Termine di referendum: 6 ottobre 2011
Decreto federale che determina i contributi di base alla compensazione degli oneri per il periodo di contribuzione 20122015 del 17 giugno 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20102, decreta: Art. 1
Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell'aggravio geotopografico
La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica un contributo di base di 370 573 645 franchi all'anno per gli anni 20122015.
Art. 2
Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell'aggravio sociodemografico
La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica un contributo di base di 370 573 645 franchi all'anno per gli anni 20122015.
Art. 3
Adeguamento da parte del Consiglio federale
Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare al rincaro i contributi di cui agli articoli 1 e 2 negli anni 2010 e 2011. Effettua l'adeguamento contemporaneamente alla determinazione delle cifre per l'anno di riferimento 2012.
1 2
RS 613.2 FF 2010 7613
2010-1660
4425
Contributi di base per la compensazione degli oneri per il periodo di contribuzione 20122015. DF
Art. 4
Referendum ed entrata in vigore
1
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 28 giugno 20113 Termine di referendum: 6 ottobre 2011
3
FF 2011 4425
4426