02.039 Messaggio concernente due convenzioni con Francia e Germania sulla rettifica dei confini del 15 maggio 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione i disegni di due decreti federali concernenti la Convenzione del 18 gennaio 2002 concernente le rettifiche del confine con la Repubblica francese e la Convenzione del 5 marzo 2002 concernente il tracciato del confine con la Repubblica federale di Germania.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio La canalizzazione parziale di ruscelli che scorrono lungo il confine, una correzione della strada e la rettificazione del limite di un bosco al confine fra il Cantone di Ginevra e la Francia, il prolungamento di una pista ciclabile e la coltivazione più razionale di parcelle agricole nonché lo sfruttamento transfrontaliero di una cava di ghiaia situata sul territorio dei Cantoni di Sciaffusa e di Zurigo al confine con la Germania hanno reso necessarie piccole rettifiche dei confini nazionali con i suddetti Stati limitrofi. Secondo la prassi consolidata del diritto internazionale, simili semplificazioni del tracciato di confine avvengono mediante la conclusione di convenzioni internazionali concernenti lo scambio di territori di superficie equivalente.

Poiché le presenti Convenzioni, che rettificano il territorio degli Stati, sono di durata indeterminata e indenunciabili, necessitano dell'approvazione delle Camere federali e sottostanno al referendum facoltativo.

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Messaggio 1

Introduzione

Per i motivi esposti qui di seguito, i Cantoni di Ginevra, Sciaffusa e Zurigo hanno chiesto alla Confederazione di concludere convenzioni con la Francia e la Germania concernenti rettifiche dei confini di Stato. Tali convenzioni hanno per oggetto la modifica del tracciato del confine nazionale mediante lo scambio di territori di superficie equivalente, per cui i territori degli Stati contraenti, in termini planimetrici, rimangono invariati. Le due Convenzioni internazionali, indipendenti l'una dall'altra, sono trattate contemporaneamente in un solo messaggio secondo l'ordine cronologico della loro firma, poiché necessitano entrambe dell'approvazione del Parlamento.

2

Convenzione con la Francia

2.1

Situazione iniziale

Sul confine franco-svizzero tra il Cantone di Ginevra e i Dipartimenti dell'Ain e dell'Alta Savoia, già alla fine degli anni Settanta del secolo scorso i geometri competenti di entrambe le parti, nella veste di delegati all'apposizione dei termini, hanno compiuto misurazioni di varie piccole rettifiche dei confini. Queste si sono rivelate necessarie a causa della canalizzazione parziale del ruscello dell'Ecraz tra i Comuni di Satigny (GE) e Saint-Genis-Pouilly (Ain) (tra i termini di confine 130 e 133, 1060 m2, piano n. 1), della rettifica del confine di Stato lungo i boschi di Bois de Chancy tra i Comuni di Chancy (GE) e Viry nonché Valleiry (Alta Savoia) (tra i termini di confine 10 e 25, 2842 m2, piano n. 2), della correzione della strada tra i Comuni di Soral (GE) e Viry (Alta Savoia) (tra i termini di confine 31 e 35, 1326 m2, piano n. 3) nonché di una canalizzazione parziale del ruscello «Le Chambet» tra i Comuni di Jussy (GE) e Veigy-Foncenex (Alta Savoia) (tra i termini di confine 188 e 194, 350 m2, piano n. 4).

A causa dello scambio di superfici di territorio più ampie resosi necessario in seguito alla costruzione del viadotto per il raccordo autostradale tra Bardonnex (GE) e Saint-Julien-en-Genevois (Alta Savoia) (cfr. messaggio del 14 maggio 1997 concernente due Convenzioni con la Francia sulla rettifica del confine, FF 1997 III 761) nonché in particolare a causa della questione pendente di un'ulteriore rettifica del confine prevista nel settore del fiume Foron tra i Comuni di Thônex (GE) e Gaillard, Ambilly e Ville-la-Grand (Alta Savoia), la competente commissione frontaliera bilaterale («Commission d'abornement franco-suisse» in base all'Accordo del 10 marzo 1965 concernente l'apposizione e la manutenzione dei termini del confine, RS 0.132.349.41) ha rinviato per anni la conclusione della Convenzione sulle rettifiche del confine. Nonostante l'impossibilità di misurare la summenzionata rettifica del confine presso il fiume Foron, a causa della necessità di procedere a ulteriori modifiche, nella sua seduta del 4 maggio 2001 la Commissione ha deciso di concludere la Convenzione escludendo detto dossier dal pacchetto sulle rettifiche.

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2.2

Elaborazione della Convenzione

La Convenzione è stata negoziata in seno alla Commissione frontaliera la cui delegazione svizzera, guidata dalla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, annoverava inoltre rappresentanti dell'Ufficio federale di topografia del DDPS, della Direzione generale delle dogane del DFF nonché geometri cantonali dei Cantoni confinanti con la Francia quali delegati all'apposizione dei termini. Per l'occasione si è proceduto ad aggiornare il progetto di Convenzione elaborato in precedenza («Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese concernente le rettifiche del confine tra il Cantone di Ginevra e i Dipartimenti dell'Ain e dell'Alta Savoia»). I quattro piani in allegato, firmati dai delegati all'apposizione dei termini il 20 gennaio 1978 e il 22/24 gennaio 1979, sono parte integrante della Convenzione. La Convenzione è stata approvata dal nostro Consiglio il 7 dicembre 2001 e firmata il 18 gennaio 2002.

2.3

Contenuto della Convenzione

L'articolo 1 definisce i territori di superficie equivalente oggetto dello scambio e rimanda ai piani in allegato, che sono parte integrante della Convenzione. L'articolo 2 elenca gli incarichi dei delegati all'apposizione dei termini relativi all'adempimento dei lavori dopo l'entrata in vigore della Convenzione e segnatamente alla documentazione da produrre. Secondo la prassi usuale i costi sono divisi a metà.

L'articolo 3 stabilisce che le disposizioni della presente Convenzione concernenti i settori di confine citati nell'articolo 1 sostituiscono quelle di convenzioni e protocolli precedenti. Conformemente all'articolo 4 la Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultimo strumento di ratifica.

3

Convenzione con la Germania

3.1

Situazione iniziale

I Cantoni di Sciaffusa e Zurigo e il Land Baden-Württemberg hanno chiesto alle rispettive autorità federali di rettificare il confine di Stato tra Svizzera e Germania come segue:

3.1.1

Confine tra il Cantone di Sciaffusa e il Land Baden-Württemberg

3.1.1.1

Comune di Bargen e Città di Blumberg, circondario di Schwarzwald-Baar

Il prolungamento della pista ciclabile esistente dalla dogana svizzera verso Neuhaus (D) si situa per un breve tratto presso il termine di confine 604 su suolo germanico.

Per eliminare le incertezze relative alle competenze, il tracciato del confine in detto settore va semplificato (46 m2, piano n. 1).

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3.1.1.2

Comuni di Barzheim e Hilzingen, circondario di Costanza

Il confine di Stato tra i termini di confine 858 e 865 si snoda in un percorso a zig zag lungo pregiati terreni coltivati che appartengono al Comune di Barzheim e a un proprietario privato svizzero. Con la rettifica, la coltivazione agricola può avvenire in modo più razionale e il tracciato del confine si semplifica notevolmente (due invece dei sei termini di confine precedenti, 2616 m2, piano n. 2).

Le stesse condizioni valgono per il settore compreso tra i termini di confine 869 e 879, di proprietà del Comune di Barzheim e di numerosi proprietari svizzeri. Anche questo settore di confine va rettificato (tre invece degli otto termini di confine precedenti, 2051 m2, piano n. 3).

3.1.1.3

Comuni di Dörflingen e Büsingen am Hochrhein, circondario di Costanza

Anche in questo caso il motivo della rettifica deriva da un tracciato di confine complicato che si snoda tra i termini di confine 13 e 18, posti in mezzo a particelle utilizzate a scopo agricolo. La semplificazione del confine permette una coltivazione più razionale (1332 m2, piano n. 4).

3.1.2

Confine tra il Cantone di Zurigo e il Land Baden-Württemberg

La rettifica concerne il tratto compreso tra i termini di confine 3 e 6 nei Comuni di Hüntwangen e Wasterkingen (ZH) e Hohentengen am Hochrhein, circondario di Waldshut, dove è ubicata la cava di ghiaia che si estende sul territorio dei due Stati.

Il tracciato del confine è semplificato con un piccolo spostamento di territori di superficie equivalente, in modo da ridurre notevolmente il numero delle irregolarità del confine e di conseguenza anche il numero dei termini. Inoltre, le nuove strade da costruire nell'ambito della ricoltivazione dell'area di estrazione della ghiaia dovrebbero seguire il tracciato del confine (165 m2 e 152 m2, piano n. 5).

3.2

Elaborazione della Convenzione

Diversamente dall'elaborazione della Convenzione con la Francia, nel caso della Germania non si è fatto capo ad alcuna commissione frontaliera formale. La presente Convenzione concernente lo scambio di territori di superficie equivalente è stata elaborata per via diplomatica dai rispettivi ministeri degli esteri, vale a dire per la Svizzera dalla Direzione del diritto internazionale pubblico in collaborazione con l'Ufficio federale di topografia e i geometri cantonali dei Cantoni interessati («Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen e Wasterkingen/ Hohentengen»). I piani in allegato sono stati firmati i giorni 8/17 agosto e 5/6 settembre 2001 dagli uffici del catasto del Cantone di Sciaffusa e di Villingen-Schwen3855

ningen e Radolfzell nonché i giorni 1/5 ottobre 2001 dall'ufficio del catasto di Waldshut-Tiengen e dall'ufficio della pianificazione del territorio e del catasto del Cantone di Zurigo (allegati 1-5 della Convenzione). La Convenzione è stata approvata dal nostro Consiglio il 7 dicembre 2001 e firmata il 5 marzo 2002.

3.3

Contenuto della Convenzione

L'articolo 1 definisce i territori di superficie equivalente oggetto dello scambio e rimanda ai piani allegati, che sono parte integrante della Convenzione. L'articolo 2 elenca i lavori che le autorità competenti di entrambe le parti devono intraprendere. I costi sono divisi in parti uguali. L'articolo 3 disciplina la consegna agli uffici competenti di documentazione, atti e piani da produrre nonché la loro archiviazione.

Conformemente all'articolo 4 la Convenzione necessita della ratifica ed entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Per desiderio espresso da parte tedesca, nell'articolo 5 è stata inserita una disposizione concernente la registrazione della Convenzione presso l'ONU, cui provvederà la Repubblica federale di Germania dopo l'entrata in vigore della Convenzione stessa, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

4

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

A eccezione dei costi summenzionati per l'apposizione dei termini di confine e la compilazione dei piani e delle tavole (cfr. n. 2.3 e 3.3 relativi all'art. 2 delle Convenzioni), entrambe le Convenzioni non hanno particolari ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale né per la Confederazione né per i Cantoni interessati.

5

Programma di legislatura

Il progetto figura nel rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 (FF 2000 2037) nell'allegato 2 numero 1.1 sotto la rubrica «Altri oggetti».

6

Costituzionalità

La base costituzionale per la conclusione di entrambe le Convenzioni è data dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali discende dall'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. Poiché le Convenzioni hanno durata indeterminata e sono indenunciabili, i decreti federali sull'approvazione delle stesse sottostanno al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 1 della Costituzione federale.

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