Codice delle obbligazioni

Progetto

(Termini di prescrizione delle azioni di garanzia nei contratti di compravendita e nei contratti di appalto. Proroga e coordinamento) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 gennaio 20111; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue: Art. 199 2. Esclusione della garanzia

È nullo qualunque patto che tolga o restringa l'obbligo della garanzia: a.

se il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa;

b.

se: 1. il patto prevede un termine di prescrizione inferiore a due anni o inferiore a un anno in caso di vendita di cose usate, 2. la cosa è destinata all'uso personale o familiare del compratore, e 3. il venditore agisce nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.

Art. 210 9. Prescrizione

Le azioni di garanzia per difetti della cosa si prescrivono col decorso di due anni dalla consegna della cosa al compratore, sebbene questi non ne abbia scoperto se non più tardi i difetti, a meno che il venditore abbia espressamente promesso la garanzia per un tempo più lungo.

1

Le azioni di garanzia si prescrivono col decorso di cinque anni se la cosa è stata integrata in un'opera immobiliare conformemente alla destinazione prevista e ha provocato difetti all'opera.

2

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FF 2011 2629 Sarà pubblicato nel FF successivamente.

RS 220

2011-0325

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Codice delle obbligazioni. Termini di prescrizione delle azioni di garanzia nei contratti di compravendita e nei contratti di appalto. Proroga e coordinamento

Per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20034 sul trasferimento dei beni culturali l'azione di garanzia si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.

3

Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere quando, entro il termine di prescrizione, fu fatta al venditore la notificazione prescritta.

4

Il venditore non può invocare la prescrizione di cui ai capoversi 1 e 2 né la prescrizione di un anno di cui al capoverso 3, ove sia provato che egli trasse deliberatamente in inganno il compratore.

5

Art. 371 e. Prescrizione

Le azioni del committente per i difetti dell'opera si prescrivono come le corrispondenti azioni del compratore. La prescrizione decorre dalla consegna dell'opera.

1

Lo stesso vale anche per l'azione del committente di un'opera immobiliare contro l'architetto o l'ingegnere che prestarono lavoro nell'esecuzione dell'opera.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 444.1

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