Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura del 10 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Le allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 14 marzo 2002 per il ramo pittura e gessatura sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni Zurigo (ad eccezione dei gessatori della città di Zurigo), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura, e per il ramo della pittura del Cantone del Ticino. L'articolo 19 del Contratto collettivo di lavoro non trova applicazione per il Cantone del Ticino.

2

Il presente decreto è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore.

1 2

a.

Pittura: applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, inoltre l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni e oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

b.

Gessatura: costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, rivestimenti, isolazioni di ogni genere, intonaci interni ed esterni e stucchi, risanamento di edifici, protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2002-1931

5391

Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

3 Il presente decreto è valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori delle aziende o dei reparti aziendali di cui nel capoverso 2, ad eccezione degli impiegati d'ufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori di un'impresa, nonché degli apprendisti.

4 Le disposizioni seguenti sono in vigore anche per i datori di lavoro con sede all'estero o che non rientrano nel campo di applicazione aziendale e geografico descritto nel capoverso 1, nonché per i loro lavoratori purché adempiano le condizioni nei capoversi 2 e 3 ed eseguano lavori che rientrino nel campo d'applicazione del capoverso 1: articoli 6 (senza 6.3 ultimo periodo), 7.2, 8, 9.1, 9.3, 9.6, 10, 11, 12, 15 e 20. Se la durata di questi lavori supera due mesi all'anno, deve essere conclusa un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia secondo l'articolo 13 CNM, oppure deve essere prevista una regolamentazione scritta per il pagamento del salario in caso d'impedimento del lavoratore per causa di malattia che corrisponde al minimo delle esigenze dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 19) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2002, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo di lavoro.

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

Art. 5 1

I decreti del Consiglio federale del 29 agosto 20003 e del 4 luglio 20014 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo quadro per il ramo pittura e gessatura sono abrogati.

2

Il presente decreto entro in vigore il 1° ottobre 2002 ed è valido sino al 30 settembre 2005.

10 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2000 4198 FF 2001 3054

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