Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997 Concluso il 22 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convezione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (la «Convenzione»), hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. I Il paragrafo 2 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo: «2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.» Art. II Il paragrafo 1 dell'articolo 4 (Residenza) della Convenzione è completato dalla seguente frase alla fine del paragrafo: «Tuttavia questa espressione non comprende le persone assoggettate ad imposta in questo Stato solo per i redditi da fonti situate in questo Stato o il patrimonio ivi situato».

Il paragrafo completato ha dunque il seguente tenore: «Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e, per quanto concerne la Svizzera, essa comprende una società di persone costituita o organizzata

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Dal testo originale francese.

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secondo il diritto svizzero. Tuttavia questa espressione non comprende le persone assoggettate ad imposta in questo Stato solo per i redditi da fonti situate in questo Stato o il patrimonio ivi situato».

Art. III Il termine «cinque» al paragrafo 3 dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è abrogato e sostituito dal termine «sei».

Il paragrafo completato ha dunque il seguente tenore: «Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di sei anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria».

Art. IV 1. La lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e la lettera c) diventa la lettera b).

2. L'articolo 10 della Convenzione è completato con il seguente nuovo paragrafo 3: «3. Nonostante il paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in questo Stato se questi dividendi sono versati: a)

alla «Banque du Canada» o alla Banca nazionale svizzera; o

b)

a un residente dell'altro Stato contraente che, a seconda dei casi: i) è stato costituito o esercitato esclusivamente per amministrare o fornire prestazioni in virtù di uno o diversi regimi pensionistici, ii) è stato esercitato esclusivamente per percepire redditi a beneficio di uno o diversi residenti di questo altro Stato contraente di cui al numero i), sempre che le seguenti condizioni siano soddisfatte: iii) ciascun regime pensionistico garantisce principalmente prestazioni a persone fisiche residenti di questo altro Stato contraente, iv) i dividendi non provengono dall'esercizio di un'attività industriale o commerciale o da una persona associata, v) le autorità competenti degli Stati contraenti convengono che ciascun regime pensionistico corrisponde in generale a un regime pensionistico riconosciuto ai fini fiscali nel primo Stato contraente».

3. Il paragrafo 3 dell'articolo 10 diventa il paragrafo 4.

4. Il paragrafo 4 dell'articolo 10 diventa il paragrafo 5 e l'espressione «dei paragrafi 1 e 2» in questo paragrafo è sostituita dall'espressione «dei paragrafi 1, 2 e 3».

5. I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 10 diventano i paragrafi 6 e 7.

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6. Il paragrafo 7 dell'articolo 10 diventa il paragrafo 8 e l'espressione «dei paragrafi 1, 2 lettera c) e 4» è sostituita dall'espressione «dei paragrafi 1, 2 lettera b) e 5».

L'articolo 10 completato ha dunque il seguente tenore: «1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto e del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Nonostante il paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in questo Stato se questi dividendi sono versati a: a)

la «Banque du Canada» o la Banca nazionale svizzera;

b)

un residente dell'altro Stato contraente che, a seconda dei casi: i) è stato costituito o impiegato esclusivamente per amministrare o fornire prestazioni in virtù di uno o diversi regimi pensionistici, ii) è stato impiegato esclusivamente per percepire redditi a beneficio di uno o diversi residenti di questo altro Stato contraente di cui al numero i), e soddisfino le seguenti condizioni: iii) ciascun regime pensionistico garantisce principalmente prestazioni a persone fisiche residenti di questo altro Stato contraente, iv) i dividendi non provengono dall'esercizio di un'attività industriale o commerciale o da una persona associata, v) le autorità competenti degli Stati contraenti convengono che ciascun regime pensionistico corrisponde in generale a un regime pensionistico riconosciuto ai fini fiscali nel primo Stato contraente».

4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una profes155

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sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

7. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che proibisca al Canada di prelevare, sui redditi di una società imputabili a stabili organizzazioni situate in Canada, un'imposta che si aggiunge a quella che sarebbe applicabile ai redditi di una società costituita in Canada, purché l'imposta addizionale così stabilita non ecceda il 5 per cento. Ai sensi della presente disposizione, il termine «redditi» designa gli utili imputabili a queste stabili organizzazioni situate in Canada (compresi gli utili provenienti dall'alienazione di beni facenti parte dell'attivo di dette stabili organizzazioni di cui al par. 2 dell'art. 13) conformemente all'articolo 7, per l'anno in corso e per gli anni precedenti, dopo aver dedotto: a)

le perdite d'esercizio imputabili a queste stabili organizzazioni (comprese le perdite provenienti dall'alienazione di beni facenti parte dell'attivo di dette stabili organizzazioni) per il detto anno e per gli anni precedenti;

b)

tutte le imposte prelevate in Canada su detti utili, esclusa l'imposta addizionale menzionata nel presente paragrafo;

c)

gli utili reinvestiti in Canada, purché l'ammontare di questa deduzione sia stabilito conformemente alle disposizioni della legislazione canadese attualmente in vigore concernente il calcolo della deduzione per investimenti in beni situati in Canada e di ogni altra ulteriore modificazione di tali disposizioni che non ne intaccherebbe il principio generale; e

d)

cinquecentomila dollari canadesi ($ 500 000), meno tutti gli ammontari dedotti secondo la presente lettera d): (i) dalla società o (ii) da una persona ad essa associata in virtù d'una attività commerciale identica o analoga a quella esercitata dalla società; ai sensi della presente lettera d) una società è considerata associata ad un'altra società se l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra o se le due società sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona o dalle stesse persone o se la strutturazione dei prezzi tra le due società non segue la legge del libero mercato.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili anche ai redditi che una società esercitante un'attività nel campo dei beni immobili realizza dall'alienazione 156

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di beni immobili situati in Canada, anche in assenza di una stabile organizzazione in Canada, ma unicamente nella misura in cui questi redditi sono imponibili in Canada in virtù delle disposizioni dell'articolo 6 e del paragrafo 1 dell'articolo 13.

8. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 lettera b) e 5 sono applicabili anche ai redditi che un residente di Svizzera realizza da una successione (estate) o da un trust residenti del Canada. Per l'applicazione della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 22, il termine «dividendi» comprende anche i menzionati redditi».

Art. V 1. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione sono abrogati e sostituiti dai seguenti paragrafi: «3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2: a)

gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente del Canada sono imponibili soltanto in Canada se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato, oppure per un credito approvato, garantito o assicurato dalla «Exportation et développement Canada»;

b)

gli interessi provenienti dal Canada e pagati ad un residente di Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato oppure per un credito approvato, garantito o assicurato dall'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni;

c)

gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili nel primo Stato contraente se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente e non è associato al debitore.

4. Per l'applicazione del presente articolo, una persona è considerata come associata a un'altra persona se una di loro partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione o al controllo dell'altra o se uno o più terzi partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione o al controllo delle due persone».

2. L'espressione «Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4» del paragrafo 6 dell'articolo 11 è sostituita dall'espressione «Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3».

Il paragrafo completato ha dunque il seguente tenore: «6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi».

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Art. VI L'espressione «nella misura in cui la persona che paga e quella che percepisce i canoni non siano associate fra di loro,» alla lettera c) del paragrafo 3 del'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è abrogata.

La lettera ha dunque il seguente tenore: «c) i canoni per l'uso o la concessione in uso di brevetti o di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (esclusa qualsiasi informazione fornita nell'ambito di un contratto di locazione o di franchising),» Art. VII 1. Il paragrafo 7 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione è completato dall'espressione «, tranne gli utili ai quali si applicano le disposizioni del paragrafo 8» dopo «ritrae dall'alienazione di un bene».

2. L'articolo 13 della Convenzione è completato dal seguente paragrafo 8: «8. Se una persona fisica, che immediatamente dopo aver cessato di essere un residente di uno Stato contraente, diventa un residente dell'altro Stato contraente, è considerata, ai fini dell'imposizione nel primo Stato, come avente alienato un bene (questa operazione è designata come «alienazione considerata» nel presente paragrafo) e tassata in questo Stato a causa di questa alienazione, tale persona può scegliere, ai fini dell'imposizione nell'altro Stato contraente, di essere considerata come avente alienato e riacquistato il bene immediatamente prima di diventare residente di questo Stato per un ammontare uguale o al prezzo di mercato che esso aveva al momento dell'alienazione considerata oppure, se inferiore, all'ammontare che tale persona sceglie, al momento dell'alienazione reale del bene, quale prodotto relativo all'alienazione considerata nel primo Stato. Tuttavia la presente disposizione non si applica né ai beni che producono, immediatamente prima che la persona fisica diventa un residente di questo altro Stato, utili imponibili in questo altro Stato, né a beni immobili situati in uno Stato terzo.» Art. VIII Il paragrafo 1 dell'articolo 18 (Pensioni e rendite) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo: «1. Le pensioni e le rendite provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente, compresi i pagamenti eseguiti in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali di uno Stato contraente, sono imponibili nello Stato dal quale
provengono e secondo la legislazione di questo Stato. L'imposta sui pagamenti periodici di pensioni o rendite (ad eccezione dei pagamenti forfettari derivanti dalla cessione, dall'annullamento, dal riscatto, dalla vendita o da un'altra forma di alienazione di una rendita nonché dei pagamenti di qualsiasi natura effettuati in base ad un contratto di rendita i cui costi erano deducibili, totalmente o parzialmente, nel calcolo del reddito della persona che ha comprato il contratto) non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo del pagamento.» 158

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Art. IX La lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è abrogata e la lettera d) diventa la lettera c).

Art. X 1. Il termine «due» al paragrafo 1 dell'articolo 24 (Procedura amichevole) della Convenzione è sostituito dal termine «tre».

Il paragrafo completato ha dunque il seguente tenore: «Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, inviare all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente una domanda scritta e motivata di revisione di questa imposizione. Per essere ricevibile, la domanda deve essere presentata entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione».

2. Il paragrafo 2 dell'articolo 24 della Convenzione è completato dalla seguente frase alla fine del paragrafo: «... L'accordo è applicato indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno degli Stati contraenti».

Il paragrafo completato ha dunque il seguente tenore: «2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo è applicato indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.» 3. Il termine «cinque» al paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione è sostituito dal termine «sei».

Il paragrafo completato ha dunque il seguente tenore: «3. Uno Stato contraente non aumenterà la base del calcolo dell'imposta di un residente di uno dei due Stati contraenti includendo in essa redditi che siano stati già imposti nell'altro Stato contraente dopo la scadenza dei termini previsti dal suo diritto interno e, in ogni caso, non dopo lo spirare di sei anni a partire dalla fine del periodo fiscale nel corso del quale i redditi in questione sono stati realizzati. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria».

4. L'articolo 24 della Convenzione è completato dai seguenti paragrafi 6 e 7: «6. Se: a)

una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da

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entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, e b)

le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. L'arbitrato è condotto secondo le regole e le procedure che gli Stati contraenti hanno convenuto tramite uno scambio di note diplomatiche. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole, il lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti e costituisce una soluzione in via di amichevole composizione secondo il presente articolo.

7. I casi a cui si applicano le disposizioni del paragrafo 6 sono i casi che concernono gli articoli 5, 7 e 9 e qualsiasi altra disposizione che le autorità competenti converranno in avvenire.» Art. XI L'articolo 25 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente articolo: «Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'amministrazione, dell'accertamento o della riscossione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a)

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eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

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b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo».

Art. XII Alla Convenzione è aggiunto un Protocollo relativo all'interpretazione conformemente alla versione qui annessa:

«Protocollo relativo all'interpretazione Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada Al momento di procedere alla firma del Protocollo che completa la Convezione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (la «Convenzione»), i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della medesima: 1. Ad articolo 11: La lettera c) del paragrafo 3 non si applica se tutto o parte degli interessi pagati o da pagare a titolo di un obbligo sono vincolati all'impiego di beni o dipendono dalla produzione, o se questi interessi sono calcolati in funzione delle entrate, degli utili, dei flussi di tesoreria, del prezzo delle merci o di un criterio simile o in funzione dei

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dividendi pagati o da pagare agli azionisti di qualsiasi categoria di azioni del capitale azionario di una società.

2. Ad articolo 25: a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

b)

Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 25 della Convenzione: i) il nome e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta (ad es. indirizzo, numero di conto, data di nascita); ii) il periodo oggetto della domanda; iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; v) il nome e, se disponibile, l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

c)

Il riferimento allo scambio di informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza pertanto consentire agli Stati contraenti di procedere a una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di richiedere informazioni probabilmente poco pertinenti per chiarire gli affari fiscali di un determinato contribuente. Se la lettera b) del numero 2 prevede criteri di procedura importanti allo scopo di evitare la «fishing expedition», i numeri (i)-(v) di questa lettera devono tuttavia essere interpretati in modo da non impedire lo scambio effettivo di informazioni.

d)

Sebbene l'articolo 25 della Convenzione non limiti i diversi possibili metodi per lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare senza motivo gli scambi effettivi di informazioni».

Art. XIII 1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiute le procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Protocol-

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lo. Il presente Protocollo entra in vigore alla data in cui è stata ricevuta l'ultima di queste notificazioni e le sue disposizioni si applicano: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1: a)

il paragrafo 2 dell'articolo X del presente Protocollo si applica nei confronti degli affari oggetto di un esame da parte delle autorità competenti alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo e nei confronti degli affari il cui esame comincia dopo tale data;

b)

il paragrafo 4 dell'articolo X del presente Protocollo ha effetto alla data precisata nello scambio di note diplomatiche menzionate in questo paragrafo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in due esemplari a Berna, il 22 ottobre 2010, in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Canada:

Hans-Rudolf Merz

Josée Verner

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Allegato Traduzione2

Scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada che completa la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa a Berna il 5 maggio 1997

Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 21 ottobre 2010

Eccellenza, Ho l'onore di confermare la Sua lettera del 21 ottobre del seguente tenore: «mi riferisco al Protocollo (di seguito il «Protocollo») che sarà firmato il 22 ottobre 2010 tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero e che completa la Convenzione tra il Canada e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (di seguito la «Convenzione»).

Ho dunque l'onore di sottoporLe la seguente proposta a nome del Governo del Canada. Nel caso in cui il Canada concludesse, dopo la firma del Protocollo, un accordo o una convenzione con un altro Paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in cui il Canada accetta un'aliquota d'imposta su dividendi, interessi o canoni inferiore all'aliquota prevista dalla Convenzione, le autorità interessate degli Stati contraenti della Convenzione si consultano quanto prima per effettuare le ulteriori riduzioni di imposta di cui agli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione.

Se la suddetta proposta è approvata dal Suo Governo, propongo che la presente lettera, le cui versioni francese e inglese fanno ugualmente fede, e la Sua risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore con il Protocollo.»

2

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Dal testo originale francese.

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Ho l'onore di confermare che il Consiglio federale svizzero approva la suddetta proposta.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.

Hans-Rudolf Merz Consigliere federale

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