02.070 Messaggio concernente l'ordinanza dell'Assemblea federale sul registro dei partiti del 20 settembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di ordinanza dell'Assemblea federale sul registro dei partiti.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-1965

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Compendio Con l'adozione della Costituzione federale del 1999 (Cost.), la funzione dei partiti è stata per la prima volta espressamente sancita nel testo costituzionale (art. 137 e 147 Cost.). L'Assemblea federale ne ha tenuto conto nell'ambito della modifica del 21 giugno 2002 della legge federale sui diritti politici (LDP).

Occorre sgravare i partiti attivi a livello federale da parte delle loro incombenze amministrative affinché possano concentrarsi maggiormente su compiti politici. Ciò presuppone che tali partiti siano iscritti in un apposito registro tenuto dalla Cancelleria federale.

Con il presente messaggio, il Consiglio federale sottopone alle Camere un disegno di ordinanza che disciplina le condizioni cui è subordinata la registrazione ufficiale e gli effetti dell'iscrizione di un partito nel registro.

I partiti dovrebbero poter beneficiare delle agevolazioni derivanti dall'iscrizione nel registro già nell'ambito delle elezioni del 2003.

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Messaggio 1

Parte generale

Nel messaggio del 30 novembre 2001 (FF 2001 5665) il nostro Consiglio ha proposto al Parlamento una modifica della legge federale sui diritti politici in cui si consente ai partiti che soddisfano determinate condizioni di farsi iscrivere in un registro dei partiti tenuto dalla Cancelleria federale al fine di beneficiare di agevolazioni amministrative nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale. Il 21 giugno 2002 le Camere federali hanno approvato questa proposta e adottato le necessarie basi legali nella LDP (FF 2002 3905). L'articolo 76a capoverso 3 LDP attribuisce all'Assemblea federale la competenza di emanare le pertinenti disposizioni di esecuzione, poiché si tratta di norme importanti ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale. Con il presente messaggio vi sottoponiamo un disegno di ordinanza concernente tali norme, affinché i partiti che intendono chiedere di essere registrati possano farlo il più celermente possibile e beneficino delle agevolazioni amministrative sopraccitate già nell'ambito dell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003.

La complessità dei problemi continua ad aumentare e la loro soluzione politica implica una vasta interazione tra le più svariate conoscenze; quasi tutti i partiti svizzeri soffrono tuttavia del sovraccarico cronico che grava sui loro piccoli apparati. D'altro canto, i mezzi elettronici attualmente disponibili consentono di creare un registro dei partiti politici con sforzi e spese di gran lunga inferiori a quelli che sarebbero stati necessari in passato.

Un siffatto registro rappresenta la prima condizione necessaria per consentire di accordare agevolazioni ai partiti politici. Soltanto una registrazione operata in base a criteri precisi permette infatti di distinguere i veri partiti politici da altri gruppi di qualsivoglia genere che si occupano accessoriamente di politica o sono sistematicamente costituiti all'inizio dell'anno delle elezioni per poi scomparire alla chetichella alla fine dello stesso. Le agevolazioni dovrebbero pertanto essere concesse soltanto ai partiti che concorrono alla formazione della volontà politica in modo durevole e con una diffusione minima su scala nazionale. Sono quindi essenziali due aspetti: un minimo di continuità e un sostegno minimo presso la popolazione.

Inversamente,
nessun partito deve essere costretto a farsi registrare. Il registro è infatti concepito come un'offerta fatta ai partiti.

I partiti che si faranno registrare saranno dispensati ­ nei Cantoni in cui si candidano per l'elezione del Consiglio nazionale con il loro nome ufficiale e con una sola proposta ­ dall'obbligo di raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge per la presentazione delle proposte, quindi anche dall'obbligo di far attestare il diritto di voto di tutti i firmatari. I piccoli apparati di partito, perlopiù composti di volontari, saranno quindi sgravati da queste incombenze amministrative e potranno concentrare maggiormente le loro forze su compiti politici.

La disposizione transitoria prevista nel presente disegno è volta ad assicurare che queste agevolazioni possano essere accordate ai partiti rappresentati in seno al Consiglio nazionale o in almeno tre parlamenti cantonali già in occasione delle elezioni per il rinnovo integrale della Camera bassa del 2003.

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Parte speciale

Art. 1

Registro dei partiti

La Cancelleria federale deve allestire e aggiornare il registro utilizzando le indicazioni fornite dai partiti (art. 1 cpv. 1). Il registro può essere consultato presso la Cancelleria federale o via Internet (art. 1 cpv. 2). Le modifiche devono esservi iscritte entro 60 giorni (art. 4 cpv. 2). Il modulo di registrazione elettronico della Cancelleria federale (art. 3 cpv. 2) consente di ridurre al minimo l'onere lavorativo connesso con l'iscrizione dei dati e gli errori di trascrizione. Permette inoltre di unificare, sotto il profilo formale, le indicazioni fornite dai diversi partiti e ne facilita quindi il confronto. Il modulo di registrazione può essere inoltrato per e-mail o per posta.

Art. 2

Partiti politici

L'articolo 2 si riallaccia a quanto sancito nell'articolo 76a LDP. I gruppi che intendono farsi registrare necessitano di un identità; in altri termini, devono rivestire la forma giuridica dell'associazione ai sensi del Codice civile e avere un nome unico a livello nazionale. Si considereranno tuttavia partiti soltanto le associazioni che, in virtù dei loro statuti, perseguono principalmente fini politici.

Art. 3

Domanda di iscrizione nel registro dei partiti

Anche gli statuti rivestono un'importanza essenziale per quanto concerne l'identità di un partito e la continuità del suo operato (cfr. art. 60 cpv. 1 CC, RS 210). I partiti che intendono farsi registrare dovranno quindi imperativamente far pervenire alla Cancelleria federale un esemplare dei loro statuti. Dovranno inoltre compilare il modulo di domanda (art. 3 cpv. 1). Dal momento che il registro dei partiti è pubblico (art. 1 cpv. 2), tali documenti dovranno essere forniti su supporto cartaceo o in forma elettronica. Questo consentirà alla Cancelleria federale di gestire il registro in forma di banca dati consultabile da chiunque lo desideri (art. 1 cpv. 2). Inoltre, gli aventi diritto di voto che non hanno accesso ai media elettronici potranno consultare i documenti presso la Cancelleria federale.

Di conseguenza, la Cancelleria federale metterà gratuitamente a disposizione, in forma elettronica e su supporto cartaceo, il modulo di registrazione figurante nell'allegato dell'ordinanza (art. 3 cpv. 2).

Art. 4

Modifiche

I partiti che si fanno registrare devono comunicare alla Cancelleria federale qualsiasi modifica dei dati da essi forniti (art. 4 cpv. 1). L'inosservanza durevole di quest'obbligo comporta le conseguenze giuridiche seguenti: ­

il partito che cambia il proprio nome senza avvertirne la Cancelleria federale è radiato dal registro (art. 5 cpv. 1 lett. a);

­

il partito che non comunica le modifiche sopraccitate entro il 1° maggio dell'anno dell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale perde il diritto di beneficiare delle agevolazioni amministrative (segnatamente

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l'esenzione dall'obbligo di raccogliere un numero minimo di firme e di fare attestare il diritto di voto dei firmatari) di cui all'articolo 24 LDP (art. 4 cpv. 3) nell'ambito della procedura di presentazione delle proposte che precede tale elezione.

La Cancelleria federale deve aggiornare il registro dei partiti entro 60 giorni dalla comunicazione delle modifiche (art. 4 cpv. 2).

In pratica, all'inizio dell'anno elettorale la Cancelleria federale inviterà per via elettronica tutti i partiti registrati a verificare i dati da essi forniti; li renderà inoltre attenti (in modo ben visibile) a questa incombenza nel prontuario per gruppi candidati.

Art. 5

Radiazione dal registro

Se e fintantoché un partito non soddisfa più le esigenze minime previste per quanto concerne la continuità e la diffusione su scala nazionale, la Cancelleria federale deve radiarlo d'ufficio dal registro. Tale è il caso se il partito non ha più alcun membro in Consiglio nazionale o non è più rappresentato da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali (art. 5 cpv. 1 lett. b). Prima di procedere alla radiazione, la Cancelleria federale deve concedere ai rappresentanti del partito la possibilità di esprimersi. In tale ambito il partito può essere rappresentato soltanto da persone i cui nomi sono stati comunicati alla Cancelleria federale e iscritti nel registro (art. 5 cpv. 2). Chi sono le «persone preposte alla presidenza o alla gestione del partito a livello federale» in un piccolo partito o in un partito appena fondato e rappresentato soltanto in alcuni parlamenti cantonali? Se ha un presidente nazionale, un siffatto gruppo indicherà tale persona. In caso contrario potrà indicare una delle persone preposte alla presidenza di uno dei suoi partiti cantonali. Se lo desidera, potrà comunicare alla Cancelleria federale anche i nomi di più presidenti cantonali, benché il diritto federale non lo esiga.

La Cancelleria federale deve quindi assicurare l'iscrizione tempestiva delle modifiche comunicatele (cfr. art. 4 cpv. 2), mentre la direzione del partito in carica deve provvedere alla notificazione di tali modifiche (art. 4 cpv. 1).

La radiazione dal registro secondo la procedura sopraccitata è opportuna anche qualora il partito cambi il proprio nome senza informarne per tempo (art. 4 cpv. 1) la Cancelleria federale (art. 5 cpv. 1 lett. a), poiché in tal modo viene a mancare l'elemento identificatore essenziale. Anche in questo caso, la concessione del diritto di essere sentito (art. 5 cpv. 2) impedisce che un partito sia radiato suo malgrado dal registro.

Va da sé che un partito radiato dal registro può farvisi reiscrivere non appena siano nuovamente soddisfatte le condizioni di registrazione.

La radiazione dal registro non comporta neppure l'estinzione del diritto di presentare proposte di candidatura per l'elezione del Consiglio nazionale. Un gruppo radiato dal registro potrà continuare a partecipare a tale elezione. Le sue proposte dovranno tuttavia essere firmate da un numero minimo di cittadini svizzeri aventi diritto di voto (art. 24 cpv. 1 LDP).

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Art. 6

Diritto transitorio

Se si intende consentire ai partiti di beneficiare delle agevolazioni amministrative accordate in caso di iscrizione nel registro già nell'ambito delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003, occorre posticipare ­ soltanto per tali elezioni ­ la data limite di registrazione (fine dell'anno civile precedente l'elezione; cfr. art. 24 cpv. 3 lett. a LDP) al 1° marzo 2003 (art. 6). In tal modo i partiti disporranno del tempo necessario per decidere se farsi registrare e presentare la relativa domanda.

Art. 7

Entrata in vigore

Affinché la registrazione possa essere operata in modo corretto e trasparente e i partiti beneficino delle agevolazioni amministrative nell'ambito delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003, è necessario che la presente ordinanza entri in vigore il 1° gennaio 2003. In tal modo, i partiti avranno due mesi per chiedere di essere registrati e la Cancelleria federale disporrà di due mesi (cfr. art. 4 cpv. 2) per l'esame delle domande e la creazione di un registro convenzionale e di un registro su supporto informatico di identico contenuto. Ai partiti e ai Cantoni resteranno almeno tre mesi per consultare il registro e adottare caso per caso misure atte a evitare che sia pregiudicata la presentazione tempestiva e regolare delle proposte di candidatura. Nei Cantoni popolosi il termine per la presentazione di tali proposte dovrebbe di regola essere fissato all'inizio del mese di agosto del 2003 (cfr. art. 21 LDP).

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

I partiti potranno notificare le domande di registrazione e le eventuali modifiche per posta elettronica, utilizzando una maschera analoga a quella prevista per la versione elettronica del registro. Questo consentirà di realizzare il presente progetto con spese e sforzi minimi. I partiti che si avvarranno della possibilità loro offerta di farsi iscrivere gratuitamente nel registro saranno sgravati da talune mansioni, perlopiù svolte da volontari: non dovranno infatti più far firmare le proposte da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale e far attestare il diritto di voto dei firmatari. Di conseguenza, i Comuni saranno dispensati dall'obbligo di operare tale controllo e gli uffici elettorali cantonali dall'obbligo di verificare le attestazioni del diritto di voto. La creazione e la gestione del registro elettronico e di quello convenzionale comporteranno un lieve aumento dell'onere lavorativo della Cancelleria federale. I partiti in grado di farsi registrare dovrebbero tuttavia essere poco meno di una trentina. Il lavoro supplementare potrà quindi essere sbrigato dal personale esistente.

L'incidenza sull'onere lavorativo delle autorità sarà pertanto di lieve entità.

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