Oggetto 1

Legge federale sulle indennitā parlamentari

Progetto

(Mezzi concessi ai parlamentari per l'adempimento del loro mandato) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 gennaio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19883 sulle indennitā parlamentari č modificata come segue: Titolo Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 1

Principio

1

Ogni membro dell'Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione un compenso, imponibile a titolo di reddito lavorativo.

1bis 2

Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall'attivitā parlamentare.

Abrogato

Art. 2

Compenso annuo

Il parlamentare riceve un compenso annuo per i lavori preparatori.

Art. 3a

Annualitā per spese materiali

Il parlamentare riceve un contributo annuo a copertura delle spese materiali derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

1 2 3

FF 2002 3570 FF 2002 3591 RS 171.21

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2002-0237

Mezzi concessi ai parlamentari per l'adempimento del loro mandato

Art. 3b

Collaboratori personali e mandati

1

Ogni parlamentare dispone di un credito annuo a copertura delle spese per l'assistenza scientifica e amministrativa nell'adempimento del mandato parlamentare, segnatamente per l'assunzione di collaboratori personali e per l'attribuzione di mandati a terzi.

2 L'assunzione dei collaboratori e l'attribuzione dei mandati a terzi sono retti dal codice delle obbligazioni.

Art. 4 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 5

Indennitā per spese di viaggio

Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attivitā parlamentare.

Art. 6 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 14

Esecuzione della legge

1

L'esecuzione della presente legge č disciplinata in un'ordinanza dell'Assemblea federale. L'ordinanza stabilisce segnatamente l'importo del compenso e delle indennitā.

2

In caso di dubbio circa il diritto a un compenso o a un'indennitā, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinazione dell'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

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