Termine di referendum: 7 luglio 2011

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) Modifica del 18 marzo 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20101, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: Sostituzione di un termine Nell'articolo 8 capoverso 3 lettera d il termine «somministrazione» è sostituito con il termine «consegna».

Ingresso, primo comma visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112b capoverso 1 della Costituzione federale3; Art. 3b cpv. 2 lett. l e 3 2

Sono legittimati a effettuare tale comunicazione: l.

l'assicuratore malattie.

Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b­l devono informare l'assicurato prima di effettuare la comunicazione.

3

Art. 3c cpv. 5 L'ufficio AI informa l'assicurato o il suo rappresentante legale, l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, l'assicuratore malattie, l'istituto d'assicurazione privato secondo l'articolo 3b capoverso 2 lettera f o l'assicuratore infortuni, nonché il datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo abbia comunicato il caso per

5

1 2 3

FF 2010 1603 RS 831.20 RS 101

2009-1774

2481

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

il rilevamento tempestivo, se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d; non trasmette informazioni o documenti di natura medica.

Art. 7 cpv. 2 lett. e L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:

2

e.

provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2.

Art. 7b cpv. 3 e 4 La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell'assicurato.

3

4 In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA4, gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

Art. 8a 1

2

Reintegrazione dei beneficiari di una rendita

I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché: a.

la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e

b.

i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.

I provvedimenti di reintegrazione comprendono: a.

provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale secondo l'articolo 14a capoverso 2;

b.

provvedimenti professionali secondo gli articoli 15­18c;

c.

la consegna di mezzi ausiliari secondo gli articoli 21­21quater;

d.

la consulenza e l'accompagnamento dei beneficiari di una rendita e dei loro datori di lavoro.

I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno.

3

Gli assicurati la cui rendita è soppressa una volta conclusi i provvedimenti di cui al capoverso 2 e il loro datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento ancora per tre anni al massimo dalla decisione dell'ufficio AI.

4

Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 4.

5

4

RS 830.1

2482

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Art. 10 cpv. 2 Il diritto agli altri provvedimenti d'integrazione e ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a nasce non appena i provvedimenti sono opportuni considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato.

2

Art. 11 Abrogato Art. 16 cpv. 2 lett. c, secondo periodo 2

Sono parificate alla prima formazione professionale: c.

... Il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all'articolo 74 è escluso. ...

Art. 18 cpv. 3 e 4 Abrogati Art. 18a

Lavoro a titolo di prova

L'assicurazione per l'invalidità può assegnare all'assicurato un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova), al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.

1

2 Durante il lavoro a titolo di prova l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera; i beneficiari di una rendita continuano a percepire la rendita.

3 Il lavoro a titolo di prova non crea un rapporto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO)5. Tuttavia, le seguenti disposizioni del diritto del contratto di lavoro sono applicabili per analogia:

5

a.

diligenza e fedeltà (art. 321a CO);

b.

rendiconto e restituzione (art. 321b CO);

c.

lavoro straordinario (art. 321c CO);

d.

osservanza di direttive e di istruzioni (art. 321d CO);

e.

responsabilità del lavoratore (art. 321e CO);

f.

utensili, materiale e spese (art. 327, 327a, 327b, 327c CO);

g.

protezione della personalità del lavoratore (art. 328, 328b CO);

h.

tempo libero e vacanze (art. 329, 329a, 329c CO);

i.

altri obblighi: cauzione (art. 330 CO), attestato (art. 330a CO), obbligo di informare (art. 330b CO);

RS 220

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Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

j.

diritti sulle invenzioni e sui design (art. 332 CO);

k.

conseguenze della fine del rapporto di lavoro: esigibilità dei crediti (art. 339 cpv. 1), restituzione (art. 339a CO).

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per un'eventuale conclusione anticipata del lavoro a titolo di prova.

4

Art. 18b

Assegno per il periodo d'introduzione

L'assicurato che ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e le cui capacità effettive non corrispondono ancora al salario convenuto ha diritto a un assegno per il periodo d'introduzione necessario, ma al massimo per 180 giorni.

1

L'assegno per il periodo d'introduzione corrisponde al massimo al salario lordo mensile convenuto e non può superare l'importo massimo dell'indennità giornaliera.

2

3

L'assegno per il periodo d'introduzione è versato al datore di lavoro.

Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali per il periodo durante il quale l'assicurato percepisce l'assegno per il periodo d'introduzione.

4

Art. 18c

Indennità per sopperire all'aumento dei contributi

L'assicurazione versa un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia se:

1

a.

nell'arco di tre anni, l'assicurato ricollocato ridiventa incapace al lavoro per motivi di salute;

b.

all'insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi.

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dell'indennità e può subordinarne il versamento ad altre condizioni.

2

Art. 18d Ex art. 18b Art. 21 cpv. 3 e 4 L'assicurazione fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l'assicurato dovrebbe acquistare anche senza l'invalidità, l'assicurato è tenuto a partecipare alla spesa.

3

Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.

4

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Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Art. 21bis

Diritto di sostituzione della prestazione

L'assicurato che ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco del Consiglio federale può sceglierne un altro che adempie la stessa funzione.

1

L'assicurazione assume i costi del mezzo ausiliario scelto, ma solo fino a concorrenza dell'importo che avrebbe versato per il mezzo ausiliario figurante nell'elenco.

2

Se i mezzi ausiliari sono acquistati mediante una procedura di aggiudicazione, il Consiglio federale può limitare il diritto di sostituzione ai soli mezzi ausiliari degli offerenti.

3

Art. 21ter

Prestazioni sostitutive

L'assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all'assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.

1

Se al posto di un mezzo ausiliario un assicurato ha bisogno dei servizi di terzi, l'assicurazione può assegnare sussidi a tal fine.

2

Se, per esercitare l'attività professionale in un'azienda agricola o artigianale, l'assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l'assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l'assicurazione può accordare invece del mezzo ausiliario un mutuo che si ammortizza automaticamente.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2, nonché l'importo del mutuo di cui al capoverso 3.

4

Art. 21quater

Acquisizione e rimborso dei mezzi ausiliari

Ai fini della consegna di mezzi ausiliari finanziati in tutto o in parte dall'assicurazione e per la fornitura di servizi connessi con tali mezzi il Consiglio federale dispone degli strumenti seguenti:

1

a.

fissazione di importi forfetari;

b.

conclusione di convenzioni tariffali con i fornitori di prestazioni quali fornitori di mezzi ausiliari, produttori, grossisti e dettaglianti;

c.

fissazione degli importi massimi per l'assunzione di costi; e

d.

procedure di aggiudicazione secondo la legge federale del 16 dicembre 19946 sugli acquisti pubblici.

Il Consiglio federale applica procedure di aggiudicazione ai sensi del capoverso 1 lettera d dopo aver esaminato gli strumenti di cui alle lettere a­c.

2

Art. 22 cpv. 5bis, 5ter e 6 5bis Se un assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a.

6

RS 172.056.1

2485

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Se a causa dell'esecuzione di un provvedimento l'assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell'indennità giornaliera di un'altra assicurazione, l'assicurazione gli versa un'indennità giornaliera oltre alla rendita.

5ter

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i periodi d'accertamento e d'attesa, per il lavoro a titolo di prova e per l'interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

6

Art. 23 cpv. 1bis e 3 1bis Nel caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a, l'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato immediatamente prima dell'inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera.

3 Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS7 (reddito determinante).

Titolo prima dell'art. 26

VII. Diritto d'opzione dell'assicurato, collaborazione, tariffe e tribunali arbitrali Art. 26bis cpv. 1 L'assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, nonché le aziende presenti sul mercato generale del lavoro, che eseguono i provvedimenti d'integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfino le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione.

1

Art. 27 cpv. 1 Il Consiglio federale ha la facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico, le associazioni professionali del settore sanitario, nonché gli stabilimenti e i laboratori che eseguono provvedimenti d'integrazione, al fine di disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e stabilire le tariffe.

1

Art. 31 cpv. 2 Abrogato

7

RS 831.10

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Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Art. 32 1

Prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro

L'assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se: a.

nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento;

b.

l'incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; e

c.

prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione.

2 Il diritto alla prestazione transitoria nasce all'inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte.

3 Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'ufficio AI decide in merito al grado d'invalidità (art. 34).

Art. 33 1

Importo della prestazione transitoria

La prestazione transitoria di cui all'articolo 32 corrisponde: a.

alla differenza fra la rendita corrente e la rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata ridotta;

b.

alla rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata soppressa.

Se l'assicurato ha diritto a una rendita completiva per i figli, questa è inclusa nel calcolo secondo il capoverso 1.

2

Art. 34

Riesame del grado d'invalidità e adeguamento della rendita

L'ufficio AI che accorda la prestazione transitoria di cui all'articolo 32 dispone parallelamente il riesame del grado d'invalidità.

1

Il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'ufficio AI pronuncia la propria decisione in merito al grado d'invalidità dell'assicurato:

2

a.

nasce il diritto a una rendita, in deroga all'articolo 28 capoverso 1 lettera b, a condizione che il grado d'invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita;

b.

la rendita corrente è aumentata, ridotta o soppressa per il futuro, se il grado d'invalidità subisce una notevole modificazione.

Art. 42 cpv. 6 Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.

6

2487

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Art. 42bis cpv. 4 I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o, in deroga all'articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale.

4

Art. 42ter cpv. 2 L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42bis capoverso 4.

2

Ebis. Il contributo per l'assistenza Art. 42quater 1

Diritto

Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che: a.

percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1­4;

b.

vivono a casa propria; e

c.

sono maggiorenni.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza.

2

Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza.

3

Art. 42quinquies

Prestazioni d'aiuto coperte

L'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente): a.

assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e

b.

che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.

Art. 42sexies

Entità del diritto

Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:

1

2488

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

a.

l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42­42ter;

b.

i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;

c.

il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal8.

2 Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto.

3 In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA9, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal.

4

Il Consiglio federale stabilisce: a.

gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza;

b.

gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;

c.

i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO10, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente.

Art. 42septies

Inizio ed estinzione del diritto

In deroga all'articolo 24 LPGA11 il diritto al contributo per l'assistenza nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato rivendica tale diritto.

1

L'assicurato ha diritto al contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto di cui dà comunicazione entro dodici mesi dalla fornitura.

2

3

Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato:

8 9 10 11 12

a.

non adempie più le condizioni di cui all'articolo 42quater;

b.

si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS12 o raggiunge l'età di pensionamento; oppure

c.

decede.

RS 832.10 RS 830.1 RS 220 RS 830.1 RS 831.10

2489

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Art. 42octies

Riduzione o rifiuto del contributo per l'assistenza

Il contributo per l'assistenza può essere ridotto o rifiutato all'assicurato che non adempie i propri obblighi legali nei confronti dell'assistente o dell'assicurazione.

Prima di ridurre o rifiutare il contributo, l'assicurazione deve inviare all'assicurato una diffida scritta e avvertirlo delle conseguenze giuridiche.

Art. 47 cpv. 1, 1bis e 1ter 1 In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA13, le rendite possono continuare a essere concesse durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione nonché di provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a.

1bis

Le rendite sono concesse:

a.

fino alla decisione dell'ufficio AI secondo l'articolo 17 LPGA, se l'assicurato partecipa a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a;

b.

al massimo fino alla fine del terzo mese civile completo che segue l'inizio dei provvedimenti, nel caso di altri provvedimenti d'integrazione.

Oltre alla rendita l'assicurato riceve un'indennità giornaliera. Durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione, quest'ultima è tuttavia ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.

1ter

Art. 48

Ricupero di prestazioni arretrate

Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di dodici mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA14, soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.

1

2

La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l'assicurato: a.

non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e

b.

fa valere il suo diritto entro dodici mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti.

Art. 53 cpv. 2 lett. a, abis ed e Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale compiti d'esecuzione nei settori:

2

13 14

a.

della consegna di mezzi ausiliari secondo l'articolo 21quater;

abis.

della collaborazione e delle tariffe secondo l'articolo 27;

e.

del promovimento dell'aiuto agli invalidi secondo gli articoli 74 e 75.

RS 830.1 RS 830.1

2490

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Art. 57 cpv. 1 lett. f e i 1

Gli uffici AI hanno in particolare i seguenti compiti: f.

valutare l'invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno;

i.

coordinare i provvedimenti sanitari con l'assicuratore malattia e l'assicuratore infortuni.

Art. 66c Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell'assicurato di condurre in modo sicuro un veicolo a motore, l'ufficio AI può comunicare all'autorità cantonale competente l'identità dell'assicurato (art. 22 LCStr15).

1

2

L'ufficio AI informa l'assicurato di tale comunicazione.

3 In

singoli casi, l'ufficio AI consegna su richiesta all'autorità cantonale la documentazione pertinente.

Art. 68quinquies

Responsabilità per danni durante il lavoro a titolo di prova

Se l'assicurato cagiona un danno all'impresa durante il lavoro a titolo di prova secondo l'articolo 18a e l'impresa può far valere il diritto al risarcimento del danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO16, l'assicurazione per l'invalidità risponde del danno.

1

Se l'assicurato cagiona un danno a terzi durante il lavoro a titolo di prova, l'impresa risponde del danno così come risponde del comportamento dei suoi lavoratori. Essa può esercitare il regresso contro l'assicurazione per l'invalidità, sempre che l'assicurato sia tenuto a risarcire il danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO.

2

3 L'assicurazione per l'invalidità può esercitare il regresso contro l'assicurato per gli indennizzi versati secondo i capoversi 1 e 2, se l'assicurato ha cagionato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.

4

L'assicurato non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla persona lesa.

5

L'ufficio AI competente si pronuncia mediante decisione: a.

sulle pretese dell'impresa;

b.

sul regresso dell'assicurazione contro l'assicurato.

Art. 77 cpv. 2 L'assegno per grandi invalidi e le rendite straordinarie sono finanziati esclusivamente dalla Confederazione.

2

15 16

RS 741.01 RS 220

2491

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Art. 78

Contributo della Confederazione

Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell'assicurazione nel 2010 e 2011.

1

Ogni anno il valore iniziale è adeguato al tasso di variazione degli introiti dell'imposta sul valore aggiunto; al tasso di variazione è applicato un fattore di sconto. Il valore degli introiti dell'imposta è rettificato in funzione di eventuali modifiche dell'aliquota d'imposta e della base di calcolo.

2

Il fattore di sconto corrisponde all'andamento del quoziente tra l'indice ai sensi dell'articolo 33ter capoverso 2 LAVS17, da calcolare ogni anno, e l'indice dei salari calcolato dall'Ufficio federale di statistica a partire dal 2011.

3

Il contributo della Confederazione è calcolato secondo i capoversi 2 e 3; da questo importo sono dedotti i contributi all'assegno per grandi invalidi e alle rendite straordinarie secondo l'articolo 77 capoverso 2.

4

Il contributo della Confederazione ammonta al massimo alla metà delle uscite dell'assicurazione, ma almeno al 37,7 per cento delle uscite annuali dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 77 capoverso 2.

5

6

L'articolo 104 LAVS è applicabile per analogia.

II

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) a. Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata Le rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata sono riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Se le condizioni di cui all'articolo 7 LPGA18 non sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni di cui all'articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute.

1

L'assicurato la cui rendita è ridotta o soppressa ha diritto ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a. Questo diritto non comporta il diritto alla prestazione transitoria secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c.

2

L'assicurato continua a percepire la rendita durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a e fino alla conclusione degli stessi, ma al massimo per due anni dal momento della riduzione o soppressione della rendita.

3

17 18

RS 831.10 RS 830.1

2492

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Il capoverso 1 non si applica a coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto 55 anni o che al momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono una rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre 15 anni.

4

Le modifiche di diritti alla rendita AI secondo i capoversi 14 non comportano un adeguamento del diritto alla rendita secondo la LAINF19 (rendita complementare), né conferiscono altri diritti di compensazione agli assicurati.

5

b. Partecipanti al progetto pilota «Budget di assistenza» Gli assicurati che nel mese precedente all'entrata in vigore della presente modifica avevano diritto alle prestazioni previste dall'ordinanza del 10 giugno 200520 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 42quater hanno diritto al contributo per l'assistenza senza doverne fare richiesta.

1

2 Tali assicurati ricevono le prestazioni di cui all'ordinanza anzidetta sino al momento in cui l'ufficio AI determina l'entità del diritto al contributo per l'assistenza conformemente all'articolo 42sexies, ma al massimo durante dodici mesi a contare dall'entrata in vigore della presente modifica.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 marzo 201121 Termine di referendum: 7 luglio 2011

19 20 21

RS 832.20 RS 831.203 FF 2011 2481

2493

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 199422 sugli acquisti pubblici Art. 21 cpv. 1bis 1bis Se il committente ripartisce le prestazioni che intende acquistare in prestazioni parziali (lotti), può stabilire che un offerente riceva unicamente un numero limitato di lotti. Deve indicarlo nel bando.

2. Codice civile23 Art. 89bis24 cpv. 6 n. 3a Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198225 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti: 6

3a. la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità (art. 26a),

3. Legge federale del 6 ottobre 200026 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Art. 74 cpv. 2 lett. d 2

Sono segnatamente prestazioni di uguale natura: d.

22 23 24 25 26

le prestazioni per grandi invalidi, il contributo per l'assistenza e il rimborso delle spese di cura e delle altre spese derivanti dalla grande invalidità;

RS 172.056.1 RS 210 Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dic. 2008 del CC (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, FF 2009 141), l'art. 89bis diventa art. 89a.

RS 831.40 RS 830.1

2494

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

4. Legge federale del 20 dicembre 194627 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Titolo prima dell'art. 43bis

D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l'assistenza e mezzi ausiliari Art. 43ter

Contributo per l'assistenza

La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza versato dall'assicurazione per l'invalidità continua a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater­42octies LAI28.

Art. 43quater Ex art. 43ter Art. 43quinquies Ex art. 43quater

5. Legge federale del 6 ottobre 200629 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 11 cpv. 3 lett. f 3

Non sono computati: f.

i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.

Art. 14 cpv. 4, primo periodo Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo il capoverso 3 lettera a numero 1 è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.

...

4

27 28 29

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30

2495

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

6. Legge federale del 25 giugno 198230 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 26 cpv. 3, primo periodo Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità. ...

3

Art. 26a

Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI

Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI31 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.

1

La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché l'assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI.

2

Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l'istituto di previdenza può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

3

Art. 49 cpv. 2 n. 3a Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:

2

3a. la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (art. 26a),

30 31

RS 831.40; FF 2010 1799 RS 831.20

2496

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata Se una rendita dell'AI è ridotta o soppressa in applicazione della lettera a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI32, il diritto dell'assicurato alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale si riduce o si estingue, in deroga all'articolo 26 capoverso 3 della presente legge, nel momento in cui l'assicurato non percepisce più alcuna rendita dell'AI o tale rendita è ridotta.

Questa disposizione si applica a tutti i rapporti di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 LFLP33. Al momento della riduzione o della soppressione della rendita d'invalidità l'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita secondo l'articolo 2 capoverso 1ter LFLP.

Coordinamento della modifica del 18 marzo 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) con la modifica del 19 marzo 2010 della LPP (Riforma strutturale) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 19 marzo 2010 della LPP34 o la presente modifica, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, l'articolo 26 capoverso 3, primo periodo riceve il seguente tenore: Art. 26 cpv. 3, primo periodo Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità. ...

3

7. Legge del 17 dicembre 199335 sul libero passaggio Art. 2 cpv. 1ter Ha altresì diritto a una prestazione d'uscita l'assicurato la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l'abbassamento del grado d'invalidità; il diritto dell'assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.

1ter

32 33 34 35

RS 831.20 RS 831.42 FF 2010 1799 RS 831.42

2497

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

8. Legge federale del 19 giugno 199236 sull'assicurazione militare Art. 65 cpv. 3 La decisione sulla riduzione o sul rifiuto di prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del caso, in particolare del grado di colpa dell'avente diritto.

3

36

RS 833.1

2498