ad 99.427 Iniziativa parlamentare (Stamm Judith) Istanza d'appello nelle campagne per le votazioni Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 9 gennaio 2002

Onorevole signora presidente, onorevoli consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) del 25 ottobre 2001 concernente l'iniziativa parlamentare Stamm Judith «Istanza d'appello nelle campagne per le votazioni».

Gradite, onorevole signora presidente, onorevoli consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 gennaio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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2002-0049

Parere 1

Situazione iniziale

La proposta di disciplinamento formulata dalla CIP-N prevede ­ a completamento della legge federale sui diritti politici ­ l'istituzione di un'«istanza d'appello per una propaganda politica leale» composta da sette persone che, a seguito di un reclamo, verificherebbe se le dichiarazioni fatte in testi di propaganda relativi a votazioni popolari hanno un carattere fuorviante o contrario alla realtà dei fatti ed elaborerebbe un parere in proposito a destinazione dei media al fine di consentire agli aventi diritto di voto di formarsi un'opinione oggettiva. Il Consiglio federale sceglierà persone indipendenti, specializzate e provviste di esperienza politica, ma che hanno raggiunto un certo distacco dalla politica quotidiana e dovrà determinare la presidenza dell'istanza d'appello. La CIP-N ha adottato il progetto di legge con 13 voti contro 9; una minoranza di dieci membri chiede al Consiglio nazionale di non entrare nel merito.

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Valutazione delle proposte della Commissione

I dibattiti politici devono essere condotti in modo leale. Le decisioni politiche prese democraticamente sul merito possono prevenire l'insoddisfazione oppure contenerla. Perché ci riescano, devono essere prese in modo chiaro e corretto. Se viene meno il rispetto reciproco, un elemento essenziale della cultura politica svizzera va perduto. In casi eccezionali ­ per esempio prima delle elezioni del 10 giugno 2001 ­ il Consiglio federale stesso ha esortato a rispettare un minimo di correttezza.

È opportuno riconoscere che l'istanza d'appello, così come concepita dalla CIP-N, non mette in discussione i diritti fondamentali, ma si limiterebbe a esprimere soltanto constatazioni. Se ne facessero parte membri particolarmente influenti, l'istanza d'appello acquisterebbe anche una certa autorità.

Ciononostante non si devono ignorare i problemi di esecuzione legati all'obiettivo, di per sé auspicabile, di far sì che siano maggiormente rispettate le regole di correttezza che devono valere nel corso della campagna elettorale. Per queste ragioni il Consiglio federale s'impone praticamente sempre la massima moderazione nelle questioni etiche inerenti alla propaganda politica (p. es. nella campagna precedente la votazione sulla soluzione dei termini).

Se una delle parti diffonde falsità in sede di campagna elettorale, nessuno può criticarla più efficacemente del suo avversario politico. Per adempiere questo compito etico-morale di cultura politica il diritto non dispone di sanzioni adeguate: l'introduzione di un'istanza che è efficace solo se potesse applicare sanzioni, minerebbe la libera formazione delle opinioni e la democrazia: inversamente, senza la possibilità di applicare sanzioni, ogni istanza d'appello non è altro che una tigre di carta. L'istituzione di un'istanza d'appello rischia persino di essere controproducente: il parere dell'istanza d'appello finirebbe per fare ulteriore pubblicità a dichiarazioni sleali e gli autori di queste ultime potrebbero a loro volta criticare tale parere nei media. Invece di discutere di lealtà nella campagna elettorale, si questionerebbe 369

sulla lealtà dell'istanza d'appello. Inoltre, non sarebbe possibile nella maggior parte dei casi esprimere un parere tanto velocemente da aver effetto in tempo utile sugli aventi diritto di voto.

Oggi si vota tre-quattro giorni all'anno su otto-dodici oggetti. Tra questi si contano in media tre referendum e sei-otto votazioni popolari. Per loro natura tutti questi oggetti sono fonte di controversie. Soltanto pochi oggetti di livello costituzionale proposti dalle autorità rimangono senza opposizione. Visto il grande numero di oggetti politicamente controversi, potrebbe nascere la tentazione di strumentalizzare un'istanza d'appello a favore della campagna stessa. Ne deriverebbe un ricorso continuo all'istanza d'appello che si troverebbe a dover agire velocemente per evitare l'accumulo di arretrati. In tal caso, quando si è trattato di preventivare l'impiego di tempo e di personale, nel rapporto della CIP-N ha prevalso nettamente l'ottimismo. I costi per un organo supplementare «senza artigli» risulterebbero decisamente troppo elevati, almeno rispetto al risultato auspicato.

Da ultimo, occorre rilevare che, se l'istanza d'appello contestasse una dichiarazione, la validità stessa della votazione rischierebbe di essere messa in dubbio.

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Parere del Consiglio federale

Per i motivi summenzionati il Consiglio federale chiede di non entrare in materia sul progetto di legge della CIP-N.

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