Legge federale concernente le semplificazioni nell'imposizione dei proventi da lotterie

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 24 giugno 20111; visto il parere del Consiglio federale del 17 agosto 20112, decreta: I Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta Art. 23 lett. e Sono parimenti imponibili: e.

i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe a partire da un importo di oltre 1000 franchi;

Art. 24 lett. j (nuova) Non sottostanno all'imposta sul reddito: j.

i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe fino a un importo di 1000 franchi.

Art. 33 cpv. 4 (nuovo) Dai singoli proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe (art. 23 lett. e) è dedotto il 5 per cento a titolo di costi delle poste giocate, ma al massimo 5000 franchi.

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FF 2011 5819 FF 2011 5845 RS 642.11

2011-1345

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Semplificazioni nell'imposizione dei proventi da lotterie. LF

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv.4 lett. m (nuova) 4

Sono esenti dall'imposta soltanto: m. i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe fino a un importo determinato conformemente al diritto cantonale.

Art. 9 cpv. 2 lett. n (nuova) 2

Sono deduzioni generali: n.

i costi delle poste giocate pari a un importo percentuale dei singoli proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe, determinato conformemente al diritto cantonale. I Cantoni possono prevedere un importo massimo per la deduzione.

Art. 72m (nuovo)

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

1 Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ..., i Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n modificati.

Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

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3. Legge federale del 13 ottobre 19655 su l'imposta preventiva Art. 6 cpv.1 L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di più di 1000 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.

1

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 642.14 RS 642.21

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