Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20111, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 26 cpv. 1 lett. c e d 1

Le spese professionali deducibili sono: c.

le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j.

d.

Abrogata

Art. 33 cpv. 1 lett. j (nuova) 1

Sono dedotti dai proventi: j.

le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a un importo complessivo di 6000 franchi, purché: 1. il contribuente abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento del primo diploma del livello secondario II.

Art. 34 lett. b Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare: b.

1 2

le spese di formazione professionale sostenute fino al conseguimento del primo diploma del livello secondario II;

FF 2011 2365 RS 642.11

2009-2693

2397

Trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali. LF

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 1 e 2 lett. n (nuova) Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali.

1

2

Sono deduzioni generali: n.

le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a un determinato importo definito dal diritto cantonale, purché: 1. il contribuente abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento del primo diploma del livello secondario II.

Art. 72m (nuovo)

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche dell'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera n al momento dell'entrata in vigore.

1

A partire da tale momento, l'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera n si applica direttamente qualora il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario. In questo caso il Governo cantonale emana le necessarie prescrizioni provvisorie.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

RS 642.14

2398