Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Codice delle obbligazioni (Norme sulla revisione) Modifica del 17 giugno 2011 LAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20071, decreta: I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Art. 727 cpv. 1 n. 2 Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo:

1

2.

società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti: a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi, b. cifra daffari di 40 milioni di franchi, c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;

II Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 Le disposizioni della presente modifica si applicano a partire dal primo esercizio che comincia con l'entrata in vigore della presente legge o successivamente.

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FF 2008 1321 RS 220

2011-1253

4335

Codice delle obbligazioni

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina lentrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 giugno 20113 Termine di referendum: 6 ottobre 2011

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FF 2011 4335

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