Allegato 2 Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina Firmato a Schaan il 21 giugno 2011

Preambolo La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (qui di seguito denominati «Stati dell'AELS»), da una parte, e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (qui di seguito denominata «Hong Kong, Cina»), dall'altra, qui di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»: riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell'AELS, da una parte, e Hong Kong, Cina, dall'altra, instaurando a tal fine rapporti commerciali e d'investimento stretti e duraturi; riaffermando il loro impegno a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche fondamentali conformemente ai loro obblighi previsti dal diritto internazionale, compresi i principi e gli obiettivi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite2 e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo; riaffermando il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'interdipendenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro; richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente ad esse applicabili e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali dei lavoratori, inclusi i principi stabiliti nelle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro3 (OIL) ad esse applicabili; con l'obiettivo di creare nuove opportunità di impiego, di migliorare il tenore e le condizioni di vita della loro popolazione attraverso la liberalizzazione del commercio e di aumentare i livelli di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

1 2 3

Dal testo originale in inglese.

RS 0.120 RS 0.820.1

2011-1636

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, sulla base dei principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e in conformità con il diritto internazionale; consapevoli dell'importanza che le agevolazioni commerciali rivestono nell'ottica di promuovere procedure efficienti e trasparenti tese a ridurre i costi e ad aumentare la prevedibilità per gli operatori commerciali delle Parti; decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio4 (qui di seguito denominata «OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale; determinati ad applicare il presente Accordo nell'ottica di preservare e proteggere l'ambiente attraverso un'oculata gestione ambientale e di promuovere un impiego ottimale delle risorse naturali mondiali in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; riaffermando il loro impegno per prevenire e combattere la corruzione nel commercio internazionale e negli investimenti e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; consapevoli dell'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a tener conto, ove opportuno, di linee guida e principi internazionali; convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese nei mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti; hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo di libero scambio (qui di seguito denominato «presente Accordo»):

Capitolo 1 Disposizioni generali Art. 1.1

Obiettivi

1. Le Parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo e degli accordi complementari sull'agricoltura conclusi contemporaneamente tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina.

4

RS 0.632.20

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

2. Gli obiettivi del presente Accordo sono: (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio5 (qui di seguito denominato «GATT 1994»); (b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi6 (qui di seguito denominato «GATS»); (c) accrescere reciprocamente le opportunità d'investimento; (d) agevolare ed espandere gli scambi di beni e servizi; (e) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali applicabili alle Parti; e (f) migliorare l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici su base reciproca; (g) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare nell'ambito delle relazioni economiche tra le Parti; (h) sviluppare gli scambi internazionali in modo tale da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, assicurando che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e (i)

contribuire in tal modo allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 1.2

Campo d'applicazione territoriale

1. Salvo altrimenti disposto nell'Allegato IV, il presente Accordo si applica: (a) per ogni Stato dell'AELS: (i) al suo territorio terrestre, alle acque interne, alle acque territoriali nonché allo spazio aereo territoriale, conformemente al diritto internazionale; e (ii) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

(b) per Hong Kong, Cina: esclusivamente al territorio e alle acque all'interno dei confini della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, inclusi l'Isola di Hong Kong, Kowloon, i New Territories e le acque di Hong Kong.

2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

5 6

RS 0.632.20, All. 1A.1 RS 0.632.20, All. 1B

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

Art. 1.3

Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali ed economiche tra ciascuno degli Stati dell'AELS, da una parte, e Hong Kong, Cina, dall'altra, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell'AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

2. In virtù dell'unione doganale stabilita dal Trattato del 29 marzo 19237 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.4

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'OMC8 (qui di seguito denominato «Accordo OMC»), dagli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo di cui sono Parti e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono Parti o che è applicabile a una Parte. Se una Parte ritiene che vi sia un'incompatibilità tra il presente Accordo e qualsiasi altro accordo internazionale di cui è Parte o che è applicabile a una Parte, le Parti si consultano immediatamente al fine di trovare una soluzione che soddisfi entrambe, tenendo conto dei principi generali del diritto internazionale.

2. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l'istituzione, ad opera di un'altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Accordo, essa può chiedere consultazioni con tale Parte. Quest'ultima deve offrire alla Parte richiedente adeguate opportunità di consultazione9.

Art. 1.5

Governi regionali e locali

Ciascuna Parte adotta ogni misura possibile per garantire il rispetto di tutti gli obblighi e di tutti gli impegni disciplinati dal presente Accordo da parte dei rispettivi governi e autorità regionali e locali e da parte di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri governativi delegati loro da governi o autorità centrali, regionali e locali.

Art. 1.6

Trasparenza

1. Le Parti pubblicano, rendono altrimenti accessibili o forniscono su richiesta le loro leggi, prescrizioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di portata generale nonché i rispettivi accordi internazionali rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente Accordo.

7 8 9

RS 0.631.112.514 RS 0.632.20 Resta inteso che le consultazioni tenute conformemente al paragrafo 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 10 o nell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC (qui di seguito denominata «Intesa sulla composizione delle controversie»; RS 0.632.20, All. 2).

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2. Le Parti rispondono senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, si trasmettono reciprocamente le informazioni relative alle questioni di cui al paragrafo 1.

3. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo obbliga una Parte a comunicare informazioni, e in particolare informazioni riservate, la cui divulgazione potrebbe ostacolare l'applicazione della legge, violare il diritto interno, sarebbe altrimenti contraria agli interessi pubblici o pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di qualunque operatore economico.

4. Nel caso in cui vi fosse un'incompatibilità tra le disposizioni del presente articolo e quelle relative alla trasparenza previste in altri capitoli del presente Accordo, queste ultime prevalgono nella misura dell'incoerenza.

Art. 1.7

Confidenzialità

Se, conformemente al presente Accordo, una Parte trasmette a un'altra Parte informazioni che definisce confidenziali10, l'altra Parte è tenuta a trattarle in modo confidenziale, conformemente alla propria legislazione e prassi interne. Tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per i fini originariamente previsti e non possono essere rese note senza l'esplicito consenso scritto della Parte che le ha fornite.

Capitolo 2 Scambi di merci Art. 2.1

Campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti oggetto di scambio fra le Parti: (a) i prodotti contemplati nei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci11 (SA), salvo i prodotti elencati nell'Allegato I; (b) i prodotti agricoli trasformati menzionati nell'Allegato II, nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso Allegato; e (c) il pesce e gli altri prodotti del mare elencati nell'Allegato III.

2. Hong Kong, Cina e ciascuno Stato dell'AELS hanno concluso accordi bilaterali sul commercio di prodotti agricoli. Tali accordi costituiscono una parte degli strumenti con cui si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina.

10

11

Resta inteso che tutte le informazioni trasmesse in relazione alle regole in materia di origine ai sensi dell'Allegato IV o all'importazione, all'esportazione, alle decisioni anticipate o al transito di merci ai sensi dell'allegato V sono considerate confidenziali a prescindere dalla definizione data.

RS 0.632.11

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Art. 2.2

Regole d'origine

Le regole in materia di origine e i metodi di cooperazione amministrativa sono enunciati nell'Allegato IV.

Art. 2.3

Soppressione dei dazi

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono tutti i dazi doganali sulle importazioni ed esportazioni di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o di Hong Kong, Cina contemplati nel paragrafo 1 dell'articolo 2.1. Non vengono introdotti nuovi dazi doganali.

2. Per dazio doganale si intende qualsiasi dazio o onere di qualsiasi tipo applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa o maggiorazione, ma non gli oneri di cui agli articoli III e VIII del GATT 199412.

Art. 2.4

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle restrizioni all'importazione e all'esportazione sono disciplinati dall'articolo XI del GATT 199413, che è integrato nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.5

Imposizioni e regolamenti interni

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi tassa e altro onere o regolamento interno in conformità con l'articolo III del GATT 199414.

2. Per i prodotti esportati verso il territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso di tasse indirette superiore all'importo delle tasse indirette riscosse su tali prodotti.

Art. 2.6

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. I diritti e gli obblighi delle Parti in merito alle misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie15 (qui di seguito denominato «Accordo SPS»).

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di tenere consultazioni ad hoc qualora una di esse ritenga che una Parte abbia adottato misure suscettibili di creare o che hanno creato un ostacolo al commercio, nell'ottica di trovare una soluzione conforme all'Accordo SPS. Tali consultazioni possono avvenire nell'ambito di incontri personali, videoconferenze o teleconferenze o con qualsiasi altra modalità 12 13 14 15

RS 0.632.20, All. 1A.1 RS 0.632.20, All. 1A.1 RS 0.632.20, All. 1A.1 RS 0.632.20, All. 1A.4

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

condivisa. Il Comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 9.1 (qui di seguito denominato «Comitato misto») è informato sull'avvio e sugli esiti di tali consultazioni16.

4. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto designati per questioni concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie al fine di facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Art. 2.7

Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità sono disciplinati dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio17 (qui di seguito denominato «Accordo sugli OTC»).

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di tenere consultazioni ad hoc qualora una di esse ritenga che una Parte abbia adottato misure suscettibili di creare o che hanno creato un ostacolo al commercio, nell'ottica di trovare una soluzione conforme all'Accordo OTC. Tali consultazioni possono avvenire nell'ambito di incontri personali, videoconferenze o teleconferenze o con qualsiasi altra modalità condivisa. Il Comitato misto è informato sull'avvio e sugli esiti di tali consultazioni18.

4. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto designati per questioni concernenti gli ostacoli tecnici al commercio al fine di facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Art. 2.8

Agevolazione degli scambi

Le Parti provvedono ad agevolare gli scambi conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato V.

Art. 2.9

Sottocomitato per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi

1. È istituito un Sottocomitato del Comitato misto per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi (qui di seguito denominato «Sottocomitato»).

2. Il mandato del Sottocomitato è definito nell'Allegato VI.

16

17 18

Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il paragrafo 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti al capitolo 10 o nell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC.

RS 0.632.20, All. 1A.6 Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il paragrafo 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti al capitolo 10 o nell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC.

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Art. 2.10

Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono disciplinati dall'Articolo XVII del GATT 199419 e dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 199420, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.11

Sovvenzioni e misure compensative

1. Hong Kong, Cina e la Norvegia non applicano le misure compensative di cui all'articolo VI del GATT 199421 e alla parte V dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC22 (qui di seguito denominato «Accordo SMC») sui prodotti originari di una delle Parti citate nel presente paragrafo.

2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, i diritti e gli obblighi di Hong Kong, Cina e della Norvegia concernenti le sovvenzioni sono disciplinati dall'articolo XVI del GATT 1994 e dall'Accordo SMC.

3. I diritti e gli obblighi di Hong Kong, Cina, della Svizzera, del Liechtenstein e dell'Islanda concernenti le sovvenzioni e le misure compensative per prodotti originari di una Parte citata nel presente paragrafo sono disciplinati dagli articoli VI e XVI del GATT 1994 e dall'Accordo SMC, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

4. La Parte citata nel paragrafo 3 che, conformemente all'articolo 11 dell'Accordo SMC, intenda avviare un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in un'altra Parte, ne informa per iscritto la Parte le cui merci saranno oggetto dell'inchiesta, accordandole un periodo di 45 giorni o di durata superiore, se così convenuto dalle Parti, al fine di tenere consultazioni tese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile23.

5. Un'inchiesta di cui al paragrafo 4 può essere avviata unicamente se i produttori nazionali che sostengono espressamente la domanda ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo SMC rappresentano almeno il 50 per cento della produzione nazionale totale di prodotti analoghi.

Art. 2.12

Antidumping

Nessuna delle Parti applica misure antidumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 199424 e dell'Accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 199425 in relazione ai prodotti originari di un'altra Parte.

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24 25

RS 0.632.20, All. 1A.1 RS 0.632.20, All. 1A.1.b RS 0.632.20, All. 1A.1 RS 0.632.20, All. 1A.13 Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il paragrafo 4 non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 10 o nell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC.

RS 0.632.20, All. 1A.1 RS 0.632.20, All. 1A.8

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Art. 2.13

Misure di salvaguardia globali

1. Hong Kong, Cina e la Norvegia non avviano né adottano misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 199426 e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia27 (qui di seguito denominato «Accordo sulle misure di salvaguardia») in relazione a prodotti originari di una delle Parti citate nel presente paragrafo.

2. I diritti e gli obblighi di Hong Kong, Cina, della Svizzera, del Liechtenstein e dell'Islanda concernenti le misure di salvaguardia globali in relazione a prodotti originari di una delle Parti di cui al presente paragrafo sono disciplinati dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'Accordo sulle misure di salvaguardia. Nell'adottare misure di salvaguardia globali, una Parte esclude, conformemente ai suoi obblighi derivanti dagli accordi dell'OMC, le importazioni di un prodotto originario di un'altra Parte di cui al presente paragrafo, in particolare se di per sé tali importazioni non provocano o minacciano di provocare grave pregiudizio.

Art. 2.14

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Se in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo un prodotto originario di Hong Kong, Cina, della Svizzera o dell'Islanda è importato nel territorio di un'altra Parte citata nel presente paragrafo in quantità tanto elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da provocare o rischiare di provocare un grave danno all'industria nazionale che produce prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali limitate al minimo necessario per prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni previste nei paragrafi da 2 a 10.

2. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alla procedura stabilita dall'Accordo sulle misure di salvaguardia28, sia dimostrato chiaramente che l'aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

3. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti di cui paragrafo 1 e in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di danno causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l'introduzione della misura, la durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva revoca. Alla Parte suscettibile di essere colpita dalla misura è offerta contemporaneamente una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente alle importazioni provenienti da detta Parte.

26 27 28

RS 0.632.20, All. 1A.1 RS 0.632.20, All. 1A.14 RS 0.632.20, All. 1A.14

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4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempite, la Parte importatrice può aumentare l'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto fino a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: (a) l'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita nel momento in cui la misura è adottata; o (b) l'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

5. La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame delle Parti citate nel paragrafo 1, la durata delle misure adottate può essere estesa a tre anni al massimo. Al fine di favorire l'adeguamento nel caso in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia sia superiore a un anno, la Parte che applica la misura la liberalizzerà progressivamente a intervalli regolari durante il periodo di applicazione. Nessuna misura di salvaguardia bilaterale può essere applicata all'importazione di un prodotto che è stato precedentemente oggetto di una tale misura.

6. Entro 30 giorni dalla data di notifica di cui al paragrafo 3, le Parti interessate esaminano le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 al fine di facilitare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. In assenza di una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale conformemente al paragrafo 4 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia e la misura compensativa saranno immediatamente notificate alle altre Parti menzionate nel paragrafo 1. Si privilegiano le misure di salvaguardia e le misure compensative meno pregiudizievoli al buon funzionamento del presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione delle concessioni con ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o con un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia bilaterale, in applicazione del presente Accordo. La Parte applica la misura compensativa unicamente per il periodo strettamente necessario per ottenere effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti e in ogni caso solo
mentre viene applicata la misura di cui al paragrafo 4.

7. Al termine della misura, si applica l'aliquota di dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.

8. In situazioni critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte menzionata nel paragrafo 1 può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria se dispone di prove preliminari certe che un aumento delle importazioni provoca o rischia di provocare un grave danno all'industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti citate nel paragrafo 1. Entro 30 giorni dalla data di notifica, sono avviate le pertinenti procedure definite nei paragrafi da 2 a 6, comprese quelle relative alle misure compensative. Ogni compensazione è calcolata sulla base dell'intero periodo di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria e della misura di salvaguardia bilaterale.

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9. Ogni misura provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computata sulla durata della misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 4 e su ogni proroga della stessa conformemente al paragrafo 5. Ogni aumento tariffario è immediatamente rimborsato se dall'inchiesta descritta al paragrafo 2 non dovesse emergere che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempite.

10. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti citate nel paragrafo 1 esaminano se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia tra di esse. In seguito a tale esame, le Parti notificano al Comitato misto che, di comune accordo, il presente articolo cessa di essere applicato. Esso cessa di essere applicabile a partire dalla data definita nella notifica.

11. Una Parte non può applicare simultaneamente all'importazione del medesimo prodotto il presente articolo e l'articolo 2.13.

Art. 2.15

Eccezioni generali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono disciplinati dall'articolo XX del GATT 199429, il quale è integrato nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.16

Eccezioni in materia di sicurezza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni in materia di sicurezza sono disciplinati dall'articolo XX del GATT 199430, il quale è integrato nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.17

Bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si impegnano a impedire l'imposizione di misure restrittive inerenti alla bilancia dei pagamenti.

2. Se si trova o corre l'imminente pericolo di trovarsi in gravi difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti, una Parte può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 199431 e nell'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 199432, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.

3. La Parte che adotta una misura conformemente al presente articolo lo notifica alle altre Parti entro 14 giorni dall'introduzione di tale misura.

29 30 31 32

RS 0.632.20, All. 1A.1 RS 0.632.20, All. 1A.1 RS 0.632.20, All. 1A.1 RS 0.632.20, All. 1A.1.c

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Capitolo 3 Scambi di servizi Art. 3.1

Portata e campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti relative allo scambio di servizi adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi e autorità centrali, regionali o locali. Esso si applica a tutti i settori dei servizi.

2. Per quanto concerne i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica, nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, a misure che riguardano i diritti di traffico aereo, comunque siano concessi, né a misure in rapporto diretto con l'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatta salva la disposizione prevista dal paragrafo 3 dell'Allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS33. Le definizioni del paragrafo 6 dell'Allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

3. Gli articoli da 3.4 a 3.6 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 3.2

Integrazione delle disposizioni del GATS

Se nel presente capitolo si prevede che una disposizione del GATS34 sia integrata nel presente capitolo e ne divenga parte integrante, i termini «Membro» e «territorio» utilizzati nella disposizione del GATS sono da intendersi, rispettivamente, nel senso di «Parte» e «area».

Art. 3.3

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS35 sono integrate nel presente capitolo e ne divengono parte integrante: (i) «scambi di servizi»; (ii) «servizi»; e (iii) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi»;

33 34 35

RS 0.632.20, All. 1B RS 0.632.20, All. 1B RS 0.632.20, All. 1B

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(b) «prestatore di servizi» si riferisce a qualsiasi persona che fornisce o cerca di fornire un servizio36; (c) «persona fisica di un'altra Parte» significa: (i) relativamente agli Stati dell'AELS: un residente permanente della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese ai sensi della legislazione nazionale, che risiede nell'area di un'altra Parte; (ii) relativamente a Hong Kong, Cina: una persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato dell'AELS o che è residente permanente di uno Stato dell'AELS conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato e che risiede nell'area di un'altra Parte; (d) «persona giuridica di un'altra Parte» indica una persona giuridica che è: (i) costituita o comunque organizzata ai sensi della legislazione nazionale di tale altra Parte e che svolge un'importante attività commerciale nell'area di: (A) qualsiasi Parte; oppure (B) qualsiasi membro dell'OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche dell'altra Parte o da persone giuridiche che soddisfano tutte le condizioni di cui al sottoparagrafo (i)(A); oppure (ii) nel caso della fornitura di un servizio mediante presenza commerciale, che è posseduta o controllata da: (A) persone fisiche di tale altra Parte; oppure (B) persone giuridiche dell'altra Parte di cui al sottoparagrafo (p)(i); (e) le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono integrate nel presente capitolo e ne divengono parte integrante: (i) «misura»; (ii) «fornitura di un servizio»; (iii) «misure adottate da Membri che incidono sugli scambi di servizi»; (iv) «presenza commerciale»; (v) «settore» di un servizio; (vi) «servizio fornito da un altro Membro»; (vii) «prestatore monopolista di un servizio»; (viii) «consumatore di servizi»;

36

Nel caso in cui non si fornisca o non si cerchi di fornire il servizio direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale come una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale che fornisce o cerca di fornire il servizio e non deve essere esteso ad altre parti facenti capo al prestatore di servizi al di fuori del territorio in cui è fornito o si cerca di fornire il servizio.

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(ix) «persona»; (x) «persona giuridica»; (xi) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e (xii) «imposte dirette»; (f) «area» significa: (i) relativamente a uno Stato dell'AELS: (A) il suo territorio terrestre, le sue acque interne e territoriali nonché lo spazio aereoterritoriale, conformemente al diritto internazionale; e (B) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

(ii) relativamente a Hong Kong, Cina: esclusivamente il territorio e le acque all'interno dei confini della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, inclusi l'Isola di Hong Kong, Kowloon, i New Territories e le acque di Hong Kong.

(iii) relativamente alla Norvegia: «area» non include il territorio norvegese delle Svalbard.

Art. 3.4

Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS37 e con riserva dell'articolo 3.17, ogni Parte accorda immediatamente e incondizionatamente per tutte le misure contemplate nel presente capitolo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Stato non Parte del presente Accordo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo Vbis del GATS.

3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 2, essa deve notificarlo senza indugio alle altre Parti. La prima Parte è tenuta, su richiesta di un'altra Parte, a negoziare l'integrazione nel presente Accordo di un trattamento non meno favorevole di quello previsto dal nuovo accordo. Qualsiasi integrazione è finalizzata a garantire l'equilibrio generale degli impegni assunti da ogni Parte in virtù del presente capitolo.

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono disciplinati dal paragrafo 3 dell'articolo II del GATS, il quale è integrato nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

37

RS 0.632.20, All. 1B

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

Art. 3.5

Accesso al mercato

Fatto salvo l'articolo 3.17, una Parte non mantiene o adotta né a livello regionale né per tutto il suo territorio le misure definite nei sottoparagrafi 2 (a) e 2 (f) dell'articolo XVI del GATS38, 39 relative all'accesso di mercato tramite le modalità di fornitura definite nei sottoparagrafi (a) (i) dell'articolo 3.3.

Art. 3.6

Trattamento nazionale

1. Fatto salvo l'articolo 3.17, ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di qualsiasi altra Parte, per quanto concerne tutte le misure riguardanti la fornitura di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali40.

2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi di qualsiasi altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o prestatori di servizi della Parte rispetto ad analoghi servizi o presentatori di servizi di qualsiasi altra Parte.

Art. 3.7

Regolamentazione interna

1. Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

38 39

40

RS 0.632.20, All. 1B Salvo altrimenti specificato nell'elenco di esenzioni di una Parte conformemente all'Allegato X, per quanto concerne l'accesso al mercato, qualora il trasferimento di capitali oltre confine costituisca una parte essenziale del servizio prestato secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (2)(a) dell'articolo I del GATS, detta Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Salvo altrimenti specificato nell'elenco di esenzioni di una Parte conformemente all'Allegato X, per quanto concerne l'accesso al mercato, qualora il trasferimento di capitali oltre confine costituisca una parte essenziale del servizio prestato secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (2)(c) dell'articolo I del GATS, detta Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali verso la sua area.

Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno intesi come un obblighi a carico delle Parti di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i fornitori pertinenti siano stranieri.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

3. Qualora sia necessaria l'autorizzazione per la fornitura di un servizio, le autorità competenti della Parte interessata provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti nazionali, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti della Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica.

4. (a) In attesa dell'integrazione dei risultati di cui al sottoparagrafo 4 (c), ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione nonché alle norme tecniche e ai requisiti e alle procedure in materia di licenze, che essa adotta o mantiene siano: (i) basate su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di prestare il servizio; e (ii) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.

(b) Il presente paragrafo non si applica a un settore o sottosettore in cui una Parte non ha alcun obbligo in termini di accesso di mercato o di trattamento nazionale conformemente alla sua Appendice all'Allegato X.

(c) Se i risultati di una negoziazione ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo VI del GATS41 entrano in vigore, le Parti esaminano congiuntamente tali risultati e decidono se integrarli nel presente Accordo.

(d) Le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi risultanti dall'articolo VI del GATS.

5. Nel determinare se una Parte agisce in conformità con gli obblighi previsti dal paragrafo 4, si terrà conto degli standard internazionali stabiliti da organizzazioni internazionali pertinenti42 applicati da tale Parte.

6. Ciascuna Parte stabilisce procedure adeguate per verificare le competenze dei professionisti di qualsiasi altra Parte.

Art. 3.8

Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento, in tutto o in parte, delle norme o dei criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati a prestatori di servizi, ogni Parte prende in considerazione le richieste dell'altra Parte in merito al riconoscimento della formazione o dell'esperienza conseguita, dei requisiti soddisfatti ovvero delle licenze o dei certificati concessi in tale altra Parte. Il riconoscimento si può basare su un accordo o un'intesa con la Parte interessata oppure può essere accordato autonomamente.

2. Ove una Parte riconosca, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di uno Stato che non è Parte del presente Accordo, essa offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa l'adesione a tale accordo o intesa, esistente o futura, o di 41 42

RS 0.632.20, All. 1B L'espressione «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali le Parti possono aderire.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

negoziare un accordo o intesa analoga. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nella sua area debbano essere riconosciuti.

3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'Accordo OMC e, in particolare, al paragrafo 3 dell'articolo VII del GATS43.

Art. 3.9

Circolazione di persone fisiche

1. Per quanto concerne la fornitura di un servizio, il presente articolo si applica alle misure riguardanti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e le persone fisiche di una Parte che sono impiegate da un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né si applica a misure riguardanti la cittadinanza, lo statuto di residente permanente, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche riportate nell'elenco di esenzioni di uno Stato dell'AELS di cui all'Allegato X o nell'elenco di Hong Kong, Cina sugli impegni relativi alla circolazione di persone fisiche di cui all'Allegato X, sarà consentito prestare il relativo servizio conformemente ai termini di tale elenco.

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nelle rispettive aree, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini definiti nell'elenco di esenzioni degli Stati dell'AELS di cui all'Allegato X o nell'elenco di Hong Kong, Cina sugli impegni relativi alla circolazione di persone fisiche di cui all'Allegato X44.

Art. 3.10

Trasparenza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono disciplinati dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e dall'articolo IIIbis del GATS45, i quali sono integrati nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

43 44

45

RS 0.632.20, All. 1B Il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di una Parte e non per quelle di un'altra Parte o di uno Stato non Parte del presente Accordo non va interpretato nel senso di annullare o compromettere i vantaggi derivanti dai termini del presente capitolo.

RS 0.632.20, All. 1B

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

Art. 3.11

Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono disciplinati dai paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo VIII del GATS46, i quali sono integrati nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.12

Pratiche commerciali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le pratiche commerciali sono disciplinati dall'articolo IX del GATS47, il quale è integrato nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.13

Sovvenzioni

1. Una Parte che ritenga di essere danneggiata da una sovvenzione concessa da un'altra Parte, può chiedere consultazioni ad hoc con tale Parte. Quest'ultima Parte è tenuta ad accondiscendere a tale richiesta48.

2. Le Parti esaminano le disposizioni concordate ai sensi dell'articolo XV del GATS49 con l'intento di incorporarle nel presente capitolo.

Art. 3.14

Pagamenti e trasferimenti

1. Ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 3.15, una Parte si astiene dall'applicare restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale50 (qui di seguito denominato «FMI»), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi con gli accordi statutari del FMI, purché le Parti si astengano dall'applicare restrizioni a transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo, fatto salvo per quanto disposto dall'articolo 3.15 o su richiesta del FMI.

Art. 3.15

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti s'impegnano a evitare di applicare restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. Rientrano nel campo d'applicazione del presente capitolo tutte le restrizioni adottate o mantenute da una Parte a salvaguardia della bilancia dei pagamenti ai sensi e in conformità con l'articolo XII del GATS51.

46 47 48

49 50 51

RS 0.632.20, All. 1B RS 0.632.20, All. 1B Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il paragrafo 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 10 o nell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC.

RS 0.632.20, All. 1B RS 0.979.1 RS 0.632.20, All. 1B

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Art. 3.16

Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono disciplinati dall'articolo XIV e dal paragrafo 1 dell'articolo XIVbis del GATS52, i quali sono integrati nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.17

Elenchi di esenzioni e impegni

1. Gli articoli da 3.3 a 3.5 non si applicano a: (a) misure vigenti che una Parte può mantenere, rinnovare in qualsiasi momento o modificare senza ridurne il livello di conformità con le disposizioni enunciate dagli articoli da 3.4 a 3.6, compatibilmente, per gli Stati dell'AELS, con il relativo elenco di esenzioni di cui all'Allegato X e per Hong Kong, Cina, con il suo primo elenco di esenzioni di cui all'Allegato X; e (b) misure che una Parte può adottare, mantenere o modificare, compatibilmente, per gli Stati dell'AELS, con il relativo elenco di esenzioni di cui all'Allegato X e per Hong Kong, Cina, con la sua seconda lista di esenzioni di cui all'Allegato X.

2. Gli impegni di una Parte risultanti dall'articolo 3.9 sono definiti, per gli Stati dell'AELS, nel relativo elenco di esenzioni di cui all'Allegato X e per Hong Kong, Cina, nel suo elenco sugli impegni relativi alla circolazione di persone fisiche di cui all'Allegato X.

Art. 3.18

Modifica degli elenchi di esenzioni e impegni

Una Parte che intende modificare le sue esenzioni o i suoi impegni riportati nell'Appendice dell'Allegato X deve seguire le procedure definite dal Comitato misto entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 3.19

Riesame

Con l'obiettivo di liberalizzare ulteriormente il reciproco scambio di servizi, le Parti riesaminano almeno ogni due anni, o con maggiore frequenza se così convenuto, i propri elenchi di esenzioni e impegni di cui all'Allegato X, tenendo conto in modo particolare di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso sotto gli auspici dell'OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

52

RS 0.632.20, All. 1B

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

Art. 3.20

Relazione con accordi di investimento e di tassazione

Il presente capitolo non pregiudica l'interpretazione o applicazione di altri accordi internazionali di investimento e di tassazione di cui Hong Kong, Cina e uno o più Stati dell'AELS sono Parti53.

Art. 3.21

Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo: (a) Allegato VII relativo alle disposizioni sulla regolamentazione interna54; (b) Allegato VIII relativo ai servizi finanziari; (c) Allegato IX relativo ai servizi di telecomunicazione; e (d) Allegato X contenente gli elenchi delle esenzioni e degli impegni.

Capitolo 4 Investimenti Art. 4.1

Portata e campo d'applicazione55

1. Il presente capitolo si applica alla presenza commerciale in tutti i settori ad eccezione di quello dei servizi, di cui al capitolo 356.

2. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti da altri accordi internazionali in materia di investimenti o tassazione dei quali uno o più Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina sono Parti57.

Art. 4.2

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) «persona giuridica» designa qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi della legislazione nazionale, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di 53

54 55

56 57

Resta inteso che qualsiasi meccanismo di composizione delle controversie in un accordo di protezione degli investimenti di cui uno o più Stati dell'AELS sono Parti non è applicabile a presunte violazioni del presente capitolo.

Questo Allegato si applica a Hong Kong, Cina, all'Islanda, al Liechtenstein e alla Svizzera, ma non alla Norvegia.

Resta inteso che nessuna disposizione del presente capitolo va intesa nel senso di imporre un obbligo concernente le questioni relative alla protezione degli investimenti, tra cui la protezione contro l'espropriazione, la protezione e la sicurezza integrali o altri aspetti correlati.

Resta inteso che i servizi espressamente esclusi dal campo di applicazione del capitolo 3 non rientrano in quello del presente capitolo.

Resta inteso che qualsiasi meccanismo di composizione delle controversie previsto da un accordo di protezione degli investimenti di cui uno o più Stati dell'AELS sono Parti non è applicabile a presunte violazioni del presente capitolo.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (b) «persona giuridica di un'altra Parte» designa una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi della legislazione nazionale di tale Parte e che svolge un'importante attività commerciale in una qualsiasi Parte; (c) «persona fisica» designa: (i) relativamente a uno Stato dell'AELS, una persona che possiede la cittadinanza di tale Stato o che è un residente permanente di tale Stato conformemente alla sua legislazione nazionale; (ii) relativamente a Hong Kong, Cina, una persona che è residente permanente della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese ai sensi della sua legislazione nazionale; (d) «presenza commerciale» designa qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante: (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza in un'altra Parte al fine di esercitarvi un'attività economica.

Art. 4.3

Trattamento nazionale

Ogni Parte è tenuta ad accordare alle persone giuridiche e fisiche di un'altra Parte e alle presenze commerciali di tali persone un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, alle proprie persone giuridiche o fisiche e alle relative presenze commerciali.

Art. 4.4

Riserve

L'articolo 4.3 non si applica: (a) a qualsiasi riserva di una Parte definita nell'Allegato XI; (b) agli emendamenti a una riserva di cui al sottoparagrafo (a), nella misura in cui tali emendamenti non rendano la riserva meno conforme all'articolo 4.3; e (c) a ciascuna nuova riserva adottata da una Parte e integrata nell'Allegato XI, sempreché non comprometta il livello generale degli impegni contratti da tale Parte mediante il presente Accordo; nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l'articolo 4.3.

2. Nel quadro dei riesami previsti dall'articolo 4.10, le Parti riesaminano almeno una volta ogni tre anni lo stato delle riserve di cui all'Allegato XI ai fini di ridurle o di eliminarle.

3. Una Parte può in qualsiasi momento, su richiesta di un'altra Parte o unilateralmente, eliminare interamente o parzialmente le riserve di cui all'Allegato XI mediante notifica scritta alle altre Parti.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

4. Una Parte può in qualsiasi momento introdurre una nuova riserva nell'Allegato XI conformemente al sottoparagrafo 1 (c) mediante notifica scritta alle altre Parti.

Ricevuta tale notifica, le altre Parti possono richiedere consultazioni in merito alla riserva. Su richiesta scritta di una Parte, la Parte che intende introdurre la nuova riserva è tenuta a tenere consultazioni con la Parte richiedente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta58.

Art. 4.5

Personale chiave

1. Fatta salva la sua legislazione nazionale, ogni Parte si adopera per accordare alle persone fisiche di un'altra Parte che hanno istituito o intendono istituire una presenza commerciale in tale Parte e al personale chiave impiegato da persone fisiche o giuridiche di un'altra Parte l'ingresso e il soggiorno temporaneo in tale Parte al fine di esercitare in attività economiche connesse alla presenza commerciale.

2. Fatta salva la sua legislazione nazionale, ogni Parte si adopera per consentire alle persone fisiche o giuridiche di un'altra Parte e alla loro presenza commerciale di impiegare, in relazione alla presenza commerciale, il personale chiave scelto dalla persona fisica o giuridica a condizione che detto personale sia stato autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare nel territorio di tale Parte e che l'impiego in questione sia conforme ai termini, alle condizioni e ai limiti di tempo dell'autorizzazione concessa a tale personale chiave.

3. Fatte salve le rispettive legislazioni nazionali, le Parti si adoperano per consentire l'ingresso e il soggiorno temporaneo e per fornire la necessaria documentazione al coniuge e ai figli minorenni di persone a cui sono stati accordati a titolo temporaneo l'ingresso, il soggiorno e il permesso di lavoro conformemente ai paragrafi 1 e 2. Il coniuge e i figli minorenni vengono ammessi per il periodo di soggiorno della suddetta persona.

Art. 4.6

Diritto di regolamentare

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata in modo da impedire a una Parte di adottare, mantenere o rafforzare misure compatibili con il presente capitolo e conformi all'interesse pubblico, quali ad esempio misure riguardanti la salute pubblica, la sicurezza o l'ambiente nonché ragionevoli misure prudenziali.

2. Una Parte non rinuncia né deroga in altro modo a tali misure né offre di rinunciarvi o di derogarvi in altro modo al fine di incoraggiare l'istituzione, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento nel suo territorio di una presenza commerciale di persone di un'altra Parte o di uno Stato che non è Parte del presente Accordo.

58

Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il paragrafo 4 non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 10 o nell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC.

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Art. 4.7

Pagamenti e trasferimenti

1. Ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 4.8, le Parti si astengono dall'applicare restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali relativi alle attività legate alla presenza commerciale in settori diversi da quello dei servizi.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dell'accordo del FMI59, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi ai suddetti articoli, a condizione che una Parte si astenga dall'applicare restrizioni a transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo.

Art. 4.8

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti s'impegnano a evitare di applicare restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. I diritti e gli obblighi delle Parti per quanto concerne tali restrizioni sono disciplinati dai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo XII del GATS60, che sono integrati nel presente capitolo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

3. Una Parte che adotta o mantiene tali restrizioni deve prontamente informare il Comitato misto.

Art. 4.9

Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono disciplinati dall'articolo XIV e dal paragrafo 1 dell'articolo XIVbis del GATS61, i quali sono integrati nel presente capitolo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 4.10

Riesame

Il presente capitolo è oggetto di una revisione periodica nel quadro del Comitato misto per quanto concerne la possibilità di sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti.

Capitolo 5 Protezione della proprietà intellettuale Art. 5

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti concedono e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per tutelare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle

59 60 61

RS 0.979.1 RS 0.632.20, All. 1B RS 0.632.20, All. 1B

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disposizioni del presente articolo, dell'Allegato XII e degli accordi internazionali ivi menzionati.

2. In materia di protezione della proprietà intellettuale, le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti62 un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio63 (qui di seguito denominato «Accordo TRIPS»).

3. In materia di protezione della proprietà intellettuale, le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi Stato che non sia Parte del presente Accordo. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Su richiesta di una Parte al Comitato misto, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni del presente articolo e dell'Allegato XII al fine di sviluppare ulteriormente i livelli di protezione e di esecuzione.

Capitolo 6 Appalti pubblici Art. 6

Appalti pubblici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti in materia di appalti pubblici sono disciplinati dalle disposizioni sugli appalti pubblici contenute negli accordi dell'OMC, applicabili tra Hong Kong, Cina e il rispettivo Stato dell'AELS, le quali sono integrate nel presente capitolo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

2. Le Parti cooperano in seno al Comitato misto al fine di migliorare l'accesso dei loro offerenti ai reciproci mercati degli appalti pubblici e di aumentare la trasparenza nel settore degli appalti pubblici.

Capitolo 7 Concorrenza Art. 7.1

Regole di concorrenza tra imprese

1. Le Parti riconoscono che determinate pratiche o condotte di imprese che hanno lo scopo o l'effetto di ostacolare, ridurre o falsare la concorrenza sono incompatibili con il presente Accordo nella misura in cui rischiano di pregiudicare il commercio tra le Parti.

62 63

Ai fini del presente capitolo fa stato l'interpretazione di «cittadini» enunciata nella nota a piè di pagina 1 dell'Accordo TRIPS.

RS 0.632.20, All. 1C

7040

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

2. Il paragrafo 1 non deve essere inteso nel senso di creare obblighi diretti per le imprese.

3. Le Parti interessate cooperano e si consultano relativamente al loro operato in materia di pratiche anticoncorrenziali di cui al paragrafo 1.

4. Nell'eventualità in cui la cooperazione e le consultazioni di cui al paragrafo 3 non producano risultati soddisfacenti, la Parte che si ritiene danneggiata può richiedere consultazioni in seno al Comitato misto nell'ottica di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le Parti coinvolte forniscono al Comitato misto tutta l'assistenza necessaria per esaminare il caso.

5. Nessuna Parte può ricorrere alle procedure di composizione delle controversie previste dal presente Accordo per questioni derivanti o relative al presente capitolo.

Art. 7.2

Riesame

Le Parti convengono di riesaminare il presente capitolo in seno al Comitato misto con l'obiettivo di definire le tappe successive nell'ottica degli sviluppi futuri. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Capitolo 8 Commercio e ambiente Art. 8.1

Contesto e obiettivi

1. La Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il Piano d'azione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002.

2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono componenti interdipendenti e complementari dello sviluppo sostenibile. Esse sottolineano che relazioni economiche più strette possono esercitare un'importante funzione ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale e bilaterale in modo tale da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, integrando e attuando quest'ultimo nelle loro relazioni commerciali.

Art. 8.2

Portata

Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, quest'ultimo si applica a misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono su questioni ambientali connesse al commercio e agli investimenti.

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Art. 8.3

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte di stabilire il proprio livello di protezione ambientale e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche nazionali in maniera compatibile con il presente Accordo, ogni Parte si adopera per assicurare che la sua legislazione, le sue politiche e le sue pratiche nazionali garantiscano e promuovano elevati livelli di protezione ambientale, compatibili con gli standard, i principi e gli accordi di cui all'articolo 8.5, sforzandosi nel contempo di sviluppare ulteriormente il livello di protezione previsto nella sua legislazione e nelle sue politiche nazionali.

2. In sede di elaborazione e attuazione di misure di protezione ambientale che incidono sul commercio e sugli investimenti tra le Parti, esse riconoscono l'importanza che rivestono le informazioni scientifiche, tecniche e di altra natura nonché gli standard, i principi e le linee guida internazionali.

Art. 8.4

Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi, regolamenti o standard

1. Le Parti attuano fedelmente le proprie leggi e i propri, regolamenti e standard ambientali.

2. Fatto salvo l'articolo 8.3, una Parte s'impegna a non: (a) indebolire o ridurre il livello di protezione ambientale garantito dalle sue leggi, regolamenti e standard al solo fine di attrarre investimenti provenienti da un'altra Parte o di ottenere o incrementare un vantaggio competitivo per i produttori o prestatori di servizi che operano in tale Parte; o (b) rinunciare o altrimenti derogare oppure offrire di rinunciare o di altrimenti derogare a tali leggi, regolamenti o standard al solo fine di attrarre investimenti provenienti da un'altra Parte o di ottenere o incrementare un vantaggio competitivo per i produttori o prestatori di servizi che operano in tale Parte.

Art. 8.5

Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali

Le Parti riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva nella propria legislazione e nelle proprie pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull'ambiente ad esse applicabili nonché la loro adesione ai principi ambientali contenuti negli strumenti internazionali di cui all'articolo 8.1.

Art. 8.6

Promozione del commercio e degli investimenti che arrecano beneficio all'ambiente

1. Le Parti si impegnano a facilitare e a promuovere gli investimenti, il commercio e la diffusione di beni e servizi che arrecano beneficio all'ambiente, comprese le tecnologie ambientali, le energie rinnovabili, i beni e i servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici nonché ad affrontare le barriere commerciali non tariffarie per tali beni e servizi.

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2. Le Parti si impegnano a facilitare e a promuovere gli investimenti, il commercio e la diffusione di beni e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile64.

3. Le Parti facilitano, ove opportuno, la cooperazione tra le imprese in relazione a beni, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e che arrecano beneficio all'ambiente.

Art. 8.7

Cooperazione nel contesto di consessi internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione sul commercio e sull'ambiente nel contesto di specifici consessi internazionali a cui partecipano.

Art. 8.8

Implementazione e consultazioni

1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da punti di contatto ai fini del presente capitolo.

2. Per mezzo dei punti di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni peritali o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qualsiasi questione relativa al presente capitolo. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per giungere a una risoluzione reciprocamente soddisfacente della questione.

3. Il capitolo 10 non si applica al presente capitolo.

Art. 8.9

Riesame

Su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano in seno al Comitato misto i progressi fatti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti nell'ottica di individuare eventuali campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

Capitolo 9 Disposizioni istituzionali Art. 9.1

Comitato misto

1. Mediante il presente Accordo, le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Hong Kong, Cina composto da rappresentanti di tutte le Parti. Le Parti sono rappresentate da alti funzionari da esse delegati a tale scopo.

2. Il Comitato misto: (a) sorveglia e verifica l'attuazione del presente Accordo; (b) esamina la possibilità di eliminare altre barriere al commercio e altre misure restrittive concernenti gli scambi tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina; (c) segue lo sviluppo del presente Accordo; 64

Ad esempio i beni e i servizi prodotti o forniti secondo determinati principi quali quello del commercio equo ed etico.

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(d) sorveglia l'attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (e) si adopera al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, fatto salvo il meccanismo di composizione delle controversie di cui al capitolo 10; e (f) esamina ogni altra questione che potrebbe pregiudicare il funzionamento del presente Accordo.

3. Il Comitato misto decide in merito all'istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari ai fini dell'adempimento dei suoi compiti. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.

4. Il Comitato misto adotta le proprie decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo e può formulare raccomandazioni su base consensuale.

5. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da un rappresentante degli Stati dell'AELS e da un rappresentante di Hong Kong, Cina. Il Comitato misto si dota di un proprio regolamento interno.

6. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. Tale riunione ha luogo entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, salvo che le Parti convengano altrimenti.

7. Il Comitato misto esamina le proposte di emendamento del presente Accordo qualunque sia la Parte che le ha presentate. Esso può decidere di emendare gli Allegati e le Appendici del presente Accordo e, fatto salvo il paragrafo 8, può definire la data in cui tale decisione entra in vigore. L'accettazione e l'entrata in vigore di eventuali emendamenti di altre Parti del presente Accordo sono disciplinate dall'articolo 11.5.

8. Se il rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione in merito all'emendamento di un Allegato o di un'Appendice conformemente al paragrafo 7, con riserva dell'adempimento dei requisiti legali interni, la decisione entra in vigore nel giorno in cui l'ultima Parte notifica l'adempimento dei suoi requisiti legali interni, salvo che la decisione
stessa preveda una data posteriore.

Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure interne, a condizione che Hong Kong, Cina figuri tra di esse.

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Capitolo 10 Composizione delle controversie Art. 10.1

Portata e campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla composizione, anche mediante consultazioni, di qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

2. Le controversie riguardanti la medesima questione derivanti dal presente Accordo e dall'Accordo OMC65 sono risolte nel foro scelto dalla Parte che sporge reclamo66. Il foro scelto è esclusivo.

3. Ai fini del paragrafo 2, si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata dall'Accordo OMC se una Parte richiede la costituzione di un tribunale arbitrale (panel) secondo l'articolo 6 dell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC67, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie del presente Accordo se viene presentata richiesta di arbitrato secondo il paragrafo 1 dell'articolo 10.4.

4. La Parte che intende avviare una procedura di composizione delle controversie contro un'altra Parte nel quadro dell'Accordo OMC, notifica per iscritto la sua intenzione alle altre Parti.

Art. 10.2

Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure intraprese volontariamente su decisione delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi momento.

Possono continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo.

2. Le procedure che contemplano il ricorso ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altra procedura.

Art. 10.3

Consultazioni

1. Le Parti si adoperano in ogni momento per trovare un consenso sull'interpretazione e applicazione del presente Accordo e non lesinano alcuno sforzo per raggiungere, mediante la cooperazione e le consultazioni, una soluzione reciprocamente soddisfacente a qualsiasi questione sollevata conformemente al presente articolo.

2. Una Parte può richiedere per iscritto di tenere consultazioni con un'altra Parte relativamente a qualsiasi questione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10.1. La Parte richiedente è tenuta a presentare le ragioni della richiesta nonché a indicare la base giuridica su cui si fonda il reclamo. Al tempo stesso, essa deve informare per iscritto le altre Parti in merito alla richiesta. La Parte a cui è rivolta la richiesta è tenuta a 65 66 67

RS 0.632.20 Nel presente capitolo, i termini «Parte», «Parte alla controversia», «Parte che sporge reclamo» e «Parte contro cui è sporto reclamo» possono denotare una o più Parti.

RS 0.632.20, All. 2

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rispondervi entro 10 giorni dalla data della sua ricezione. Le consultazioni si tengono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti disposto dalla Parte richiedente e dalla Parte cui è rivolta la richiesta.

3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, incluse quelle relative a beni deperibili, iniziano entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni. Se la Parte cui è rivolta la richiesta non risponde entro 10 giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta o entro 15 giorni per questioni urgenti, la Parte richiedente può domandare l'istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all'articolo 10.4.

4. Le Parti alla controversia forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo in che modo una misura o un'altra circostanza sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.

5. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi ulteriore procedura.

6. Le Parti alla controversia informano le altre Parti su ogni risoluzione reciprocamente convenuta della questione.

Art. 10.4

Istituzione di un tribunale arbitrale

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 10.3 non conducono alla composizione della controversia entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di consultazioni, o entro 30 giorni in casi urgenti, compresi quelli riguardanti i beni deperibili, la controversia può essere deferita a un tribunale arbitrale mediante richiesta scritta della Parte che sporge reclamo alla Parte contro cui il reclamo è sporto. Una copia di tale richiesta è trasmessa a tutte le altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla procedura arbitrale.

2. La richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale deve descrivere la misura specifica o il problema in questione e fornire una breve sintesi della base legale e fattuale su cui si fonda il reclamo.

3. Salvo che le Parti alla controversia dispongano altrimenti entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di istituzione del tribunale arbitrale, il mandato del tribunale arbitrale è il seguente: «esaminare alla luce delle disposizioni corrispondenti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale in base all'articolo 10.4 e trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole e, all'occorrenza, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l'applicazione della decisione».

4. Se più di una Parte ricorre a una procedura d'arbitrato sulla medesima questione oppure se il reclamo è rivolto contro più di una Parte, si istituisce se possibile un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti lo stesso oggetto.

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5. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può, su invio di una richiesta scritta alle Parti alla controversia e al tribunale arbitrale, presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti alla controversia, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente. Nel trasmettere la richiesta, la suddetta Parte vi acclude una spiegazione del suo interesse particolare nella controversia.

Art. 10.5

Composizione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri.

2. Ciascuna Parte alla controversia nomina un membro entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di istituire un tribunale arbitrale.

3 Entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di istituire un tribunale arbitrale, le Parti alla controversia nominano di comune accordo il terzo membro, il quale assume la presidenza del suddetto tribunale.

4. Il presidente non può né essere cittadino di una delle Parti alla controversia né essere residente permanente nel territorio di una delle Parti alla controversia.

5. Se non tutti i membri sono nominati entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia provvede, su richiesta di una delle Parti alla controversia, ad effettuare le dovute nomine entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta a lui rivolta. Se il presidente della Corte Internazionale di Giustizia è cittadino o residente permanente di una delle Parti alla controversia o non è in grado di adempiere al suo mandato, il vicepresidente o il membro di rango immediatamente inferiore che non sia cittadino o residente permanente di una delle Parti alla controversia effettua le nomine entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

6. Ai fini del paragrafo 2, ove vi siano più Parti che sporgono reclamo o più Parti contro cui è sporto reclamo, esse nominano congiuntamente un membro, salvo che abbiano convenuto un altro metodo per la nomina dei membri.

7. Tutti i membri: (a) devono avere conoscenze o esperienza in materia di diritto, di commercio internazionale e di altri ambiti disciplinati dal presente Accordo oppure nella composizione di controversie che possono insorgere nel contesto di accordi commerciali internazionali; (b) devono essere scelti unicamente sulla base dell'obiettività, dell'affidabilità e della validità del loro giudizio; (c) devono essere indipendenti da qualsiasi Parte, non essere affiliati ad alcuna Parte né ricevere istruzioni da una di esse; (d) non devono avere trattato la questione in oggetto in nessun'altra funzione; e (e) devono agire a titolo individuale e non come rappresentanti di governi o di qualsiasi organizzazione.

8. La data di istituzione del tribunale arbitrale è la data della nomina del suo presidente.

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9. Ogni membro può essere ricusato in presenza di circostanze che danno adito a legittimi dubbi circa la sua idoneità con quanto sancito dal presente capitolo o con il modello di regolamento interno di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10.6. Una Parte alla controversia intenzionata a ricusare un membro, lo notifica alle altre Parti alla controversia, al membro in questione e agli altri membri entro 30 giorni dalla nomina o dopo essere venuta a conoscenza delle suddette circostanze. La notifica deve avvenire per iscritto e contenere le ragioni della ricusazione. Se l'altra Parte alla controversia non accetta la ricusazione o se il membro contestato non si ritira, la decisione in merito alla ricusazione viene deferita al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Se il presidente della Corte Internazionale di Giustizia è un cittadino o un residente permanente di una delle Parti alla controversia o non è in grado di adempiere al suo mandato, la decisione è presa entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta dal vicepresidente o dal membro di rango immediatamente inferiore che non sia un cittadino o un residente permanente di una delle Parti alla controversia.

10. Se un membro nominato conformemente a quanto disposto dal presente articolo si ritira o diviene incapace di adempiere al suo mandato, un successore deve essere nominato, con le stesse modalità previste per la nomina del membro originario, entro 21 giorni dalla data in cui le Parti alla controversia ricevono la notifica scritta della necessità di nominare un successore. Il successore assume tutti i poteri e tutti i diritti del suo predecessore. I lavori del tribunale arbitrale rimangono sospesi fino alla nomina del successore.

Art. 10.6

Procedure del tribunale arbitrale

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo o concordato dalle Parti alla controversia, le procedure del tribunale arbitrale sono disciplinate dal modello di regolamento interno di cui il Comitato misto si dota entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua istituzione alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

3. Salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale decide il luogo in cui si svolgono le udienze. Salvo diversamente disposto dalle Parti alla controversia, le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico.

4. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. Ogni membro può fornire il proprio parere separatamente su questioni non condivise in modo unanime. Il tribunale arbitrale non è tenuto a rivelare quali membri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza.

5. Il tribunale arbitrale può, su richiesta di qualsiasi Parte alla controversia, consentire a una o più Parti di essere inclusa nell'arbitrato come Parte alla controversia, salvo che, dopo aver sentito tutte le Parti, compresa la Parte da includere, esso ritenga che la sua inclusione non debba essere concessa poiché suscettibile di arrecare danno a una delle Parti. Il tribunale arbitrale può emanare una singola decisione o varie decisioni per tutte le Parti coinvolte nell'arbitrato.

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Art. 10.7

Rapporti del tribunale arbitrale

1. Di norma entro 90 giorni dalla sua istituzione, il tribunale arbitrale presenta alle Parti alla controversia un rapporto iniziale contenente le sue considerazioni e decisioni. In nessun caso questo termine è superiore a cinque mesi. Una Parte alla controversia può sottoporre al tribunale arbitrale commenti scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data di ricezione dello stesso. Normalmente il tribunale arbitrale presenta alle Parti alla controversia un rapporto finale entro 30 giorni dalla data di ricezione del rapporto iniziale.

2. Il rapporto finale e le decisioni ai sensi degli articoli 10.9 e 10.10 sono comunicati alle Parti. Questi documenti sono resi pubblici, salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia.

3. Ogni decisione del tribunale arbitrale presa in virtù di una disposizione del presente capitolo è conclusiva e vincolante per le Parti alla controversia.

Art. 10.8

Sospensione o termine delle procedure del tribunale arbitrale

1. Se convenuto dalle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale può sospendere i suoi lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Qualora i lavori del tribunale arbitrale siano sospesi per oltre 12 mesi, l'autorità dello stesso di comporre la controversia decade, salvo altrimenti disposto dalle Parti.

2. La Parte che sporge reclamo può ritirarlo in qualsiasi momento precedente la presentazione del rapporto finale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare in un secondo momento un altro reclamo concernente la stessa questione.

3. Le Parti alla controversia possono convenire in qualsiasi momento di porre fine alle procedure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo mediante notifica scritta congiunta al presidente di tale tribunale.

4. In qualsiasi fase della procedura precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti alla controversia di comporre la controversia amichevolmente.

Art. 10.9

Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale

1. La Parte contro cui è sporto reclamo deve conformarsi prontamente alla decisione del tribunale arbitrale. Se ciò non è possibile, le Parti alla controversia si adoperano per convenire un termine ragionevole entro cui conformarsi. In assenza di un tale accordo entro 45 giorni dalla data di presentazione del rapporto finale, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole, alla luce delle particolari circostanze del caso. Di norma, il tribunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla presentazione di tale richiesta.

2. La Parte alla controversia contro cui è sporto reclamo deve notificare all'altra Parte, prontamente o entro il periodo di tempo convenuto o determinato ai sensi del paragrafo 1, la misura adottata per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale e fornirle una descrizione sufficientemente dettagliata di come tale misura garantisca

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il rispetto della decisione, in modo da consentire all'altra Parte di valutarne l'efficacia.

3. Un eventuale disaccordo circa l'esistenza o la coerenza di una misura decisa per attuare la decisione di cui al rapporto finale del tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 1 deve essere risolto dal medesimo tribunale su richiesta di una delle Parti prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati benefici ai sensi dell'articolo 10.10. Di norma, il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dalla ricezione di tale richiesta.

Art. 10.10

Compensazione e sospensione di benefici

1. Se il tribunale arbitrale dovesse ritenere, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 10.9, che la Parte contro cui è sporto reclamo non si sia conformata correttamente alla decisione espressa nel rapporto finale o se la Parte contro cui è sporto reclamo notifica alla Parte che lo ha sporto che non intende conformarsi, tale Parte deve, su richiesta della Parte attrice, avviare consultazioni finalizzate a stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Se non è raggiunta un'intesa entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, la Parte che ha sporto reclamo ha il diritto di sospendere la concessione di determinati benefici derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in modo commisurato a quelli che hanno subìto pregiudizio a causa della misura o della circostanza che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo.

2. Nel considerare quali benefici sospendere, la Parte che ha sporto reclamo deve inizialmente cercare di sospendere quelli concernenti il medesimo settore o i medesimi settori pregiudicati dalla misura o dalla circostanza che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo. Se la Parte che ha sporto reclamo ritiene che non sia possibile o efficace sospendere determinati benefici nel medesimo o nei medesimi settori, essa può sospendere determinati benefici in altri settori.

3. La Parte che ha sporto reclamo notifica alla Parte contro cui il reclamo è sporto i benefici che intende sospendere, le ragioni e la data di inizio di tale sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizierà ad avere effetto.

Entro 15 giorni dalla ricezione di tale notifica, la Parte contro cui è sporto reclamo può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i benefici che la Parte attrice intende sospendere siano commisurati a quelli che hanno subìto pregiudizio a causa della misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione proposta è conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale delibera entro 45 giorni dalla ricezione di tale richiesta. Nessun beneficio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia reso nota la sua decisione.

4. La compensazione e la sospensione dei benefici sono misure provvisorie e possono essere applicate dalla Parte
che ha sporto reclamo solamente fino a quando la misura o la circostanza ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia ritirata o modificata in modo da renderla compatibile con il presente Accordo o fino a quando le Parti alla controversia non abbiano risolto la questione in altro modo.

5. Su richiesta di una delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale originario decide se le misure esecutive adottate dopo la sospensione dei benefici siano conformi con il rapporto finale e, alla luce di tale decisione, stabilisce se sia necessario 7050

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porre fine o modificare la sospensione dei benefici. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione di tale richiesta.

Art. 10.11

Altre disposizioni

1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 10.9 e 10.10 deve essere composto dagli stessi membri che hanno presentato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, si procede alla nomina di un membro sostitutivo in conformità con la procedura di selezione applicata per il membro originario.

2. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato previo consenso delle Parti alla controversia.

3. Se un tribunale arbitrale ritenesse di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel presente capitolo, esso è tenuto ad informare per iscritto le Parti alla controversia, precisando le ragioni del ritardo e indicando il periodo di tempo supplementare che stima necessario. Il periodo di tempo supplementare necessario non deve superare i 30 giorni, salvo diversamente disposto dalle Parti alla controversia.

Capitolo 11 Disposizioni finali Art. 11.1

Adempimento degli obblighi

Le Parti adottano ogni misura generale o specifica necessaria per adempiere ai loro obblighi derivanti del presente Accordo.

Art. 11.2

Note a piè di pagina, Allegati e Appendici

Le note a piè di pagina, gli Allegati e le Appendici del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 11.3

Accordo sugli standard di lavoro

Le Parti intensificano il loro dialogo e la loro cooperazione su questioni concernenti il lavoro attraverso l'Accordo tra Hong Kong, Cina e gli Stati dell'AELS sugli standard di lavoro, concluso separatamente, ma parallelamente al presente Accordo.

Art. 11.4

Riesame in merito allo sviluppo sostenibile

Su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano le questioni relative allo sviluppo sostenibile alla luce degli sviluppi internazionali in questo campo.

Art. 11.5

Emendamenti

1. Ogni Parte può presentare al Comitato misto, per esame e approvazione, proposte di emendamento del presente Accordo.

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2. Fatta eccezione per gli emendamenti degli Allegati e delle Appendici effettuati conformemente al paragrafo 7 dell'articolo 9.1, gli emendamenti del presente Accordo devono essere sottoposti alle Parti, previo esame e approvazione del Comitato misto, per ratifica, accettazione o approvazione in conformità con i rispettivi requisiti legali interni.

3. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, salvo che le Parti convengano diversamente.

4. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 11.6

Adesione

1. Qualsiasi Stato che diventi membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo a condizione che il Comitato misto approvi la sua adesione ai termini e alle condizioni concordate tra le Parti. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all'approvazione dei termini di adesione da part delle Parti esistenti, se quest'ultima ha luogo successivamente.

Art. 11.7

Recesso ed estinzione

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta al Depositario. Il recesso ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.

2. In caso di recesso da parte di Hong Kong, Cina, il presente Accordo si estingue alla data in cui il recesso diviene effettivo.

3. Qualsiasi Stato dell'AELS che recede dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio68 cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il suo recesso diviene effettivo. Una copia della notifica di recesso dalla suddetta Convenzione è trasmessa tempestivamente alle altre Parti.

Art. 11.8

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione secondo i requisiti legali interni delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° giugno 2012 per le Parti che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario almeno due mesi prima di tale data, a condizione che Hong Kong, Cina sia una di tali Parti.

68

RS 0.632.31

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3. Se il presente Accordo non entra in vigore il 1° giugno 2012, esso entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell'AELS e Hong Kong, Cina hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario.

4. Se uno Stato dell'AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.

5. Il presente Accordo non entra in vigore tra uno Stato dell'AELS e Hong Kong, Cina se simultaneamente non entra in vigore anche l'Accordo agricolo tra tale Stato dell'AELS e Hong Kong, Cina. Il presente Accordo rimane in vigore fino a quando rimane in vigore l'Accordo agricolo tra le suddette Parti.

Art. 11.9

Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Schaan, il 21 giugno 2011, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina

Lista degli Allegati69 Annex I Annex II Annex III Annex IV Annex V Annex VI

Annex VII Annex VIII Annex IX Annex X

Annex XI Annex XII

69

Referred to in Subparagraph (a) of Article 2.1 (Scope) regarding Excluded Products Referred to in Subparagraph (b) of Article 2.1 (Scope) regarding Processed Agricultural Products Referred to in Subparagraph (c) of Article 2.1 (Scope) regarding Fish and Other Marine Products Referred to in Article 2.2 regarding Rules of Origin Appendix 1 to Annex IV Product Specific Rules Origin Declaration Appendix 2 to Annex IV Referred to in Article 2.8 regarding Trade Facilitation Referred to in Paragraphs 2 of Article 2.9 (Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation) regarding the mandate of the Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation Referred to in Subparagraph 4 (b) of Article 3.7 (Domestic Regulation) and Subparagraph (a) of Article 3.21 (Annexes) regarding Disciplines on Domestic Regulation Referred to in Subparagraph (b) of Article 3.21 (Annexes) regarding Financial Services Referred to in Subparagraph (c) of Article 3.21 (Annexes) regarding Telecomunications Services Referred to in Article 3.17 (Lists of Reservations and Committments) and in Subparagraph (d) of Article 3.21 (Annexes) regarding Lists of Reservations and Committments Appendix 1 to Annex X First List of Reservations of Hong Kong, China, Second List of Reservations of Hong Kong, China, List of Committments on Movement of Natural Persons of Hong Kong, China Appendix 2 to Annex X List of Reservations of Iceland Appendix 3 to Annex X List of Reservations of Liechtenstein Appendix 4 to Annex X List of Reservations of Norway Appendix 5 to Annex X List of Reservations of Switzerland Referred to in Subparagraph 1 (a) of Article 4.4 (Reservations) regarding Investment Reservations Referred to in Article 5 (Protection of Intellectual Property Rights)

Questi allegati e protocolli sono disponibili solo in inglese e possono essere consultati sul sito Internet dell'EFTA, all'indirizzo seguente: http://www.efta.int/free-trade/free-tradeagreements/hong-kong.aspx

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