Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale

Disegno

(Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 luglio 20112, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa: a.

secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni: 1. allo scopo di attuare le convenzioni, 2. allo scopo di applicare e fare osservare il diritto fiscale nazionale dello Stato richiedente;

b.

secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.

2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

Art. 2

Competenza

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l'assistenza amministrativa sulla base delle domande estere. Essa presenta le domande svizzere.

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

1 2

a.

persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa;

b.

detentore delle informazioni: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste.

RS 101 FF 2011 5587

2011-0630

5627

Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Art. 4

Principi

L'assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso.

1

2

La procedura di assistenza amministrativa è eseguita speditamente.

Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che palesemente non sono interessate dalla questione oggetto di inchiesta.

3

Art. 5

Diritto procedurale applicabile

Ove la presente legge non disponga altrimenti è applicabile la legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA).

1

L'articolo 22a capoverso 1 PA concernente la sospensione dei termini non è applicabile.

2

Sezione 2: Domande di assistenza amministrativa estere Art. 6

Domande

1 La

domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile.

2 Se

la convenzione applicabile non contiene disposizioni sul contenuto della domanda e se dalla convenzione non è possibile desumere altro, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

3

a.

l'identità della persona interessata, fermo restando che l'identificazione può essere effettuata anche in altro modo che con l'indicazione del nome e dell'indirizzo;

b.

una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;

c.

lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;

d.

i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto o in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;

e.

il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti;

f.

la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative come pure la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa;

RS 172.021

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

g.

la dichiarazione nella quale viene precisato che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

3 Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 7

Non entrata nel merito

Non si entra nel merito della domanda se: a.

è stata presentata allo scopo di raccogliere prove;

b.

vengono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure

c.

viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero.

Sezione 3: Ottenimento di informazioni Art. 8

Principi

Per ottenere informazioni sono ammesse unicamente le misure che secondo il diritto svizzero potrebbero essere prese ai fini della tassazione e dell'esecuzione delle imposte oggetto della domanda.

1

Le informazioni che sono in possesso di una banca, di un'altra istituzione finanziaria, di una persona incaricata o delegata o di un fiduciario oppure che si riferiscono alle partecipazioni a una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.

2

3 Per ottenere le informazioni l'AFC si rivolge alle persone e alle autorità di cui agli articoli 9­12 delle quali può presumere che dispongano delle informazioni.

L'autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera.

4

5

Le spese di ottenimento delle informazioni non sono rimborsate.

Gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati (LLCA) possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale.

6

Art. 9

Ottenimento di informazioni dalla persona interessata

Se la persona interessata è assoggettata limitatamente o illimitatamente all'imposta in Svizzera, l'AFC esige la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. L'AFC stabilisce il termine per la consegna delle informazioni.

1

4

RS 935.61

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

2 L'AFC informa la persona interessata in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all'ottenimento di informazioni.

La persona interessata deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo.

3

4 L'AFC esegue misure amministrative, come verifiche contabili o sopralluoghi, per quanto esse siano necessarie per rispondere alla domanda. Essa informa l'amministrazione cantonale delle contribuzioni cui compete la tassazione della persona interessata in merito alle misure e le dà l'occasione di partecipare alla loro esecuzione.

Se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l'AFC le ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione, la persona interessata è punita con la multa sino a 10 000 franchi.

5

Art. 10

Ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni

L'AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. L'AFC stabilisce il termine per la consegna delle informazioni.

1

L'AFC informa il detentore delle informazioni in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all'ottenimento di informazioni.

2

3 Il detentore delle informazioni deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo.

Se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l'AFC gli ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione, il detentore delle informazioni è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

4

Art. 11

Ottenimento di informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni

L'AFC esige dalle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. Se necessario, essa può esigere la trasmissione dell'incarto fiscale completo.

1

L'AFC trasmette alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni il contenuto integrale della domanda e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni.

2

Art. 12

Ottenimento di informazioni detenute da altre autorità svizzere

L'AFC esige dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda.

1

L'AFC informa le autorità circa il contenuto essenziale della domanda e stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni.

2

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Art. 13 1

Misure coercitive

Misure coercitive possono essere ordinate: a.

se il diritto svizzero prevede l'esecuzione di misure coercitive; oppure

b.

per esigere le informazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2.

Per ottenere informazioni l'AFC può applicare esclusivamente le seguenti misure coercitive:

2

3

a.

la perquisizione di locali o di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;

b.

il sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;

c.

l'accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati.

Le misure coercitive sono ordinate dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura coercitiva non può essere ordinata tempestivamente, la persona competente per l'esecuzione dell'ottenimento delle informazioni può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura coercitiva è valida soltanto se è approvata entro tre giorni feriali dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

4

Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l'AFC nell'esecuzione delle misure coercitive.

5

6 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all'esecuzione delle misure coercitive.

7 Per il rimanente sono applicabili gli articoli 42 e 45­50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.

Art. 14

Informazione delle persone legittimate a ricorrere

L'AFC informa la persona interessata in merito alla domanda, se l'autorità estera non rende verosimili motivi di tutela del segreto in ordine alla procedura.

1

L'AFC informa in merito alla procedura di assistenza amministrativa, alle stesse condizioni, le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2.

2

Se una persona secondo il capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) è residente all'estero, l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. Essa stabilisce il termine per la designazione del mandatario autorizzato.

3

L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempre che l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.

4

5

RS 313.0

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Se la persona legittimata a ricorrere non può essere raggiunta, l'AFC la informa in merito alla domanda per il tramite dell'autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni e stabilisce il termine per la sua designazione.

5

Art. 15

Diritto di partecipazione ed esame degli atti

Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare alla procedura e consultare gli atti.

1

Se l'autorità estera rende verosimili motivi di tutela del segreto in ordine alla procedura o a determinati atti, l'AFC può, su sua richiesta, negare alle persone legittimate a ricorrere l'esame degli atti di cui all'articolo 27 PA6 nonché l'audizione di cui all'articolo 30 capoverso 2 PA.

2

Sezione 4: Trasmissione delle informazioni Art. 16

Procedura semplificata

Se acconsentono a trasmettere le informazioni all'autorità richiedente, le persone legittimate a ricorrere ne informano per scritto l'AFC. Il consenso è irrevocabile.

1

L'AFC conclude la procedura trasmettendo le informazioni all'autorità richiedente con l'indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.

2

Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, alle altre informazioni si applica la procedura ordinaria.

3

Art. 17

Procedura ordinaria

L'AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere la decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e stabilisce l'entità delle informazioni da trasmettere.

1

Le informazioni presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmesse. L'AFC le rimuove o le rende irriconoscibili.

2

L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato, essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.

3

4 In merito all'emanazione e al contenuto della decisione finale l'AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate.

Art. 18

Spese

Le domande di assistenza amministrativa sono eseguite senza addossamento delle spese.

1

6

RS 172.021

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

L'AFC può addossare integralmente o parzialmente le spese sostenute in relazione allo scambio di informazioni alla persona interessata o al detentore delle informazioni se:

2

a.

le spese raggiungono un importo eccezionale, e

b.

la persona interessata o il detentore delle informazioni ha contribuito in maniera determinante con il suo comportamento inadeguato all'insorgere delle spese.

Il Consiglio federale definisce le condizioni di cui al capoverso 2 e disciplina i dettagli.

3

Art. 19

Procedura di ricorso

Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

1

Hanno diritto a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone, alle condizioni di cui all'articolo 48 PA7.

2

3

Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l'articolo 55 capoversi 2-4 PA.

4

In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti.

Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

5

Art. 20

Conclusione della procedura

Al passaggio in giudicato della decisione finale o della decisione su ricorso, l'AFC trasmette le informazioni destinate allo scambio all'autorità richiedente.

1

L'AFC segnala all'autorità richiedente le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

2

Se la convenzione prevede che le informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa possono essere utilizzate anche a fini diversi da quelli fiscali, a condizione che l'autorità competente dello Stato richiedente vi acconsenta, l'AFC ne dà il consenso dopo la verifica pertinente. Se le informazioni ottenute devono essere trasmesse alle autorità penali, l'AFC dà tale consenso d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

3

Art. 21

Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero

Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le informazioni trasmesse all'autorità richiedente.

1

7

SR 172.021

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Le informazioni bancarie possono essere impiegate soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

2

Se sono state ottenute in base all'obbligo di cooperazione di una persona, le informazioni possono essere impiegate in un procedimento penale contro tale persona soltanto dietro sua approvazione oppure se avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua cooperazione.

3

Sezione 5: Domande di assistenza amministrativa svizzere Art. 22 Le autorità fiscali interessate presentano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale all'AFC.

1

L'AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente. Quest'ultima può completare per scritto la sua domanda.

2

L'AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e accompagna la procedura di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.

3

4 Non è ammesso il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale.

L'AFC inoltra le informazioni ricevute dall'estero alle autorità fiscali interessate e le informa nel contempo circa le restrizioni relative al loro impiego e l'obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

5

6 Le domande di assistenza amministrativa relative a informazioni bancarie possono essere presentate soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 23

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 24

Disposizione transitoria

Le disposizioni di esecuzione fondate sul decreto federale del 22 giugno 19518 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione rimangono applicabili alle domande

8

RS 672.2

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

di assistenza amministrativa presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

Entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Allegato (art.23)

Modifica del diritto vigente Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale Art. 42 cpv. 2 Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 o 84a, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.

2

Art. 83 lett. h Il ricorso è inammissibile contro: h.

le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, ad eccezione dell'assistenza amministrativa in materia fiscale;

Art. 84a

Assistenza amministrativa in materia fiscale

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2.

Art. 100 cpv. 2 lett. b 2

Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: b.

nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;

Art. 107 cpv. 3 Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti.

3

9

RS 173.110

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

2. Legge del 18 marzo 200510 sulle dogane Titolo prima dell'articolo 114

Capitolo 2: Assistenza amministrativa tra autorità svizzere Art. 114, rubrica Abrogata Titolo prima dell'articolo 115

Capitolo 3: Assistenza amministrativa internazionale Art. 115

Oggetto e campo d'applicazione

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Amministrazione delle dogane può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l'assistenza amministrativa necessaria all'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire l'applicazione conforme del diritto doganale, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro il diritto doganale, sempre che un trattato internazionale lo preveda.

1

2 Ove un trattato internazionale lo preveda, essa può concedere l'assistenza amministrativa anche d'ufficio.

Art. 115a (nuovo)

Competenza

L'Amministrazione delle dogane esegue l'assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere.

1

Se la domanda estera concerne un settore disciplinato da un atto legislativo non pertinente all'ambito doganale, l'Amministrazione delle dogane inoltra la domanda all'autorità competente.

2

Se l'autorità competente non è in grado di eseguire le misure richieste, l'Amministrazione delle dogane esegue l'assistenza amministrativa con l'ausilio dell'autorità competente.

3

Art. 115b (nuovo)

Domanda

La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nel trattato internazionale.

1

Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'autorità competente lo comunica per scritto all'autorità richiedente, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

2

10

RS 631.0

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Art. 115c (nuovo)

Misure ammesse

Ai fini della produzione di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali sono ammesse unicamente le misure che sono previste dal diritto svizzero e che possono essere applicate nel quadro del diritto doganale o degli atti legislativi non doganali della Confederazione.

Art. 115d (nuovo)

Obbligo di collaborazione

Nel quadro dell'articolo 115c l'Amministrazione delle dogane può obbligare la persona interessata dalla domanda a collaborare ed esigere in particolare da essa informazioni, dati e documenti.

1

La persona interessata può rifiutare di collaborare o di deporre se è sottoposta a un segreto professionale tutelato dalla legge o se le compete il diritto di rifiutare di deporre.

2

Se la persona interessata rifiuta di collaborare o di deporre, l'Amministrazione delle dogane emana una decisione sull'obbligo di collaborare e di produrre informazioni, dati e documenti.

3

Art. 115e (nuovo)

Misure coercitive

Misure coercitive possono essere ordinate se il diritto svizzero o il diritto internazionale ne prevede l'esecuzione.

1

2

Gli articoli 45­60 DPA11 sono applicabili.

Art. 115f (nuovo)

Diritto di partecipazione

Se è stata obbligata a collaborare conformemente all'articolo 115d o se sono state ordinate misure coercitive conformemente all'articolo 115e, la persona interessata dalla domanda può partecipare alla procedura e consultare gli atti.

Art. 115g (nuovo)

Procedura semplificata

Se acconsente a trasmettere informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali, la persona interessata dalla domanda ne informa per scritto l'autorità competente. Il consenso è irrevocabile.

1

L'autorità competente conclude la procedura trasmettendo le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali all'autorità richiedente con l'indicazione del consenso della persona interessata.

2

Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali, alla parte rimanente si applica la procedura ordinaria.

3

11

RS 313.0

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Art. 115h (nuovo)

Procedura ordinaria

L'autorità competente notifica alla persona interessata dalla domanda una decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e stabilisce l'entità delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali da trasmettere.

1

2 Le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmessi. L'autorità competente li rimuove o li rende irriconoscibili.

Art. 115i (nuovo)

Rimedi giuridici

Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative alle misure coercitive, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate autonomamente.

1

Le decisioni incidentali che provocano un pregiudizio immediato o non più riparabile per il fatto del sequestro o del blocco di valori patrimoniali o di oggetti di valore possono essere impugnate immediatamente.

2

3 Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale; questo decide in via definitiva. La legittimazione al ricorso è retta dall'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.

3. Legge del 12 giugno 200913 sull'IVA Art. 75a (nuovo) Assistenza amministrativa internazionale Nell'ambito delle proprie competenze, l'AFC può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l'assistenza amministrativa necessaria all'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire l'applicazione conforme del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro tale diritto, sempre che un trattato internazionale lo preveda.

1

2 Essa esegue l'assistenza amministrativa applicando per analogia gli articoli 115a­ 115i LD14.

4. Legge del 17 dicembre 200415 sulla fiscalità del risparmio Art. 16 L'assistenza amministrativa ai sensi dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio è retta dalla legge del ...16 sull'assistenza amministrativa fiscale.

12 13 14 15 16

RS 172.021 RS 641.20 RS 631.0 RS 641.91 RS ...; FF 2011 5627

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Art. 17­24 Abrogati

5. Decreto federale del 22 giugno 195117 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione Titolo Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione Art. 2 cpv. 1 lett. d Abrogata

17

RS 672.2

5640