Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(Legge sul Parlamento, LParl) (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 3 dicembre 20101; visto il parere del Consiglio federale del 2 febbraio 20112, decreta: I La legge federale del 13 dicembre 20023 sull'Assemblea federale è modificata come segue: Art. 7 cpv. 2 2

Il singolo parlamentare non ha diritto a informazioni: a.

inerenti alle procedure di corapporto e ai dibattiti delle sedute del Consiglio federale;

b.

concernenti il settore della sicurezza interna o esterna che non è di dominio pubblico, oppure la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali;

c.

che devono essere trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione della personalità.

Art. 53 cpv. 2 La Delegazione sorveglia l'attività nel settore della sicurezza interna ed esterna, in particolare l'attività degli organi della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione, ed esamina l'azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti poiché la loro conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali.

2

1 2 3

FF 2011 1683 FF 2011 1705 RS 171.10

2010-3290

1701

Legge sul Parlamento

Art. 53a (nuovo)

Ricusazione

I membri delle Commissioni della gestione e della loro delegazione si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi.

La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione.

1

Nei casi controversi la commissione interessata o la delegazione decide definitivamente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro interessato.

2

Art. 150 cpv. 2 2

Le commissioni e le sottocommissioni non hanno diritto di esigere informazioni: a.

inerenti alle procedure di corapporto e ai dibattiti delle sedute del Consiglio federale;

b.

che devono essere tenute segrete nell'interesse della sicurezza interna o esterna oppure la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali.

Art. 153

Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi, in applicazione dell'articolo 156, qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori. Esse possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti e di procedere a interrogatori.

1

Possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all'esercizio dell'alta vigilanza. L'articolo 156 è parimenti applicabile alle persone esterne all'Amministrazione federale che avevano precedentemente lavorato al servizio della Confederazione. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 19474.

2

Applicando per analogia gli articoli 49 e 50, nonché 201­209 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 20075, le commissioni di vigilanza possono citare, su decisione del presidente della Commissione, persone soggette all'obbligo di informare o di deporre e, se necessario, sottoporle ad accompagnamento coattivo da parte di organi di polizia federali e cantonali.

3

Le decisioni relative alle citazioni e all'accompagnamento corattivo possono essere impugnate mediante opposizione entro dieci giorni dinanzi al presidente della Camera a cui appartiene il presidente della Commissione che ha preso la decisione.

L'opposizione non ha effetto sospensivo. Se constata che la decisione è illegale o sproporzionata, il presidente della Camera può accordare all'opponente una riparazione. La decisione su opposizione è definitiva.

4

4 5

RS 273 RS 312.0

1702

Legge sul Parlamento

RU 2011

Le commissioni di vigilanza informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o gli erano subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o di farsi consegnare documenti.

5

Decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione. Non hanno alcun diritto di farsi consegnare:

6

a.

i verbali delle sedute del Consiglio federale;

b.

i documenti classificati come segreti nell'interesse della sicurezza interna o esterna oppure la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali.

Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l'articolo 150 capoverso 3. A tale scopo, nonché per il caso in cui i loro diritti d'informazione non fossero sufficienti per esercitare l'alta vigilanza, possono incaricare le loro delegazioni di chiarire una questione concreta. Emanano istruzioni sulla tutela del segreto applicabili nel loro settore di competenza.

7

Art. 154 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 Per adempiere i loro compiti, le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno, oltre ai diritti d'informazione di cui agli articoli 150 e 153, il diritto di:

2

a.

farsi consegnare i verbali delle sedute del Consiglio federale e i documenti classificati come segreti nell'interesse della sicurezza interna o esterna oppure la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali;

La Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione ricevono continuamente e periodicamente tutte le decisioni del Consiglio federale, corapporti inclusi. Stabiliscono congiuntamente i dettagli della loro trasmissione, consultazione e conservazione.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

1703

Legge sul Parlamento

1704