Allegato 1
Decreto federale concernente due Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni, l'uno fra la Svizzera e la Francia, l'altro fra la Svizzera e l'Austria
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al Rapporto del 9 gennaio 20022 sulla politica economica esterna 2001, decreta:
Art. 1 1
L'Accordo di riassicurazione reciproca tra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Compagnie d'Assurance pour le Commerce Extérieur, Parigi, che agisce per conto dello Stato francese, è approvato (allegato 2).
2 L'Accordo di riassicurazione reciproca tra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, e la società anonima austriaca Österreichische Kontrollbank AG, Vienna, che agisce per conto della Repubblica d'Austria, è approvato (allegato 3).
3
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli Accordi e a metterli in vigore.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
3228
1 2
RS 101 FF 2002 1370
2002-0109
1377