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Decisione di portata generale dell'organo di notifica per prodotti chimici concernente sostanze, preparati o prodotti che conformemente all'uso previsto servono all'autodifesa, secondo l'articolo 20 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC1 del 24 marzo 2011

L'Organo di notifica per prodotti chimici, visto l'articolo 95 capoverso 5 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)2 in combinato disposto con l'articolo 42 capoverso 3 lettera a della legge sui prodotti chimici (LPChim)3; visto l'articolo 20 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 19 capoverso 4 lettera a e capoverso 7 LOTC; viste le richieste del Service de l'environnement et de l'énergie, Inspection des toxiques, del Cantone di Vaud del 14 febbraio 2011 e del 10 marzo 2011 secondo l'articolo 20 capoverso 5 LOTC; considerando che sostanze, preparati o prodotti a base di capsaicina o altri capsaicinoidi che, conformemente all'uso previsto, servono all'autodifesa (cosiddetti «spray al pepe») e sono immessi in commercio conformemente all'articolo 16a capoverso 1 LOTC, possono mettere in grave pericolo la vita e la salute dell'uomo e degli animali ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettera b LOTC se sono immessi in commercio senza l'etichettatura di cui agli articoli 39 segg. o 56d OPChim o se la presentazione non permette di riconoscerli come prodotti per l'autodifesa; considerando che gli organi d'esecuzione di cui all'articolo 20 capoverso 4 LOTC adottano le misure adeguate secondo l'articolo 19 LOTC qualora un prodotto immesso in commercio conformemente all'articolo 16a capoverso 1 LOTC costituisca un rischio per interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettere a­e, decide: 1 2 3

Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RS 831.11).

Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RS 831.1).

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1. Misure Sostanze, preparati o prodotti che, conformemente all'uso previsto, servono all'autodifesa e contengono sostanze irritanti non elencate nell'allegato 2 dell'ordinanza sulle armi (OArm)4, e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC, non possono essere messi a disposizione di terzi e consegnati a terzi nonché importati a titolo professionale o commerciale: a.

senza l'etichettatura di cui agli articoli 39 segg. o 56d OPChim; o

b.

se la presentazione dell'etichetta non permette di riconoscere che tali prodotti servono all'autodifesa, per esempio se sono presentati come penne a sfera, portachiavi, accendini o cosmetici.

2. Disposizione transitoria Sostanze, preparati o prodotti interessati dalla misura di cui al numero 1 e che al momento del passaggio in giudicato della presente decisione di portata generale si trovano in Svizzera, possono essere messi a disposizione di terzi o consegnati a terzi fino al 30 settembre 2011. Sono esclusi dalla disposizione transitoria le sostanze, i preparati o i prodotti di cui al numero 1 lettera b.

3. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge sulla procedura amministrativa (PA)5, è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

4. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

29 marzo 2011

Organo di notifica per prodotti chimici: Il capo, Dag Kappes

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Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.541).

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

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