Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione La Zürcher Kunstgesellschaft, Kunsthaus Zürich, in virtù degli articoli 10 e 11 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione: A.

Nome e indirizzo dell'istituzione che dà in prestito il bene culturale: The Museum of Modern Art, 11 West 53 Street, New York, NY 10019, USA;

B.

Descrizione del bene culturale: vedi Appendice1;

C.

Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice1;

D.

Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 10 febbraio 2011;

E.

Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 30 maggio 2011;

F.

Durata dell'esposizione: dal 25 febbraio 2011 al 15 maggio 2011;

G.

Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 10 febbraio 2011 al 30 maggio 2011.

Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione al servizio sottoscritto.

18 gennaio 2011

Ufficio federale della cultura: Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali

1

La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Richieste di rilascio di una garanzia di restituzione») e può essere ottenuta presso l'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

2011-0038

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