Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale del 16 marzo 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 53 capoversi 1 lettera d e 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20103, decreta: Art. 1 Č stanziato un credito quadro di 148,93 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per il finanziamento di attivitŕ nell'ambito della politica ambientale internazionale.
1
2
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario.
Art. 2 I mezzi finanziari di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per:
1 2 3
a.
contributi al Fondo globale per l'ambiente, GEF (124,93 milioni di franchi al massimo);
b.
contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal (12 milioni di franchi al massimo);
c.
contributi ai due fondi per il clima «Special Climate Change Fund» (SCCF) e «Least Developed Countries Fund» (LDCF) (9 milioni di franchi al massimo);
d.
costi d'esecuzione del credito quadro (3 milioni di franchi al massimo).
RS 101 RS 814.01 FF 2010 4195
2010-0296
2677
Credito quadro per l'ambiente globale. DF
Art. 3 Il presente decreto non sottostŕ a referendum.
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2010
Consiglio degli Stati, 16 marzo 2011
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
2678