Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale del 16 marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 53 capoversi 1 lettera d e 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20103, decreta: Art. 1 Č stanziato un credito quadro di 148,93 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per il finanziamento di attivitŕ nell'ambito della politica ambientale internazionale.

1

2

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario.

Art. 2 I mezzi finanziari di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per:

1 2 3

a.

contributi al Fondo globale per l'ambiente, GEF (124,93 milioni di franchi al massimo);

b.

contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal (12 milioni di franchi al massimo);

c.

contributi ai due fondi per il clima «Special Climate Change Fund» (SCCF) e «Least Developed Countries Fund» (LDCF) (9 milioni di franchi al massimo);

d.

costi d'esecuzione del credito quadro (3 milioni di franchi al massimo).

RS 101 RS 814.01 FF 2010 4195

2010-0296

2677

Credito quadro per l'ambiente globale. DF

Art. 3 Il presente decreto non sottostŕ a referendum.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2010

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

2678