Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 1° maggio 2013

Iniziativa popolare federale «Per un'economia utile a tutti» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un'economia utile a tutti», presentata il 4 ottobre 2011; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un'economia utile a tutti», presentata il 4 ottobre 2011, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Chapuis Sarah, rue Chandieu 1, 1202 Genève 2. Chapuis Pierre-Louis, rte de St. Julien 98, 1228 Plan-les-Ouates 3. Cretegny Camille, rte du Mandement 101, 1242 Satigny 4. Cretegny Willy, rte du Mandement 101, 1242 Satigny

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2011-2335

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Iniziativa popolare federale

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vuagnat Bernard, rte de la Donzelle 8, 1283 Dardagny Béné Cédric, rue Chandieu 1, 1202 Genève Petterson Ivar, Quai Charles-Page 49, 1205 Genève Roulin Doris, chemin de la Montagne 74, 1224 Chêne-Bougeries Berguer Françoise, Rampe de Choully 35, 1242 Satigny Sjollema Marquet Anne-Marie, rue des Rois 19, 1204 Genève

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per un'economia utile a tutti» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: La Vrille, Casella postale 171, 1242 Satigny, e pubblicata nel Foglio federale del 1° novembre 2011.

18 ottobre 2011

Cancelleria federale svizzera La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per un'economia utile a tutti» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 94 cpv. 1 e 4 La Confederazione e i Cantoni si adoperano per un'economia rispettosa dell'ambiente e del tessuto socioeconomico locale.

1

4

Abrogato

Art. 96

Politica di concorrenza

1

La Confederazione emana prescrizioni contro la concorrenza sleale e il dumping.

2

Emana prescrizioni al fine di proteggere la produzione nazionale; segnatamente:

3

a.

disciplina il mercato imponendo dazi sui prodotti importati;

b.

disciplina il mercato contingentando le importazioni;

c.

esige che i prodotti importati siano conformi a norme in materia sociale, ambientale e di produzione equivalenti a quelle svizzere.

Prende provvedimenti per: a.

impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;

b.

lottare contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi della concorrenza al ribasso.

Art. 100 cpv. 3 Abrogato Art. 101 cpv. 2 2

Può prendere provvedimenti a tutela dell'economia indigena.

Art. 102 cpv. 2 Abrogato 4

RS 101

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Iniziativa popolare federale

Art. 103 secondo periodo Abrogato Art. 104 cpv. 2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.

2

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 95 (nuovo) 9. Disposizione transitoria degli art. 94 cpv. 1 e 4, 96 (Politica di concorrenza), 100 cpv. 3, 101 cpv. 2, 102 cpv. 2, 103 secondo periodo e 104 cpv. 2 Tra l'accettazione dell'articolo 96 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni e l'entrata in vigore della nuova legislazione, non entrerà in vigore né sarà firmato o ratificato alcun accordo di libero scambio.

5

Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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