Decreto federale concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica (controprogetto all'iniziativa «Per giochi in denaro al servizio del bene comune») del 29 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», depositata il 10 settembre 20092; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20103, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 106

Giochi in denaro

La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Cantoni.

1

Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; questa non può eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2

3

I Cantoni sono competenti per l'autorizzazione e la sorveglianza: a.

dei giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco;

b.

delle scommesse sportive;

c.

dei giochi di destrezza.

I capoversi 2 e 3 si applicano anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione.

4

1 2 3

RS 101 FF 2009 6125 FF 2010 7023

2010-1960

6575

Disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica (controprogetto all'iniziativa «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»). DF

La Confederazione e i Cantoni tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell'offerta.

5

I Cantoni assicurano che gli utili netti dei giochi di cui al capoverso 3 lettere a e b siano utilizzati integralmente per scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

6

La Confederazione e i Cantoni si coordinano nell'adempimento dei rispettivi compiti. A tale scopo la legge istituisce un organo comune composto in parti uguali da membri delle autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni.

7

II Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Se l'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune» non è ritirata, è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente alla stessa secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2011

Consiglio nazionale, 29 settembre 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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