Decreto federale I concernente il preventivo per il 2011 del 15 dicembre 2010
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta: Art. 1
Conto economico
Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2011 è approvato.
1
2
Il conto economico chiude con: franchi
a.
spese di
63 263 763 400
b.
ricavi di
62 019 303 700
c.
un'eccedenza di spese di
Art. 2
1 244 459 700
Settore degli investimenti
Le uscite ed entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2011 sono preventivate come segue quali elementi del conto di finanziamento: franchi
a.
uscite per investimenti di
b.
entrate per investimenti di
Art. 3
8 413 080 000 626 585 600
Trasferimenti di crediti
Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.
1
I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.
2
Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non
3
1 2
RS 101 Pubblicato nel FF solo mediante menzione (FF 2010 5275).
2010-3249
1845
Preventivo per il 2011. DF
possono superare il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.
Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.
4
Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa del settore dei PF per l'esercizio. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d'investimento stanziato.
5
Art. 4
Uscite ed entrate
Sulla base del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2011 nel quadro del conto di finanziamento: franchi
a.
uscite totali di
65 066 842 500
b.
entrate totali di
62 422 871 100
c.
un'eccedenza di uscite nel conto di finanziamento di
Art. 5
2 643 971 400
Freno all'indebitamento
Conformemente all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 63 234 368 424 franchi.
1
2 Conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost., tale importo è aumentato di 1 998 000 000 di franchi per coprire il fabbisogno finanziario eccezionale, e ammonta quindi a 65 232 368 424 franchi.
3 L'importo maggiorato è ridotto di 165 525 924 franchi a 65 066 842 500 franchi.
Conformemente all'articolo 17d della legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione (LFC), tale riduzione è accreditata al conto di ammortamento (art. 17a LFC).
3
RS 611.0
1846
Preventivo per il 2011. DF
Art. 6 1
Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: franchi
2
a.
difesa nazionale
b.
programma edilizio 2011 del settore dei PF (singoli progetti)
1 321 200 000
c.
previdenza sociale
100 000 000
d.
crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui
144 000 000
e.
rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento
300 000 000
24 600 000
È stanziato il seguente credito aggiuntivo:
credito aggiuntivo al credito quadro per la cultura e il tempo libero di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b del decreto federale I del 18 dicembre 20074 concernente il preventivo per il 2008: franchi
a.
3
protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici
9 520 500
È stanziato il seguente credito quadro: franchi
a.
costruzioni dei PF 2011 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)
Art. 7
143 400 000
Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: franchi
a.
ordine e sicurezza pubblica
b.
relazioni con l'estero cooperazione internazionale
10 000 000
c.
crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui
36 500 000
Art. 8
8 000 000
Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2011 del settore dei PF
Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito d'impegno di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b e il credito quadro per il programma edilizio 2011 del settore dei PF di cui all'articolo 6 capoverso 3.
1
4
FF 2008 1123
1847
Preventivo per il 2011. DF
I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.
2
Art. 9
Promozione dell'innovazione
All'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è assegnato un importo di 17 milioni di franchi prelevato dal credito d'impegno di cui all'articolo 1 del decreto federale del 20 settembre 20075 sul finanziamento dell'attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) in ambito nazionale e internazionale negli anni 20082011.
1
Nel 2011 tale importo è a disposizione dell'UFFT per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 16a capoversi 35 e 16d della legge federale del 7 ottobre 19836 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione. Il 6 per cento al massimo dello stesso può essere impiegato per i mandati peritali, la ricerca collaterale, il coordinamento e la gestione di progetti, la valorizzazione dei risultati, le valutazioni, i compiti di monitoraggio e le pubbliche relazioni.
2
Art. 10
Credito quadro per le organizzazioni che concedono fideiussioni
La durata di validità del decreto federale del 21 settembre 20067 concernente un credito quadro per aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è prorogata di un anno, sino alla fine del 2011.
Art. 11
Decreto federale sulla costruzione e la gestione di un impianto di deacidificazione in blocco
Il decreto federale del 24 giugno 19988 sulla costruzione e la gestione di un impianto di deacidificazione in blocco di materiale di archivio e bibliotecario sull'ex terreno della Fabbrica svizzera di munizioni a Wimmis è abrogato.
Art. 12
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2010
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2010
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
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FF 2007 6789 RS 420.1 FF 2007 1617 FF 1998 2861
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