Decreto federale

Disegno

concernente l'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta per chiarire i problemi di vigilanza e le responsabilità della Confederazione nel caso Swissair del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 55 della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli1; visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 17 maggio 20022; sentito il Consiglio federale, decreta:

Art. 1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati istituiscono ciascuno una commissione d'inchiesta ai sensi degli articoli 55­65 della legge sui rapporti fra i Consigli.

Art. 2 1

Costituiscono oggetto dell'inchiesta parlamentare l'obbligo di vigilanza della Confederazione sull'aviazione civile e le responsabilità della Confederazione nel caso Swissair.

2

Deve essere in particolare esaminato se: a.

l'Ufficio federale dell'aviazione civile ha accuratamente e debitamente verificato se Swissair era redditizia e disponeva di un'organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili specificatamente al momento del rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio nel mese di dicembre 2000;

b.

i dipartimenti e gli uffici competenti, in particolare il Seco, non avrebbero potuto prevedere le difficoltà economiche della compagnia aerea in modo che lo Stato avrebbe potuto intervenire prima ed eventualmente violato il loro obbligo di vigilanza.

3

L'inchiesta integra e approfondisce le indagini svolte precedentemente dalle Commissioni della gestione relativamente al caso Swissair.

Art. 3 1 Le commissioni riferiscono alle due Camere in merito alle loro indagini e a eventuali responsabilità e lacune istituzionali.

2 Presentano proposte per quanto riguarda i provvedimenti da adottare per eliminare le lacune constatate.

1 2

RS 171.11 FF 2002 5906

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2002-1936

Istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta per chiarire i problemi di vigilanza e le responsabilità della Confederazione nel caso Swissair. DF

Art. 4 I membri delle commissioni d'inchiesta non possono farsi rappresentare.

Art. 5 Alle commissioni è accordato un credito d'impegno di 2 milioni di franchi per svolgere questi compiti.

Art. 6 1

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2

Esso entra in vigore il giorno della promulgazione.

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