innanzitutto lo scopo di rafforzare la lotta contro reati quali il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti, la corruzione e il terrorismo.

Situazione iniziale La cooperazione internazionale riveste un'importanza sempre maggiore nella lotta contro la criminalità. In seguito alla crescente globalizzazione e interdipendenza dei vari settori della vita, la criminalità assume dimensioni sempre più transnazionali. I progressi tecnici, in particolare nell'ambito della comunicazione e della trasmissione di dati, favoriscono l'insorgere di attività criminali che tendono sempre più a varcare i confini nazionali. Considerati i recenti sviluppi, i singoli Stati non sono più in grado di affrontare sul piano puramente nazionale tutte le sfide connesse alla repressione efficace della criminalità. La rete internazionale di trattati di assistenza giudiziaria in materia penale intende contrastare il rischio per la sicurezza che potrebbe scaturire da tale situazione. La conclusione del presente Trattato con l'Argentina costituisce un ulteriore contributo in questo senso.

Il trattato crea la base di diritto internazionale per la cooperazione delle autorità giudiziarie dei due Stati nelle indagini e nel perseguimento di atti punibili.

Tenore del Trattato Il Trattato di assistenza giudiziaria con l'Argentina riprende i principi più importanti della Convenzione europea del 20 aprile 1959 di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) ed è integrato da disposizioni tratte dagli strumenti del Consiglio d'Europa e dell'ONU rilevanti in materia di assistenza giudiziaria.

Il Trattato tiene conto dei più recenti sviluppi internazionali nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (in particolare del Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale; RS 0.351.12).

Il Trattato prevede varie disposizioni
che semplificano e accelerano nettamente le procedure di assistenza giudiziaria tra i due Stati e definisce nel dettaglio le condizioni per l'assistenza giudiziaria e il contatto diretto tra le autorità centrali, che permette di correggere o completare le domande di assistenza giudiziaria poco chiare o incomplete e di chiarire meglio eventuali equivoci. La procedura è ulteriormente semplificata grazie all'abolizione di determinati requisiti formali, ad esempio delle legalizzazioni. È altresì prevista l'audizione in videoconferenza. A determinate condizioni, il Trattato permette anche di trasmettere informazioni senza

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rogatoria. Disciplina inoltre la trasmissione degli incarti, l'audizione di persone in sede giudiziale e la consegna di oggetti e valori patrimoniali sequestrati. L'applicazione del Trattato non richiede alcuna modifica del diritto svizzero.

Il Trattato permette di migliorare la collaborazione con un ulteriore Stato non europeo per intensificare la lotta alla criminalità, come ad esempio il riciclaggio di denaro, la corruzione e il terrorismo. Dopo il Perù, l'Ecuador, il Brasile, il Messico e il Cile, l'Argentina è ormai il sesto Paese dell'America latina con il quale la Svizzera ha potuto concludere con successo i negoziati.

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Indice Compendio

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1 Parte generale 1.1 Situazione iniziale 1.2 Svolgimento dei negoziati 1.3 Il contenuto del Trattato in sintesi 1.4 Valutazione del Trattato

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2 Commento ai singoli articoli

543

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni 3.2 Ripercussioni economiche

556 556 556

4 Programma di legislatura

556

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e forma degli atti 5.2 Consultazione

556 556 557

Decreto federale che approva il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina (Disegno)

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

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Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

La Svizzera e l'Argentina intendono cooperare più strettamente nella lotta al crimine, in primo luogo contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti, la corruzione e il terrorismo. L'Argentina presenta regolarmente domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera. È nell'interesse della Svizzera in quanto piazza economica importante promuovere una buona collaborazione con questo Stato dell'America latina. Per la Svizzera è di primordiale importanza che i suoi istituti finanziari non vengano sfruttati indebitamente per fini criminali.

Per combattere efficacemente la criminalità transnazionale è imprescindibile promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati. La Svizzera s'impegna quindi ad ampliare costantemente la sua rete di accordi di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Nell'America latina la Svizzera ha già concluso siffatti accordi bilaterali con il Perù, l'Ecuador, il Brasile e il Messico; il 3 ottobre 2008 le Camere federali hanno inoltre accolto un trattato di assistenza giudiziaria con il Cile, che tuttavia non è ancora entrato in vigore.

Le domande di assistenza giudiziaria presentate dall'Argentina non corrispondono sempre agli standard internazionali applicabili all'assistenza giudiziaria. Un trattato di assistenza giudiziaria al passo con i tempi, che disciplini nel dettaglio le condizioni alle quali viene dato seguito a una rogatoria ed elenchi con precisione i possibili motivi di rifiuto, contribuisce a colmare tali lacune. Il presente accordo prevede varie disposizioni che semplificano la collaborazione tra i due Stati e accelerano la procedura.

1.2

Svolgimento dei negoziati

La prima tornata negoziale tra la delegazione svizzera e quella argentina si è svolta nell'autunno del 2003 a Buenos Aires, la seconda nell'aprile del 2004 a Berna. Al termine di quest'ultimo incontro, i capi delle rispettive delegazioni hanno parafato l'accordo, approvato dal Consiglio federale il 18 agosto 2004. La firma del Trattato ha subito un ritardo per vari motivi, tra l'altro per un avvicendamento nel governo argentino. Inoltre, lo Stato argentino intendeva subordinare la ratifica del Trattato alla conclusione di un protocollo aggiuntivo che prevedesse una definizione e un aiuto all'interpretazione per i concetti di reato fiscale in generale e di truffa in materia fiscale in particolare.

Per vari anni Svizzera e Argentina hanno intrattenuto contatti volti a chiarire l'argomento. A varie riprese la Svizzera ha ripetuto in modo inequivocabile di ritenere valido il Trattato parafato e di non essere disposta a riprendere le trattative per un protocollo aggiuntivo o un «Memorandum of Understanding». La Svizzera ha per contro accettato il compromesso proposto dall'Argentina il 23 luglio 2008, che prevedeva di riformulare l'articolo 3 paragrafo 1 lettera c del Trattato parafato. Il

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nuovo tenore è identico a quello del trattato di assistenza giudiziaria con il Brasile1: si tratta di una semplice precisazione della prassi e non comporta un'estensione dell'assistenza giudiziaria.

Il 18 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato la nuova versione del Trattato, firmato il 10 novembre 2009 a Buenos Aires dall'Ambasciatrice svizzera e dal Ministro degli esteri dell'Argentina.

1.3

Il contenuto del Trattato in sintesi

Il Trattato con l'Argentina crea un'ampia base giuridica internazionale per la cooperazione tra la Svizzera e l'Argentina in materia di indagini e perseguimento penale. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, nella misura convenuta, la massima assistenza giudiziaria nei procedimenti penali. Gli articoli XV­XVII del Trattato d'estradizione concluso tra la Svizzera e l'Argentina nel novembre del 19062 non fornivano una base legale sufficiente per l'assistenza giudiziaria bilaterale in materia penale. Anche gli accordi multilaterali in materia penale disciplinavano gli obblighi di collaborazione soltanto a grandi linee. Inoltre la Svizzera poteva accordare assistenza giudiziaria all'Argentina soltanto sulla base e nei limiti del proprio diritto nazionale.

Il Trattato riprende le norme figuranti negli strumenti multilaterali del Consiglio d'Europa3 e dell'ONU4 nonché della legge federale del 20 marzo 19815 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), ispirandosi ai trattati di assistenza giudiziaria già conclusi dalla Svizzera con altri Stati latinoamericani6 e asiatici7.

Una delle principali caratteristiche del Trattato sta nel fatto che le procedure, in Svizzera come in Argentina, risultano nettamente abbreviate grazie ai contatti diretti tra il ministero degli esteri argentino e l'Ufficio federale di giustizia in qualità di Autorità centrali (art. 23), alla definizione dettagliata del contenuto della domanda di assistenza giudiziaria (art. 25) e all'esenzione da varie formalità (art. 27).

Per analogia con l'articolo 74a AIMP, il Trattato prevede la consegna a scopo di confisca di oggetti e beni (art. 12).

Una disposizione sull'audizione mediante videoconferenza (art. 21), fondata su quanto disciplinato dal Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, si avvale dei progressi delle nuove tecnologie di telecomunicazione. È così possibile procedere all'audizione di persone senza che queste debbano recarsi nello Stato richiedente. Tale norma si applica quando una persona si trova sul territorio di uno Stato e non è opportuno o possibile che compaia di persona per un'audizione in un altro Stato.

1 2 3

4 5 6 7

542

RS 0.351.919.81 RS 0.353.915.4 Conv. europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 apr. 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e Secondo Protocollo addizionale dell'8 nov. 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.12).

P. es. Convenzione delle Nazioni Unite del 15 nov. 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale (RS 0.311.54).

RS 351.1 Perù (RS 0.351.964.1), Ecuador (RS 0.351.932.7), Messico (RS 0.351.956.3), Brasile (RS 0.351.919.81) e Cile (FF 2008 133).

Hongkong (RS 0.351.941.6) e Filippine (RS 0.351.964.5).

In determinate circostanze le informazioni possono essere trasmesse anche in assenza di una domanda di assistenza (art. 30). Questa disposizione contribuisce a rendere più efficace la repressione della criminalità poiché lo scambio tempestivo di informazioni è un'arma importante nella lotta contro il crimine. Ha inoltre lo scopo di sostenere lo Stato che richiede le informazioni nell'avviare o effettuare indagini o procedimenti penali propri, ma anche di permettergli di presentare una domanda di assistenza giudiziaria.

1.4

Valutazione del Trattato

Il presente Trattato di assistenza giudiziaria si iscrive nella politica del nostro Consiglio di estendere la rete di accordi di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e di intensificare la cooperazione nella lotta alla criminalità internazionale.

Oggi un singolo Stato non è più in grado di combattere efficientemente la criminalità internazionale. Il presente Trattato istituisce un vincolo contrattuale con un ulteriore importante Stato dell'America latina e permette di intensificare la cooperazione internazionale tra le autorità giudiziarie, fornendo inoltre un contributo alla sicurezza interna del nostro Paese. L'obiettivo di questo nuovo Trattato è di prevenire l'abuso della nostra piazza finanziaria a scopi criminosi e di evitare che la Svizzera diventi un centro nevralgico per il crimine transnazionale e un rifugio per criminali.

Il Trattato consente una collaborazione più efficiente con l'Argentina in materia di criminalità internazionale, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti, la corruzione e il terrorismo. Si fonda sui principi del diritto di assistenza giudiziaria, riprende la linea dei trattati esistenti della Svizzera e tiene conto dei più recenti sviluppi internazionali in questo ambito. È uno strumento moderno ed efficace che risponde alle esigenze della pratica. La sua attuazione non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.

2 Art. 1

Commento ai singoli articoli Obbligo di accordare l'assistenza

Il paragrafo 1 obbliga gli Stati contraenti, sulla base del diritto penale internazionale, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in materia penale. La domanda di assistenza va pertanto accolta se non vi sono motivi di inapplicabilità o rifiuto secondo gli articoli 2 e 3.

Il paragrafo 2 disciplina lo scambio, tra le due Parti contraenti, della lista delle autorità autorizzate a presentare domande di assistenza giudiziaria. Tale disposizione va considerata assieme all'articolo 23. Non conferisce alle autorità di perseguimento penale il diritto di scambiare informazioni direttamente: esse devono presentare una domanda di assistenza giudiziaria per il tramite della propria Autorità centrale.

Secondo il paragrafo 3 lo Stato richiesto non può invocare il segreto bancario per rifiutare l'assistenza giudiziaria. Il principio in base a cui il segreto bancario non deve impedire l'assistenza giudiziaria non è una novità per la Svizzera. In sede di assistenza giudiziaria, il segreto bancario può in alcuni casi venire a cadere nell'interesse di un procedimento penale condotto all'estero, se le condizioni per la concessione dell'assistenza sono soddisfatte. Il principio in base al quale il segreto 543

bancario non può essere invocato per rifiutare l'assistenza è sancito in vari strumenti internazionali8.

Il paragrafo 4 elenca le operazioni di assistenza giudiziaria dello Stato richiesto.

Tuttavia tale enumerazione non è esaustiva: come precisato alla lettera i, oltre a quelle esplicitamente menzionate, possono essere previste anche altre misure di assistenza giudiziaria, purché compatibili con gli scopi del Trattato e accettabili per gli Stati contraenti.

Art. 2

Inapplicabilità

La disposizione esclude dal campo di applicazione del Trattato la ricerca, l'arresto e la detenzione, a scopo di estradizione, di persone perseguite o condannate, come pure l'esecuzione di sentenze penali. Si tratta di un disciplinamento classico del campo di applicazione dei trattati di assistenza giudiziaria.

Art. 3

Motivi di rifiuto o di differimento dell'assistenza giudiziaria

La disposizione elenca i motivi che possono giustificare il rifiuto dell'assistenza giudiziaria o il suo differimento. Tali motivi sono formulati a titolo facoltativo per rendere l'assistenza giudiziaria quanto più ampia possibile e flessibile in vista dei futuri sviluppi del diritto. In presenza di un motivo di rifiuto ai sensi del Trattato, lo Stato richiesto decide sulla base del proprio diritto interno se rifiutare l'assistenza.

L'elenco dei motivi di rifiuto che lo Stato richiesto può far valere in virtù del paragrafo 1 è esaustivo.

­

Non vi è obbligo di accordare l'assistenza se il procedimento estero verte su reati politici, militari o fiscali (lett. a­c).

Questo possibile motivo di rifiuto, che corrisponde a una clausola usuale dei trattati di assistenza giudiziaria, viene precisato in quanto la cooperazione è possibile se l'oggetto della domanda è una truffa in materia fiscale9. Inoltre, su richiesta dell'Argentina è stato specificato che, nel caso di rogatorie riferite soltanto in parte a reati fiscali, lo Stato richiesto può limitare, per tale parte, l'uso di informazioni e prove fornite. Se, ad esempio, la fattispecie descritta nella domanda di assistenza giudiziaria corrisponde, secondo il diritto svizzero, in parte a una truffa in materia fiscale, in parte a un'appropriazione indebita e in parte a un'evasione fiscale, lo Stato richiedente può usare le informazioni e le prove fornite soltanto per perseguire la truffa in materia fiscale e l'appropriazione indebita, ma non l'evasione fiscale. La disposizione corrisponde al principio di specialità disciplinato all'articolo 13 del Trattato, secondo il quale le informazioni, i documenti o gli oggetti ottenuti mediante assistenza giudiziaria non possono essere utilizzate in un procedimento penale relativo a un reato per cui l'assistenza non è ammessa. Il diritto svizzero determina se la fattispecie descritta in una domanda dell'Argentina costituisce una truffa in materia fiscale.

8

9

544

Cfr. p. es. l'art. 12 cpv. 2 della Convenzione internazionale del 9 dic. 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (RS 0.353.22), l'art. 18 cpv. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 nov. 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale (RS 0.311.54) oppure l'art. 46 cpv. 8 della Convenzione del 31 ott. 2003 delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56).

Riguardo alle condizioni per la truffa in materia fiscale cfr. DTF 125 II 250.

­

La domanda di assistenza giudiziaria può inoltre essere rifiutata se lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato in questione (lett. d). Secondo la concezione giuridica svizzera, la nozione di ordine pubblico comprende anche il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Tra questi rientrano il diritto alla vita, il divieto di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante, così come le garanzie procedurali elementari. Tali garanzie sono definite, segnatamente, nel Patto internazionale del 16 dicembre 196610 relativo ai diritti civili e politici (qui di seguito: Patto II ONU).

­

La domanda può parimenti essere rifiutata se concerne fatti per i quali la persona perseguita è stata assolta o condannata nello Stato richiesto con decisione passata in giudicato, e la sanzione penale è in corso di esecuzione o è già stata eseguita (lett. e). Il motivo di rifiuto si basa sul principio secondo il quale non è ammesso ripetere il perseguimento penale nei confronti di una persona per gli stessi fatti («ne bis in idem»)11.

­

La domanda può essere rifiutata se vi è fondato motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata al fine di perseguire o punire una persona a motivo della sua razza, religione, etnia, del suo sesso o delle sue opinioni politiche oppure che il dar seguito alla domanda recherebbe pregiudizio alla persona per una qualsiasi delle ragioni menzionate (lett. f).

­

Infine, la domanda può essere rifiutata se vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale nell'altro Stato non rispetti le garanzie previste dai vari trattati internazionali sui diritti dell'uomo, segnatamente quelle contenute nel Patto II ONU12 (lett. g).

Il paragrafo 2 concede allo Stato richiesto la possibilità di differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione della domanda può pregiudicare un procedimento penale in corso sul suo territorio. Se ad esempio lo Stato richiedente chiede, in sede di assistenza giudiziaria, la consegna di mezzi di prova di cui lo Stato richiesto ha bisogno nel procedimento penale condotto sul suo territorio, quest'ultimo può differire la consegna delle prove fino a quando il procedimento non è concluso.

I paragrafi 3 e 4 disciplinano la procedura da seguire in caso di rifiuto o differimento dell'assistenza. Lo Stato richiesto è soggetto all'obbligo di informazione e deve proporre una soluzione alternativa. In concreto, prima di rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria, deve informare lo Stato richiedente dei motivi del rifiuto (par. 3 lett. a). Contemporaneamente deve esaminare se l'assistenza giudiziaria può essere accordata a determinate condizioni (par. 3 lett. b). Il rifiuto dell'assistenza va motivato (par. 4).

Art. 4

Natura del reato

La disposizione specifica i casi nei quali lo Stato richiesto non può fare appello alla nozione di «reato politico» (art. 3 cpv. 1 lett. a) per rifiutare la domanda di assistenza giudiziaria. Si tratta di reati che, per quanto possano avere una componente politi10 11 12

RS 0.103.2 DTF 123 II 464 consid. 2b con indicazioni; DTF 118 V 269 consid. 2.

RS 0.103.2

545

ca, sono talmente gravi che sarebbe sconcertante rifiutare l'assistenza giudiziaria e quindi anche il perseguimento per tale motivo. Il Trattato tiene conto della particolarità di tali reati nella misura in cui li esclude esplicitamente dalla definizione del «reato politico»; non sono quindi considerati tali. Rientrano in questa categoria di reati il genocidio, il dirottamento di un aereo, la presa di ostaggi o l'impiego di mezzi di distruzione di massa, nonché qualsiasi altra violazione grave del diritto internazionale umanitario. La disposizione si ispira all'articolo 3 capoverso 2 AIMP.

Art. 5

Diritto applicabile

Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo il quale le domande sono eseguite conformemente al diritto dello Stato richiesto. In Svizzera si applicano l'AIMP e il diritto procedurale dei Cantoni e della Confederazione.

Il paragrafo 2 prevede una deroga a tale principio. Lo Stato richiedente può espressamente esigere che la domanda di assistenza sia eseguita conformemente al proprio diritto procedurale. Lo Stato richiesto deve dare seguito alla domanda eseguendola nella forma richiesta soltanto se ciò non è contrario al proprio diritto interno. Questa clausola derogatoria è utile in particolare nei casi in cui le informazioni richieste possono essere utilizzate a fini probatori soltanto se raccolte all'estero secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato richiedente. Una disposizione simile è prevista all'articolo 65 AIMP e nel Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (art. 8).

Art. 6

Misure coercitive

Se il reato oggetto della domanda non è punibile in entrambi gli Stati contraenti, lo Stato richiesto ha la possibilità di rifiutare l'esecuzione della rogatoria se implica il ricorso a misure coercitive (par. 1). La Svizzera in quanto Stato richiesto può ordinare misure coercitive in sede di assistenza giudiziaria soltanto se i fatti indicati nella domanda denotano gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. L'esigenza della cosiddetta «doppia punibilità» per l'applicazione di misure coercitive rispecchia un principio fondamentale del diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria ed è sancita all'articolo 64 AIMP e nella dichiarazione della Svizzera concernente l'articolo 5 paragrafo 1 CEAG.

Il paragrafo 2 precisa che la condizione della doppia punibilità è considerata soddisfatta anche se gli Stati contraenti inseriscono il reato in categorie differenti o lo designano con un altro termine; è determinante soltanto il fatto che il reato sia punibile in ambedue gli Stati contraenti.

Il concetto di misura coercitiva si definisce in base al diritto interno dello Stato richiesto. Nella concezione giuridica svizzera rientrano tra le misure coercitive ad esempio la perquisizione, il sequestro oppure l'audizione di testimoni imposta con comminatoria.

Art. 7

Misure provvisorie

Uno Stato contraente può esigere dall'altro che siano ordinate misure provvisorie per mantenere una situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova. Lo Stato richiesto ordina tale misura se sono soddisfatte determinate condizioni. La disposizione si ispira al testo dell'articolo 18 AIMP ed è

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abbozzata anche all'articolo 24 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Il paragrafo 1 permette alle autorità giudiziarie dello Stato richiesto di ordinare misure provvisorie quali il blocco di conti bancari se lo Stato richiedente lo esige esplicitamente. Una misura provvisoria può essere ordinata soltanto se la concessione dell'assistenza giudiziaria è ammissibile nel caso specifico. Non devono sussistere motivi manifesti di rifiuto. La misura deve essere conforme al principio della proporzionalità13.

In caso di pericolo nel ritardo, il paragrafo 2 permette allo Stato richiesto di ordinare misure provvisorie prima ancora di aver ricevuto la domanda formale. È sufficiente che la rogatoria sia stata annunciata. Le informazioni fornite dallo Stato richiedente devono tuttavia essere tali da permettere allo Stato richiesto di verificare se sono soddisfatte tutte le condizioni per ordinare le misure provvisorie. Lo Stato richiesto è tenuto a limitare nel tempo l'applicazione di una misura provvisoria, rispettando il principio della proporzionalità. A tale effetto, impartisce all'altro Stato un termine, che tenga conto delle circostanze, per presentare la domanda formale di assistenza giudiziaria. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca delle misure provvisorie.

Art. 8

Presenza di persone che partecipano al procedimento

Questa disposizione permette alle persone coinvolte nella procedura avviata all'estero (ad es. un giudice d'istruzione, un procuratore o un difensore) di assistere all'esecuzione della domanda di assistenza nello Stato richiesto, sempre che questi vi abbia acconsentito esplicitamente. Una norma analoga figura all'articolo 4 CEAG.

In Svizzera, l'attuazione di tale disposizione è disciplinata dall'articolo 65a AIMP.

Agli stranieri coinvolti nel procedimento di assistenza giudiziaria non è concessa alcuna partecipazione attiva. La conduzione del procedimento compete al giudice incaricato di eseguire la domanda: deve adottare le misure opportune per impedire che le informazioni fornite vengano impiegate in via anticipata e illecita in un procedimento estero. Altrimenti il diritto di partecipazione concesso agli stranieri equivarrebbe, di fatto, ad aggirare la procedura di assistenza giudiziaria14.

Art. 9

Deposizioni di testimoni nello Stato richiesto

Questa disposizione descrive la procedura da seguire quando una persona deve essere ascoltata in qualità di testimone nello Stato richiesto.

Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo cui i testimoni sono ascoltati conformemente al diritto dello Stato richiesto. Tale principio vale in particolare per il diritto di non deporre. Tuttavia una persona ascoltata può parimenti rifiutare di testimoniare se il diritto dello Stato richiedente lo consente.

I paragrafi 2 e 3 riguardano gli effetti giuridici del rifiuto di testimoniare. Se il testimone rifiuta di deporre sulla base del diritto dello Stato richiedente, le autorità competenti dello Stato richiedente devono trasmettere a quelle dello Stato richiesto 13 14

Cfr. DTF 130 II 329 consid 3. e segg.

Sentenza del Tribunale federale 1A.259/2005 del 15 nov. 2005 consid. 1.2. con indicazioni.

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una decisione motivata sulla legittimità del rifiuto. In nessun caso la persona che rifiuta di testimoniare può incorrere in sanzioni legali.

Art. 10

Consegna di documenti, incarti o altri mezzi di prova

Il presente articolo si concentra su quello che è il fulcro dell'assistenza giudiziaria: lo Stato richiesto consegna allo Stato richiedente i documenti, gli incarti, gli oggetti o gli elementi di prova di cui quest'ultimo ha chiesto la produzione ai fini di un procedimento penale. Le modalità della consegna sono riprese dal testo dell'articolo 74 AIMP.

Art. 11

Incarti di tribunali o di procedura istruttoria

Lo Stato richiesto mette a disposizione anche gli incarti di tribunali o di procedura istruttoria necessari al procedimento giudiziario nello Stato richiedente, a condizione che il caso in questione sia già concluso. Gli incarti di una procedura pendente possono essere consegnati soltanto con il consenso dell'Autorità centrale dello Stato richiesto. In Svizzera questa autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale di giustizia.

Art. 12

Restituzione di oggetti e di beni

Nella lotta contro la criminalità internazionale è fondamentale non soltanto trasmettere i mezzi probatori in vista del perseguimento degli autori di un reato, ma anche sottrarre loro il più rapidamente possibile la facoltà di disporre degli oggetti o beni acquisiti illecitamente ­ il provento di reato ­ per consegnarli alle autorità giudiziarie dello Stato contraente in cui ha luogo il procedimento penale. La consegna del provento di reato è dunque un altro elemento chiave dell'assistenza giudiziaria e integra la trasmissione di elementi di prova ai sensi degli articoli 10 e 11 del Trattato. Il disciplinamento previsto è in sintonia con l'articolo 74a AIMP.

Il paragrafo 1 costituisce la base giuridica che permette allo Stato richiesto di restituire alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente gli oggetti e i beni confiscati provento di reato, ivi compreso il valore di rimpiazzo. Per quanto concerne l'uso del provento di reato nello Stato richiedente, la disposizione stabilisce che la restituzione è fatta in vista della confisca. Prima della restituzione vanno soddisfatte le pretese avanzate in buona fede da terzi sugli oggetti o i beni sequestrati.

Secondo il paragrafo 2, la restituzione, di regola, è fatta solo su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. Il Trattato non menziona esplicitamente la possibilità di derogare a tale regola in casi eccezionali, tuttavia la formulazione «di regola» implica proprio tale eventualità. Per la Svizzera l'articolo 74a capoverso 3 AIMP prevede esplicitamente che la consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola sulla base di una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.

La consegna può avvenire in uno stadio precedente, ossia in assenza di una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente, se indizi chiari lasciano supporre che gli oggetti e i beni confiscati sono stati acquisiti illecitamente e possono essere attribuiti senza riserve a una persona o a un determinato gruppo di persone.

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In tal caso, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale15, non è opportuno che la Svizzera privi lo Stato richiedente del provento di reato fino alla conclusione del procedimento penale.

Art. 13

Uso limitato

La disposizione definisce il principio della specialità, al quale la Svizzera attribuisce grande importanza. Precisa l'uso che può essere fatto nello Stato richiedente delle informazioni e dei mezzi di prova ottenuti in sede di assistenza giudiziaria. Il principio della specialità è stabilito nell'articolo 67 AIMP, cui la presente disposizione si ispira, ed è ripreso anche nella riserva espressa dalla Svizzera in merito all'articolo 2 lettera b CEAG.

Il paragrafo 1 precisa la portata di tale principio: le informazioni e i mezzi di prova ottenuti con l'assistenza giudiziaria possono, nello Stato richiedente, essere utilizzati soltanto in procedimenti penali vertenti su fattispecie penali per le quali può essere concessa l'assistenza. L'interesse principale di questa disposizione per la Svizzera è che le informazioni, i documenti, gli oggetti trasmessi non possano, nello Stato richiedente, essere utilizzati in procedimenti penali vertenti su fattispecie fiscali, salvo se si tratta di truffa in materia fiscale ai sensi del diritto svizzero16. Il loro impiego in un procedimento di natura fiscale costituirebbe un'elusione dell'assistenza giudiziaria. Il divieto di utilizzazione si estende anche agli atti considerati reati politici o militari.

Il paragrafo 2 fissa le modalità di applicazione del principio di specialità: per utilizzare gli elementi ottenuti per l'assistenza giudiziaria a fini diversi o nell'ambito di un'altra procedura, lo Stato richiedente deve chiedere il consenso dello Stato richiesto. In Svizzera l'autorità competente per l'approvazione è l'Ufficio federale di giustizia. Le lettere a­c enumerano i casi nei quali non è necessaria l'approvazione dello Stato richiesto.

Art. 14­18

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie; comparizione di testimoni o di periti nello Stato richiedente

Le disposizioni sulla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie e sulla citazione a comparire di testimoni e di periti sono, in gran parte, riprese dalla normativa della CEAG (art. 7­10 e art. 12). Ci limitiamo quindi a illustrare i punti seguenti.

Art. 14

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

Il mandato di comparizione per una persona perseguita penalmente nello Stato richiedente che soggiorna nello Stato richiesto deve pervenire all'Autorità centrale di quest'ultimo Stato al più tardi 45 giorni prima della data stabilita per la comparizione (par. 4). Nel quadro dell'assistenza giudiziaria tra Stati parte alla CEAG è previsto un termine di 30 giorni17. Tale scadenza si è rivelata troppo breve quando la domanda di notifica proviene da uno Stato extra europeo. Il termine di 45 giorni è

15 16 17

DTF 131 II 169 consid. 6 (assistenza giudiziaria alla Nigeria).

Cfr. l'art. 3 cpv. 3 AIMP.

Cfr. dichiarazione della Svizzera in merito all'art. 7 cpv. 3 CEAG (RS 0.351.1).

549

previsto, per esempio, anche nei trattati di assistenza giudiziaria conclusi con il Brasile18 e il Messico19.

Art. 18

Salvacondotto

Per trenta giorni la persona citata a comparire gode, sul territorio dello Stato richiedente, dell'immunità contro qualsiasi perseguimento e altra restrizione della libertà individuale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dallo Stato richiesto.

L'immunità prevista dal salvacondotto cessa se la persona che ne ha usufruito, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per 30 giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta, rimane nondimeno su questo territorio (par. 3). La validità del salvacondotto prevista per il Trattato è più lunga di quella fissata dalla CEAG (15 giorni; art. 12 cpv. 3). La durata prolungata dell'immunità stabilita nel Trattato con l'Argentina è prevista anche nei trattati di assistenza giudiziaria con altri Paesi non europei quali ad esempio il Messico20, il Brasile21 e il Cile22.

Art. 19

Portata della testimonianza nello Stato richiedente

La disposizione fa pendant all'articolo 9, disciplinando il caso di testimoni residenti nello Stato richiesto e citati a comparire nello Stato richiedente.

Il paragrafo 1 definisce espressamente che la persona che compare a titolo di testimone non è tenuta a deporre o a produrre mezzi di prova se gode del diritto di rifiutare la testimonianza in virtù della legislazione dello Stato richiedente o richiesto. In tal caso l'autorità non può imporre con la forza la testimonianza o la produzione di mezzi di prova.

Il paragrafo 2 verte sulle modalità applicabili all'audizione di testimoni.

Art. 20

Trasferimento di persone detenute

La disposizione è ripresa dall'articolo 11 CEAG ed è completata con due paragrafi: il paragrafo 3 disciplina il caso in cui la pena detentiva inflitta a un detenuto termina mentre egli si trova sul territorio dello Stato richiedente; il paragrafo 5 obbliga lo Stato richiesto a computare nella detenzione preventive o nella pena la durata della detenzione dell'interessato nello Stato richiedente. Questa clausola aggiuntiva tiene conto dell'interesse della persona trasferita ed è prevista anche dai trattati di assistenza giudiziaria con il Messico23, il Brasile24 e il Cile25.

Art. 21

Audizione mediante videoconferenza

I progressi tecnici nel settore delle telecomunicazioni offrono nuove prospettive alle autorità di perseguimento penale. Le nuove tecnologie permettono in particolare di 18 19 20 21 22 23 24 25

550

Art. 14 cpv. 4 (RS 0.351.919.81) Art. 15 cpv. 4 (RS 0.351.956.3) Art. 18 cpv. 4 (RS 0.351.956.3) Art. 18 cpv. 3 (RS 0.351.919.81) Art. 18 cpv. 3 (FF 2008 95) Art. 20 cpv. 4 (RS 0.351.956.3) Art. 20 cpv. 4 (RS 0.351.919.81) Art. 20 cpv. 4 (FF 2008 95)

effettuare l'audizione di persone nello Stato contraente in cui risiedono. L'articolo 21 disciplina le condizioni dell'audizione in videoconferenza di testimoni, periti e, in alcuni casi, imputati o persone sotto inchiesta. Il ricorso alla videoconferenza è limitato ai casi in cui la comparizione nello Stato richiedente delle persone da sentire è inopportuna o impossibile (par. 1). La procedura è subordinata a condizioni precise, volte a garantire il rispetto dei diritti dell'uomo: l'audizione in videoconferenza non deve contravvenire ai principi fondamentali del diritto interno dello Stato richiesto (par. 2) e va garantito il rispetto dei principi elementari di procedura (par. 5).

I paragrafi 1­7 contemplano l'audizione di testimoni e periti in videoconferenza e definiscono le condizioni e la procedura da seguire: ­

uno Stato contraente può chiedere di ascoltare una persona in videoconferenza quando è impossibile che questa si rechi in tale Stato o è inopportuno che vi compaia per essere ascoltata (par. 1). Si pensi, per esempio, ai casi in cui il rischio di collusione o di fuga, lo stato di salute o l'età della persona oppure le esigenze di protezione del testimone si oppongono a una comparizione nello Stato richiedente. La disposizione è applicabile anche se la persona in questione rischia un perseguimento penale nello Stato richiedente. Si deve considerare inoltre il caso in cui il testimone o perito debba partecipare a un altro procedimento nello Stato richiesto. Infine l'audizione per videoconferenza può essere motivata dal fatto che contro un testimone detenuto in uno degli Stati contraenti sia in corso una procedura di estradizione verso uno Stato terzo.

­

Lo Stato richiesto è tenuto a organizzare l'audizione per videoconferenza se il ricorso a tale metodo, nella fattispecie, non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto interno e a condizione di disporre dei mezzi tecnici necessari (par. 2). Qualora la Svizzera sia lo Stato richiesto, ciò significa in pratica che l'impiego dell'audizione per videoconferenza deve rispettare il diritto a un processo equo. Tuttavia, l'audizione di testimoni e di periti per videoconferenza non può essere rifiutata semplicemente adducendo che il diritto dello Stato richiesto non prevede il ricorso a tale metodo o non disciplina determinate modalità alle quali sottostà l'audizione. Inoltre, il fatto che lo Stato richiesto non disponga di mezzi tecnici necessari non è un motivo sufficiente di rifiuto nel caso in cui lo Stato richiedente mettesse a disposizione dello Stato richiesto gli strumenti necessari.

­

Nella richiesta occorre esporre i motivi per i quali, nella fattispecie, non è opportuno o possibile che la persona da ascoltare compaia personalmente dinanzi alle autorità dello Stato richiedente (par. 3).

­

Se l'audizione per videoconferenza è accettata, l'autorità competente dello Stato richiesto è tenuta a citare a comparire la persona in questione secondo le forme prescritte dal suo diritto interno (par. 4). Tale obbligo mira a garantire che siano adottate tutte le misure idonee per assicurare la presenza dell'interessato alla videoconferenza.

­

Lo svolgimento della videoconferenza segue le regole fondamentali di procedura (par. 5). I principi fondamentali del diritto interno dello Stato richiesto devono essere rispettati durante l'audizione (lett. a). L'autorità giudiziaria competente di questo Stato assiste all'audizione ed è tenuta ad adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle sue leggi interne. Deve intervenire immediatamente ­ ad esempio staccando il microfono o 551

interrompendo il collegamento ­ qualora constati che l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente non rispetta le disposizioni e impiega, durante l'audizione, mezzi sleali o scorretti al fine di influenzarne il risultato.

Per lo svolgimento dell'audizione sono possibili due opzioni: la persona è interrogata direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente a collegamento video oppure è interrogata dall'autorità giudiziaria sotto la direzione dell'autorità dello Stato richiedente. In entrambi i casi si applica il diritto dello Stato richiedente (lett. c) e la persona ascoltata deve disporre degli stessi diritti che avrebbe se si fosse recata nello Stato richiedente.

Come per l'audizione convenzionale, la persona da ascoltare deve, se necessario, essere assistita da un interprete (lett. d). Deve inoltre poter beneficiare delle necessarie misure di protezione (lett. b).

Il diritto di rifiutare la testimonianza sottostà alle stesse regole applicabili all'audizione convenzionale (lett. e). Se un testimone ascoltato sul territorio di uno degli Stati contraenti rifiuta di deporre o depone il falso, si applica la legislazione applicabile a un procedimento nazionale (par. 7).

Il paragrafo 8 autorizza l'audizione in videoconferenza di imputati o persone sotto inchiesta, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: ­

le autorità giudiziarie dello Stato richiedente e dello Stato richiesto si sono accordate sul metodo e sulle modalità dell'esecuzione;

­

l'accordo tra gli Stati contraenti è conforme al loro rispettivo diritto interno e agli strumenti internazionali in materia (p. es. il Patto II ONU26);

­

l'imputato o la persona sotto inchiesta è consenziente.

A differenza di quanto vale per testimoni e periti, lo Stato richiesto non è tenuto a interrogare in videoconferenza un imputato o una persona sotto inchiesta, anche se l'interessato vi ha acconsentito. Compete all'Autorità centrale dello Stato richiesto decidere se e in quale forma l'audizione può essere effettuata.

Questa norma si ispira all'articolo 9 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria. Disposizioni analoghe figurano nei trattati con il Brasile27, il Messico28 e il Cile29.

Art. 22

Casellario giudiziale e scambio di notifiche di condanna

Questa disposizione, ispirata agli articoli 13 e 22 CEAG, obbliga gli Stati contraenti a scambiarsi, su richiesta, i dati del casellario giudiziale. Inoltre ciascuno degli Stati contraenti deve informare l'altra Parte, a intervalli regolari, in merito alle sentenze penali pronunciate nei confronti dei suoi cittadini.

Il paragrafo 1 verte sulle informazioni chieste in merito a un procedimento penale.

Devono essere comunicate le stesse informazioni che lo Stato richiesto sarebbe tenuto a fornire alle proprie autorità nell'ambito di una procedura interna.

26 27 28 29

552

RS 0.103.2 Art. 21 (RS 0.351.919.81) Art. 21 (RS 0.351.956.3) Art. 21 (FF 2008 95)

Il paragrafo 2 autorizza anche la trasmissione di estratti del casellario giudiziale a fini non penali, ad esempio nell'ambito di procedimenti civili oppure di procedimenti amministrativi con elementi di diritto civile. Nella fattispecie, la trasmissione è retta dal diritto interno dello Stato richiesto. In Svizzera, la comunicazione di estratti del casellario giudiziale ad autorità straniere è disciplinata dall'articolo 23 dell'ordinanza del 29 settembre 200630 sul casellario giudiziale.

Il paragrafo 3 contempla la comunicazione automatica delle sentenze penali pronunciate contro i cittadini dell'altro Stato contraente. L'obbligo di informare si limita alle iscrizioni così come figurano nel casellario giudiziale. Questa disposizione non comporta alcun obbligo di trasmettere le sentenze complete.

Art. 23­29

Autorità centrale; vie di trasmissione; contenuto ed esecuzione della domanda; legalizzazione; lingua; spese

Le modalità applicabili alla procedura di assistenza giudiziaria sono praticamente identiche a quelle previste da altri strumenti bilaterali in materia. Si ispirano anche alla CEAG (art. 14­17 e art. 20) e al Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (art. 4 e 5). Tra le principali disposizioni procedurali figurano le seguenti.

Art. 23 e 26

Autorità centrale/Esecuzione della domanda

In ciascuno degli Stati è designata una Autorità centrale competente per la trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria: funge da interlocutore delle autorità nazionali incaricate di eseguire le domande, è responsabile del loro esame preliminare e ne coordina l'esecuzione. L'Autorità centrale ricopre inoltre una funzione di mediazione quando la portata della collaborazione richiesta dà luogo a difficoltà o malintesi tra l'autorità richiedente e quella richiesta o quando la domanda deve essere completata. In Svizzera tali competenze spettano all'Ufficio federale di giustizia, cui la legge attribuisce funzioni di esame, di indagine e di controllo (in particolare art. 17 cpv. 2­4, art. 29 e art. 78 segg. AIMP). In questo contesto assume particolare rilevanza la competenza decisionale di cui dispone l'Ufficio nei limiti dell'articolo 79a AIMP in quanto gli attribuisce, in determinate circostanze, la competenza di decidere in merito all'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria. L'esecuzione stessa è retta dalla pertinenti disposizioni dell'AIMP e dalle norme di procedura penale della Confederazione.

Art. 27

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

Soprattutto nelle relazioni con gli Stati dell'America latina, l'esenzione dalla legalizzazione costituisce un notevole progresso, perché questi Paesi attribuiscono grande importanza alle formalità processuali. Secondo quanto convenuto, i mezzi probatori raccolti in Svizzera e trasmessi per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia sono accettati come mezzi di prova in Argentina senza ulteriori dichiarazioni o attestati di autenticità. La disposizione mira a semplificare e ad accelerare la procedura e si applica anche agli incarti trasmessi in seguito a una denuncia ai sensi dell'articolo 31.

30

Ordinanza VOSTRA; RS 331

553

Art. 28 e 32

Lingua/Traduzione

Le domande di assistenza giudiziaria devono essere presentate nella lingua dello Stato richiesto. Se la Svizzera è lo Stato richiesto, una domanda di assistenza da parte dell'Argentina deve essere tradotta in una delle tre lingue ufficiali, determinata caso per caso dall'Ufficio federale di giustizia in qualità di Autorità centrale. La traduzione, compresa quella dei documenti allestiti in sede di esecuzione, incombe allo Stato richiedente.

L'articolo 32 rende inoltre obbligatoria la traduzione delle lettere dell'Autorità centrale in caso di trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi probatori nonché di denunce a fini di perseguimento o di confisca. La traduzione dei relativi allegati non è tuttavia richiesta.

Art. 29

Spese di esecuzione della domanda

La norma sulle spese corrisponde a quella in uso nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale, di regola fornita gratuitamente. Le eccezioni sono possibili soltanto nei casi esplicitamente menzionati.

Art. 30

Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova

Nella lotta alla criminalità internazionale accade che, nel corso delle indagini, le autorità di uno Stato contraente raccolgano informazioni e mezzi di prova che possono interessare anche quelle dell'altro Stato. In tal caso è nell'interesse del perseguimento penale che tali informazioni e mezzi di prova possano, a determinate condizioni, essere trasmesse alle autorità dell'altro Stato senza precedente domanda di assistenza giudiziaria. La rapidità e la tempestività dello scambio di informazioni sono decisivi nella lotta alla criminalità. Questa disposizione del Trattato riprende quella dell'articolo 11 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Norme simili sono contenute in altri strumenti bilaterali in materia di assistenza giudiziaria31 che la Svizzera ha recentemente concluso. Il concetto di trasmissione spontanea è ripreso dall'articolo 10 della Convenzione dell'8 novembre 199032 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

Il paragrafo 1 definisce le condizioni alle quali la trasmissione spontanea di informazioni è ammissibile al di fuori di qualsiasi procedura di assistenza giudiziaria. La trasmissione di informazioni deve essere tale da permettere all'altro Stato di presentare una domanda di assistenza giudiziaria (lett. a), di promuovere un procedimento penale (lett. b) o di facilitare un'istruzione penale in corso nell'altro Stato (lett. c).

La disposizione si applica soltanto alle informazioni e ai mezzi probatori raccolti dallo Stato contraente nel quadro di un'indagine condotta dalle sue stesse autorità.

Le informazioni devono essere scambiate per il tramite delle Autorità centrali e in conformità alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale. Comunque, trattandosi 31

32

554

Art. 15 del Trattato di assistenza giudiziaria tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine (RS 0.351.964.5), art. 29 del Trattato di assistenza giudiziaria tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile (RS 0.351.919.81), art. 30 del Trattato di assistenza giudiziaria tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani (RS 0.351.956.3) e art. 32 del Trattato di assistenza giudiziaria tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile (FF 2008 95).

RS 0.311.53

di una disposizione potestativa, gli Stati contraenti non hanno alcun obbligo di applicarla.

Il paragrafo 2 conferisce all'Autorità centrale che trasmette le informazioni e i mezzi di prova la facoltà di limitarne l'uso. Può sottomettere tale uso alle condizioni previste dal suo diritto nazionale. Tali condizioni sono vincolanti per le autorità dello Stato destinatario.

L'articolo 67a AIMP sulla trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni disciplina i particolari nel caso in cui è la Svizzera a trasmettere le informazioni.

Art. 31

Denuncia ai fini di perseguimento o di confisca

La disposizione, che contempla i casi disciplinati nella Parte quarta dell'AIMP, costituisce la base affinché non rimangano impuniti i reati il cui autore non può essere perseguito da uno degli Stati contraenti. Per tale eventualità, in virtù del paragrafo 1 lo Stato contraente interessato può chiedere all'altro Stato di avviare un procedimento penale e può fornirgli i mezzi di prova necessari a tal fine. Questo modo di precedere si impone qualora l'autorità competente di uno Stato contraente, pur disponendo di indizi concreti riguardo alla commissione di un reato, non sia in grado di portare a termine un procedimento penale, ad esempio perché l'autore del reato si è rifugiato sul territorio dell'altro Stato da dove non può essere estradato (ad es. a causa della sua cittadinanza). Un altro caso ipotizzabile è quello in cui uno Stato contraente dispone di informazioni concrete su un reato commesso sul territorio dell'altro Stato ai danni di un suo cittadino, ma non può avviare un perseguimento contro l'autore del reato poiché questi non può essere estradato.

La disposizione si applica anche allorché uno Stato contraente dispone di indizi secondo i quali beni o oggetti provento di reato si trovano sul territorio dell'altro Stato contraente. In tal caso ne può essere chiesta la confisca.

Il paragrafo 2 impone un obbligo di informazione allo Stato contraente che riceve una denuncia in virtù della presente disposizione. La sua Autorità centrale è tenuta a comunicare all'altro Stato il seguito che è stato dato alla denuncia e a trasmettere, se necessario, una copia della decisione adottata. Allo Stato che riceve la denuncia non ne deriva tuttavia alcun obbligo di avviare perseguimenti penali o di confiscare i beni provento di reato.

Per analogia con l'articolo 27, la denuncia e i mezzi di prova sono esenti da legalizzazione (par. 3).

Art. 33­36

Altri accordi o convenzioni; consultazioni; componimento delle controversie; entrata in vigore e denuncia

Le disposizioni finali contengono le clausole d'uso. L'articolo 33 specifica la relazione tra il Trattato e altre disposizioni di diritto internazionale o nazionale e la prassi consolidata. Il paragrafo 2 disciplina l'abrogazione delle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria contenute nel Trattato d'estradizione del 21 novembre 190633 tra la Svizzera e l'Argentina.

33

RS 0.353.915.4

555

In caso di quesiti o difficoltà circa l'applicazione del Trattato o la sua interpretazione o in presenza di un caso specifico, l'articolo 34 prevede uno scambio di opinioni tra le Autorità centrali. Conformemente all'articolo 35 le restanti controversie vanno risolte per via diplomatica. Anche i trattati di assistenza giudiziaria con Hongkong34, le Filippine35 e il Cile36 prevedono tale soluzione. Infine, l'articolo 36 descrive la procedura di entrata in vigore e di denuncia del Trattato.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni

Il Trattato comporta nuovi obblighi per la Svizzera, in particolare per l'Ufficio federale di giustizia, che in qualità di Autorità centrale farà da tramite per le domande di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Argentina.

La mole di lavoro supplementare per le autorità svizzere competenti dipende dal numero di domande da sbrigare e dalla complessità dei casi. Stando alle stime attuali, il Trattato non dovrebbe causare né costi supplementari per la Confederazione, né un aumento dell'effettivo del personale. In caso contrario, si provvederebbe a soluzioni interne al dipartimento.

A seconda della portata delle domande e dell'onere di lavoro richiesto per il loro disbrigo, non si possono escludere spese supplementari per le singole autorità cantonali incaricate dell'esecuzione.

3.2

Ripercussioni economiche

Il Trattato non comporta ripercussioni economiche per la Svizzera.

4

Programma di legislatura

Il disegno di legge è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 200837 sul programma di legislatura 2007­2011.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e forma degli atti

In virtù dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)38, gli affari esteri competono alla Confederazione. La conclusione di accordi di diritto internazionale pubblico rientra quindi nelle sue competenze. Il Consiglio federale firma i 34 35 36 37 38

556

Art. 37 (RS 0.351.941.6) Art. 32 (RS 0.351.964.5) Art. 37 (FF 2008 95) FF 2008 597 RS 101

trattati conclusi con gli Stati stranieri e li sottopone all'Assemblea federale per approvazione (art. 184 cpv. 2 Cost.). L'approvazione dei trattati internazionali è di competenza dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

I trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. se sono di durata indeterminata e non sono denunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Nel caso del Trattato di assistenza giudiziaria con l'Argentina non sono adempite le prime due condizioni. Infatti, l'articolo 36 paragrafo 2 prevede che il Trattato possa essere denunciato. Non è inoltre prevista alcuna adesione a un'organizzazione internazionale.

Va verificato se la terza condizione è adempiuta, vale a dire se il Trattato contiene norme di diritto importanti o se la sua attuazione richiede una legge federale. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200239 sul Parlamento, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale secondo i criteri fissati dall'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il Trattato concluso con l'Argentina contiene norme di diritto importanti. Istituisce per gli Stati contraenti l'obbligo di accordarsi la maggiore assistenza giudiziaria possibile e incide quindi anche sui diritti e gli obblighi degli individui. Queste disposizioni devono essere considerate importanti nella misura in cui, se fossero emanate sul piano nazionale, verrebbero inserite in una legge federale in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. Di conseguenza, il decreto dell'Assemblea federale che approva il Trattato sottostà a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5.2

Consultazione

Si è rinunciato ad avviare una consultazione ai sensi dell'articolo 2 della legge del 18 marzo 200540 sulla consultazione. In effetti il contenuto del Trattato corrisponde in larga misura a quello di altri trattati già conclusi in materia. Il Trattato con l'Argentina non si discosta in maniera sostanziale né dall'AIMP né dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi dalla Svizzera in passato. Al contrario amplia la rete dei trattati di assistenza giudiziaria in materia penale, consolidando quindi la nostra politica in materia di sicurezza interna attraverso una cooperazione internazionale globale. I benefici di questi trattati non sono stati messi in causa in termini politici e non vi è alcun motivo di ritenere che il Trattato con l'Argentina possa subire una sorte diversa.

39 40

RS 171.10 RS 172.061

557

558