Decreto federale che stanzia un credito quadro per la partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale delle banche africana, asiatica e interamericana di sviluppo nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, della Società finanziaria internazionale e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo del 28 febbraio 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20103, decreta: Art. 1

Partecipazione agli aumenti di capitale della Banca africana di sviluppo (BAS), della Banca asiatica di sviluppo (ADB) e della Banca interamericana di sviluppo (BIS), nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e della Società finanziaria internazionale (SFI)

Per la partecipazione agli aumenti di capitale delle banche africana, asiatica e interamericana di sviluppo, nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale è stanziato un credito quadro di 3183 milioni di franchi per un periodo di otto anni.

1

167 milioni di franchi di tale credito quadro sono pagabili, mentre il resto costituisce capitale di garanzia.

2

Una riserva supplementare di 8,5 milioni di franchi è impiegata, se del caso, per aumenti di contributi dovuti a oscillazioni dei corsi di cambio.

3

Il saldo residuo di circa 180 milioni di franchi derivante dal precedente credito quadro del 19954 e quello di circa 200 milioni di franchi risultante dal credito quadro del 19915 per la partecipazione al Gruppo della Banca Mondiale non vengono utilizzati e decadono.

4

1 2 3 4 5

RS 101 RS 974.0 FF 2010 5877 FF 1995 III 989 FF 1991 II 949

2010-1752

2665

Credito quadro per la partecipazione della Svizzera agli aumenti di capitale delle banche multilaterali si sviluppo. DF

Art. 2

Partecipazione all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

Per la partecipazione all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stanziato un credito quadro di 298 milioni di franchi.

1

La partecipazione è prevista unicamente sotto forma di capitale di garanzia, per cui non viene effettuato alcun pagamento.

2

Art. 3

Impiego dei fondi

I fondi possono essere impiegati per le partecipazioni al capitale delle banche africana, asiatica e interamericana di sviluppo, nonché della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, della Società finanziaria internazionale e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 9 dicembre 2010

Consiglio nazionale, 28 febbraio 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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